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Il principio di non discriminazione in ragione dell'età si applica essenzialmente nell'ambito dell'occupazione e del lavoro, che sia a livello dell'assunzione, dell'esercizio dell'attività o del diritto alla pensione. Dal 2010, la Corte ha dichiarato a più riprese che in generale non è possibile fissare un limite di età per l’assunzione nell’ambito di talune professioni. Diverso è il caso in cui il fatto di disporre di particolari capacità fisiche sia essenziale e determinante per l’esercizio di una professione (come in particolare i pompieri che partecipano direttamente alle operazioni antincendio o gli agenti di polizia che ricoprano funzioni che richiedano l’impiego della forza fisica) (sentenze del 12 gennaio 2010, Wolf, C-229/08; del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C-416/13; del 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C-258/15). Per contro, la Corte ha riconosciuto che il pensionamento obbligatorio all’età di 65 anni è ammissibile qualora miri a distribuire meglio l’accesso all’impiego sotto il profilo intergenerazionale ed in particolare a contrastare la disoccupazione e qualora le persone interessate beneficino di una pensione di vecchiaia adeguata (sentenza del 16 ottobre 2007, Palacios de la Villa, C-411/05). Sulla stessa linea, la Corte ha ritenuto che il limite di età di 65 anni previsto dal diritto dell’Unione per i piloti nel trasporto aereo commerciale di passeggeri, merci o posta sia valido. Esso trova giustificazione nell’obiettivo di garantire la sicurezza dell’aviazione civile (sentenza del 5 luglio 2017, Fries, C-190/16). Nondimeno, la Corte ha dichiarato che il divieto totale per i piloti di linea di esercitare la propria attività dopo i 60 anni costituisce una discriminazione fondata sull’età poiché un tale divieto va oltre quanto necessario per garantire la protezione della sicurezza aerea (sentenza del 13 settembre 2011, Prigge e a., C-447/09). Peraltro, la Corte ha statuito che lo scopo di favorire l’inserimento professionale dei lavoratori anziani disoccupati non giustifica una normativa nazionale che autorizzi, senza restrizioni, la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per tutti i lavoratori che abbiano compiuto i 52 anni, indipendentemente dal fatto che siano stati in disoccupazione o meno prima della conclusione del contratto e quale che sia stata la durata del periodo di disoccupazione (sentenza del 22 novembre 2005, Mangold, C-144/04). La Corte ha inoltre riconosciuto l’esistenza di una discriminazione qualora un lavoratore venga privato di un’indennità di licenziamento perché può ricevere una pensione di vecchiaia (sentenza del 12 ottobre 2010, Andersen, C-499/08). Infine la Corte ha sottolineato che un giudice nazionale deve, anche in una controversia tra privati, garantire il rispetto del principio di non discriminazione in ragione dell’età disapplicando, ove necessario, ogni disposizione contraria della normativa nazionale (sentenza del 19 aprile 2016, Dansk Industri, C-441/14). |
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