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LA CORTE DI GIUSTIZIA E I GIOVANI

Dal 1952 la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) vigila sul rispetto e sulla corretta applicazione del diritto dell’Unione negli Stati membri. Nel corso del tempo, ha pronunciato sentenze che hanno rafforzato l’integrazione europea, conferendo nel contempo ai cittadini, e in particolare ai giovani, diritti sempre più ampi. Le pagine seguenti presentano alcune sentenze significative della Corte, classificate per tema.

I DIRITTI DEGLI STUDENTI

Con un numero sempre crescente di studenti che seguono parte dei loro studi in uno Stato membro diverso dal proprio, la Corte ha dovuto affrontare numerose controversie in tale  settore. Essa ha, ad esempio, dovuto trattare le seguenti questioni: ricorre una discriminazione quando agli studenti degli altri Stati membri viene limitato l'accesso alle università di uno Stato membro? Può uno Stato membro rifiutare  determinati aiuti agli studenti provenienti da altri Stati membri? E i figli dei lavoratori frontalieri godono di diritti nello Stato membro in cui i loro genitori lavorano?

L'accesso all'insegnamento superiore

Nel 2004 la Corte ha rilevato che il Belgio discriminava i diplomati di altri Stati membri (come i titolari del baccalauréat francese o dell'Abitur tedesco), poiché essi non potevano accedere all'insegnamento superiore belga alle stesse condizioni riservate ai diplomati belgi (sentenza del 1° luglio 2004, Commissione/Belgio, C-65/03). L'Austria sarà al centro dello stesso rilievo l'anno successivo, nel 2005 (sentenza del 7 luglio 2005, Commissione/Austria, C-147/03).

La Corte ha inoltre dichiarato, nel 2010, che uno Stato membro non può, in linea di principio, limitare le iscrizioni degli studenti di altri Stati membri a determinate formazioni universitarie in ambito medico, a meno che una limitazione del genere non risulti giustificata per ragioni di tutela della sanità pubblica. A tale riguardo, lo Stato membro deve dimostrare, con l'aiuto di dati seri e convergenti, che esiste un rischio di diminuzione del numero di diplomati disposti a garantire i servizi sanitari nel suo territorio (sentenza del 13 aprile 2010, Bressol e altri, C-73/08).

Il finanziamento degli studi e gli aiuti concessi agli studenti

Uno Stato membro non può rifiutare un prestito per finanziare gli studi o una borsa di studio agli studenti che risiedono nel suo territorio e soddisfano i requisiti per potervi soggiornare (sentenza del 15 marzo 2005, Bidar, C-209/03). Tuttavia, gli Stati membri possono riservare la concessione di tali prestiti o borse agli studenti che dimostrino un certo grado di integrazione nella loro società e che risiedano quindi da un certo tempo nel loro territorio. Nel 2008 la Corte ha dichiarato, a tale riguardo, che una condizione di precedente residenza di 5 anni era conforme al diritto dell'Unione (sentenza del 18 novembre 2008, Förster, C-158/07).

Nel 2012 la Corte ha dichiarato che l'Austria discriminava gli studenti provenienti da altri Stati membri, in quanto solo gli studenti i cui genitori percepivano assegni familiari austriaci potevano beneficiare delle tariffe di trasporto ridotte (sentenza del 4 ottobre 2012, Commissione/Austria, C-75/11).

La situazione dei figli dei lavoratori frontalieri

Nel 2013 la Corte ha dichiarato che uno Stato membro (nella fattispecie,   il Lussemburgo) non può negare sistematicamente le borse di studio ai figli di lavoratori frontalieri, anche se essi non risiedono nel suo territorio. È infatti sufficiente che i genitori (o uno dei genitori) lavorino da un periodo di tempo significativo nello Stato membro in questione perché risulti dimostrato un collegamento sufficiente con tale Stato (sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e altri, C-20/12).

La Corte ha inoltre precisato che i figli dei lavoratori frontalieri erano discriminati nei Paesi Bassi a causa del fatto che l'aiuto per gli studi all'estero era riservato, in tale paese, agli studenti che avevano soggiornato nel territorio olandese per almeno 3 anni nel corso dei 6 anni precedenti. Secondo la Corte, questo requisito di residenza presentava un carattere troppo esclusivo (sentenza del 14 giugno 2012, Commissione/Paesi Bassi, C-542/09).

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Nell'era dell'informatica e di Internet, il rispetto della vita privata e la tutela dei dati personali sono divenuti temi estremamente delicati. La Corte ha risposto, in particolare, a due interrogativi in tale settore: esiste un diritto all'oblio sui motori di ricerca? E i dati personali dei cittadini dell'Unione sono sufficientemente tutelati all'interno e al di fuori dell'Unione?

Nel 2014 la Corte ha sancito il «diritto all'oblio» sui motori di ricerca. Così, una persona la quale desideri che un link che conduce a informazioni sulla sua vita privata non compaia più a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome può chiedere al gestore del motore di ricerca e, in caso di rifiuto, alle autorità competenti di cancellare tale link dall'elenco dei risultati. La Corte ha tuttavia precisato che, in alcuni casi, una domanda di cancellazione può trovare ostacolo nel diritto all'informazione del pubblico (sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C-131/12).

La Corte ha peraltro invalidato, nel 2015, la decisione della Commissione europea che consentiva a Facebook di trasferire i dati personali dei suoi abbonati europei verso gli Stati Uniti, in particolare perché questa decisione non garantiva una protezione adeguata contro l'accesso da parte delle autorità americane ai dati trasferiti a partire dai paesi dell'Unione (sentenza del 6 ottobre 2015, Schrems, C-362/14).

I DIRITTI DEI PASSEGGERI AEREI

Tre miliardi di passeggeri prendono l'aereo ogni anno. La Corte  si  è  soffermata sui  loro diritti e  ha, in  particolare, risposto a una domanda ricorrente: in quali casi e a quali condizioni una compagnia aerea deve versare una compensazione ai passeggeri?

Nel 2009 la Corte ha dichiarato che i passeggeri il cui volo è ritardato di tre ore    o più hanno diritto a una compensazione, così come i passeggeri il cui volo      è annullato, a meno che la compagnia aerea non possa provare che il ritardo     è dovuto a circostanze straordinarie che sfuggono al suo effettivo controllo (sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon, C-402/07). La Corte ha successivamente specificato che l'urto di una scaletta mobile d' imbarco contro un aereo nonché la maggior parte dei problemi tecnici imprevisti non costituiscono circostanze straordinarie e non escludono quindi il diritto alla compensazione (sentenza del 14 novembre 2014, Siewert e altri, C 394/14; sentenza del 17 settembre 2015, van der Lans, C-257/14).

La Corte ha inoltre indicato, nel 2014, che l'ora di arrivo effettiva del volo corrisponde al momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell'aereo. Infatti, è solo nel momento in cui i passeggeri sono autorizzati a lasciare l'apparecchio che essi possono riprendere le loro attività senza restrizioni (sentenza del 4 settembre 2014, Germanwings,  C-452/13).

I DIRITTI DEI CONSUMATORI

In che misura le immagini sulla confezione di un alimento e le informazioni sul basso contenuto di sale di un'acqua minerale possono indurre il consumatore in errore? Ecco due domande alle quali la Corte, tra le numerose sentenze dedicate alla tutela dei  consumatori,  ha  risposto  di recente.

Nel 2015 la Corte ha ricordato che i consumatori devono disporre di informazioni corrette, neutre e oggettive. Così, quando la confezione di un prodotto suggerisce la presenza di un ingrediente che, in realtà, è assente, il compratore può essere indotto in errore anche se l'elenco degli ingredienti è esatto. Era questo il caso di un infuso ai frutti la cui confezione raffigurava immagini di lamponi e di fiori di vaniglia, sebbene l'infuso non contenesse alcun ingrediente naturale di tali frutti (sentenza del 4 giugno 2015, Teekanne, C-195/14).

Sempre nel 2015, la Corte ha confermato che il contenuto di sodio indicato sulla confezione delle bottiglie di acqua minerale deve riflettere la quantità totale di sodio in tutte le sue forme (sale da tavola e bicarbonato di sodio). Il consumatore, infatti, potrebbe essere indotto in  errore se un'acqua fosse presentata come    a basso quantitativo di sodio, quando è invece ricca di bicarbonato di sodio (sentenza del 17 dicembre 2015, Neptune Distribution, C-157/14).

SOCIETÀ/SANITÀ

Poiché il diritto dell'Unione copre settori vasti e differenti,  non è raro che la Corte debba affrontare questioni di società       e di  sanità.  In  particolare,  la  Corte  ha  dovuto  rispondere a questi due interrogativi: nell'ambito di un'unione solidale, un partner dello stesso sesso può avere diritto a una pensione di vedovo? E i cittadini dell'Unione possono farsi curare in uno Stato membro diverso dal loro?

Già nel 1998 la Corte ha dichiarato che i cittadini dell'Unione possono farsi curare in uno Stato membro diverso dal loro ed essere rimborsati secondo le tariffe  del loro Stato di iscrizione (Stato in cui sono iscritti presso l'ente previdenziale). Questo principio trova origine nel fatto che l'ente previdenziale lussemburghese aveva rispettivamente negato a due cittadini lussemburghesi il rimborso di un paio di occhiali acquistato in Belgio e di un trattamento ortodontico in Germania (sentenze del 28 aprile 1998, Decker, C-120/95 e Kohll, C-158/96). Quanto alle cure ospedaliere erogate in un altro Stato membro, esse, pur essendo soggette a una previa autorizzazione da parte dello Stato di iscrizione, non devono essere negate in modo arbitrario. In particolare, una persona può farsi operare in un altro Stato membro se il tempo di attesa dell'operazione nel suo Stato eccede un tempo ragionevole, tenuto conto delle sue condizioni di salute (sentenza del 12 luglio 2001, Smits e Peerbooms, C-157/99 e sentenza del 16 maggio 2006, Watts, C-372/04).

Nel 2008 la Corte ha dichiarato che il rifiuto di concedere una pensione di vedovo a un partner omosessuale nell'ambito di un'unione solidale costituisce una discriminazione diretta fondata sull'orientamento sessuale, qualora il partner superstite si trovi in una situazione analoga a quella di un coniuge superstite. Nella fattispecie, una cassa previdenziale professionale tedesca aveva negato una pensione di vedovo a un uomo il cui partner registrato era deceduto (sentenza del 1° aprile 2008, Maruko, C-267/06).

SPORT

In varie occasioni, la Corte ha dovuto dirimere controversie che, in sostanza, riguardavano lo sport e, in particolare, il diritto all'informazione e l'accessibilità delle trasmissioni nel settore delle competizioni sportive.

Sin dal 1995 la Corte ha dichiarato che i calciatori sono lavoratori che possono, quindi, liberamente vincolarsi a una società di loro scelta alla scadenza del loro contratto, senza che alla loro nuova società possa essere richiesta un’indennità di qualunque tipo. È a partire da tale sentenza che le società calcistiche possono schierare nel campionato nazionale una squadra in cui nessun giocatore possiede la cittadinanza del paese in cui si svolge il campionato (sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman, C-415/93).

La Corte ha peraltro confermato, nel 2013, che gli Stati membri possono imporre la trasmissione in libero accesso delle partite di calcio del campionato del mondo e dell’EURO (sentenza del 18 luglio 2013, UEFA e FIFA/Commissione, C-201/11 e altre). Sempre nel 2013, la Corte ha dichiarato che le autorità possono limitare i costi di ritrasmissione di brevi estratti di incontri di  calcio, in  modo che i canali televisivi possano realizzare brevi estratti di cronaca a minor costo (sentenza del 22 gennaio 2013, Sky Österreich, C-283/11).

TUTELA DELL’AMBIENTE

La Corte ha spesso modo di esaminare tematiche legate all'ambiente, dato che l'Unione europea adotta numerosi atti in tale settore. Così, la Corte si è già pronunciata sulla tutela     di varie specie animali (uccelli, tartarughe, criceti, linci, ecc.), sullo smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue urbane, sul rispetto dei valori limite per il biossido di azoto, sulle regole di commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca o, ancora, sulle quote di emissione di gas a effetto serra.

Nell'ambito della cosiddetta procedura «per  doppio  inadempimento»  (per l'inosservanza da parte di uno Stato membro di una prima sentenza emessa nei suoi confronti), la Corte è stata chiamata a imporre sanzioni finanziarie talora importanti a Stati membri che non avevano rispettato le sue sentenze in materia di tutela ambientale. Così, la somma forfettaria più elevata (40 milioni di euro)     è stata inflitta all'Italia nel 2014 per violazione delle norme dell'Unione sulla gestione dei rifiuti (sentenza del 2 dicembre 2014, Commissione/Italia, C-196/13). Quanto alla penalità più alta (57,77 milioni di euro per semestre di ritardo), è la Francia ad esserne stata oggetto nel 2005 per non aver correttamente controllato la pesca di alcuni pesci (naselli inferiori alla taglia minima richiesta dall'Unione, sentenza del 12 luglio 2005, Commissione/Francia, C-304/02).