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Il Trattato di Lisbona e la Corte di giustizia dell’Unione europea

Organizzazione della Corte di giustizia dell’Unione europea

Struttura e denominazione

L’Unione europea, ormai dotata di personalità giuridica, si sostituisce alla Comunità europea 1 . Quindi, con il trattato di Lisbona, scompare la struttura in pilastri e l’Unione ha un nuovo quadro istituzionale. Conseguentemente, come le istituzioni che cambiano denominazione, l’istituzione prende il nome di Corte di giustizia dell’Unione europea che comprende:

  • la Corte di giustizia,
  • il Tribunale,
  • i Tribunali specializzati
Articolo 19 TUE

Articolo 19

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.

Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:

a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;

b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;

c) negli altri casi previsti dai trattati.

Le camere giurisdizionali introdotte dal trattato di Nizza prendono la denominazione di tribunali specializzati. Essi sono istituiti secondo la procedura legislativa ordinaria (in codecisione a maggioranza qualificata) o su proposta della Commissione e la Corte di giustizia viene consultata o la Corte di giustizia lo richiede e la Commissione viene consultata (art. 257 TFUE). Questa stessa disposizione prevede che essi sono affiancati al Tribunale.

Articolo 257 TFUE

Articolo 257
(ex-articolo 225 A TCE)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante regolamenti su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione.

Il regolamento sull'istituzione di un tribunale specializzato stabilisce le regole relative alla composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite.

Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora il regolamento sull'istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale.

I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

I tribunali specializzati stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Salvo ove diversamente disposto dal regolamento sull'istituzione del tribunale specializzato, le disposizioni dei trattati relative alla Corte di giustizia dell'Unione europea e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea si applicano ai tribunali specializzati. Il titolo I dello statuto e l'articolo 64 del medesimo si applicano in ogni caso ai tribunali specializzati.

Il Tribunale della funzione pubblica il cui statuto rimane invariato diventa quindi un tribunale specializzato.
Questo insieme è un’istituzione dell’Unione (articolo 13 TUE). Il Lussemburgo è confermato come sede dell’istituzione (protocollo n. 6).

Articolo 13 TUE

Articolo 13

1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, nonché a garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.
Le istituzioni dell'Unione sono:
— il Parlamento europeo,
— il Consiglio europeo,
— il Consiglio,
— la Commissione europea (in prosieguo «Commissione»),
— la Corte di giustizia dell'Unione europea,
— la Banca centrale europea,
— la Corte dei conti.

2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.

3. Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano, insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.

Protocollo n. 6

PROTOCOLLO (n. 6)

SULLE SEDI DELLE ISTITUZIONI E DI DETERMINATI ORGANI, ORGANISMI E SERVIZI DELL'UNIONE EUROPEA

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

VISTO l'articolo 341 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

RICORDANDO E CONFERMANDO la decisione dell'8 aprile 1965 e fatte salve le decisioni concernenti la sede di istituzioni, organi, organismi e servizi, futuri

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Articolo unico

a) Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le commissioni del Parlamento europeo si riuniscono a Bruxelles. Il segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo.

b) Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo.

c) La Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e 9 della decisione dell'8 aprile 1965 sono stabiliti a Lussemburgo.

d) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha sede a Lussemburgo.

e) La Corte dei conti ha sede a Lussemburgo.

f) Il Comitato economico e sociale ha sede a Bruxelles.

g) Il Comitato delle regioni ha sede a Bruxelles.

h) La Banca europea per gli investimenti ha sede a Lussemburgo.

i) La Banca centrale europea ha sede a Francoforte.

j) L'Ufficio europeo di polizia (Europol) ha sede all'Aia.

Lo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea figura al protocollo n. 3 . Dal Trattato di Lisbona discende che una domanda di modifica di tale Statuto va intesa come «progetto di atto legislativo» 2 e deve essere sottoposta alla procedura legislativa ordinaria (articolo 281, secondo comma TFUE). Il regime linguistico dell’istituzione resta invece soggetto alla regola dell’unanimità. Lo statuto dei giudici e degli avvocati generali dal canto suo può essere modificato solo con una modifica dei Trattati (articolo 48 TUE).

Articolo 281 TFUE

Articolo 281
(ex articolo 245 TCE)

Lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è stabilito con un protocollo separato.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.

Articolo 48 TUE

Articolo 48
(ex articolo 48 TUE)

1. I trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di revisione ordinaria. Possono inoltre essere modificati conformemente a procedure di revisione semplificate.

Procedura di revisione ordinaria

2. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti possono, tra l'altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.

3. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca centrale europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al paragrafo 4.

Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

4. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati.
Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

5. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

Procedure di revisione semplificate

6. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche e azioni interne dell'Unione.

Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

La decisione di cui al secondo comma non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei trattati.

7. Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del presente trattato prevedono che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso. Il presente comma non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti legislativi secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria.

Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo o al secondo comma è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione di cui al primo o al secondo comma non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.

Per l'adozione delle decisioni di cui al primo o al secondo comma, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Composizione

La composizione della Corte di giustizia e del Tribunale resta inalterata (articolo 19 TUE): la Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro e il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro. Il Tribunale della funzione pubblica rimane composto da sette giudici.

Articolo 19 TUE

Articolo 19 TUE

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.

Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:

a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;

b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;

c) negli altri casi previsti dai trattati.

Per quanto riguarda i relatori aggiunti, la loro procedura di nomina è snellita, in quanto il trattato di Lisbona prevede che vengono nominati secondo la procedura legislativa ordinaria e non più all’unanimità (protocollo n. 3, articolo 13).

Protocollo n. 3, articolo 13

Articolo 13

Su richiesta della Corte di giustizia, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione delle cause sottoposte all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.

I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualificazioni giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice. Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali (articolo 252 TFUE). La Dichiarazione n. 38 3 della Conferenza intergovernativa prevede la possibilità di aumentare il loro numero da 8 a 11 su richiesta della Corte di giustizia e con decisione del Consiglio adottata all’unanimità. In tal caso, un posto permanente verrebbe assegnato alla Polonia (come avviene per la Germania, la Francia, l’Italia, la Spagna e il Regno Unito) e due posti si aggiungerebbero ai posti assegnati a rotazione.

Articolo 252 TFUE

Articolo 252
(ex articolo 222 TCE)

La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento.

Dichiarazione n. 38

38. Dichiarazione relativa all'articolo 252 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente il numero di avvocati generali presso la Corte di giustizia

La Conferenza dichiara che se, conformemente all’articolo 252, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Corte di giustizia chiede che il numero di avvocati generali sia aumentato di tre persone (ossia undici invece di otto), il Consiglio, deliberando all’unanimità, darà il suo accordo su tale aumento.

In questo caso, la Conferenza conviene sul fatto che la Polonia, come avviene già per la Germania, la Francia, l’Italia, la Spagna e il Regno Unito, avrà un avvocato generale permanente e non parteciperà più al sistema di rotazione; peraltro, il sistema attuale di rotazione comprenderà cinque avvocati generali invece di tre.

Nomina: qualità richieste e procedura

Le qualità richieste dei Membri per essere nominati alla Corte di giustizia dell’Unione europea restano inalterate.
Per la Corte di giustizia (articolo 253 TFUE), i giudici e gli avvocati generali sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza.

Articolo 253 TFUE

Articolo 253
(ex articolo 223 TCE)

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 255.

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.

I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.

La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Per il Tribunale (articolo 254 TFUE), i giudici sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità richiesta per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali.

Per quanto riguarda la procedura di nomina, i Membri continuano ad essere nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per un mandato di sei anni rinnovabile, ma adesso previa consultazione di un comitato incaricato di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale.

Articolo 254 TFUE

Articolo 254
(ex articolo 224 TCE)

Il numero dei giudici del Tribunale è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.

I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 255. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il suo mandato è rinnovabile.

Il Tribunale nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.

 

Il Tribunale stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

 

Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, le disposizioni dei trattati relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale.

Tale comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo (articolo 255 TFUE).

Articolo 255 TFUE

Articolo 255

È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli 253 e 224.

Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia.



Competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea

Settori

Scompare la struttura in tre «pilastri» introdotta dal Trattato di Maastricht. Pertanto, la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea si estende al diritto dell’Unione europea 4 , salvo che i Trattati non dispongano diversamente (articolo 19 TUE).

Articolo 19 TUE

Articolo 19

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.

Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:

a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;

b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto

c) negli altri casi previsti dai trattati.

I Settori di competenza:

  • Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Infatti, da un lato, avendo il trattato di Lisbona abrogato il precedente articolo 35 UE, concernente la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (ex titolo VI del trattato UE), la competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale diventa obbligatoria e non è più subordinata a una dichiarazione di ciascuno Stato membro che riconosce tale competenza e che precisa i giudici nazionali che possono adirla. Essendo stato abrogato questo articolo, tali restrizioni vengono meno e la Corte di giustizia acquisisce una competenza piena in tale settore. Tuttavia, disposizioni transitorie (protocollo n. 36, articolo 10) 5 prevedono che una tale competenza sarà applicabile solo cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

Protocollo n. 36, articolo 10

Protocollo (n. 36)

SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 10

1. A titolo di misura transitoria e in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le attribuzioni delle istituzioni alla data di entrata in vigore di detto trattato sono le seguenti: le attribuzioni della Commissione ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sono applicabili e le attribuzioni della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, restano invariate, anche nel caso in cui siano state accettate in forza dell'articolo 35, paragrafo 2 di detto trattato sull'Unione europea.

2. La modifica di un atto di cui al paragrafo 1 comporta che, con riguardo all'atto modificato e nei confronti degli Stati membri ai quali esso si applica, le attribuzioni delle istituzioni menzionate in detto paragrafo si applichino quali previste dai trattati.

3. In ogni caso la misura transitoria di cui al paragrafo 1 cessa di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

4. Al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3 il Regno Unito può notificare al Consiglio che, riguardo agli atti di cui al paragrafo 1, non accetta le attribuzioni delle istituzioni menzionate al paragrafo 1 quali previste dai trattati. Se il Regno Unito ha effettuato la notifica, cessano di applicarsi a detto Stato tutti gli atti di cui al paragrafo 1 dalla data di fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3. Il presente comma non si applica nel caso degli atti modificati applicabili al Regno Unito secondo quanto indicato al paragrafo 2.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina gli adattamenti necessari che ne conseguono e il necessario regime transitorio. Il Regno Unito non partecipa all'adozione della decisione. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare una decisione che stabilisce che il Regno Unito si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione agli atti suddetti.

5. Successivamente il Regno Unito può in qualsiasi momento notificare al Consiglio che desidera partecipare ad atti che, in forza del paragrafo 4, primo comma, hanno cessato di applicarsi a detto Stato. In tale occorrenza si applicano, secondo i casi, le disposizioni pertinenti del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea o del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le attribuzioni delle istituzioni riguardo a tali atti sono quelle previste dai trattati. Quando agiscono nell'ambito dei protocolli in questione, le istituzioni dell'Unione e il Regno Unito si adoperano per ristabilire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito all'acquis dell'Unione riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis e rispettandone la coerenza.

D’altro lato, il trattato di Lisbona abroga il precedente articolo 68 CE che figura nel precedente titolo IV del trattato CE relativo ai visti, all’asilo, all’immigrazione e alle altre politiche collegate alla circolazione delle persone, settore che era stato trasferito al «pilastro» comunitario dal trattato di Amsterdam. Il trattato di Lisbona sancisce questa evoluzione prevedendo la completa integrazione di questi settori in un titolo V del TFUE che raggruppa le politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione, alla cooperazione giudiziaria in materia civile, alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia.

In tal modo il trattato di Lisbona 6 elimina queste restrizioni alla competenza pregiudiziale della Corte di giustizia, (in precedenza solo gli organi giurisdizionali nazionali di ultimo grado potevano adire la Corte e quest’ultima non poteva pronunciarsi su provvedimenti di ordine pubblico nell'ambito dei controlli transfrontalieri). Pertanto, la Corte di giustizia acquisisce una competenza generale a decorrere dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona 7 . Si noti tuttavia che la competenza della Corte rimane esclusa per quanto riguarda l’esame della validità o della proporzionalità di operazioni condotte dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna (articolo 276 TFUE).

Articolo 276 TFUE

Articolo 276

Nell'esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni dei capi 4 e 5 della parte terza, titolo V concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni condotte dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

  • La Carta dei diritti fondamentali

La Carta 8 , giuridicamente vincolante (dichiarazione n. 1), acquisisce lo stesso valore giuridico dei trattati (articolo 6, n. 1, TUE) e quindi rientra nella competenza generale della Corte di giustizia.

Dichiarazione n. 1

1. Dichiarazione sulla la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, giuridicamente vincolante, conferma i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

La Carta non estende il campo di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né crea alcuna competenza né alcun compito nuovo per l’Unione e non modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

Articolo 6 TUE

Articolo 6
(ex articolo 6 TUE)

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Tuttavia, per il Regno Unito e la Polonia dal protocollo n. 30 allegato al TFUE deriva che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non estende la facoltà della Corte di giustizia o di qualunque altro organo giurisdizionale di questi due Stati membri di ritenere che le leggi, i regolamenti o le disposizioni pratiche o l'azione amministrativa non siano conformi ai diritti, alle libertà e ai principi fondamentali che essa riafferma.

Inoltre le conclusioni del Consiglio europeo del 29 e 30 ottobre 2009 9 precisano che i capi di Stato e di governo hanno convenuto di estendere in futuro questo procollo alla Repubblica ceca.

Protocollo n. 30

PROTOCOLLO (n. 30)

SULL'APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA ALLA POLONIA E AL REGNO UNITO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

 

CONSIDERANDO che all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che l'applicazione della Carta deve essere rigorosamente conforme alle disposizioni del predetto articolo 6 e del titolo VII della Carta medesima;

CONSIDERANDO che il predetto articolo 6 esige che la Carta sia applicata e interpretata dagli organi giurisdizionali della Polonia e del Regno Unito rigorosamente in conformità con le spiegazioni di cui a detto articolo;

CONSIDERANDO che la Carta contiene sia diritti che principi;

CONSIDERANDO che la Carta contiene sia disposizioni di carattere civile e politico che disposizioni di carattere economico e sociale;

CONSIDERANDO che la Carta ribadisce i diritti, le libertà e i principi riconosciuti nell'Unione e rende detti diritti più visibili ma non crea nuovi diritti o principi;

RAMMENTANDO gli obblighi imposti alla Polonia e al Regno Unito dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal diritto dell'Unione in generale;

PRENDENDO ATTO dell'auspicio della Polonia e del Regno Unito di chiarire determinati aspetti dell'applicazione della Carta;

DESIDEROSE pertanto di chiarire l'applicazione della Carta in relazione alle leggi e all'azione amministrativa della Polonia e del Regno Unito e la sua azionabilità dinanzi a un organo giurisdizionale in Polonia e nel Regno Unito;

RIAFFERMANDO che i riferimenti nel presente protocollo all'applicazione di disposizioni specifiche della Carta non pregiudicano in alcun modo l'applicazione di altre disposizioni della Carta;

RIAFFERMANDO che il presente protocollo non pregiudica l'applicazione della Carta agli altri Stati membri;

RIAFFERMANDO che il presente protocollo non pregiudica gli altri obblighi imposti alla Polonia e al Regno Unito dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal diritto dell'Unione in generale,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

1. La Carta non estende la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o di qualunque altro organo giurisdizionale della Polonia o del Regno Unito a ritenere che le leggi, i regolamenti o le disposizioni, le pratiche o l'azione amministrativa della Polonia o del Regno Unito non siano conformi ai diritti, alle libertà e ai principi fondamentali che essa riafferma.

2. In particolare e per evitare dubbi, nulla nel titolo IV della Carta crea diritti azionabili dinanzi a un organo giurisdizionale applicabili alla Polonia o al Regno Unito, salvo nella misura in cui la Polonia o il Regno Unito abbiano previsto tali diritti nel rispettivo diritto interno.

Articolo 2

Ove una disposizione della Carta faccia riferimento a leggi e pratiche nazionali, detta disposizione si applica alla Polonia o al Regno Unito soltanto nella misura in cui i diritti o i principi ivi contenuti sono riconosciuti nel diritto o nelle pratiche della Polonia o del Regno Unito.

  • La Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Inoltre, l'art. 6, n. 2, TUE precisa che l’Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il protocollo n. 8 indica che l’accordo relativo all’adesione deve precisare in particolare le modalità specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo della Convenzione e i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati non membri e le singole domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all'Unione. Tale adesione non incide né sulle competenze dell'Unione né sulle attribuzioni delle sue istituzioni.

Articolo 6 TUE

Articolo 6
(ex articolo 6 TUE)

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Protocollo n. 8

PROTOCOLLO (n. 8)

RELATIVO ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA SULL'ADESIONE DELL'UNIONE ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

 

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

L'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in appresso denominata «convenzione europea»), previsto dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda:

a) le modalità specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo della convenzione europea,

b) i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati non membri e le singole domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all'Unione.

Articolo 2

L'accordo di cui all'articolo 1 deve garantire che l'adesione non incida né sulle competenze dell'Unione né sulle attribuzioni delle sue istituzioni. Deve inoltre garantire che nessuna disposizione dello stesso incida sulla situazione particolare degli Stati membri nei confronti della convenzione europea e, in particolare, riguardo ai suoi protocolli, alle misure prese dagli Stati membri in deroga alla convenzione europea ai sensi del suo articolo 15 e a riserve formulate dagli Stati membri nei confronti della convenzione europea ai sensi del suo articolo 57.

Articolo 3

Nessuna disposizione dell'accordo di cui all'articolo 1 deve avere effetti sull'articolo 344 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le restrizioni alla competenza della Corte:

  • La politica estera e di sicurezza comune (PESC)

Se con il Trattato di Lisbona la nozione di pilastro scompare, la politica estera e di sicurezza comune (PESC) , in forza del titolo V del Trattato UE (articolo 24, n. 1, secondo comma, TUE) resta «assoggettata a regole particolari e a procedure specifiche». Pertanto, in base a questo stesso articolo, la Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a controllare tali disposizioni né per quanto riguarda gli atti adottati in base ad esse (articolo 275, primo comma, TFUE).

Articolo 24 TUE

Articolo 24
(ex articolo 11 TUE)

1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.

La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi. La politica estera e di sicurezza comune è messa in atto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento europeo e della Commissione in questo settore è definito dai trattati. La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente riguardo a tali disposizioni, ad eccezione della competenza a controllare il rispetto dell'articolo 40 del presente trattato e la legittimità di talune decisioni, come previsto dall'articolo 275, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione conduce, stabilisce e attua una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri.

3. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo settore.

Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.

Il Consiglio e l'alto rappresentante provvedono affinché detti principi siano rispettati.

Articolo 275 TFUE

Articolo 275

La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, né per quanto riguarda gli atti adottati in base a dette disposizioni.

Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo 40 del trattato sull'Unione europea e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo 263, quarto comma del presente trattato, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo 2 del trattato sull'Unione europea.

Tuttavia, tale articolo prevede due eccezioni:

1) La Corte è competente a controllare il rispetto della delimitazione tra le competenze dell’Unione e la PESC la cui attuazione in forza dell’articolo 40 TUE non deve compromettere l’esercizio delle competenze dell’Unione europea.

Articolo 40 TUE

Articolo 40
(ex articolo 47 TUE)

L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da 3 a 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo.

La Corte rimane competente a pronunciarsi su ricorsi di annullamento riguardanti le decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio, per esempio nell’ambito del congelamento dei beni nell'ambito della lotta al terrorismo (articolo 275, secondo comma, TFUE).

Articolo 275 TFUE

Articolo 275

La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, né per quanto riguarda gli atti adottati in base a dette disposizioni.

Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo 40 del trattato sull'Unione europea e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo 263, quarto comma del presente trattato, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo 2 del trattato sull'Unione europea.

  • Le operazioni condotte dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro



I procedimenti

Procedimento pregiudiziale

Il procedimento pregiudiziale (articolo 267 TFUE) è esteso agli atti adottati dagli organi e dagli organismi dell’Unione. La Corte può interpretarli e controllarne la validità su domanda dei giudici nazionali al fine di consentire loro, per esempio, di verificare la conformità della loro legislazione nazionale con il diritto dell’Unione.

Articolo 267 TFUE

Articolo 267
(ex articolo 234 TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull'interpretazione dei trattati;

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

Procedimento pregiudiziale d’urgenza (PPU)

Il Trattato di Lisbona inserisce una disposizione secondo la quale la Corte di giustizia statuisce il più rapidamente possibile qualora una questione pregiudiziale sia sollevata in un giudizio pendente davanti a un qualsiasi organo giurisdizionale nazionale riguardante una persona in stato di detenzione. Viene così fatto riferimento nel testo stesso del Trattato al procedimento pregiudiziale d’urgenza (PPU), entrato in vigore il 1° marzo 2008, il quale si applica allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ( v. comunicato stampa 12/08 ).

Requisiti di ricevibilità dei ricorsi proposti dai singoli

Il Trattato di Lisbona attenua i requisiti di ricevibilità dei ricorsi proposti dai singoli (persone fisiche o giuridiche) avverso le decisioni delle istituzioni, degli organi e organismi dell’Unione.

I singoli possono proporre un ricorso contro un atto regolamentare se esso li pregiudica direttamente e se non comporta alcuna misura esecutoria. Pertanto, per quanto riguarda questo tipo di atti, i singoli non sono più tenuti a dimostrare che tale atto li riguarda individualmente (articolo 263 TFUE).

Articolo 263 TFUE

Articolo 263
(ex articolo 230 TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.

Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

Controllo del rispetto del principio di sussidiarietà

Nell’ambito del controllo del rispetto del principio di sussidiarietà enunciato all’articolo 5 TUE, la Corte di giustizia può essere adita da uno Stato membro mediante un ricorso d’annullamento di un atto legislativo per violazione del principio di sussidiarietà proveniente da un parlamento nazionale o da un suo ramo. Il ricorso deve essere formalmente proposto dal governo di uno Stato ma può essere anche semplicemente «trasmesso» da tale governo, mentre il vero autore del ricorso è il parlamento nazionale o un suo ramo. Parimenti, il Comitato delle Regioni può invocare la violazione di tali principi limitatamente agli atti sui quali è obbligatoria la sua consultazione.

Articolo 5 TUE

Articolo 5
(ex articolo 5 TCE)

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Estensione del controllo giurisdizionale agli atti del Consiglio europeo, del Comitato delle Regioni e degli organi dell’Unione europea

La Corte di giustizia è competente ad esaminare la legittimità degli atti delle istituzioni, degli organi e organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi (articolo 263 TFUE).

Articolo 263 TFUE

Articolo 263
(ex articolo 230 TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.

Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

Alle stesse condizioni, la Corte di giustizia è attualmente competente a statuire sui ricorsi contro atti del Consiglio europeo - anche quando esso si astiene illegittimamente dal pronunciarsi - essendo stato lo stesso riconosciuto dal trattato di Lisbona come un’istituzione a tutti gli effetti.

In forza del nuovo articolo 269 TFUE, la Corte di giustizia può, su domanda dello Stato membro interessato, pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio qualora esso abbia constatato, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 7 TUE, un evidente rischio di violazione grave o l’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di detto Stato membro dei valori di cui all’articolo 2 TUE (rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dei diritti umani, ecc.).

Articolo 269 TFUE

Articolo 269

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio a norma dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea unicamente su domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo.

La domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazione. La Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda.

Articolo 7 TUE

Articolo 7
(ex articolo 7 TUE)

1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.

3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

5. Le modalità di voto che, ai fini del presente articolo, si applicano al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell'articolo 354 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2 TUE

Articolo 2

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Tale domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazione e la Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda.

Ricorsi d'annullamento proposti dal Comitato delle Regioni allo stesso titolo della Corte dei conti e della Banca centrale europea

Il Comitato delle Regioni può attualmente, come potevano già fare la Corte dei conti e la Banca centrale europea, contestare gli atti che ledono le sue prerogative (articolo 263, terzo comma, TFUE). Il Trattato di Lisbona estende il ricorso per carenza agli organi e organismi dell'Unione che si astengano illegittimamente dal pronunciarsi (articolo 265 TFUE). Questo stesso articolo indica che ogni persona fisica o giuridica può contestare ad una istituzione, organo o organismo dell'Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere (articolo 265, terzo comma, TFUE).

Articolo 263 TFUE

Articolo 263
(ex articolo 230 TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.

Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

Articolo 265 TFUE

Articolo 265
(ex articolo 232 TCE)

Qualora, in violazione dei trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi.

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, l'organo o l'organismo in causa siano stati preventivamente richiesti di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione, l'organo o l'organismo non hanno preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell'Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

Articolo 264 TFUE

Articolo 264
(ex articolo 231 TCE)

Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.

Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi.

Ricorso per inadempimento

Un ricorso per inadempimento può essere diretto contro uno Stato membro che è venuto meno agli obblighi ad esso derivanti dal diritto dell’Unione. Può essere presentato dalla Commissione o da un altro Stato membro.

Se la Corte di giustizia constata l’inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza nel più breve tempo possibile. In caso di mancata esecuzione di questa prima sentenza di inadempimento, la Commissione può avviare un nuovo procedimento per inadempimento ma non è più tenuta, in seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, ad emettere un parere motivato nei confronti dello Stato membro prima di adire, per la seconda volta, la Corte di giustizia che può infliggere allo Stato membro sanzioni pecuniarie (somma forfettaria e/o penalità) con una seconda sentenza di inadempimento (articolo 260, nn. 1 e 2 TFUE).

Inoltre, in caso di omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione di una direttiva, la Corte di giustizia può constatare l’inadempimento e può infliggere direttamente allo Stato membro, fin dal momento della prima sentenza di inadempimento, sanzioni pecuniarie, entro i limiti dell’importo indicato dalla Commissione, con effetto dalla data fissata dalla Corte nella sentenza (articolo 260, n. 3 TFUE).

Articolo 260 TFUE

Articolo 260
(ex articolo 228 TCE)

1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.

La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 259.

3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 258 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze.

Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.

Inadempimento nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

Attualmente il protocollo n. 36, articolo 10, prevede che la Commissione, trascorsi cinque anni, può proporre ricorsi per inadempimento riguardanti misure relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale adottate prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Protocollo n. 36, articolo 10

PROTOCOLLO (n. 36)

SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 10

1. A titolo di misura transitoria e in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le attribuzioni delle istituzioni alla data di entrata in vigore di detto trattato sono le seguenti: le attribuzioni della Commissione ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sono applicabili e le attribuzioni della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, restano invariate, anche nel caso in cui siano state accettate in forza dell' articolo 35 , paragrafo 2 di detto trattato sull'Unione europea.

2. La modifica di un atto di cui al paragrafo 1 comporta che, con riguardo all'atto modificato e nei confronti degli Stati membri ai quali esso si applica, le attribuzioni delle istituzioni menzionate in detto paragrafo si applichino quali previste dai trattati.

3. In ogni caso la misura transitoria di cui al paragrafo 1 cessa di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

4. Al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3 il Regno Unito può notificare al Consiglio che, riguardo agli atti di cui al paragrafo 1, non accetta le attribuzioni delle istituzioni menzionate al paragrafo 1 quali previste dai trattati. Se il Regno Unito ha effettuato la notifica, cessano di applicarsi a detto Stato tutti gli atti di cui al paragrafo 1 dalla data di fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3. Il presente comma non si applica nel caso degli atti modificati applicabili al Regno Unito secondo quanto indicato al paragrafo 2.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina gli adattamenti necessari che ne conseguono e il necessario regime transitorio. Il Regno Unito non partecipa all'adozione della decisione. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare una decisione che stabilisce che il Regno Unito si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione agli atti suddetti.

5. Successivamente il Regno Unito può in qualsiasi momento notificare al Consiglio che desidera partecipare ad atti che, in forza del paragrafo 4, primo comma, hanno cessato di applicarsi a detto Stato. In tale occorrenza si applicano, secondo i casi, le disposizioni pertinenti del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea o del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le attribuzioni delle istituzioni riguardo a tali atti sono quelle previste dai trattati. Quando agiscono nell'ambito dei protocolli in questione, le istituzioni dell'Unione e il Regno Unito si adoperano per ristabilire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito all'acquis dell'Unione riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis e rispettandone la coerenza.



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1 . Rimane solo la Comunità europea dell’energia atomica o «Euratom» ( protocollo n. 2 che modifica il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, allegato al trattato di Lisbona).

2 . Articolo 3 del protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE.

3 . Dichiarazione (n. 38) relativa all'articolo 252 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente il numero di avvocati generali presso la Corte di giustizia.

4 . La dichiarazione (n. 17) relativa al primato ricorda che «per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza». Inoltre, figura in seguito a questa dichiarazione un parere del Servizio giuridico del Consiglio del 22 giugno 2007 sul primato in cui si precisa che «dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che la preminenza del diritto comunitario è un principio fondamentale del diritto comunitario stesso. (...) Il fatto che il principio della preminenza non sarà incluso nel futuro trattato non altera in alcun modo l'esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia».

5 . Per gli atti adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, «le attribuzioni della Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi del titolo VI del trattato sull’Unione europea, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, restano invariate anche nel caso in cui siano state accettate in forza dell’ articolo 35 , paragrafo 2, di detto trattato sull’Unione europea.» Tale misura transitoria «cessa di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.»

6 . Per contro, il trattato di Lisbona mantiene la regola dell’unanimità per gli aspetti relativi al diritto di famiglia, ma prevede una clausola passerella che consente al Consiglio di estendere, con delibera all’unanimità, la procedura legislativa ordinaria, fermo restando che ogni parlamento nazionale può opporsi a questa evoluzione.

7 . Il Regno unito e l’Irlanda beneficiano, fin dal trattato di Amsterdam, di un trattamento derogatorio per quanto riguarda le misure relative alla libera circolazione delle persone, all’asilo, all’immigrazione e alla cooperazione giudiziaria in materia civile, nonché a nuove misure che sviluppano l’«acquis di Schengen» alle quali esse non partecipano. Il trattato di Lisbona mantiene questo regime derogatorio. Il protocollo n. 21 , allegato al TFUE li estende all’insieme dello Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Analogamente, la Danimarca beneficia di una deroga con il protocollo n. 22 .

8 . Il testo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è pubblicato nella GUUE C303 del 14.12.2007 .

9 . Doc 15265/09 CONCL 3. Queste conclusioni (punto 2) precisano che, «(…) tenuto conto della posizione assunta dalla Repubblica ceca, i capi di Stato o di governo hanno convenuto di allegare, all’atto della conclusione del prossimo trattato di adesione e in conformità alle rispettive norme costituzionali, un protocollo (riportato nell’allegato I) al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.»