A | Le sentenze più importanti dell’anno

Un’Unione fondata sul valore della persona umana e sullo Stato di diritto



Perché esiste la Corte di giustizia dell’Unione europea?
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Il 2020 ha segnato il 20° anniversario della proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (di seguito «la Carta»), che, al pari del Trattato sull’Unione europea, fa espressamente riferimento allo Stato di diritto, uno dei valori comuni agli Stati membri dell’Unione e sui quali essa è fondata.

La Carta consacra segnatamente la dignità, la libertà e l’uguaglianza dinanzi alla legge di tutti gli individui in quanto esseri umani, lavoratori, cittadini o parti in un procedimento giudiziario. I 54 articoli che essa contiene traducono il passaggio da un’Europa delle Comunità incentrata su interessi economici ad un’Europa dell’Unione fondata sul valore della persona umana.

Nel 2020, la Corte di giustizia ha interpretato a più riprese la Carta e il principio dello Stato di diritto, svolgendo un ruolo determinante nella difesa delle libertà fondamentali, nella lotta alle discriminazioni e nell’attuazione di una giustizia equa.

  • In un procedimento pregiudiziale promosso da un organo giurisdizionale italiano, la Corte di giustizia ha interpretato la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro. Tale direttiva concretizza, in tale settore, il principio generale di non discriminazione sancito nella Carta. La Corte di giustizia ha dichiarato, in tal senso, che le dichiarazioni omofobe costituiscono una discriminazione in materia di occupazione e di lavoro se pronunciate da chi esercita o può essere percepito come capace di esercitare un’influenza determinante sulla politica di assunzioni di un datore di lavoro. Il diritto nazionale può prevedere che un’associazione sia legittimata ad agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni, anche se un individuo leso non è identificabile. Sentenza Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI del 23 aprile 2020, C-507/18

  • Una normativa della Regione delle Fiandre (Belgio) ha avuto ha l’effetto di rendere ivi obbligatorio il previo stordimento degli animali al fine della loro macellazione. Poiché la macellazione rituale risulta pregiudicata, talune associazioni ebraiche e musulmane hanno tentato di ottenere l’annullamento di tale normativa. Investita di una questione pregiudiziale sollevata da un organo giurisdizionale belga, la Corte di giustizia ha constatato che la normativa in questione, la quale non osta ad uno stordimento reversibile e inidoneo a comportare la morte dell’animale e non ostacola la messa in circolazione di prodotti provenienti da animali macellati ritualmente al di fuori della Regione delle Fiandre, garantisce un giusto equilibrio tra la libertà di religione, garantita dalla Carta, e il benessere degli animali, previsto nel TFUE (v. sezione «La tutela dei consumatori»). Sentenza Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a. del 17 dicembre 2020, C-336/19

  • Nell’ambito di un ricorso per inadempimento, la Corte di giustizia ha dichiarato che le restrizioni imposte dall’Ungheria al finanziamento delle organizzazioni civili da parte di soggetti stabiliti al di fuori di tale Stato membro non erano conformi al diritto dell’Unione. Segnatamente, tali restrizioni contrastano con gli obblighi incombenti agli Stati membri non solo in forza della libertà di circolazione dei capitali enunciata nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ma anche in forza delle disposizioni della Carta relative alla libertà di associazione, nonché ai diritti al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione dei dati di carattere personale (v. sezione «La protezione dei dati personali»). Sentenza Commissione/Ungheria (Trasparenza associativa) del 18 giugno 2020, C-78/18

  • In un altro ricorso per inadempimento concernente l’Ungheria, la Corte di giustizia ha analizzato, alla luce della Carta, la legge nazionale sull’insegnamento superiore. Tale legge subordinava l’esercizio, in Ungheria, di un’attività di formazione finalizzata al rilascio di una laurea da parte degli istituti di insegnamento superiore situati al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) all’esistenza di un accordo internazionale vincolante l’Ungheria allo Stato terzo nel quale l’istituto interessato aveva la propria sede e allo svolgimento da parte di tale istituto di attività di insegnamento nel suo Stato membro d’origine. La Corte di giustizia ha sottolineato che simili condizioni sono in contrasto con la libertà accademica, con la libertà di creare istituti di insegnamento superiore e con la libertà d’impresa. Sentenza Commissione/Ungheria (Insegnamento superiore) del 6 ottobre 2020, C-66/18

  • Un procedimento pregiudiziale d’urgenza dinanzi alla Corte di giustizia ha avuto ad oggetto il principio della parità di trattamento fra cittadini nazionali e cittadini dello Spazio economico europeo (SEE). TLa Corte di giustizia ha dichiarato che la Carta si applica quando uno Stato membro (nella specie, la Croazia) deve statuire su una domanda di estradizione di uno Stato terzo (nella specie, la Russia) riguardante un cittadino di un altro Stato terzo che è parte dell’Associazione europea di libero scambio e parte dell’accordo sul SEE (l’Islanda). Di conseguenza, lo Stato membro che ha ricevuto la domanda di estradizione deve verificare che il cittadino di cui trattasi non sarà sottoposto alla pena di morte, a tortura oppure a pene o a trattamenti inumani o degradanti nello Stato terzo che ha presentato la domanda di estradizione. Sentenza Ruska Federacija del 2 aprile 2020, C-897/19 PPU

  • Nel contesto di due procedimenti pregiudiziali d’urgenza concernenti le carenze sistemiche o generalizzate dell’indipendenza del potere giudiziario in Polonia, la Corte di giustizia ha dichiarato che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (MAE) emesso da un’autorità giudiziaria polacca può essere rifiutata solo se, alla luce della situazione individuale della persona interessata, della natura del reato di cui trattasi e del contesto fattuale dell’emissione del MAE, sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che tale persona, una volta consegnata alle autorità polacche, corra un rischio reale di violazione del suo diritto a un processo equo, garantito dalla Carta. Sentenza Openbaar Ministerie del 17 dicembre 2020, C-354/20 PPU e a.

  • La Corte di giustizia ha dichiarato irricevibili due questioni pregiudiziali concernenti la normativa polacca del 2017 sui procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici. Essa ha sottolineato, tuttavia, che il fatto che giudici nazionali abbiano posto questioni pregiudiziali rivelatesi irricevibili non giustifica l’introduzione di procedimenti disciplinari nei loro confronti. Essa ha ricordato che non possono essere ammesse disposizioni nazionali che espongono i giudici nazionali al rischio di procedimenti disciplinari per il fatto di aver adito la Corte di giustizia mediante un rinvio pregiudiziale. Il fatto di non essere esposti a procedimenti o sanzioni disciplinari per tale motivo costituisce infatti una garanzia inerente all’indipendenza del potere giudiziario. Sentenza Miasto Łowicz e Prokurator Generalny del 26 marzo 2020, C-558/18 e C-563/18

Politica di asilo

L’aumento dei flussi migratori e la complessità della gestione dell’accoglienza dei migranti hanno portato la Corte a pronunciarsi sulla compatibilità della normativa di taluni Stati membri che disciplinano le procedure di asilo con gli strumenti di tutela previsti dal diritto dell’Unione. La Carta, la direttiva «Procedure», la direttiva «Accoglienza», la direttiva «Rimpatrio», nonché il regolamento Dublino III pongono un certo numero di obblighi a carico degli Stati membri come, ad esempio, la garanzia di un accesso effettivo alla procedura di asilo.

La giurisprudenza della Corte di giustizia ha continuato ad apportare, nel 2020, risposte concrete alla definizione delle condizioni di attuazione della normativa applicabile, conciliando il diritto di asilo e la protezione dell’ordine pubblico e degli interessi legittimi degli Stati membri.

  • Interpellata da un giudice ungherese nell’ambito di un procedimento pregiudiziale d’urgenza, la Corte di giustizia ha dichiarato che il collocamento nella zona di transito di Röszke, alla frontiera serbo-ungherese, dei richiedenti asilo o dei cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio doveva essere qualificato come trattenimento. Se, all’esito di un controllo giurisdizionale della regolarità di un siffatto trattenimento, sia accertato che le persone sono state trattenute senza un motivo valido, il giudice adito deve rilasciarle con effetto immediato o adottare eventualmente una misura alternativa al trattenimento. Sentenza FMS e a. del 14 maggio 2020, C-924/19 PPU e a.

  • Inoltre, la Corte di giustizia ha constatato che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione in materia di procedure di riconoscimento della protezione internazionale e in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. In particolare, la limitazione dell’accesso alla procedura di protezione internazionale, il trattenimento irregolare dei richiedenti tale protezione in zone di transito, nonché la riconduzione in una zona frontaliera di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, senza rispettare le garanzie che circondano una procedura di rimpatrio, costituiscono violazioni del diritto dell’Unione. Sentenza Commissione/Ungheria del 17 dicembre 2020, C-808/18

  • Nell’ambito di tre ricorsi per inadempimento presentati dalla Commissione contro la Polonia, l’Ungheria e la Repubblica ceca, la Corte di giustizia ha dichiarato che, rifiutando di conformarsi al meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale, questi tre Stati membri sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto dell’Unione. Tali Stati membri non possono invocare né il mantenimento dell’ordine pubblico né la salvaguardia della sicurezza interna né il presunto malfunzionamento del meccanismo di ricollocazione per sottrarsi in via generale all’esecuzione di tale meccanismo. Sentenza Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca del 2 aprile 2020, C-715/17 e a.

Protezione dei dati personali



La Corte di giustizia nel mondo digitale
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L’Unione europea è dotata di una normativa che forma una base solida e coerente per la protezione dei dati personali, a prescindere dalla modalità e dal contesto della loro raccolta (acquisti online, prestiti bancari, ricerche di lavoro, richieste di informazioni provenienti dalle autorità pubbliche). Tali norme si applicano alle persone o entità pubbliche e private stabilite nell’Unione o al di fuori di essa, incluse le imprese che offrono beni o servizi, come Facebook o Amazon, allorché esse chiedono o riutilizzano i dati personali di cittadini dell’Unione.

Nel 2020, la Corte di giustizia si è pronunciata più volte sulle responsabilità risultanti dalla raccolta e dal trattamento di tali dati segnatamente da parte delle autorità nazionali, compresi i servizi di intelligence.

  • La Corte di giustizia ha annullato la decisione della Commissione sull’adeguatezza del meccanismo di protezione dei dati personali trasferiti negli Stati Uniti dall’Unione («scudo»). Tale decisione faceva seguito alla sentenza Schrems del 2015 (C-362/14) con la quale la Corte di giustizia aveva annullato la decisione della Commissione che aveva constatato che gli Stati Uniti garantivano un livello di protezione adeguato («Safe Harbour») ai dati in questione. La Corte di giustizia ha segnatamente addebitato alla Commissione di non avere limitato allo stretto necessario, nella sua nuova decisione, l’accesso a tali dati e il loro utilizzo da parte delle autorità pubbliche statunitensi, inclusi i loro servizi di intelligence. Sentenza Schrems e Facebook Ireland del 16 luglio 2020, C-311/18

  • Per quanto riguarda il trattamento dei dati, la Corte di giustizia ha confermato che il diritto dell’Unione osta, in linea di principio, a normative nazionali che impongono ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, a fini di lotta ai reati e alla criminalità, di trasmettere alle autorità pubbliche o di conservare i dati relativi al traffico e all’ubicazione degli utenti, in maniera generalizzata e indifferenziata. Essa ha tuttavia precisato che sono possibili eccezioni per far fronte a minacce gravi alla sicurezza nazionale, per lottare contro gravi fenomeni di criminalità o per prevenire minacce gravi alla sicurezza pubblica. Sentenze Privacy International e La Quadrature du Net e a. del 6 ottobre 2020, C-623/17 e C-511/18 e a.


  • Infine, la Corte di giustizia ha accertato un inadempimento dell’Ungheria agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione per aver imposto restrizioni al finanziamento delle organizzazioni civili da parte di soggetti stabiliti al di fuori del suo territorio. Una legge ungherese impone, infatti, a pena di sanzioni, obblighi di registrazione, di dichiarazione e di pubblicità a talune organizzazioni civili che beneficiano di un sostegno estero di importo superiore a una certa soglia. La Corte di giustizia ha ritenuto che tali restrizioni siano discriminatorie e contrarie non solo alle libertà di circolazione dei capitali ma anche ai principi del rispetto della vita privata (v. sezione «Un’Unione fondata sul valore della persona umana e sullo Stato di diritto») e della protezione dei dati personali. Sentenza Commissione/Ungheria (Trasparenza associativa) del 18 giugno 2020, C-78/18

Tutela dei consumatori

La tutela dei consumatori è una delle preoccupazioni maggiori dell’Unione. Quest’ultima provvede a promuovere la loro salute e la loro sicurezza, a garantire l’applicazione delle norme che li tutelano e a migliorare la conoscenza dei diritti di cui sono titolari, indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui essi vivono, viaggiano o effettuano i loro acquisti.

Nel 2020, la Corte di giustizia si è pronunciata in più occasioni sulla portata dei diritti dei consumatori.

 La Corte di giustizia: garantire i diritti dei consumatori dell’Unione
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  • La Corte di giustizia ha interpretato, per la prima volta, il regolamento dell’Unione che sancisce la «neutralità di Internet» in due cause ungheresi aventi ad oggetto pratiche commerciali consistenti nell’accordare tariffe preferenziali («tariffe zero») per l’utilizzo di talune applicazioni «privilegiate» e nell’assoggettare al contempo l’utilizzo delle altre applicazioni a misure di blocco o di rallentamento. Essa ha dichiarato che gli obblighi di protezione dei diritti degli utenti di Internet e di trattamento non discriminatorio del traffico ostano a siffatte pratiche. Sentenza Telenor Magyarország Zrt del 15 settembre 2020, C-807/18 e C-39/19

  • In cause aventi ad oggetto locali ammobiliati proposti per la locazione sul sito Internet Airbnb, la Corte di giustizia ha dichiarato che una normativa nazionale che assoggetta ad autorizzazione la locazione reiterata di un locale destinato ad abitazione, per brevi periodi, ad una clientela di passaggio che non vi elegga domicilio è conforme al diritto dell’Unione. La Corte di giustizia ha ritenuto, infatti, che la lotta contro la scarsità di alloggi destinati alla locazione di lunga durata costituisca un motivo imperativo di interesse generale che giustifica una siffatta normativa. Sentenza Cali Apartments del 22 settembre 2020, C-724/18 e a.

  • In materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la Corte di giustizia ha ritenuto che, nei contratti di mutuo ipotecario, la clausola che prevede l’applicazione di un tasso di interesse variabile basato su un indice di riferimento delle casse di risparmio nazionali costituisca una clausola abusiva qualora essa non sia chiara e comprensibile. In tal caso, i giudici nazionali possono sostituire a tale clausola una clausola fondata su altri criteri prescritti dalla legge al fine di evitare conseguenze particolarmente svantaggiose per i consumatori, come la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo. Sentenza Gómez del Moral Guasch del 3 marzo 2020, C-125/18

  • La Corte di giustizia ha parimenti precisato che, se una normativa nazionale può prevedere un termine di prescrizione dell’azione giudiziale di restituzione del consumatore, tale termine non deve essere meno favorevole rispetto a quello previsto per ricorsi analoghi né deve rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile per il consumatore l’esercizio dei suoi diritti. Sentenza Raiffeisen Bank del 9 luglio 2020, C-698/18 e a.

  • In materia di etichettatura di un prodotto cosmetico, la Corte di giustizia ha dichiarato che l’indicazione della «funzione» che deve figurare sul suo recipiente e sul suo imballaggio deve informare chiaramente il consumatore sull’uso e sulle modalità di impiego di tale prodotto. Le indicazioni relative alle precauzioni particolari per l’impiego di tale prodotto, alla sua funzione e ai suoi ingredienti, infatti, non possono figurare in un catalogo aziendale alla lettura del quale faccia riferimento il simbolo raffigurante una mano con un libro aperto apposto sul recipiente o sull’imballaggio. Sentenza A.M./E.M. del 17 dicembre 2020, C-667/19

  • In materia di tutela dei consumatori e dell’ambiente, la Corte di giustizia ha dichiarato che un costruttore di automobili non può installare, sui suoi veicoli, un software in grado di falsare i risultati dei test di omologazione relativi alle emissioni di gas inquinanti. I consumatori che hanno subito un danno a causa dell’acquisto di veicoli illecitamente manipolati possono intentare un’azione giudiziaria nei confronti del costruttore di automobili dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri in cui tali veicoli sono stati loro venduti. Infatti, il danno in capo all’acquirente si concretizza nello Stato membro in cui egli acquista il veicolo per un prezzo superiore al suo valore reale. Sentenza CLCV e a. del 17 dicembre 2020, C-693/18 / Sentenza Verein für Konsumenteninformation del 9 luglio 2020, C-343/19

  • Una maggiore tutela dei consumatori e dell’ambiente discende parimenti dalla sentenza del Tribunale che ha respinto la domanda della PlasticsEurope, associazione internazionale che rappresenta e tutela gli interessi delle imprese che fabbricano e importano prodotti di materie plastiche, e ha confermato la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche che assoggetta il bisfenolo A ad autorizzazione in quanto sostanza avente proprietà che perturbano il sistema endocrino e che può avere effetti gravi per l’ambiente. Sentenza PlasticsEurope del 16 dicembre 2020, T-207/18

  • Due sentenze pronunciate nel 2020 vertono sul consumo di carne. La Corte di giustizia ha dichiarato, in una di tali sentenze, che il diritto dell’Unione non osta ad una normativa nazionale che impone lo stordimento previo alla macellazione degli animali (v. sezione «Un’Unione fondata sul valore della persona umana e sullo Stato di diritto»). Nell’altra sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso di due dei più importanti produttori e distributori mondiali di carne che tentavano di ottenere l’annullamento di un regolamento che aveva vietato loro, per motivi di salute pubblica, di esportare verso l’Unione determinati prodotti di origine animale. Nella specie, le autorità brasiliane non offrivano infatti, per determinati stabilimenti nazionali, le garanzie richieste nell’Unione in materia di salute pubblica. Sentenza Centraal Israëlitisch Consistorie van België del 17 dicembre 2020, C-336/19 / Sentenza BRF e SHB Comercio e Industria de Alimentos dell’8 luglio 2020, T-429/18

Trasporto aereo

Durante lo scorso anno, la Corte di giustizia ha avuto l’occasione di sviluppare la propria giurisprudenza nel settore del trasporto aereo. Un tema ricorrente è quello della compensazione pecuniaria dei passeggeri in un certo numero di situazioni. I diritti dei consumatori in tale settore sono dunque rafforzati grazie ai chiarimenti della Corte di giustizia.


Che cosa ha fatto la Corte di giustizia per me?
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  • La Corte di giustizia ha ritenuto che, in caso di cancellazione di un volo o di un ritardo prolungato, un passeggero del trasporto aereo possa esigere il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal diritto dell’Unione nella valuta nazionale del suo luogo di residenza. Essa ha ritenuto che il diritto dell’Unione vieti che la domanda proposta a questo fine da tale passeggero sia respinta per il solo motivo che essa sia stata espressa in tale valuta nazionale. Il diniego di tale pagamento sarebbe incompatibile, infatti, con l’obbligo di interpretazione estensiva dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo, nonché con il principio della parità di trattamento dei passeggeri danneggiati. Sentenza Delfly del 3 settembre 2020, C-356/19

  • È sorto un contenzioso fra la compagnia aerea TAP e un passeggero in relazione alla compensazione pecuniaria di tale passeggero per un ritardo all’arrivo di quasi 24 ore di un volo da Fortaleza (Brasile) a Oslo (Norvegia) via Lisbona (Portogallo). Tale ritardo era dovuto al fatto che, in occasione di un precedente volo, l’aeromobile che aveva effettuato il volo Lisbona-Oslo era stato dirottato al fine di sbarcare un passeggero che ne aveva aggredito fisicamente altri. La Corte di giustizia ha dichiarato che il comportamento molesto di un passeggero aereo può esonerare il vettore dall’obbligo di compensazione pecuniaria per la cancellazione o il ritardo prolungato del volo interessato o di un volo successivo operato dallo stesso con il medesimo aeromobile. Sentenza Transportes Aéreos Portugueses dell’11 luglio 2020, C-74/19

  • Un passeggero kazako si era visto negare, a Larnaca (Cipro), l’imbarco su un volo della compagnia aerea rumena Blue Air con destinazione Bucarest (Romania). Tale negato imbarco era stato motivato con la presentazione di documenti di viaggio inadeguati. Interpellata da un giudice cipriota, la Corte di giustizia ha ritenuto che non spetti al vettore aereo accertare esso stesso, in maniera definitiva, l’inadeguatezza di tali documenti e che, in caso di contestazione del passeggero, spetti dunque ad un giudice nazionale valutare se per il negato imbarco sussistano ragionevoli motivi. Qualora non sussistano, il passeggero ha dunque diritto alla compensazione pecuniaria e all’assistenza previste dal diritto dell’Unione. Sentenza Blue Air del 30 aprile 2020, C-584/18

  • L’autorità italiana garante della concorrenza aveva contestato alla Ryanair di avere pubblicato sul suo sito Internet prezzi del servizio aereo che non indicavano, sin dalla loro prima visualizzazione, taluni elementi fondamentali. Interpellata su tale punto, la Corte di giustizia ha ritenuto che i vettori aerei debbano indicare, nella pubblicazione delle loro offerte di prezzo su Internet e sin dall’offerta iniziale, l’importo dell’IVA applicata ai voli nazionali, delle tariffe per il pagamento con carta di credito, nonché degli oneri di check‑in qualora non sia proposta alcuna modalità alternativa di check-in gratuito. Sentenza Ryanair del 23 aprile 2020, C-28/19

  • Interpellata dalla Corte d’appello di Helsinki (Finlandia), la Corte di giustizia ha ritenuto che un passeggero aereo che aveva accettato di imbarcarsi su un volo alternativo, per il quale il vettore aereo era colui che doveva assicurare il volo originariamente previsto e lo aveva cancellato, abbia diritto a una compensazione pecuniaria per il ritardo prolungato del volo alternativo. Sentenza Finnair del 12 marzo 2020, C-832/18

Lavoratori e previdenza sociale

Al fine di facilitare la libera circolazione dei lavoratori e della loro famiglia, l’Unione europea ha coordinato i sistemi di previdenza sociale degli Stati membri. Rispettando al contempo le competenze di ciascuno Stato membro in materia di organizzazione del proprio sistema, il diritto dell’Unione, in nome, segnatamente, del principio della parità di trattamento, tenta di ravvicinare, al massimo, le condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati a quelle dei lavoratori dipendenti di imprese stabilite nello Stato membro ospitante. L’obiettivo perseguito dal diritto dell’Unione consiste nel garantire la migliore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Ogni anno, la Corte di giustizia è chiamata più volte ad interpretare il diritto dell’Unione in tale settore. Il 2020 non ha fatto eccezione.


La Corte di giustizia sul luogo di lavoro: tutelare i diritti dei lavoratori
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  • Investita di una questione concernente gli assegni familiari versati dal Granducato del Lussemburgo, la Corte ha deciso che uno Stato membro che accorda assegni familiari a tutti i minori residenti nel suo territorio non può escludere da tale beneficio i figli del coniuge di un lavoratore transfrontaliero con i quali quest’ultimo non ha un legame di filiazione, ma dei quali egli provvede al mantenimento. Infatti, un siffatto assegno, che costituisce un vantaggio sociale e una prestazione di previdenza sociale, è soggetto al principio di parità di trattamento di cui beneficiano i lavoratori transfrontalieri e, indirettamente, i loro familiari. Sentenza Caisse pour l’avenir des enfants del 2 aprile 2020, C-802/18

  • In una controversia che contrappone un’alunna tedesca, residente in Francia, al Land Renania- Palatinato ove frequenta un istituto di istruzione secondaria, la Corte di giustizia ha dichiarato che il fatto di subordinare il rimborso delle spese di trasporto scolastico alla residenza nel Land di cui trattasi costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori frontalieri e della loro famiglia, vietata, in linea di principio, dal diritto dell’Unione. Nel caso del trasporto scolastico nel Land Renania-Palatinato, un siffatto requisito della residenza non è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale relativo all’organizzazione del sistema scolastico. Sentenza Landkreis Südliche Weinstraße/PF e a.del 2 aprile 2020, C-830/18

  • La Corte di giustizia ha respinto i ricorsi di annullamento, presentati dall’Ungheria e dalla Polonia, contro la direttiva che rafforza i diritti dei lavoratori distaccati. Essa ha indicato che, tenuto conto, in particolare, dell’evoluzione del mercato interno conseguente agli allargamenti dell’Unione che si sono succeduti, il legislatore dell’Unione poteva procedere a una rivalutazione degli interessi delle imprese che beneficiano della libera prestazione dei servizi e di quelli dei loro lavoratori distaccati in uno Stato membro ospitante, al fine di garantire che tale libera prestazione si realizzi in condizioni di concorrenza eque tra tali imprese e quelle stabilite in detto Stato membro. Sentenze Ungheria e Polonia/Parlamento e Consiglio dell’8 dicembre 2020, C-620 e 626/18

  • Nell’ambito di una causa concernente un’impresa di trasporto dei Paesi Bassi che si avvaleva di autisti provenienti dalla Germania e dall’Ungheria, la Corte di giustizia ha dichiarato che la direttiva sul distacco dei lavoratori si applica, in linea di principio, al trasporto su strada, in particolare internazionale. Di conseguenza, i contratti collettivi dello Stato membro ospitante si applicano ai lavoratori ivi distaccati. Tuttavia, il fatto che un autista del trasporto internazionale su strada, messo a disposizione di un’impresa stabilita nello Stato membro ospitante, riceva in tale Stato le istruzioni inerenti ai suoi compiti e ivi inizi o concluda i medesimi, non è di per sé sufficiente per ritenere che tale autista sia stato distaccato in detto Stato membro. Sentenza Federatie Nederlandse Vakbeweging del 1º dicembre 2020, C-815/18

  • La compagnia aerea spagnola Vueling è stata oggetto di una condanna penale per frode sociale in Francia dopo aver iscritto il suo personale navigante, distaccato all’aeroporto Roissy-Charles de Gaulle, alla previdenza sociale spagnola anziché alla previdenza sociale francese. Secondo la Corte di giustizia, tale accertamento definitivo di frode non può tuttavia vincolare i giudici civili francesi, investiti di domande di risarcimento del danno, qualora, in violazione del diritto dell’Unione, detto accertamento non sia stato preceduto da un dialogo con l’istituzione spagnola, il quale metta quest’ultima nelle condizioni di riesaminare il fascicolo e, eventualmente, di annullare o ritirare i certificati che attestano l’iscrizione dei lavoratori alla legislazione spagnola. Sentenza CRPNPAC e Vueling Airlines del 2 aprile 2020, C-370/17 e a.

  • Per quanto riguarda il diritto alle ferie annuali retribuite, la Corte di giustizia ha precisato che un lavoratore licenziato illegittimamente e poi reintegrato nel suo precedente posto di lavoro beneficia di tale diritto per il periodo compreso fra questi due eventi, anche se, nel corso di tale periodo, egli non ha svolto un lavoro effettivo. Tuttavia, qualora, nel corso del periodo in questione, il lavoratore abbia occupato un nuovo posto di lavoro, egli potrà far valere i diritti alle ferie annuali retribuite, corrispondenti al periodo durante il quale egli ha occupato detto posto, unicamente nei confronti del nuovo datore di lavoro. Sentenza Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria e Iccrea Banca del 25 giugno 2020, C-762/18 e a.

Aiuti di Stato

Le problematiche connesse agli aiuti di Stato sollevano questioni strategiche e complesse dal punto di vista dell’interpretazione e dell’applicazione delle norme di diritto dell’Unione.

Nel 2020, la Corte di giustizia e il Tribunale sono stati chiamati a pronunciarsi su decisioni, rientranti nell’ambito degli aiuti di Stato, connesse a settori chiave dell’economia degli Stati membri. Tali cause riflettono le difficoltà dell’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato a settori come la fiscalità, la politica energetica, la tutela dell’ambiente o l’assicurazione sanitaria obbligatoria.

  • La Corte di giustizia ha risposto affermativamente alla questione, sollevata dall’Austria, se l’aiuto di Stato concesso per la costruzione della centrale nucleare di Hinkley Point C nel Regno Unito potesse essere approvato dalla Commissione in quanto esso agevolava lo sviluppo di talune attività o di talune regioni. Essa ha parimenti rilevato che, fatto salvo il rispetto delle norme del diritto dell’Unione in materia di tutela dell’ambiente, il Regno Unito era libero di determinare la composizione delle sue fonti energetiche. Sentenza Austria/Commissione del 22 settembre 2020, C-594/18 P

  • La Corte di giustizia è stata inoltre chiamata a esaminare la legittimità della messa a disposizione di risorse statali a vantaggio di due organismi di assicurazione sanitaria operanti sotto il controllo delle autorità slovacche nell’ambito di un regime di assicurazione sanitaria obbligatoria. Essa ha constatato che, nonostante l’esistenza di una certa concorrenza fra i diversi operatori, tanto privati quanto pubblici, rientranti in tale regime, quest’ultimo perseguiva un obiettivo sociale e attuava il principio di solidarietà. Di conseguenza, essa ha dichiarato, confermando così la decisione della Commissione, che il caso dei due organismi in questione non rientrava nell’ambito di applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Sentenza Commissione e Slovacchia/Dôvera zdravotná poistʼovňa dell’11 giugno 2020, C-262/18 P e a.

  • Analogamente, la Corte di giustizia ha esaminato la natura delle sovvenzioni che la Francia aveva concesso, sotto forma di riduzioni dei contributi dei dipendenti, ai pescatori e agli acquacoltori colpiti dal naufragio della nave Erika e da violente intemperie nel 1999. Essa ha constatato che tali riduzioni riguardavano oneri gravanti non sulle imprese ma sui loro dipendenti. Di conseguenza, tali riduzioni non procuravano alcun vantaggio a tali imprese cosicché le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, le quali riguardano unicamente le imprese, non erano applicabili a tale fattispecie. La Corte di giustizia ha dunque dichiarato parzialmente invalida la decisione della Commissione che ordinava alla Francia di recuperare tali sovvenzioni. Sentenza Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation/Compagnie des pêches de Saint-Malo del 17 settembre 2020, C-212/19

  • Per contro, la Corte di giustizia ha condannato l’Italia al versamento di una somma forfettaria pari a EUR 7,5 milioni e ad una penalità giornaliera di EUR 80 000 per non aver recuperato aiuti, di importo pari a circa EUR 13,7 milioni, illegittimamente concessi al settore alberghiero in Sardegna. Infatti, benché nel 2008 la Commissione avesse ordinato all’Italia di recuperare tali aiuti e nel 2012 la Corte di giustizia avesse constatato un inadempimento dell’Italia al riguardo, tale Stato membro continuava a non ottemperare al suo obbligo di recupero. La Commissione ha dunque proposto un secondo ricorso per inadempimento per imporre sanzioni pecuniarie all’Italia, ricorso che la Corte di giustizia ha accolto. Sentenza Commissione/Italia del 12 marzo 2020, C-576/18

  • Il Tribunale ha invece annullato la decisione della Commissione sulla qualificazione come aiuto di Stato illegittimo delle ruling fiscali irlandesi a favore di Apple. Secondo la Commissione, l’Irlanda aveva concesso alla Apple circa EUR 13 miliardi di vantaggi fiscali illegittimi, che dovevano pertanto essere recuperati dallo Stato membro presso il loro beneficiario. Tuttavia, il Tribunale ha constatato che la Commissione non era pervenuta a dimostrare in maniera sufficiente che le ruling fiscali in questione procuravano un vantaggio economico selettivo alla Apple e costituivano un aiuto di Stato a suo favore. Sentenza Irlanda/Commissione e Apple Sales International del 15 luglio 2020, T-778/16 e a.

  • Analogamente, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione che dichiara illegittimi gli aiuti concessi dalla comunità autonoma di Valencia (Spagna) a favore delle società calcistiche spagnole Valencia CF ed Elche CF. Secondo la Commissione, tali aiuti assumevano la forma di garanzie a favore di associazioni collegate a tali società per coprire i prestiti bancari che queste ultime avevano sottoscritto al fine di partecipare all’aumento del capitale della società alla quale esse erano rispettivamente collegate. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la decisione della Commissione fosse viziata da diversi errori concernenti, in particolare, l’esistenza di garanzie analoghe sul mercato. Sentenze Valencia Club de Fútbol e Elche Club de Fútbol del 12 marzo 2020, T-732/16 e T-901/16

  • Per contro, il Tribunale ha respinto i ricorsi contro la decisione della Commissione che dichiara illegale l’aiuto concesso dalla Regione autonoma della Sardegna a favore di varie compagnie aeree che servono la Sardegna. Tale aiuto, inteso a migliorare il collegamento aereo dell’isola e a garantirne la promozione come destinazione turistica, era stato messo a disposizione dei soggetti beneficiari tramite le società di gestione dei principali aeroporti sardi. Il Tribunale ha confermato che l’aiuto era stato concesso non già a tali società, bensì alle compagnie aeree interessate, che devono dunque rimborsarlo. Sentenze Volotea, Germanwings e easyJet del 13 maggio 2020, T-607/17, T-716/17 e T-8/18

  • Il Tribunale ha parimenti confermato la decisione della Commissione secondo la quale il regime di tassazione spagnolo applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria conclusi da cantieri navali con gruppi d’interesse economico (GIE) costituiva, in quanto veicolo d’investimento che consente di procurare vantaggi fiscali, un regime di aiuti di Stato a favore dei membri dei GIE interessati. Secondo la Commissione, tale regime, nell’ambito del quale una compagnia di trasporto marittimo acquista una nave non direttamente presso un cantiere navale, bensì tramite un GIE, era parzialmente incompatibile con il mercato interno nella misura in cui consentiva anche alle compagnie di trasporto marittimo di beneficiare di uno sconto compreso fra il 20 e il 30% sul prezzo di acquisto di navi costruite da cantieri navali spagnoli. Sentenza Spagna/Commissione del 23 settembre 2020, T-515/13 RENV e a.

  • Infine, il Tribunale ha confermato la decisione con la quale la Commissione aveva constatato che la garanzia illimitata dello Stato conferita dalla Francia all’IFP Énergies nouvelles (IFPEN), un ente pubblico francese cui sono state attribuite segnatamente funzioni di ricerca e sviluppo nei settori dell’energia, era una misura parzialmente costitutiva di un aiuto di Stato. Il Tribunale ha ritenuto che l’IFPEN e la Francia non siano riusciti a rovesciare la presunzione secondo la quale la concessione di una siffatta garanzia procurava al suo beneficiario un vantaggio economico rispetto ai suoi concorrenti. Sentenza Francia/Commissione e a. del 5 ottobre 2020, T-479/11 RENV e a.

Concorrenza

La libera concorrenza contribuisce al miglioramento del benessere dei cittadini dell’Unione offrendo loro una scelta più ampia di prodotti e di servizi di migliore qualità a prezzi più competitivi. Al fine di pervenire a tale risultato, la normativa dell’Unione si impegna a prevenire le restrizioni e le distorsioni della concorrenza in seno al mercato interno. Le norme più importanti in tale ambito sono sancite dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: esse vietano sia le intese idonee ad ostacolare la libera concorrenza sia lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante.

Nel 2020, la Corte di giustizia e il Tribunale hanno interpretato e applicato tali norme in numerose cause concernenti diversi settori dell’economia.

Il Tribunale: garantire il rispetto del diritto dell’Unione da parte delle istituzioni UE

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  • Il Tribunale ha annullato in parte alcune decisioni di accertamento della Commissione adottate a seguito di sospetti di pratiche anticoncorrenziali da parte di varie imprese francesi del settore della distribuzione. Esso ha ritenuto che la Commissione non avesse dimostrato di essere in possesso di indizi sufficientemente seri da far sospettare scambi di informazioni riguardanti le future strategie commerciali delle imprese interessate. Sentenze Casino e a. del 5 ottobre 2020, T-249/17 e a.

  • Il Tribunale ha confermato l’esistenza, dimostrata dalla Commissione, di un’intesa sul mercato dei chip per carte fra varie imprese che avevano coordinato la loro politica di prezzi. Il Tribunale ha tuttavia ridotto l’ammenda inflitta dalla Commissione, segnatamente alla società Infineon, tenendo conto del numero limitato dei contatti anticoncorrenziali che quest’ultima aveva avuto con i suoi concorrenti, nonché dell’insufficienza di prove concernenti uno dei contatti riscontrati dalla Commissione. Judgment of 8 July 2020, Infineon Technologies, T-758/14 RENV

  • Per la prima volta, il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una normativa adottata da una federazione sportiva internazionale. Il Tribunale ha ritenuto che la normativa dell’International Skating Union (Unione internazionale di pattinaggio), prevedendo sanzioni severe contro gli atleti che partecipano a gare di pattinaggio di velocità da essa non riconosciute, ostacolasse la libera concorrenza. Il Tribunale ha ritenuto che le restrizioni derivanti dal sistema di autorizzazione preventiva previsto dalla normativa in questione non possano essere giustificate dall’obiettivo di tutela dell’integrità dello sport. Sentenza International Skating Union del 16 dicembre 2020, T-93/18

  • Il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione con cui è stato accertato un abuso di posizione dominante della Lietuvos geležinkeliai AB (LG), società nazionale delle ferrovie della Lituania, nel mercato lituano del trasporto ferroviario di merci. La LG aveva stipulato un accordo di trasporto ferroviario di merci con la società Orlen ai fini del trasporto di prodotti petroliferi nell’Europa occidentale. A seguito di una controversia con la LG, la Orlen aveva desiderato affidare tale trasporto di merci alla società nazionale delle ferrovie della Lettonia. Avendo rimosso la linea ferroviaria che collegava il luogo di partenza delle merci, in Lituania, alla Lettonia, la LG aveva impedito all’impresa concorrente lettone di concludere il contratto con la Orlen. Un siffatto comportamento è stato considerato costitutivo di un abuso di posizione dominante. Sentenza Lietuvos geležinkeliai AB del 18 novembre 2020, T-814/17

  • Nell’ambito di una controversia fra una società che gestisce un albergo in Germania e la società di diritto olandese Booking.com BV che gestisce una piattaforma di prenotazione alberghiera, la Corte di giustizia, adita da un giudice tedesco, ha dichiarato che un albergo che utilizza la piattaforma Booking.com può citare quest’ultima in giudizio dinanzi a un giudice dello Stato membro in cui tale albergo è stabilito per ottenere la cessazione di un eventuale abuso di posizione dominante. La Booking.com sosteneva invece che l’azione nei suoi confronti doveva essere proposta dinanzi ad un giudice dello Stato membro in cui è situata la sua sede, tesi alla quale la Corte di giustizia non ha aderito. Sentenza Wikingerhof GmbH & Co. KG/Booking.com BV del 24 novembre 2020, C-59/19

  • Una posizione dominante nel mercato delle comunicazioni elettroniche e in quello dei media può mettere in pericolo il pluralismo dell’informazione. Tale considerazione aveva ispirato una normativa italiana che vietava alle imprese dotate di un significativo potere sul primo mercato di acquisire una rilevante dimensione economica nel secondo. Nel contesto della campagna di acquisizione ostile di azioni della società italiana Mediaset lanciata dalla società francese Vivendi e del contenzioso seguitone, la Corte di giustizia ha tuttavia dichiarato che una siffatta normativa, quando non è idonea a tutelare il pluralismo dell’informazione, costituisce un ostacolo vietato alla libertà di stabilimento. Sentenza Vivendi SA del 3 settembre 2020, C-719/18

  • In materia di concentrazione di imprese, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione che ha respinto il progetto di acquisizione della Telefónica UK da parte della Hutchison 3GUK. Esso ha dichiarato che la Commissione non aveva dimostrato che una siffatta acquisizione comporterebbe un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nel mercato della telefonia mobile britannica. Esso ha parimenti rilevato che la Commissione non aveva dimostrato che una siffatta operazione comporterebbe un aumento dei prezzi dei servizi e una riduzione della loro qualità. Sentenza CK Telecoms UK Investments del 28 maggio 2020, T-399/16

Settore bancario e fiscalità

Le norme relative al mercato interno («mercato unico») dell’Unione consentono di commercializzare liberamente beni e servizi all’interno dell’Unione. Al fine, segnatamente, di evitare le distorsioni di concorrenza fra imprese, gli Stati membri hanno convenuto di allineare le loro norme in materia di tassazione dei beni e dei servizi. Sono state parimenti adottate misure, a livello dell’Unione, per coordinare, in una certa misura, le politiche economiche, nonché le norme in materia di tassazione delle società e dei redditi, al fine di renderle eque, efficaci e atte a promuovere la crescita. Tuttavia, l’importo delle imposte versate dai singoli e il modo in cui le somme riscosse a titolo di tali imposte sono spese rientrano nella competenza degli Stati membri.

  • In una causa concernente la società Google Ireland, la Corte di giustizia ha dichiarato che la normativa ungherese che assoggetta i prestatori di servizi pubblicitari stabiliti in un altro Stato membro ad un obbligo dichiarativo ai fini del loro assoggettamento all’imposta ungherese sulla pubblicità, è compatibile con il diritto dell’Unione e, più precisamente, con il principio della libera prestazione dei servizi. Per contro, essa ha indicato che questo stesso principio e il principio di proporzionalità ostano ad un’altra normativa ungherese che infligge ai prestatori che non abbiano ottemperato a tale obbligo dichiarativo sanzioni pecuniarie che, in pochi giorni, possono raggiungere diversi milioni di euro. Sentenza Google Ireland del 3 marzo 2020, C-482/18

  • In un’altra causa ungherese, la Corte di giustizia ha dichiarato che le imposte straordinarie riscosse in Ungheria sul volume d’affari delle imprese di telecomunicazioni e delle imprese attive nel settore del commercio al dettaglio sono compatibili con il diritto dell’Unione. Tali imprese, che sono detenute in via maggioritaria da persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri, realizzano i fatturati più consistenti sui mercati ungheresi interessati e sostengono dunque principalmente tali imposte straordinarie. La Corte di giustizia ha cionondimeno dichiarato che tale circostanza rispecchia la realtà economica di tali mercati e non costituisce dunque una discriminazione nei riguardi di tali imprese. Sentenze Vodafone Magyarország e Tesco-Global Áruházak del 3 marzo 2020, C-75/18 e C-323/18

  • Nel 2020, Il Tribunale ha emesso le sue prime quattro sentenze concernenti talune decisioni della Banca centrale europea (BCE) di infliggere sanzioni pecuniarie a titolo della vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Esso ha pertanto parzialmente annullato tre decisioni a causa del loro carattere insufficientemente motivato. Infatti, mancava qualsivoglia precisazione quanto alla metodologia applicata dalla BCE al fine di determinare l’importo delle sanzioni inflitte. Sentenze VQ/BCE dell’8 luglio 2020, T-203/18,T-576/18,T-577/18,T-578/18

Proprietà intellettuale

La Corte di giustizia e il Tribunale assicurano l’interpretazione e l’applicazione della normativa che l’Unione ha adottato per tutelare e difendere la proprietà intellettuale (diritto d’autore, diritto dei marchi, protezione dei disegni e dei modelli, diritto di brevetto) al fine di migliorare la competitività delle imprese.

Nel corso del 2020, i due organi giurisdizionali dell’Unione sono ripetutamente intervenuti in tale settore, precisando sia i limiti della responsabilità per violazione dei diritti di proprietà intellettuale sia le condizioni alle quali la proprietà intellettuale è protetta, con un’attenzione particolare, in materia di marchi, per le nozioni di «carattere distintivo» e di «rischio di confusione».

  • Per quanto riguarda la responsabilità delle persone e delle società per violazioni dei diritti conferiti da un marchio dell’Unione, la Corte di giustizia ha dichiarato che il semplice magazzinaggio da parte di Amazon, sulla sua piattaforma di vendita online (Amazon-Marketplace), di prodotti che violano un diritto di marchio non costituisce una violazione di tale diritto da parte di Amazon. Infatti, un’impresa che conservi per conto di un terzo prodotti contraffatti, senza essere a conoscenza della violazione di un diritto di marchio, non fa essa stessa un uso illecito di tale marchio, a meno che essa non persegua, come il venditore, l’obiettivo di offrire in vendita i prodotti o di immetterli in commercio. Sentenza Coty Germany del 2 aprile 2020, C-567/18

  • Per quanto riguarda il carattere distintivo indispensabile per la validità di un marchio, il Tribunale ha ricordato che una forma della quale viene chiesta la registrazione come marchio tridimensionale è priva di tale carattere allorché non si discosta significativamente dalle norme e dagli usi del settore interessato. Nel caso di una stringa per calzature, esso ha indicato che la novità della sua forma e la bellezza del suo design non sono sufficienti, da sole, per concludere per l’esistenza di un carattere distintivo. Infatti, un marchio ha la funzione di indicare l’origine commerciale del prodotto e di consentire così ai consumatori di collegare determinati prodotti ad una determinata impresa. Sentenza Hickies del 5 febbraio 2020, T-573/18

  • Analogamente, ma nel caso di un marchio figurativo, il Tribunale ha osservato che un motivo a testa di leone circondata da catene costituisce una forma di realizzazione diffusa e tipica di bottoni e di articoli di bigiotteria, ed è dunque privo di carattere distintivo per tali prodotti. In un’altra causa, esso ha, per contro, contestato all’EUIPO di non avere tenuto conto di talune prove per valutare il carattere distintivo, acquisito in seguito all’uso, di un marchio costituito da un motivo a scacchiera per le borse e le valigie. Sentenze Pierre Balmain del 5 febbraio 2020, T-331/19 e T‑332/19 / Sentenza Louis Vuitton Malletier del 10 giugno 2020, T-105/19

  • Un marchio denominativo è parimenti privo di carattere distintivo quando si limita a descrivere una caratteristica del prodotto per il quale è chiesta la registrazione. Il Tribunale ha ritenuto che il marchio denominativo WAVE per lampade per acquari possa presentare un carattere distintivo, poiché il termine «wave» non descrive una caratteristica di tali lampade. Sentenza Tetra GmbH del 23 settembre 2020, T-869/19

  • È appunto nell’ottica della debolezza del carattere distintivo di due segni rappresentanti un corno per designare servizi postali che il Tribunale ha escluso un rischio di confusione fra gli stessi. La raffigurazione di un corno postale, su uno sfondo spesso giallo, è tradizionalmente utilizzata dagli operatori postali nazionali all’interno dell’Unione. Il pubblico non assocerà dunque il corno postale o il colore giallo ad una società determinata, bensì, più in generale, ad un numero indeterminato di operatori postali nazionali. Sentenza Deutsche Post dell’11 novembre 2020, T-25/20

  • Sempre sul rischio di confusione fra due marchi, ma questa volta depositati per articoli e abbigliamento sportivi, la Corte di giustizia ha dichiarato che la notorietà del calciatore Lionel Messi è idonea a neutralizzare qualsivoglia rischio di confusione fra il suo marchio MESSI e il marchio anteriore MASSI appartenente ad una società spagnola. Sentenza Messi del 17 settembre 2020, C-449/18 e a.

  • In un’altra causa avente ad oggetto la questione della valutazione del rischio di confusione, il Tribunale ha parimenti sottolineato che la presenza dello stesso termine in due marchi (nella specie, il termine «Teruel» nei marchi AIRESANO BLACK El ibérico de Teruel e JAMON DE TERUEL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN) non è sufficiente a creare un rischio di confusione. Sentenza Consejo Regulador del 28 maggio 2020, T-696/18

  • Per quanto riguarda il criterio della somiglianza fra due marchi, il Tribunale ha constatato che il marchio denominativo LOTTOLAND, depositato per servizi industriali, presenta una forte somiglianza con i marchi figurativi anteriori LOTTO, depositati per giochi d’azzardo. Tuttavia, esso ha rilevato che non esiste un nesso fra l’uno e gli altri, alla luce, in particolare, della diversa natura dei servizi interessati e dei pubblici di riferimento. A causa di tale assenza di nesso, l’uso del marchio LOTTOLAND non trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori e non rischia di arrecare loro pregiudizio. Sentenza Lottoland dell’11 novembre 2020, T-820/19

  • Accade, talvolta, che una controversia avente ad oggetto segni distintivi non veda contrapposti soggetti privati o imprese bensì Stati membri, come in quella che verteva sull’uso del termine «Teran» per una varietà di uve da vino utilizzata in Slovenia e in Croazia. Dopo l’adesione, nel 2004, della Slovenia all’Unione, tale denominazione è stata riconosciuta come denominazione di origine protetta (DOP). Nel 2017, un regolamento ha stabilito che il termine «Teran» poteva anche essere utilizzato, a partire dall’adesione, nel 2013, della Croazia all’Unione, per taluni vini croati. Il Tribunale ha respinto la domanda della Slovenia diretta all’annullamento di tale regolamento che consente alle DOP di coesistere pacificamente senza violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. Sentenza Slovenia/Commissione del 9 settembre 2020, T-626/17

Funzionamento delle istituzioni europee

Spetta ai due organi giurisdizionali dell’Unione verificare che gli atti (o l’omessa adozione di taluni atti) delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione rispettino il diritto dell’Unione. In tal senso, la Corte di giustizia e il Tribunale sono garanti della tutela giudiziaria dei diritti dei soggetti dell’ordinamento allorché questi ultimi siano interessati direttamente e individualmente da decisioni adottate a livello dell’Unione. Per contro, solo i giudici nazionali sono competenti a controllare la legittimità, alla luce del diritto nazionale, degli atti delle autorità nazionali.

  • Gli organi giurisdizionali dell’Unione sono stati più volte aditi dal sig. Junqueras i Vies, vicepresidente del Gobierno autonómico de Cataluña (governo della Comunità Autonoma della Catalogna, Spagna), in merito alla sua elezione al Parlamento europeo nel 2019. Il vicepresidente del Tribunale, e successivamente il vicepresidente della Corte di giustizia nell’ambito di un procedimento di impugnazione, hanno respinto la sua domanda di procedimento accelerato diretta a proteggere la sua immunità parlamentare. Il Tribunale ha inoltre dichiarato irricevibile la sua domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo che constata la vacanza del suo seggio. Infatti, quest’ultima istituzione non poteva rimettere in discussione le decisioni delle autorità spagnole che avevano dichiarato, sulla base del diritto nazionale, la decadenza del mandato del sig. Junqueras i Vies e la vacanza del suo seggio al Parlamento europeo. Ordinanza Junqueras i Vies del 3 marzo 2020, T-24/20 R / Ordinanza Junqueras i Vies dell’8 ottobre 2020, C-201/20 P(R) / Ordinanza Junqueras i Vies del 15 dicembre 2020, T-24/20

  • Il Tribunale ha respinto un ricorso volto a far dichiarare che il Consiglio europeo aveva omesso illegittimamente di escludere il primo ministro ceco, in ragione di un asserito conflitto d’interessi, dalle riunioni di tale istituzione relative all’adozione del quadro finanziario pluriennale dell’Unione 2021-2027. Infatti, il Tribunale ha ritenuto che solo gli Stati membri siano competenti a determinare, tra i loro rispettivi capi di Stato o di governo, quale di tali persone debba rappresentarli alle riunioni del Consiglio europeo e a stabilire i motivi che possano condurre all’impossibilità, per una di tali persone, di rappresentarli alle riunioni di tale istituzione. Ordinanza Wagenknecht del 17 luglio 2020, T-715/19

  • Il sig. Shindler e altri cittadini del Regno Unito risiedono da molto tempo in Italia e in Francia. Di conseguenza, essi non sono stati autorizzati a partecipare né al referendum sulla Brexit né alle elezioni legislative del 2017 benché tali consultazioni fossero determinanti per il mantenimento della loro qualità di cittadini dell’Unione. Essi hanno dunque investito il Tribunale di un ricorso diretto a far «riconoscere la carenza» della Commissione risultante dall’essersi «illegittimamente astenuta dal mantenere la cittadinanza europea». Il Tribunale ha respinto il ricorso dichiarando che la Commissione non è competente ad adottare un atto vincolante destinato a mantenere, a decorrere dal recesso del Regno Unito dall’Unione, la cittadinanza europea di determinati cittadini del Regno Unito. Ordinanza Shindler del 14 luglio 2020, T-627/19

B | I NUMERI CHIAVE DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

Corte di giustizia

La Corte di giustizia può essere adita principalmente mediante:

  • domande di pronuncia pregiudiziale, quando un giudice nazionale nutre dubbi sull’interpretazione di un atto adottato dall’Unione o sulla sua validità. In tal caso, il giudice nazionale sospende il procedimento pendente dinanzi ad esso e adisce la Corte di giustizia, che si pronuncia sull’interpretazione da dare alle disposizioni di cui trattasi o sulla loro validità. Ottenuti i chiarimenti grazie alla decisione resa dalla Corte di giustizia, il giudice nazionale può definire la controversia sottopostagli. Nelle cause che richiedono una risposta in tempi brevissimi (ad esempio in materia di asilo, di controllo alle frontiere, di sottrazione di minori ecc.), è previsto un procedimento pregiudiziale d’urgenza («PPU»);
  • impugnazioni, dirette contro le decisioni emesse dal Tribunale: si tratta di mezzi di ricorso che permettono alla Corte di giustizia di annullare le decisioni del Tribunale;
  • ricorsi diretti, volti principalmente:
    • a ottenere l’annullamento di un atto dell’Unione («ricorso di annullamento») o
    • a far accertare l’inadempimento del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro («ricorso per inadempimento»). Se lo Stato membro non si adegua alla sentenza con cui è accertato l’inadempimento, un secondo ricorso, denominato «ricorso per doppio inadempimento», può portare la Corte a infliggergli una sanzione pecuniaria;
  • domande di parere sulla compatibilità con i trattati di un accordo che l’Unione intende concludere con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale. Tale domanda può essere presentata da uno Stato membro o da un’istituzione europea (Parlamento, Consiglio o Commissione).

735 cause promosse

Procedimenti pregiudiziali 556 di cui 9 PPU

Stati membri che hanno presentato il maggior numero di domande Germania 139 Austria 50 Italia 44 Polonia 41 Belgio 36

37 ricorsi diretti di cui 18 ricorsi per inadempimento e 2 ricorsi per «doppio inadempimento»

131 impugnazioni contro le decisioni del Tribunale

1 domanda di parere

8 domande di gratuito patrocinio

ALa parte che non è in grado di sostenere le spese di giudizio può chiedere di essere ammessa al gratuito patrocinio.

792 cause definite

534

procedimenti pregiudiziali di cui 9 PPU

37 ricorsi diretti

di cui 26 inadempimenti accertati contro 14 Stati membri

3 sentenze per «doppio inadempimento»

204 impugnazioni contro le decisioni del Tribunale

di cui 40 hanno portato all’annullamento della decisione adottata dal Tribunale

15,4 mesi durata media dei procedimenti

3,9 mesi procedimento pregiudiziale d’urgenza

1 045 Cause pendenti al 31 dicembre 2020

Principali materie trattate

Agricoltura 26

Aiuti di Stato e concorrenza 104

Diritto sociale 56

Ambiente 48

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 119

Fiscalità 95

Libertà di circolazione e di stabilimento e mercato interno 96

Proprietà intellettuale e industriale 27

Tutela del consumatore 56

Trasporti 86

Unione doganale 24

Tribunale

Il Tribunale può essere adito, in primo grado, mediante ricorsi diretti proposti dalle persone fisiche o giuridiche (società, associazioni ecc.) e dagli Stati membri contro gli atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione europea e mediante ricorsi volti a ottenere il risarcimento dei danni causati dalle istituzioni o dai loro agenti. Gran parte del suo contenzioso è di natura economica: proprietà intellettuale (marchi, disegni e modelli dell’Unione europea), concorrenza, aiuti di Stato e vigilanza bancaria e finanziaria.

Il Tribunale è altresì competente a pronunciarsi in materia di funzione pubblica sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti.

Le decisioni del Tribunale possono essere impugnate, limitatamente alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia. Nelle cause che sono già state oggetto di un doppio esame (da parte di una commissione di ricorso indipendente, poi da parte del Tribunale), la Corte di giustizia ammette la domanda di impugnazione soltanto se solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

847 cause promosse

729 ricorsi diretti

di cui 69 aiuti di Stato e concorrenza (inclusi 2 ricorsi proposti dagli Stati membri)

282 proprietà intellettuale e industriale

118 funzione pubblica dell’UE

260 altri ricorsi diretti (inclusi 10 ricorsi proposti dagli Stati membri)

75 domande di gratuito patrocinio

La parte che non è in grado di sostenere le spese di giudizio può chiedere di essere ammessa al gratuito patrocinio.

748 cause definite

631 ricorsi diretti

di cui 41 aiuti di Stato e concorrenza

237 proprietà intellettuale e industriale

79 funzione pubblica dell’UE

274 altri ricorsi diretti

15,4 mesi durata media dei procedimenti

23% percentuale delle decisioni impugnate dinanzi alla Corte di giustizia

1 497 Cause pendenti al 31 dicembre 2020

Principali materie di ricorso

Accesso ai documenti 24

Agricoltura 21

Aiuti di Stato 292

Concorrenza 78

Ambiente 14

Appalti pubblici 21

Misure restrittive 65

Politica economica e monetaria 156

Proprietà intellettuale e industriale 319

Statuto dei funzionari dell’UE 182