Modo di citazione della giurisprudenza

Metodo di citazione della giurisprudenza alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla base dell’ECLI (identificatore europeo della giurisprudenza)

 

I. Contesto del metodo di citazione della giurisprudenza

Nell’ambito di un’iniziativa adottata dal Consiglio, è stato elaborato un identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI o European Case Law Identifier) 1. Tale identificatore è volto a creare un riferimento univoco alla giurisprudenza tanto nazionale quanto europea nonché a definire un insieme minimo di metadati uniformi per la giurisprudenza. Il suo scopo, quindi, è facilitare la consultazione e la citazione della giurisprudenza nell’Unione europea.

L’ECLI comprende, oltre al prefisso «ECLI», quattro elementi obbligatori:

  • il codice corrispondente allo Stato membro cui appartiene l’organo giurisdizionale interessato o all’Unione europea, nel caso degli organi giurisdizionali di quest’ultima;
  • l’abbreviazione corrispondente all’organo giurisdizionale che ha emesso la decisione;
  • l’anno della decisione;
  • un numero sequenziale composto da un massimo di 25 caratteri alfanumerici, presentato in un formato stabilito da ciascuno Stato membro o dall’organo giurisdizionale sovranazionale interessato. Il numero sequenziale non può contenere segni di interpunzione diversi dal punto («.») e dai due punti («:»); quest’ultimo segno separa le parti di un ECLI.

Sulla base della raccomandazione del Consiglio diretta a che la Corte di giustizia dell’Unione europea prenda parte al sistema di identificatore europeo della giurisprudenza, la Corte ha attribuito un ECLI a tutte le decisioni emesse dai giudici dell’Unione dal 1954 nonché alle conclusioni e alle prese di posizione degli avvocati generali.

Ad esempio, l’ECLI della sentenza della Corte del 12 luglio 2005, Schempp (C-403/03), assume la seguente forma: «EU:C:2005:446» 2.

Esso può essere così scomposto:

  • «EU» indica che si tratta di una decisione emessa da un giudice dell’Unione (se la decisione provenisse da un organo giurisdizionale nazionale, al posto di tale indicazione comparirebbe il codice corrispondente allo Stato membro cui detto organo appartiene);
  • «C» indica che tale decisione è stata emessa dalla Corte (se la decisione fosse stata emessa dal Tribunale o dal Tribunale della funzione pubblica, le diciture sarebbero, rispettivamente, «T» e «F»);
  • «2005» indica che la decisione è stata emessa nel corso dell’anno 2005;
  • «446» indica che si tratta del 446° ECLI assegnato per l’anno considerato.

 

II. Metodo di citazione della giurisprudenza

Il metodo di citazione della giurisprudenza adottato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea mira a combinare l’identificatore ECLI con il nome corrente della decisione ed il numero di ruolo della causa. Esso è stato progressivamente applicato per ciascun organo giurisdizionale dell’Unione a partire dal primo semestre del 2014, poi armonizzato tra gli organi giurisdizionali dell’Unione nel corso dell’anno 2016.

In tal modo, il metodo di citazione:

  • migliora la leggibilità delle decisioni giudiziarie, in quanto i riferimenti alla giurisprudenza contengono, ad ogni occorrenza, gli elementi necessari per identificare in modo univoco la decisione citata, e ciò tanto più in quanto tutti gli elementi costitutivi dei riferimenti sono menzionati ad ogni loro occorrenza;
  • presenta maggiore neutralità linguistica, dal momento che il formato della citazione è ampiamente identico in tutte le lingue e, quindi, contiene meno elementi da tradurre;
  • agevola l’inserimento automatico dei collegamenti ipertestuali tanto sull’ECLI della decisione citata quanto sul punto richiamato di quest’ultima.

 

Gli elementi costitutivi del riferimento si presentano nel modo seguente:

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1     Conclusioni del Consiglio, del 29 aprile 2011, che invitano all’introduzione dell’European Case Law Identifier (ECLI) e di una serie minima di metadata uniformi per la giurisprudenza (GU 2011, C 127, pag. 1). Maggiori informazioni.

2     Per non allungare inutilmente il riferimento, l’abbreviazione «ECLI:» è omessa nella citazione delle decisioni della Corte, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica.