I. Contesto del metodo di citazione della giurisprudenza
Nell’ambito di un’iniziativa adottata dal Consiglio, è stato elaborato un identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI o European Case Law Identifier) 1. Tale identificatore è volto a creare un riferimento univoco alla giurisprudenza tanto nazionale quanto europea nonché a definire un insieme minimo di metadati uniformi per la giurisprudenza. Il suo scopo, quindi, è facilitare la consultazione e la citazione della giurisprudenza nell’Unione europea.
L’ECLI comprende, oltre al prefisso «ECLI», quattro elementi obbligatori:
Sulla base della raccomandazione del Consiglio diretta a che la Corte di giustizia dell’Unione europea prenda parte al sistema di identificatore europeo della giurisprudenza, la Corte ha attribuito un ECLI a tutte le decisioni emesse dai giudici dell’Unione dal 1954 nonché alle conclusioni e alle prese di posizione degli avvocati generali.
Ad esempio, l’ECLI della sentenza della Corte del 12 luglio 2005, Schempp (C-403/03), assume la seguente forma: «EU:C:2005:446» 2.
Esso può essere così scomposto:
II. Metodo di citazione della giurisprudenza
Il metodo di citazione della giurisprudenza adottato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea mira a combinare l’identificatore ECLI con il nome corrente della decisione ed il numero di ruolo della causa. Esso è stato progressivamente applicato per ciascun organo giurisdizionale dell’Unione a partire dal primo semestre del 2014, poi armonizzato tra gli organi giurisdizionali dell’Unione nel corso dell’anno 2016.
In tal modo, il metodo di citazione:
Gli elementi costitutivi del riferimento si presentano nel modo seguente:
1 Conclusioni del Consiglio, del 29 aprile 2011, che invitano all’introduzione dell’European Case Law Identifier (ECLI) e di una serie minima di metadata uniformi per la giurisprudenza (GU 2011, C 127, pag. 1). Maggiori informazioni.
2 Per non allungare inutilmente il riferimento, l’abbreviazione «ECLI:» è omessa nella citazione delle decisioni della Corte, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica.