A | La Corte di giustizia nel 2022
La Corte di giustizia può essere adita principalmente mediante:
-
domande di pronuncia pregiudiziale
Quando un giudice nazionale nutre dubbi sull’interpretazione di una norma dell’Unione o sulla sua validità, sospende il procedimento pendente dinanzi ad esso e adisce la Corte di giustizia. Ottenuti i chiarimenti grazie alla decisione resa dalla Corte di giustizia, il giudice nazionale può definire la controversia sottopostagli. Nelle cause che richiedono una risposta in tempi brevissimi (ad esempio in materia di asilo, di controllo alle frontiere, di sottrazione di minori, ecc.), è previsto un procedimento pregiudiziale d’urgenza («PPU»); -
ricorsi diretti, volti a:
- ottenere l’annullamento di un atto dell’Unione («ricorso di annullamento»)
- far accertare che uno Stato membro non rispetta il diritto dell’Unione («ricorso per inadempimento’). Se lo Stato membro non si adegua alla sentenza con cui è accertato l’inadempimento, un secondo ricorso, denominato ricorso per «doppio inadempimento», può portare la Corte a infliggergli una sanzione pecuniaria;
- impugnazioni, dirette contro le decisioni emesse dal Tribunale a seguito delle quali la Corte di giustizia può annullare la decisione del Tribunale;
- domande di parere sulla compatibilità con i trattati di un accordo che l’Unione intende concludere con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale (presentate da uno Stato membro o da un’istituzione europea).
Evoluzione e attività della Corte di giustizia
Nel 2022 la composizione della Corte di giustizia è rimasta immutata, al pari dei testi che disciplinano le sue attività, vale a dire lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura.
Dopo due anni profondamente segnati dalla crisi sanitaria, il 2022 è stato l’anno del rientro generalizzato del personale nei locali dell’istituzione e del ritorno a condizioni di funzionamento normali, in particolare per quanto riguarda la tenuta delle udienze. Gli sviluppi tecnologici imposti dalle misure sanitarie dei due anni precedenti sono comunque stati sfruttati per concretizzare taluni importanti progetti mirati ad avvicinare la giustizia europea al cittadino.
Così, dal 26 aprile 2022, la Corte di giustizia offre un sistema di streaming delle udienze che, sul modello del progetto delle visite a distanza lanciato nel 2021, intende rafforzare la sua dimensione di «Corte dei cittadini», più accessibile per il grande pubblico. Le trasmissioni sono concepite in modo da consentire a chiunque lo desideri di seguire le udienze come se fosse fisicamente presente a Lussemburgo, nell’aula delle udienze, grazie all’interpretazione simultanea dei dibattimenti nelle lingue necessarie al corretto svolgimento dell’udienza.
Dal punto di vista statistico, il 2022 è stato ancora una volta caratterizzato da un’attività intensa. Sono state introdotte dinanzi alla Corte di giustizia 806 cause. Come negli anni precedenti, si tratta per lo più di domande di pronuncia pregiudiziale e di impugnazioni che, con rispettivamente 546 e 209 cause, rappresentano da sole più del 93% di tutte le cause proposte nel 2022. Le tematiche da esse affrontate sono molteplici e delicate come la salvaguardia dei valori fondamentali dell’Unione europea, la protezione dei dati personali, dei consumatori o dell’ambiente, senza dimenticare la fiscalità, la concorrenza e gli aiuti di Stato. Si noteranno, inoltre, numerose cause legate alla crisi sanitaria o alla guerra in Ucraina.
I diversi collegi giudicanti della Corte di giustizia si sono pronunciati in 808 cause. Un numero elevato (78) di cause è stato giudicato dalla Grande Sezione e due di esse, vertenti sul nesso tra il rispetto dello Stato di diritto e l’esecuzione del bilancio dell’Unione, sono state definite in seduta plenaria (cause C‑156/21, Ungheria/Parlamento e Consiglio, e C‑157/21, Polonia/ Parlamento e Consiglio).
Grazie a un più frequente ricorso alle ordinanze, in particolare nell’ambito delle impugnazioni, la durata complessiva dei procedimenti (16,4 mesi) è rimasta simile a quella dell’anno precedente (16,6 mesi); si rileva, tuttavia, un incremento della durata media della trattazione dei procedimenti pregiudiziali (17,3 mesi, contro 16,7 mesi nel 2021), indice dell’accresciuta complessità delle questioni sottoposte alla Corte di giustizia.
Al 31 dicembre 2022, il numero di cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia era pari a 1 111, vale a dire, con due unità di differenza, lo stesso numero registrato al 31 dicembre 2021 (1 113 cause).
Alla luce di questi dati statistici e tenuto conto del fatto che, a partire dal luglio 2022, il Tribunale può contare su 54 giudici (due per Stato membro) grazie al completamento della riforma dell’architettura giurisdizionale dell’Unione decisa nel 2015, la Corte di giustizia ha presentato al legislatore dell’Unione una domanda di modifica dello Statuto vertente su due punti. L’obiettivo perseguito è quello di consentire alla Corte di giustizia di preservare la sua capacità di emanare decisioni di qualità entro termini ragionevoli, ma anche di concentrarsi maggiormente sulle proprie missioni centrali di organo giurisdizionale costituzionale e supremo dell’Unione.
In primo luogo, la domanda di modifica consiste nel trasferire al Tribunale la competenza pregiudiziale in cinque materie chiaramente circoscritte, che di rado sollevano questioni di principio, per le quali esiste una consistente giurisprudenza della Corte di giustizia e che rappresentano un numero di cause abbastanza significativo perché il previsto trasferimento produca un effetto concreto sul suo carico di lavoro: il sistema comune dell’IVA, le accise, il codice doganale e la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri nonché il sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
La competenza pregiudiziale del Tribunale in una causa non pregiudicherebbe la facoltà, per quest’ultimo, di rinviarla dinanzi alla Corte di giustizia qualora esso reputi che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione. La Corte di giustizia avrebbe altresì la possibilità di procedere, in via eccezionale, al riesame della decisione emessa dal Tribunale ove sussistessero gravi rischi che detta unità o coerenza fossero compromesse.
In secondo luogo, in un contesto caratterizzato da un elevato numero di impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale, al fine di preservare l’efficacia di detta procedura e di consentire alla Corte di giustizia di concentrarsi sulle impugnazioni che sollevano questioni di diritto rilevanti, nella domanda legislativa si auspica un’estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni entrata in vigore il 1° maggio 2019 (articolo 58 bis dello Statuto).
Tale estensione riguarderebbe le impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale vertenti su decisioni delle commissioni di ricorso indipendenti di taluni organi dell’Unione che non erano stati inizialmente menzionati nell’articolo 58 bis dello Statuto all’atto della sua entrata in vigore il 1° maggio 2019 (ad esempio, l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e quella per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia, l’Autorità bancaria europea o, ancora, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e quella delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali).
Koen Lenaerts
Presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea


806 cause promosse
546 procedimenti pregiudiziali di cui 5 PPU
Stati membri che hanno presentato il maggior numero di domande:
Germania 98
Italia 63
Bulgaria 43
Spagna 41
Polonia 39
37 ricorsi diretti di cui:, including: 35 ricorsi per inadempimento e 2 ricorsi per «doppio inadempimento»
209 impugnazioni contro le decisioni del Tribunale
6 domande di gratuito patrocinio
La parte che non è in grado di sostenere le spese di giudizio può chiedere di essere ammessa al gratuito patrocinio.

808 cause definite
564 procedimenti pregiudiziali di cui 7 PPU
36 dricorsi diretti di cui 17 inadempimenti accertati contro 12 Stati membri
196 impugnazioni contro le decisioni del Tribunale di cui 38 hanno portato all’annullamento della decisione adottata dal Tribunale
1 parere
Durata media dei procedimenti: 16,4 mesi
Durata media dei procedimenti pregiudiziali d’urgenza: 4,5 mesi

1 111 cause pendenti al 31 dicembre 2022
Principali materie trattate:
Aiuti di Stato 58
Ambiente 46
Concorrenza 38
Diritto istituzionale 38
Fiscalità 80
Politica sociale 73
Proprietà intellettuale 33
Ravvicinamento delle legislazioni 89
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 132
Trasporti 49
Membri della Corte di giustizia
La Corte di giustizia è composta da 27 giudici e da 11 avvocati generali.
I giudici e gli avvocati generali sono designati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato con l’incarico di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati proposti ad esercitare le funzioni di cui trattasi. Il loro mandato dura sei anni ed è rinnovabile.
Essi vengono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano in possesso di competenze notorie.
I giudici esercitano le loro funzioni in piena imparzialità e indipendenza.
I giudici della Corte di giustizia designano tra loro il presidente e il vicepresidente. I giudici e gli avvocati generali nominano il cancelliere per un mandato di sei anni.
Gli avvocati generali hanno il compito di presentare con assoluta imparzialità e in piena indipendenza un parere giuridico denominato «conclusioni» nelle cause loro sottoposte. Tale parere non è vincolante, ma fornisce un ulteriore punto di vista sull’oggetto della controversia.
Nel 2022, non è stato nominato nessun nuovo membro della Corte di giustizia.

K. Lenaerts

L. Bay Larsen

A. Arabadjiev

A. Prechal

K. Jürimäe

C. Lycourgos

E. Regan

M. Szpunar

M. Safjan

P. G. Xuereb

L. S. Rossi

D. Gratsias

M. L. Arastey Sahún

J. Kokott

M. Ilešič

J.-C. Bonichot

T. von Danwitz

S. Rodin

F. Biltgen

M. Campos Sánchez-Bordona

N. J. Cardoso da Silva Piçarra

G. Pitruzzella

I. Jarukaitis

P. Pikamäe

A. Kumin

N. Jääskinen

N. Wahl

J. Richard de la Tour

A. Rantos

I. Ziemele

J. Passer

A. M. Collins

M. Gavalec

N. Emiliou

Z. Csehi

O. Spineanu-Matei

T. Ćapeta

L. Medina

A. Calot Escobar
Ordine protocollare in vigore dal 07/10/2022
B | Il Tribunale nel 2022
Il Tribunale può essere adito, in primo grado, mediante ricorsi diretti proposti dalle persone fisiche o giuridiche, quando sono ricorsi diretti proposti dalle persone fisiche o giuridiche, quando sono individualmente e direttamente interessate (individui, società, associazioni, ecc.) e dagli Stati membri contro gli atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione europea, e mediante ricorsi diretti volti a ottenere il risarcimento dei danni causati dalle istituzioni o dai loro agenti.
Gran parte del suo contenzioso è di natura economica: proprietà intellettuale (marchi, disegni e modelli dell’Unione europea), concorrenza, aiuti di Stato e vigilanza bancaria e finanziaria.
Il Tribunale è altresì competente a pronunciarsi in materia di funzione pubblica sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti.
Le decisioni del Tribunale possono essere impugnate, limitatamente alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia. Nelle cause che sono già state oggetto di un doppio esame (da parte di una commissione di ricorso indipendente, poi da parte del Tribunale), la Corte di giustizia ammette la domanda di impugnazione soltanto se solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Evoluzione e attività del Tribunale
Il 2022 è stato segnato dal ritorno della guerra sul nostro continente. Questo evento terribile deve rappresentare un momento di presa di coscienza collettiva per tutti gli europei. La pace non deve mai essere data per scontata e richiede l’impegno di tutti. La nostra istituzione è al cuore di questo impegno. La Corte di giustizia e il Tribunale hanno, infatti, il compito di garantire il rispetto dello stato di diritto e di operare per la protezione della dignità umana. Nell’Unione, i conflitti non si risolvono con le minacce e le armi, ma attraverso il confronto dialettico e il diritto. In tale contesto, il Tribunale è chiamato, in particolare, talvolta in tempi molto brevi, a controllare la legittimità delle misure restrittive adottate dall’Unione nei confronti di persone o entità legate all’aggressione perpetrata dalla Federazione russa a partire dal febbraio 2022. La Grande Sezione del Tribunale ha così potuto pronunciare la sentenza RT France/Consiglio, nel quadro di un procedimento accelerato, cinque mesi dopo l’introduzione della causa. Ad oggi, sono state avviate più di 70 cause vertenti su misure restrittive collegate al conflitto armato. È motivo di onore per la nostra Unione che tali misure non siano frutto di arbitrarietà e siano quindi soggette al controllo da parte di giudici indipendenti e imparziali.
Più che mai, le cause sottoposte al Tribunale hanno rispecchiato le grandi sfide sociali che il nostro continente è chiamato ad affrontare. Oltre alle misure restrittive, che non riguardano soltanto l’aggressione a danno dell’Ucraina, si tratta, in particolare, della regolamentazione sotto il profilo della concorrenza dei giganti del digitale e della disciplina degli aiuti di Stato, segnatamente nel settore fiscale e nel settore dell’energia e dell’ambiente. Si tratta altresì del diritto bancario e finanziario, della protezione dei dati personali, della politica commerciale comune o, ancora, della regolamentazione dei mercati dell’energia. Alla luce dei recenti sviluppi legislativi e del contesto internazionale caratterizzato da tensioni sempre maggiori, potrebbe rendersi necessaria un’intensificazione del controllo sulla legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione.
Sia chiaro: il Tribunale è pienamente consapevole delle proprie responsabilità. Esso dispone delle risorse per farvi fronte. Lo scorso anno, detto organo giurisdizionale ha accolto otto nuovi membri, il cui arrivo ha completato l’attuazione della riforma avviata dal regolamento 2015/2422. Nella sua attuale composizione di 54 membri, l’organo giurisdizionale può contare ormai su due giudici per Stato membro. In vista del nuovo triennio apertosi nel settembre 2022, il Tribunale ha altresì intensificato la riflessione sulla propria organizzazione e sui propri metodi di lavoro, ponendo l’accento sull’approfondimento del controllo giurisdizionale, sull’accompagnamento delle parti nel corso dell’intero procedimento e sulla durata dei procedimenti (16,2 mesi in media nel 2022). Il Tribunale, così rafforzato e riorganizzato, si è prefisso un obiettivo: rendere una giustizia di qualità, comprensibile per il cittadino, con tempistiche coerenti con le aspettative del mondo d’oggi.
L’architettura giurisdizionale dell’Unione deve adattarsi continuamente alle sfide del nostro tempo. È in questo spirito che, nel novembre 2022, la Corte di giustizia ha presentato una domanda legislativa volta, segnatamente, a definire le materie specifiche in cui il Tribunale potrà essere competente a pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali sottoposte dai giudici degli Stati membri (articolo 256 TFUE). Il Tribunale è pronto a sostenere la Corte di giustizia, chiamata a far fronte a un carico di lavoro crescente. Strettamente coinvolto nelle riflessioni che hanno condotto a questa iniziativa, il Tribunale ne sta preparando sin d’ora l’attuazione.
Marc van der Woude
Presidente of the General Court


904 cause promosse

858 cause definite
760 ricorsi diretti di cui:

1 474 cause pendenti (al 31 dicembre 2022)
Principali materie di ricorso:
Innovazioni giurisprudenziali
Al Tribunale, come altrove, un’emergenza scaccia l’altra. Mentre le controversie sorte nel contesto della pandemia di Covid-19 lo conducono ancora su sentieri inesplorati, come testimonia la sentenza Roos e a./Parlamento del 27 aprile 2022 (T‑710/21, T‑722/21 e T‑723/21) in cui è stata esaminata per la prima volta la legittimità di talune restrizioni imposte dalle istituzioni dell’Unione europea per proteggere la salute del proprio personale, l’aggressione militare perpetrata dalla Federazione russa a danno dell’Ucraina il 24 febbraio 2022 ha dato origine a un nuovo focolaio di contenziosi. Nella sua sentenza RT France/Consiglio del 27 luglio 2022 (T‑125/22), il Tribunale, riunito in Grande Sezione, si è pronunciato in maniera inedita, mediante procedimento accelerato, sulla legittimità delle misure restrittive adottate dal Consiglio e dirette a vietare la radiodiffusione di contenuti audiovisivi.
Tuttavia, per quanto importanti, tali temi d’attualità non possono oscurare i numerosi progressi giurisprudenziali realizzati dal Tribunale in contesti più classici.
Così, in materia istituzionale, nella sentenza Verelst/Consiglio del 12 gennaio 2022 (T‑647/20), il Tribunale ha affrontato per la prima volta la questione della legittimità della decisione di esecuzione 2020/1117 relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea, adottata in applicazione del regolamento 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione di detta Procura. Al termine del suo esame, esso è giunto alla conclusione che il Consiglio disponeva di un ampio margine di discrezionalità in sede di valutazione e comparazione dei meriti dei candidati al posto di procuratore europeo di uno Stato membro, aggiungendo che, nella specie, la selezione e la nomina del candidato prescelto erano avvenute nel rispetto dei limiti di detto ampio potere discrezionale. Nel settore degli appalti pubblici, nella sentenza Leonardo/Frontex del 26 gennaio 2022 (T‑849/19), il Tribunale ha esaminato la ricevibilità di un ricorso di annullamento contro un bando di gara e i relativi allegati proposto da un’impresa che non aveva partecipato alla gara di appalto indetta tramite detto bando. Pronunciandosi in formazione ampliata, esso ha dichiarato che un’impresa in grado di dimostrare che la sua partecipazione a una procedura di gara era stata resa impossibile dalle prescrizioni del capitolato d’oneri poteva far valere il proprio interesse ad agire in relazione a vari documenti di un appalto. Infine, in materia di concorrenza, nella sentenza Illumina/Commissione del 13 luglio 2022 (T‑227/21), il Tribunale si è pronunciato per la prima volta sull’applicazione del meccanismo di rinvio, previsto dall’articolo 22 del regolamento 139/2004 sulle concentrazioni, a un’operazione la cui notifica non era richiesta nello Stato che ne aveva domandato il rinvio, ma che implicava l’acquisizione di un’impresa la cui importanza per la concorrenza non si rifletteva nel suo fatturato. Nel caso di specie, il Tribunale ha ammesso, in linea di principio, che la Commissione può dichiararsi competente in una situazione siffatta.
Savvas S. Papasavvas
Vicepresidente del Tribunale

Membri del Tribunale
Il Tribunale è composto da due giudici per Stato membro.
I giudici sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione di un comitato incaricato di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati. Il loro mandato è di sei anni ed è rinnovabile. Gli stessi designano tra loro, per tre anni, il presidente e il vicepresidente. I giudici nominano il cancelliere per un mandato di sei anni.
I giudici esercitano le loro funzioni in piena imparzialità e indipendenza.

M. van der Woude

S. Papasavvas

D. Spielmann

A. Marcoulli

F. Schalin

R. da Silva Passos

J. Svenningsen

M. J. Costeira

K. Kowalik-Bańczyk

A. Kornezov

L. Truchot

O. Porchia

M. Jaeger

S. Frimodt Nielsen

H. Kanninen

J. Schwarcz

M. Kancheva

E. Buttigieg

V. Tomljenović

S. Gervasoni

L. Madise

V. Valančius

N. Półtorak

I. Reine

P. Nihoul

U. Öberg

C. Mac Eochaidh

G. De Baere

R. Frendo

T. R. Pynnä

J. C. Laitenberger

R. Mastroianni

J. Martín y Pérez de Nanclares

G. Hesse

M. Sampol Pucurull

M. Stancu

P. Škvařilová-Pelzl

I. Nõmm

G. Steinfatt

R. Norkus

T. Perišin

D. Petrlík

M. Brkan

P. Zilgalvis

K. Kecsmár

I. Gâlea

I. Dimitrakopoulos

D. Kukovec

S. Kingston

T. Tóth

B. Ricziová

E. Tichy- Fisslberger

W. Valasidis

S. Verschuur

E. Coulon
Ordine protocollare in vigore dal 19/09/2022
C | La giurisprudenza nel 2022
- Focus È valido il regolamento che subordina l’erogazione dei fondi europei al rispetto dello Stato di diritto
- Focus Il diritto di agire in giudizio delle associazioni per la tutela dell’ambiente
- Focus Diritto all’oblio e diritto all’informazione
- Focus Guerra in Ucraina: divieto di diffusione imposto a taluni media filo-russi e libertà di espressione
- Focus Ammenda record pari a EUR 4,125 miliardi inflitta a Google per le restrizioni imposte ai produttori di dispositivi mobili Android
- Le sentenze più importanti dell’anno

Focus
È valido il regolamento che subordina l’erogazione dei fondi europei al rispetto dello Stato di diritto

Lo Stato di diritto
È uno dei valori fondamentali dell’Unione in cui rientrano:
- il principio di legalità, in base al quale il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico;
- il principio di certezza del diritto;
- il divieto di arbitrarietà del potere esecutivo;
- il principio di tutela giurisdizionale effettiva (accesso a una giustizia indipendente e imparziale);
- il principio della separazione dei poteri;
- il principio di non discriminazione e di uguaglianza di fronte alla legge.
Al fine di proteggere il bilancio dell’Unione e gli interessi finanziari di quest’ultima da pregiudizi derivanti da violazioni dello Stato di diritto, quale valore fondamentale su cui l’Unione è fondata, l’Unione si è dotata di un nuovo regime di condizionalità.
Tale regime, introdotto con il regolamento 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, subordina il beneficio di finanziamenti provenienti dal bilancio dell’Unione al rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte degli Stati membri. Il regolamento di cui trattasi consente al Consiglio, al termine di un’indagine condotta dalla Commissione, di adottare misure – come la sospensione dei pagamenti o rettifiche finanziarie – per proteggere il bilancio dell’Unione e i suoi interessi finanziari quando tali violazioni rischiano di comprometterli.
Il regolamento di cui trattasi è stato contestato dall’Ungheria e dalla Polonia dinanzi alla Corte di giustizia. In considerazione della loro importanza eccezionale, le cause sono state decise dalla Corte di giustizia in seduta plenaria.
Il 16 febbraio 2022, la Corte di giustizia ha respinto i ricorsi dell’Ungheria e della Polonia.
La Corte di giustizia sottolinea che l’Unione è fondata su valori comuni agli Stati membri, tra cui lo Stato di diritto. Questi valori comuni definiscono l’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune e sono stati accettati da tutti gli Stati membri all’atto della loro adesione all’Unione. Il rispetto dei principi dello Stato di diritto costituisce così un obbligo di risultato per gli Stati membri, che discende direttamente dalla loro appartenenza all’Unione. Ad esso è subordinato il godimento, da parte di detti Stati, di tutti gli altri diritti derivanti dall’applicazione dei Trattati.
Le violazioni dei principi dello Stato di diritto commesse in uno Stato membro possono compromettere gravemente gli interessi finanziari dell’Unione. Gli Stati membri possono garantire una sana gestione finanziaria solo se le autorità pubbliche agiscono in conformità della legge, se le violazioni del diritto sono effettivamente perseguite e se le decisioni arbitrarie o illegittime delle autorità pubbliche possono essere soggette a un effettivo controllo giurisdizionale da parte di un potere giudiziario indipendente e imparziale. L’Unione deve pertanto essere in grado di difendere i suoi interessi finanziari, segnatamente, mediante misure di protezione del bilancio dell’Unione. La Corte di giustizia constata, quindi, che il regime introdotto con il regolamento impugnato rientra a pieno titolo nella nozione di regole finanziarie che stabiliscono le modalità relative all’esecuzione del bilancio dell’Unione [articolo 322 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)]. Il regolamento è quindi stato correttamente adottato su detta base giuridica.
In risposta a taluni argomenti sollevati dall’Ungheria e dalla Polonia, la Corte di giustizia spiega altresì che il meccanismo di condizionalità non elude la procedura prevista all’articolo 7 del Trattato sull’Unione europea (TUE). Le due procedure perseguono finalità diverse e hanno un oggetto distinto. In particolare, l’articolo 7 TUE consente di rispondere a qualsiasi violazione grave e persistente di uno dei valori fondanti dell’Unione o a qualsiasi rischio evidente di una siffatta violazione, mentre il regolamento impugnato si applica soltanto alle violazioni dei principi dello Stato di diritto e unicamente se sussistono motivi fondati per ritenere che dette violazioni abbiano un’incidenza sul bilancio.
La Corte di giustizia respinge altresì l’argomento secondo cui i principi dello Stato di diritto non avrebbero un contenuto sostanziale concreto nel diritto dell’Unione. Tali principi sono stati ampiamente sviluppati nella sua giurisprudenza e sono quindi precisati nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Essi trovano la loro fonte in valori comuni riconosciuti e applicati dagli Stati membri nei propri ordinamenti giuridici. Di conseguenza, gli Stati membri sono in grado di determinare con sufficiente precisione il contenuto essenziale nonché i requisiti derivanti da ciascuno di tali principi.
Infine, l’attuazione del meccanismo di condizionalità richiede che venga accertato un nesso effettivo tra una violazione di un principio dello Stato di diritto e un pregiudizio o un rischio serio di pregiudizio alla sana gestione finanziaria dell’Unione. Tale attuazione impone altresì rigidi requisiti procedurali nei confronti della Commissione. Pertanto, l’Ungheria e la Polonia non possono sostenere che i poteri accordati alla Commissione e al Consiglio sono troppo ampi. La Corte di giustizia ne conclude che il regolamento impugnato soddisfa i requisiti della certezza del diritto.
Articolo 7 TUE
Questa disposizione descrive la procedura che consente di sospendere taluni diritti derivanti dall’applicazione dei Trattati a uno Stato membro in caso di violazione grave e persistente dei valori comuni agli Stati membri di cui all’articolo 2 TUE, tra cui figura lo Stato di diritto. Secondo l’Ungheria e la Polonia, il regolamento «condizionalità», istituendo una procedura parallela, consentiva illegittimamente di eludere le condizioni previste in maniera precisa all’articolo 7 TUE nell’ottica di sanzionare uno Stato membro.
Il rispetto dello Stato di diritto è stato oggetto di numerose sentenze della Corte di giustizia, tra cui:
- sentenza Associação Sindical dos Juízes Portugueses (Indipendenza dei giudici – Riduzione delle retribuzioni nel pubblico impiego nazionale) del 27 febbraio 2018 (C‑64/16) ;
- sentenza Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici – Limitazione del diritto e dell’obbligo degli organi giurisdizionali nazionali di sottoporre domande di pronuncia pregiudiziale alla Corte) del 15 luglio 2021 (C‑791/19) ;
- sentenza Repubblika (Indipendenza dei giudici di uno Stato membro – Procedura di nomina – Potere del Primo ministro – Partecipazione di un Comitato per le nomine in magistratura) del 20 aprile 2021 (C‑896/19).
Il principio di certezza del diritto
Il principio di cui trattasi esige che le norme di diritto siano chiare e precise e che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli. Pertanto, una normativa deve consentire agli interessati di conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e di regolarsi di conseguenza.

Focus
Il diritto di agire in giudizio delle associazioni per la tutela dell’ambiente

Sentenza Deutsche Umwelthilfe (Omologazione dei veicoli a motore) dell’8 novembre 2022 (C‑873/19)
Al fine di proteggere l’ambiente e migliorare la qualità dell’aria, il regolamento dell’Unione europea relativo all’omologazione dei veicoli a motore vieta l’utilizzo di impianti che agiscono sul sistema di controllo delle emissioni di gas inquinanti al fine di ridurne l’efficacia (impianti detti «di manipolazione»). Tuttavia, esistono tre eccezioni a tale divieto, in particolare, quando «l’impianto si giustifica per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di un funzionamento sicuro dei veicoli».
La Deutsche Umwelthilfe, un’associazione tedesca per la tutela dell’ambiente, ritiene che l’Ufficio federale tedesco della motorizzazione civile abbia violato il divieto di cui trattasi autorizzando, per taluni veicoli Volkswagen, l’utilizzo di un software che riduce il ricircolo dei gas inquinanti , in particolare dell’ossido di azoto (NOx). Detto software, denominato «intervallo termico», consentiva di adattare la percentuale di depurazione dei gas di scarico in funzione della temperatura esterna. L’installazione di detto software comportava, quindi, che il ricircolo dei gas inquinanti fosse pienamente efficace solo a una temperatura esterna superiore ai 15°C. Orbene, per l’anno 2018, la temperatura media annua in Germania è stata di 10,4°C.
La Deutsche Umwelthilfe ha contestato l’autorizzazione dinanzi a un giudice tedesco. Quest’ultimo si è rivolto alla Corte di giustizia per ottenere chiarimenti su due questioni.
1. Il giudice tedesco osserva che, in base al diritto tedesco, la Deutsche Umwelthilfe non può proporre un ricorso avverso l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio federale poiché il regolamento europeo da essa invocato non mira a tutelare i singoli cittadini. Il giudice tedesco chiede alla Corte di giustizia se tale impossibilità sia compatibile con la Convenzione di Aarhus e con il diritto a un ricorso effettivo sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Nella sua sentenza dell’8 novembre 2022, la Corte di giustizia dichiara che, conformemente alla Convenzione di Aarhus, letta alla luce della Carta, un’associazione per la tutela dell’ambiente, legittimata ad agire in giudizio, non può essere privata della possibilità di far controllare, dai giudici nazionali, il rispetto di talune norme del diritto dell’Unione in materia ambientale. Una siffatta associazione deve quindi poter contestare giudizialmente un’autorizzazione rilasciata per degli impianti di manipolazione.
2. Il giudice tedesco chiede altresì se la «necessità» di ricorrere all’impianto di «intervallo termico», che consente eccezionalmente di giustificarne l’installazione per proteggere il motore o il suo funzionamento in sicurezza, debba essere valutata tenendo conto della tecnologia esistente alla data dell’autorizzazione o se occorra prendere in considerazione altre circostanze.
La Corte di giustizia sottolinea che un impianto di manipolazione, come un «intervallo termico», può essere eccezionalmente giustificato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- l’impianto deve rispondere strettamente alla necessità di evitare i rischi immediati di danni o avarie al motore, causati da un malfunzionamento di una componente del sistema di ricircolo dei gas di scarico;
- tali danni devono presentare una gravità tale da comportare un concreto pericolo in occasione della guida del veicolo;
- al momento dell’autorizzazione dell’impianto o del veicolo che ne è provvisto, nessun’altra soluzione tecnica consente di evitare tali rischi.
Infine, quand’anche la necessità sia dimostrata, l’impianto di manipolazione deve, in ogni caso, essere vietato, se è concepito in maniera tale da funzionare, in condizioni normali di circolazione, per la maggior parte dell’anno. Infatti, in un tal caso, l’eccezione sarebbe applicata più spesso del divieto il che arrecherebbe un pregiudizio sproporzionato al principio stesso della limitazione delle emissioni di ossido di azoto (NOx).
La Corte di giustizia si pronuncia di frequente in cause in materia ambientale. Tra le sentenze più recenti si annoverano:
- sentenza «Ville de Paris e a.» (Omologazione dei veicoli – Valori delle emissioni di ossidi di azoto – Procedure di prova delle emissioni in condizioni reali di guida) del 13 gennaio 2022 (C‑177/19 P e a.);
- sentenze GSMB Invest, Volkswagen e Porsche Inter Auto e Volkswagen Volkswagen (Veicoli diesel – Emissioni di ossido di azoto (NOx) – Impianti di manipolazione vietati – «Intervallo termico») del 14 luglio 2022 (C‑128/20 e a.);
- sentenza Commissione/Spagna (Valori limite – NO2) del 22 dicembre 2022 (C‑125/20);
- sentenza Ministre de la Transition écologique e Premier ministre(Responsabilità dello Stato per l’inquinamento atmosferico) del 22 dicembre 2022 (C‑61/21).

Focus
Diritto all’oblio e diritto all’informazione

Sentenza Google (Deindicizzazione di contenuti asseritamente inesatti) dell’8 dicembre 2022 (C‑460/20)
Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)
Entrato in vigore nel 2018, il RGPD offre ai cittadini un maggiore controllo sui loro dati personali e responsabilizza i soggetti che li detengono.
Tra i diritti sanciti dal RGPD figurano:
- il diritto di informazione sul trattamento dei dati;
- il diritto di accesso ai dati detenuti;
- il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti o incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati trattati illecitamente o che non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati trattati (meglio noto come «diritto all’oblio»);
- il diritto alla portabilità dei dati (recuperare i dati forniti a un titolare del trattamento).
La protezione dei dati di carattere personale è disciplinata, a livello dell’Unione europea, dal regolamento generale sulla protezione dei dati.
Tuttavia, il diritto alla protezione dei dati personali non è assoluto. Esso deve essere contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Tra questi altri diritti fondamentali figura il diritto alla libertà di informazione.
Nella sentenza Google, pronunciata l’8 dicembre 2022, la Corte di giustizia ha ricordato l’importanza di detto contemperamento e ha provveduto ad attuarlo in risposta a una questione posta dalla Corte federale di giustizia tedesca sul diritto all’oblio.
La controversia riguardava due dirigenti di un gruppo di società di investimenti che avevano chiesto a Google di deindicizzare i risultati delle ricerche effettuate a partire dai loro nomi. I risultati di dette ricerche contenevano link verso alcuni articoli di stampa che presentavano in modo critico il modello di investimento di tale gruppo. I due dirigenti sostenevano che detti articoli contenevano affermazioni inesatte. Essi chiedevano, inoltre, che le loro fotografie, visualizzate sotto forma di miniature (thumbnails) al di fuori di ogni elemento contestuale, fossero eliminate dall’elenco di detti risultati.
Google ha rifiutato di accogliere tali domande, rinviando al contesto professionale nel quale si inserivano tali articoli e fotografie e argomentando che ignorava se le informazioni contenute in tali articoli fossero esatte o meno.
La Corte federale di giustizia tedesca, investita della controversia, ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare il regolamento generale sulla protezione dei dati alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il regolamento prevede, infatti, espressamente che il diritto alla cancellazione è escluso allorché il trattamento dei dati personali di cui trattasi sia necessario all’esercizio del diritto alla libertà di informazione.
La Corte di giustizia sottolinea che il diritto alla protezione della vita privata e alla protezione dei dati personali prevale, di regola, sul legittimo interesse degli utenti di Internet ad avere accesso all’informazione. Tale equilibrio può nondimeno dipendere dalla natura dell’informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata dell’interessato. Esso dipende altresì dall’interesse del pubblico a disporre dell’informazione, il quale può variare a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica.
Tuttavia, il diritto alla libertà d’espressione e di informazione non può essere preso in considerazione quando le informazioni incluse nel contenuto indicizzato (e che non presentano un’importanza minore) si rivelano inesatte.
Quando una persona presenta una richiesta di deindicizzazione, al gestore del motore di ricerca incombono taluni obblighi:
- Il gestore deve verificare se un contenuto possa continuare ad essere incluso nell’elenco dei risultati delle ricerche effettuate mediante il suo motore di ricerca. Se la richiesta contiene elementi di prova sufficienti, il gestore del motore di ricerca è tenuto ad accoglierla.
- Se la richiesta non dimostra in modo manifesto l’inesattezza delle informazioni, il gestore non è tenuto a procedere alla cancellazione. In tale caso, tuttavia, il richiedente deve poter adire l’autorità di controllo della protezione dei dati o l’autorità giudiziaria affinché queste effettuino le verifiche necessarie e ingiungano, se del caso, a tale gestore di adottare le misure che ne conseguono.
- Il gestore deve inoltre avvertire gli utenti di Internet dell’esistenza di un procedimento amministrativo o giurisdizionale vertente sull’asserito carattere inesatto di un contenuto.
- Esso deve verificare se la visualizzazione delle foto in forma di miniature (thumbnails) sia necessaria per l’esercizio del diritto alla libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tali foto. La visualizzazione di fotografie di una persona costituisce infatti un’ingerenza particolarmente significativa nella sua vita privata. Il fatto che detto accesso contribuisca a un dibattito di interesse generale costituisce un elemento fondamentale da prendere in considerazione nel bilanciamento con altri diritti fondamentali.
La protezione dei dati personali è una materia che dà origine a un numero considerevole di cause dinanzi alla Corte di giustizia.
Di seguito alcune sentenze recenti collegate con l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione:
- sentenza Facebook Ireland e Schrems del 16 luglio 2020 sul livello di protezione da garantire in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo (C‑311/18);
- sentenza La Quadrature du Net e a. del 6 ottobre 2020 sul divieto di una normativa nazionale che impone la trasmissione o la conservazione generalizzata e indifferenziata di dati sul traffico e sull’ubicazione (C‑511/18 e a.);
- sentenza Prokuratuur del 2 marzo 2021 sull’accesso delle autorità pubbliche a dati relativi al traffico o a dati relativi all’ubicazione ai fini della lotta contro le forme gravi di criminalità (C‑746/18);
- sentenza Facebook Ireland e a, del 15 giugno 2021 sui poteri delle autorità nazionali di controllo (C‑645/19) ;
- sentenza Vyriausioji tarnybinės etikos komisija del 1o agosto 2022 sulla trasparenza delle dichiarazioni di interessi privati dei lavoratori o dirigenti del settore pubblico (C‑184/20).

Focus
Guerra in Ucraina: divieto di diffusione imposto a taluni media filo-russi e libertà di espressione

Sentenza RT France/Consiglio del 27 luglio 2022 (T‑125/22)
Il procedimento sommario
In attesa della decisione finale del Tribunale, in data 8 marzo 2022, RT France ha chiesto al Presidente del Tribunale di sospendere immediatamente gli effetti della decisione di divieto delle attività di radiodiffusione. Tale domanda, denominata procedimento sommario, è stata respinta il 30 marzo. Il Presidente ha dichiarato, in particolare, che RT France non aveva dimostrato che il divieto le arrecava un danno irreparabile. Non sussisteva pertanto una particolare urgenza tale da giustificare detta sospensione prima della pronuncia di una decisione definitiva nella causa.
Il 24 febbraio 2022 la Federazione russa ha avviato una guerra di aggressione contro l’Ucraina. Nel quadro della sua politica estera e di sicurezza comune, l’Unione europea ha reagito a detta violazione del diritto internazionale, in particolare imponendo sanzioni alla Federazione russa. Il 1° marzo 2022, il Consiglio dell’Unione europea ha vietato le attività di radiodiffusione di taluni media all’interno dell’Unione o dirette all’Unione per contrastare azioni di propaganda russa.
Il divieto ha riguardato, in particolare, RT France, un canale televisivo finanziato dal bilancio statale russo che, l’8 marzo 2022, ha adito il Tribunale dell’Unione europea per ottenere l’annullamento di detta decisione del Consiglio.
Vista l’importanza e l’urgenza della causa, il Tribunale si è riunito in Grande Sezione (15 giudici) e ha applicato d’ufficio, per la prima volta, il procedimento accelerato, il che gli ha consentito di pronunciarsi in meno di cinque mesi.
Nella sua sentenza del 27 luglio, il Tribunale respinge integralmente il ricorso. La sentenza si fonda su tre elementi essenziali.
- Il Consiglio dispone di un ampio margine nel definire le misure restrittive in materia di politica estera e di sicurezza comune. Esso può ricorrere a un divieto temporaneo di diffusione di contenuti di taluni media finanziati dal bilancio dello Stato russo se detti media sostengono l’aggressione militare da parte della Russia. L’attuazione uniforme di un divieto di tale natura può essere realizzata meglio a livello dell’Unione che a livello nazionale.
- Il divieto di radiodiffusione, deciso senza sentire preliminarmente RT France, non integra una violazione dei diritti della difesa. Il contesto eccezionale e di estrema urgenza connesso allo scoppio di una guerra alle frontiere dell’Unione imponeva una reazione rapida. L’attuazione immediata di misure restrittive a carico di un vettore di propaganda a favore dell’aggressione militare era essenziale per garantire la loro efficacia.
- La libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica. Tale libertà è applicabile non solo alle idee accolte favorevolmente o ritenute inoffensive, ma anche a quelle che offendono, scioccano o turbano. Ciò consegue alle esigenze del pluralismo, della tolleranza e dello spirito di apertura senza le quali non esiste una società democratica.
Tuttavia, può risultare necessario, nelle società democratiche, sanzionare le forme di espressione che diffondono, giustificano o incitano l’odio fondato sull’intolleranza, l’uso e l’apologia della violenza.
La misura di divieto adottata nei confronti di RT France persegue tale obiettivo. Essa mira a tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dell’Unione, minacciati dalla sistematica campagna di propaganda messa in atto dalla Russia, e a esercitare pressione sulle autorità russe, affinché queste pongano fine all’aggressione militare. Tale misura è altresì proporzionata poiché è adeguata e necessaria agli scopi perseguiti. Sussistono sufficienti indizi concreti, precisi e concordanti indicanti che RT France sosteneva attivamente la politica destabilizzante e aggressiva condotta dalla Federazione russa, sfociata infine in un’offensiva militare su larga scala contro l’Ucraina. Nessuno degli elementi presentati da RT France consente di attestare che detto canale riservasse alle informazioni sulla guerra in corso un trattamento complessivamente equilibrato e rispettoso dei principi in materia di «doveri e responsabilità» degli organi di informazione audiovisivi.
Le misure restrittive o sanzioni
Sono strumenti di cui l’Unione europea dispone per promuovere gli obiettivi della sua politica estera e di sicurezza comune. Si tratta, in particolare, di salvaguardare i valori dell’Unione, i suoi interessi fondamentali e la sua sicurezza, di consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo e i principi di diritto internazionale, di preservare la pace e di prevenire i conflitti, oltre a rafforzare la sicurezza internazionale.
Queste misure possono riguardare governi di paesi terzi o entità non statali (ad esempio imprese) e individui (come gruppi terroristici). Nella maggior parte dei casi, le misure riguardano individui o entità e consistono nel congelamento di beni e in divieti di viaggio all’interno dell’UE.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in un ampio numero di cause implicanti misure restrittive: si tratta, in particolare, di sanzioni adottate nel contesto di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o in considerazione della situazione in Siria e in Bielorussia o ancora nei confronti della Repubblica democratica del Congo.

Focus
Ammenda record pari a EUR 4,125 miliardi inflitta a Google per le restrizioni imposte ai produttori di dispositivi mobili Android

Sentenza Google e Alphabet/Commissione (Google Android) del 14 settembre 2022 (T‑604/18)
Google è un’impresa del settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione specializzata nei prodotti e servizi collegati a Internet. Essa trae la parte essenziale del suo ricavato dal suo prodotto-faro, il motore di ricerca Google Search. Il suo modello commerciale è basato sull’interazione tra, da un lato, un certo numero di prodotti e servizi proposti abitualmente senza spese per gli utenti e, dall’altro, servizi di pubblicità in linea che utilizzano i dati raccolti presso i suddetti utenti. Google propone, inoltre, il sistema operativo Android, di cui, nel luglio 2018, erano equipaggiati circa l’80% dei dispositivi mobili intelligenti utilizzati in Europa, secondo la Commissione europea.
A seguito delle denunce indirizzate alla Commissione, nel 2015 quest’ultima ha avviato una procedura nei confronti di Google. Tale procedura è sfociata, nel 2018, in una sanzione di EUR 4,343 miliardi inflitta a Google per aver imposto restrizioni illegali ai produttori di dispositivi mobili Android nonché agli operatori di reti mobili. Queste restrizioni consistevano nell’imporre ai produttori di dispositivi mobili:
- di preinstallare Google Search e Chrome per poter ottenere la licenza operativa per Play Store;
- di astenersi dal vendere dispositivi equipaggiati con versioni Android senza l’approvazione di Google;
- di rinunciare alla preinstallazione di un servizio di ricerca concorrente per poter ottenere una parte degli introiti pubblicitari di Google.
Secondo la Commissione, queste restrizioni avevano lo scopo di consolidare la posizione dominante del motore di ricerca di Google e i suoi introiti ottenuti mediante gli annunci pubblicitari collegati a queste ricerche.
Che cos’è un abuso di posizione dominante?
La posizione dominante è una condizione di forza economica propria di un’impresa che le conferisce il potere di ostacolare il mantenimento di una effettiva concorrenza e di agire in modo indipendente dai propri concorrenti, dai propri clienti, dai propri fornitori e dal consumatore finale.
Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea vieta alle imprese di abusare della propria posizione dominante per restringere o falsare la concorrenza, ad esempio imponendo prezzi abusivi, accordi di vendita in esclusiva o premi fedeltà volti a sottrarre i fornitori ai loro concorrenti.
Si tratta dell’ammenda più elevata mai inflitta in Europa da un’autorità di vigilanza sulla concorrenza. Google ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale per contestare la decisione della Commissione.
Nel caso della causa Google e Alphabet, il fascicolo era composto da oltre 100 000 pagine. All’udienza sono intervenuti 72 avvocati e rappresentanti per 13 diverse parti (la parte ricorrente, Google e Alphabet, la parte convenuta, la Commissione europea, e 11 intervenienti a sostegno della ricorrente o della convenuta). L’udienza si è protratta per cinque giorni.
La causa è stata definita nella sentenza Google e Alphabet/Commissione del 14 settembre 2022. Il Tribunale ha in ampia misura confermato la decisione della Commissione, respingendo gran parte del ricorso. Tuttavia, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non aveva dimostrato a sufficienza l’idoneità di talune condotte di Google a restringere la concorrenza e che essa non avrebbe dovuto negare a Google la possibilità di presentare in udienza i propri argomenti al riguardo. Al termine della propria valutazione dell’insieme delle circostanze, il Tribunale riduce infine l’ammontare dell’ammenda inflitta a Google a EUR 4,125 miliardi.
Verifica dei fatti e della corretta applicazione del diritto da parte del Tribunale
Le cause in materia di concorrenza dinanzi al Tribunale sono spesso complesse e voluminose. Il Tribunale si pronuncia in primo grado: esso verifica pertanto non soltanto la corretta applicazione del diritto da parte della Commissione, ma anche se sia stata fornita prova sufficiente dei fatti. I fascicoli possono contenere elementi di prova e studi economici dettagliati volti a provare o contestare gli effetti dei comportamenti delle imprese sul mercato.
Sentenza Qualcomm/Commissione del 15 giugno 2022 (T‑235/18)
In un’altra causa vertente su un abuso di posizione dominante, il Tribunale ha integralmente annullato la decisione della Commissione che aveva inflitto a Qualcomm un’ammenda pari a circa EUR 1 miliardo per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato dei chipset LTE (componenti elettroniche installate negli smartphone e nei tablet). A parere della Commissione, detto abuso era caratterizzato dall’esistenza di accordi che prevedevano premi a titolo di incentivo, in forza dei quali la Apple doveva rifornirsi esclusivamente dalla Qualcomm per il suo fabbisogno di chipset LTE. Il Tribunale ha riscontrato varie irregolarità procedurali che hanno pregiudicato i diritti della difesa della Qualcomm, in particolare la mancata registrazione di taluni colloqui nel corso dell’indagine. Il Tribunale ha altresì osservato che l’analisi della Commissione sugli effetti anticoncorrenziali degli accordi non aveva tenuto conto di tutte le circostanze di fatto pertinenti, segnatamente, dell’assenza per Apple di alternative tecniche ai chipset LTE.
Le sentenze più importanti dell’anno
Ambiente
La Corte di giustizia e l’ambiente
Guarda il video su YouTube
La protezione della fauna e della flora, l’inquinamento atmosferico, della terra e dell’acqua e i rischi connessi alle sostanze nocive rappresentano altrettante sfide che l’Unione europea contribuisce ad affrontare adottando norme rigorose. Lo stesso vale per la fissazione di valori limite per le emissioni inquinanti, in particolare negli agglomerati urbani.
La direzione della Ricerca e documentazione propone agli operatori del diritto, nell’ambito della sua Compilazione delle sintesi, una «Selezione delle sentenze più importanti» e un «Bollettino mensile di giurisprudenza» della Corte di giustizia e del Tribunale.
Energia
In un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dalla dipendenza energetica del continente europeo dal resto del mondo, l’Unione europea garantisce l’approvvigionamento e la sicurezza energetica sul proprio territorio. Essa contribuisce ad assicurare il funzionamento del mercato dell’energia e a contenere i rialzi dei prezzi dell’energia, in particolare del prezzo del gas e dell’energia elettrica. Inoltre, essa assicura l’interconnessione delle reti energetiche degli Stati membri. L’Unione promuove altresì lo sviluppo delle energie rinnovabili e la riduzione della dipendenza da energie fossili. Gli investimenti degli Stati membri possono compromettere la concorrenza sul mercato dell’energia; la loro compatibilità con il diritto dell’Unione è pertanto soggetta alla valutazione del Tribunale.
Consumatori
Che cosa ha fatto la Corte di giustizia per me?
Guarda il video su YouTube
La Corte di giustizia: garantire i diritti dei consumatori dell’Unione
Guarda il video su YouTube
Il rispetto dei diritti dei consumatori, la loro prosperità e il loro benessere sono valori fondamentali nello sviluppo delle politiche dell’Unione. La Corte di giustizia controlla l’applicazione delle norme che proteggono i consumatori al fine di garantire la salvaguardia della loro salute, della loro sicurezza e dei loro interessi economici e giuridici, a prescindere dal luogo in cui risiedono o in cui si trovano e da cui effettuano i loro acquisti all’interno dell’Unione.
Parità di trattamento
La Corte di giustizia: garantire la parità di trattamento e tutelare i diritti delle minoranze
Guarda il video su YouTube
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce l’uguaglianza davanti alla legge di tutti gli individui in quanto esseri umani, lavoratori, cittadini o parti in un procedimento giudiziario. In particolare, la direttiva 2000/78 assicura un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vietando tutte le discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. La Corte di giustizia si è pronunciata in numerose cause concernenti presunte discriminazioni, dirette o indirette, sottolineando la necessità di rispettare il principio di proporzionalità tra l’obiettivo perseguito dalle norme in questione e il principio della parità di trattamento.
Famiglia
L’Unione europea è dotata di una normativa che forma una base solida e coerente per la protezione dei dati personali a prescindere dalle modalità e dal contesto di raccolta, conservazione, trattamento e trasferimento di tali dati. La Corte di giustizia assicura che i dati personali trattati o conservati siano strettamente necessari e non ledano in maniera sproporzionata il diritto alla vita privata.
Dati personali
La Corte di giustizia nel mondo digitale
Guarda il video su YouTube
L’Unione europea è dotata di una normativa che forma una base solida e coerente per la protezione dei dati personali a prescindere dalle modalità e dal contesto di raccolta, conservazione, trattamento e trasferimento di tali dati. La Corte di giustizia assicura che i dati personali trattati o conservati siano strettamente necessari e non ledano in maniera sproporzionata il diritto alla vita privata.
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne si articola intorno a più assi: la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e penale, la cooperazione di polizia, il controllo alle frontiere esterne, l’asilo e l’immigrazione. La cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri si concretizza, in particolare, nel mandato d’arresto europeo, decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto in un altro Stato membro di una persona ricercata e della sua consegna ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena privativa della libertà. Per quanto attiene all’asilo, il diritto dell’Unione stabilisce le condizioni che i cittadini di paesi terzi o gli apolidi devono soddisfare per poter beneficiare di una protezione internazionale (direttiva sui rifugiati). La Corte è di frequente chiamata a precisare la portata delle norme applicabili.
Salvataggio in mare
Nel contesto delle operazioni di salvataggio in mare si è posta la questione della portata dei poteri riconosciuti alle autorità dello Stato membro del porto di approdo, in materia di sicurezza marittima e ambientale, ai fini del controllo delle navi battenti bandiera di un altro Stato membro dell’Unione europea.
Accesso ai documenti
La trasparenza della vita pubblica è un principio chiave dell’Unione. Pertanto, ogni cittadino o persona giuridica dell’Unione può, in linea di principio, accedere ai documenti delle istituzioni. Tuttavia, in determinati casi, detto accesso può essere negato.
Concorrenza e aiuti di stato
L’Unione europea applica un insieme di regole volte a tutelare la libera concorrenza. Le pratiche che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno sono vietate. Più specificamente, il diritto dell’Unione vieta determinati accordi o scambi di informazioni tra un’impresa e i suoi concorrenti che possano avere un siffatto oggetto o effetto, nonché lo sfruttamento abusivo, da parte di un’impresa, di una posizione dominante su un determinato mercato. Nella medesima ottica, sono vietati, in linea di principio, gli aiuti di Stato, salvo che essi siano giustificati e non falsino il gioco della concorrenza in modo contrario all’interesse generale.
Proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale dinanzi al Tribunale dell’Unione europea
Guarda il video su YouTube
La Corte di giustizia e il Tribunale garantiscono l ’interpretazione e l ’applicazione della normativa adottata dall’Unione per tutelare la totalità dei diritti esclusivi sulle creazioni intellettuali. La tutela della proprietà intellettuale (diritti d’autore) e industriale (diritto dei marchi, protezione di disegni e modelli) accresce la competitività delle imprese favorendo un contesto idoneo alla creatività e all’innovazione. Il diritto dell’ Unione protegge altresì il know-how riconosciuto di un prodotto in una zona geografica dell’Unione mediante le denominazioni di origine protetta (DOP).
Fiscalità
Le imposte dirette rientrano in linea di principio nella competenza degli Stati membri. Tuttavia, tali imposte, ad esempio quelle gravanti sulle società, devono rispettare le regole di base dell’Unione europea, come il divieto degli aiuti di Stato. Per tale ragione, le decisioni anticipate in materia fiscale («tax ruling») di taluni Stati membri che hanno concesso a società multinazionali un trattamento fiscale particolare sono soggette al controllo della Commissione e il giudice dell’Unione è chiamato a pronunciarsi su di esse.
Stato di diritto
La tutela dello Stato di diritto nell’Unione
Guarda il video su YouTube
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – norme vincolanti con un impatto concreto nel mondo
Guarda il video su YouTube
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al pari del Trattato sull’Unione europea, fa espressamente riferimento allo Stato di diritto come uno dei valori comuni agli Stati membri dell’Unione sui quali quest’ultima si fonda. La Corte di giustizia è sempre più spesso chiamata a pronunciarsi sulla questione del rispetto dello Stato di diritto da parte degli Stati membri, sia nell’ambito di ricorsi per inadempimento proposti contro questi ultimi dalla Commissione europea, sia nell’ambito di domande di pronuncia pregiudiziale provenienti dai giudici nazionali. La Corte di giustizia deve quindi verificare se questo valore fondante sia rispettato a livello nazionale, segnatamente per quanto attiene al potere giudiziario e, più in particolare, nel quadro del processo di nomina dei giudici o del regime disciplinare a loro applicabile.
Misure restrittive e politica estera
Le misure res trit tive o « sanzioni» costituiscono uno strumento essenziale della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea. Esse sono utilizzate nel quadro di un’azione integrata e globale che comprende, in particolare, un dialogo politico. L’Unione vi ricorre, segnatamente, per preservare i valori, gli interessi fondamentali e la sicurezza dell’Unione, per prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale. Le sanzioni cercano, in effetti, di suscitare nelle persone o nelle entità che ne sono colpite un cambiamento politico o di comportamento nell’ottica di promuovere gli obiettivi della PESC.