A | Le sentenze più importanti dell’anno

Stato di diritto



Perché esiste la Corte di giustizia dell’Unione europea?
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La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al pari del Trattato sull’Unione europea, fa espressamente riferimento allo Stato di diritto come uno dei valori comuni agli Stati membri dell’Unione sui quali quest’ultima si fonda. La Corte di giustizia è sempre più spesso chiamata a pronunciarsi sulla questione del rispetto dello Stato di diritto da parte degli Stati membri, sia nel quadro di ricorsi per inadempimento proposti contro questi ultimi dalla Commissione europea, sia nell’ambito di domande di pronuncia pregiudiziale provenienti dai giudici nazionali. La Corte di giustizia deve quindi verificare se questo valore fondante sia rispettato a livello nazionale, segnatamente, per quanto attiene al potere giudiziario e, più in particolare, nel quadro del processo di nomina dei giudici o del regime disciplinare a loro applicabile.

  • La Corte di giustizia ha dichiarato che le modifiche successive apportate alla legge polacca sul Consiglio nazionale della magistratura, avendo l’effetto di rimuovere il controllo giurisdizionale effettivo sulle decisioni dello stesso con le quali si presentano al presidente della Repubblica i candidati alle funzioni di giudice presso la Corte suprema, possono violare il diritto dell’Unione. La Corte ha precisato che, in caso di accertata violazione, il principio del primato del diritto dell’Unione impone al giudice nazionale di disapplicare tali modifiche.
    Sentenza A.B. e a. del 2 marzo 2021 (C‑824/18)

  • Un’associazione maltese impegnata nella promozione della tutela della giustizia e dello Stato di diritto aveva contestato dinanzi alla Prim’Awla tal-Qorti Civili – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Prima sezione del Tribunale civile, in veste di giudice costituzionale, Malta), la procedura di nomina dei giudici maltesi, come disciplinata dalla Costituzione. La Corte di giustizia ha dichiarato che le disposizioni nazionali di uno Stato membro che attribuiscono al Primo ministro un potere decisivo nella nomina dei giudici, prevedendo al contempo l’intervento di un organo indipendente incaricato di valutare i candidati e di fornire un parere, non sono contrarie al diritto dell’Unione.
    Sentenza Repubblika/Il-Prim Ministru del 20 aprile 2021 (C‑896/19)

  • La Corte di giustizia si è pronunciata su una serie di riforme adottate in Romania relative all’organizzazione del sistema giudiziario, al regime disciplinare dei magistrati, nonché alla responsabilità patrimoniale dello Stato e alla responsabilità personale dei giudici a seguito di un errore giudiziario. Ritenendo che dette riforme possano violare il diritto dell’Unione in relazione a un certo numero di aspetti, quali la creazione di una sezione specializzata della procura dedicata alle cause concernenti i giudici, le condizioni che comportano l’insorgenza della responsabilità personale dei giudici e il rispetto dei loro diritti procedurali, la Corte ha ricordato che il principio del primato del diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale, come interpretata dalla Corte costituzionale, che priva un giudice di rango inferiore del diritto di disapplicare, di propria iniziativa, una disposizione nazionale contraria al diritto dell’Unione.
    Sentenza Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a./Inspecţia Judiciară e a. del 18 maggio 2021 (C‑83/19 e a.)

  • La Corte di giustizia ha respinto il ricorso dell’Ungheria avverso la risoluzione del Parlamento europeo concernente l’avvio della procedura di constatazione dell’esistenza di un evidente rischio di violazione grave, da parte di detto Stato membro, dei valori su cui si fonda l’Unione. Questa procedura può condurre alla sospensione di alcuni diritti derivanti dall’appartenenza dello Stato membro interessato all’Unione. Applicando il suo regolamento interno, ai sensi del quale per l’approvazione o la reiezione di un testo entrano nel calcolo soltanto i voti «a favore» e «contro» (salvo nei casi in cui i trattati prevedano una maggioranza specifica), il Parlamento ha preso in considerazione, nel calcolo dei voti su detta risoluzione, solo i voti favorevoli e contrari dei suoi membri e ha escluso le astensioni. La Corte di giustizia ha considerato che, nel calcolare i voti espressi in occasione dell’adozione della risoluzione stessa, giustamente il Parlamento aveva escluso di prendere in considerazione le astensioni, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ungheria nel suo ricorso di annullamento.
    Sentenza Ungheria/Parlamento del 3 giugno 2021 (C‑650/18)

  • La Corte di giustizia ha dichiarato che il regime disciplinare applicabile ai giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) e ai giudici degli organi giurisdizionali ordinari non è conforme al diritto dell’Unione. La Commissione europea si era rivolta alla Corte di giustizia chiedendo di dichiarare che, con questo nuovo regime disciplinare e, segnatamente, con l’istituzione di una nuova sezione disciplinare presso la Corte suprema, la Polonia ha violato il diritto dell’Unione. La Corte di giustizia ha accolto tutte le censure formulate dalla Commissione: alla luce del più ampio contesto di importanti riforme che hanno interessato di recente il potere giudiziario polacco e della combinazione di elementi che hanno accompagnato la creazione di questa nuova sezione, la Corte ha riconosciuto, in particolare, che essa non offre tutte le garanzie di imparzialità e di indipendenza e non è al riparo da influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo polacchi.
    Sentenza Commissione/Polonia del 15 luglio 2021 (C‑791/19)

  • La Corte di giustizia ha dichiarato che i trasferimenti di un giudice senza il suo consenso ad un altro organo giurisdizionale o da una sezione all’altra di uno stesso organo giurisdizionale possono pregiudicare i principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici. Inoltre, l’ordinanza con la quale un organo che si pronuncia in ultimo grado e come giudice unico ha respinto il ricorso di un giudice trasferito contro la sua volontà dev’essere considerata inesistente qualora la nomina di tale giudice unico sia avvenuta in palese violazione delle norme fondamentali riguardanti l’istituzione e il funzionamento del sistema giudiziario di cui trattasi.
    Sentenza W. Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte Suprema – nomina) del 6 ottobre 2021 (C‑487/19)

  • La Corte di giustizia ha dichiarato che l’indipendenza, l’imparzialità dei giudici e la presunzione di innocenza possono essere compromesse dal regime attualmente in vigore in Polonia, che consente, in particolare, al Ministro della Giustizia di distaccare i giudici presso organi giurisdizionali penali superiori e di porre fine a detto distacco in qualsiasi momento senza motivazione. La mancanza di criteri per tali distacchi genera un rischio di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie, tanto più che il Ministro riveste anche il ruolo di procuratore generale.
    Sentenza Procedimenti penali a carico di WB e a. del 16 novembre 2021 (C‑748/19 e a.)

  • La Corte di giustizia ha affrontato una serie di cause che si inseriscono nel solco delle riforme della giustizia in materia di lotta alla corruzione in Romania. Si poneva la questione se l’applicazione della giurisprudenza derivante da numerose decisioni della Corte costituzionale rumena concernenti le norme di procedura penale applicabili in materia di frode e di corruzione potesse violare il diritto dell’Unione. La Corte di giustizia ha ribadito che il primato del diritto dell’Unione impone che i giudici nazionali abbiano il potere di disapplicare una decisione di una Corte costituzionale contraria al diritto dell’Unione, senza che ciò possa comportare la loro responsabilità disciplinare. Orbene, il diritto dell’Unione osta all’applicazione della giurisprudenza di una Corte costituzionale che porti all’annullamento delle decisioni emesse da collegi giudicanti asseritamente composti in maniera irregolare, nella misura in cui un siffatto annullamento, unitamente all’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di prescrizione, comporti un rischio sistemico di impunità in relazione a fatti che costituiscono gravi reati di frode.
    Sentenza Euro Box Promotion e a., del 21 dicembre 2021 (C‑357/19 e a.)

  • Nell’ambito di un rinvio pregiudiziale proposto da un giudice ungherese, la Corte di giustizia si è pronunciata sulla compatibilità della normativa ungherese con la direttiva dell’Unione sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Posto che la Corte suprema ungherese aveva dichiarato illegittimo detto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, quest’ultima ha inoltre ribadito che il sistema di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia osta a che un giudice supremo nazionale accerti l’illegittimità di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice di grado inferiore. Inoltre, il diritto dell’Unione osta a un procedimento disciplinare avviato contro un giudice nazionale per aver adito la Corte di giustizia in via pregiudiziale: un siffatto procedimento è idoneo a dissuadere tutti i giudici nazionali dal presentare rinvii pregiudiziali, il che potrebbe compromettere l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione.
    Sentenza IS del 23 novembre 2021 (C‑564/19)

Concorrenza



Il Tribunale dell’UE – Garantire il rispetto del diritto dell’Unione da parte delle Istituzioni
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L’Unione europea applica un insieme di regole volte a tutelare la libera concorrenza. Le pratiche che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno sono vietate. Più specificamente, il diritto dell’Unione vieta determinati accordi o scambi di informazioni tra un’impresa e i suoi concorrenti che possano avere un siffatto oggetto o effetto, nonché lo sfruttamento abusivo, da parte di un’impresa, di una posizione dominante su un determinato mercato. In parallelo, il regolamento sul controllo delle concentrazioni mira a evitare che l’acquisizione di un’impresa o una fusione tra imprese crei o rafforzi una posizione dominante.

  • Il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione di infliggere un’ammenda totale di circa EUR 254 milioni a diverse imprese giapponesi a causa della loro partecipazione, nel corso di vari periodi compresi tra il 1998 e 2012, a un cartello sul mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio, componenti utilizzati in quasi tutti i prodotti elettronici, come personal computer e tablet.
    Sentenze NEC/Commissione e a. del 29 settembre 2021 (T‑341/18 e a.)

  • Il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla società multinazionale operante nel settore delle telecomunicazioni e della televisione via cavo, Altice Europe, avverso la decisione della Commissione con la quale le è stata inflitta, nel quadro dell’acquisizione della PT Portugal, un’ammenda totale di EUR 124,5 milioni. La Commissione contestava alla Altice Europe, da una parte, la violazione dell’obbligo di notificazione della concentrazione e, dall’altra, l’inosservanza del divieto di realizzare la concentrazione prima della sua notificazione alla Commissione e prima della sua autorizzazione da parte di quest’ultima. Il Tribunale ha tuttavia disposto che l’importo dell’ammenda per la parte relativa all’inadempimento dell’obbligo di notificare la concentrazione fosse ridotto di EUR 6,22 milioni.
    Sentenza Altice Europe/Commissione del 22 settembre 2021 (T‑425/18)

  • Il Tribunale ha confermato le decisioni della Commissione che hanno autorizzato le concentrazioni relative all’acquisto, da parte della easyJet e della Lufthansa, di talune attività del gruppo Air Berlin. Esso ha respinto il ricorso proposto dalla compagnia aerea Polskie Linie Lotnicze «LOT», concorrente delle due società parti delle concentrazioni, sottolineando, in particolare, che la Commissione può identificare i mercati pertinenti per coppie di città da o verso gli aeroporti ai quali erano collegate le bande orarie della Air Berlin invece di esaminare individualmente ciascuno dei mercati sui quali Air Berlin e, rispettivamente, Lufthansa ed easyJet erano presenti.
    Sentenze Polskie Linie Lotnicze «LOT»/Commissione del 20 ottobre 2021 (T‑240/18 e T‑296/18)

  • Il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione che ha constatato un abuso di posizione dominante di Google che aveva favorito il proprio comparatore di prodotti sulle sue pagine di risultati generali mediante una presentazione e un posizionamento privilegiati rispetto ai risultati dei comparatori concorrenti. Il Tribunale ha altresì confermato l’ammontare dell’ammenda, fissato dalla Commissione in EUR 2,42 miliardi, di cui EUR 523,5 milioni sono stati inflitti a Google in solido con Alphabet, sua società madre.
    Sentenza Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping) del 10 novembre 2021 (T‑612/17)

  • Tra il 1997 e il 1999, la società Sumal ha acquisito due autocarri dalla Mercedes Benz Trucks España (MBTE), una società figlia del gruppo Daimler, di cui la Daimler AG è la società madre. Con decisione del 2016, la Commissione europea ha constatato una violazione, da parte della Daimler AG, delle norme del diritto dell’Unione che vietano i cartelli tra imprese avendo concluso, tra gennaio 1997 e gennaio 2011, accordi con altri quattordici produttori europei di autocarri vertenti sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE). A seguito della suddetta decisione, la Sumal ha promosso un’azione di risarcimento danni nei confronti della MBTE per i danni derivanti da tale cartello. La Corte di giustizia ha dichiarato che la vittima di un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione commessa da una società madre può chiedere alla società figlia di quest’ultima il risarcimento dei danni derivanti da tale infrazione ma deve provare che le due società costituivano un’unità economica al momento dell’infrazione e che la società figlia opera sul mercato interessato dall’infrazione.
    Sentenza Sumal del 6 ottobre 2021 (C‑882/19)

Ambiente

La protezione della fauna e della flora, l’inquinamento atmosferico, della terra e dell’acqua e i rischi connessi alle sostanze nocive rappresentano altrettante sfide che l’Unione europea contribuisce ad affrontare adottando norme rigorose.

  • Nell’ambito di un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione, la Corte di giustizia ha dichiarato che la Spagna avrebbe dovuto prendere in considerazione l’estrazione illegale di acqua e l’estrazione di acqua destinata all’approvvigionamento urbano in occasione della stima dell’estrazione delle acque sotterranee della regione di Doñana Doñana (Spagna) in cui si trova il più grande sito naturale protetto d’Europa. Inoltre, detto Stato membro non ha adottato le misure idonee per evitare le perturbazioni provocate agli habitat protetti situati all’interno di tale parco naturale.
    Sentenza Commissione/Spagna del 24 giugno 2021 (C‑559/19)

  • Nel 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato nuove regole che vietano la pesca con l’utilizzo di corrente elettrica. I Paesi Bassi hanno chiesto alla Corte di giustizia di annullare tali disposizioni sostenendo, in particolare, che il legislatore dell’Unione non si era fondato sui migliori pareri scientifici disponibili sugli impatti ecologici ambientali dello sfruttamento della sogliola del Mare del Nord. La Corte di giustizia ha respinto il ricorso e confermato la validità di dette norme: il legislatore dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale in tale settore e non è obbligato a fondare la sua scelta legislativa unicamente su pareri scientifici e tecnici.
    Sentenza Paesi Bassi/Consiglio dell’Unione europea e Parlamento europeo del 15 aprile 2021 (C‑733/19)

  • Con riferimento all’autorizzazione della caccia con l’impiego di vischio, la Corte di giustizia ha dichiarato che uno Stato membro (nella specie, la Francia) non può autorizzare un siffatto metodo di cattura di uccelli che comporta catture accessorie idonee ad arrecare danni che non siano trascurabili alle specie interessate. A suo avviso, il carattere tradizionale di un tale metodo non è sufficiente, di per sé, a escludere ogni altra soluzione soddisfacente alternativa. La Corte di giustizia ha precisato le condizioni che consentono di derogare al divieto, previsto dalla direttiva «Uccelli», di ricorrere a determinati metodi di cattura di uccelli protetti.
    Sentenza One Voice e Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)/Ministre de la Transition écologique et solidaire del 17 marzo 2021 (C‑900/19)

  • Nel quadro di un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione nei confronti dell’Ungheria e avente ad oggetto il superamento sistematico e continuato dei valori limite per il materiale particolato PM10, la Corte di giustizia ha dichiarato che detto Stato membro ha violato le norme del diritto dell’Unione relative alla qualità dell’aria ambiente ed è venuto meno ai suoi obblighi di assicurare, su tutto il suo territorio, da un lato, che il valore limite giornaliero fissato per il materiale particolato PM10 sia rispettato e, dall’altro, che il periodo di superamento di tale valore limite sia il più breve possibile.
    Sentenza Commissione/Ungheria del 3 febbraio 2021 (C‑637/18)

  • La Corte di giustizia ha dichiarato che, tra il 2010 e il 2016, la Germania ha violato la direttiva relativa alla qualità dell’aria superando in modo sistematico e persistente i valori limite per il biossido di azoto (NO2). La Germania è inoltre venuta meno all’obbligo di adottare tempestivamente misure appropriate affinché il periodo di superamento fosse il più breve possibile nelle zone interessate.
    Sentenza Commissione/Germania del 3 giugno 2021 (C‑635/18)

Istituzioni

Compete ai due organi giurisdizionali dell’Unione verificare che gli atti (o la mancata adozione di determinati atti) da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione rispettino il diritto dell’Unione. La Corte di giustizia e il Tribunale sono così i garanti della tutela giudiziaria dei diritti dei cittadini quando questi ultimi sono interessati direttamente e individualmente dalle decisioni adottate a livello dell’Unione. Per contro, solo i giudici nazionali sono competenti a controllare la legittimità, alla luce del diritto nazionale, degli atti adottati dalle autorità nazionali.

  • Il Tribunale ha annullato la decisione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di non accordare un accesso parziale alla relazione finale della sua indagine relativa agli investimenti in illuminazione pubblica realizzati dalla società Élios in Ungheria con la partecipazione finanziaria dell’Unione. Poiché le autorità ungheresi avevano già concluso le indagini nazionali collegate a tale relazione, l’obiettivo di tutela delle attività di indagine non giustifica più il diniego di accesso al documento richiesto.
    Sentenza Homoki/Commissione del 1° settembre 2021 (T‑517/19)

  • La Corte di giustizia ha annullato le decisioni del Consiglio relative all’applicazione dell’accordo di partenariato globale e rafforzato firmato con l’Armenia il 26 novembre 2017. La Corte ha dichiarato che, sebbene l’accordo di partenariato presenti taluni legami con la politica estera e di sicurezza comune, gli elementi o le dichiarazioni d’intenti in esso contenuti e riconducibili a quest’ultima non sono sufficienti a costituire una componente autonoma di tale accordo idonea a giustificare la scissione dell’atto del Consiglio in due decisioni distinte. Tale scissione aveva comportato, in particolare, il ricorso alla regola del voto all’unanimità per uno degli atti interessati e del voto a maggioranza qualificata per l’altro.
    Sentenza Commissione/Consiglio del 2 settembre 2021 (C‑180/20)

  • Il Tribunale ha respinto il ricorso della Romania contro la decisione della Commissione che ha registrato la proposta di iniziativa dei cittadini europei (ICE) «Politica di coesione per l’uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali». Esso si è pronunciato, per la prima volta, sull’impugnabilità di una decisione della Commissione di registrare una proposta del genere. Detta proposta di ICE era stata presentata nel 2013 alla Commissione, che, in un primo momento, l’aveva respinta con la motivazione che essa esulava manifestamente dalla sua competenza a presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati. La Corte di giustizia aveva annullato la decisione della Commissione che, con decisione del 30 aprile 2019, aveva poi proceduto alla registrazione della proposta di ICE controversa.
    Sentenza Romania/Commissione del 10 novembre 2021 (T‑495/19)

  • Il Tribunale si è pronunciato sul termine da cui decorre il periodo per il ricorso avverso una decisione riguardante una persona soggetta allo Statuto dei funzionari europei in caso di mancata notifica di una lettera raccomandata. In assenza di disposizioni che disciplinino la determinazione del dies a quo per il calcolo del termine di ricorso in caso di mancato ritiro di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento nelle controversie rientranti in detto Statuto, il Tribunale ha inoltre ricordato che la certezza del diritto e la necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nella buona amministrazione della giustizia ostano alla presunzione di notifica alla data di scadenza del termine di conservazione della lettera raccomandata inviata al domicilio del richiedente. Il Tribunale ha infine dichiarato che, poiché la decisione era stata notificata con messaggio di posta elettronica (la cui ricezione è stata immediatamente confermata dal destinatario), il termine di ricorso ha iniziato a decorrere dalla data di notifica.
    Sentenza Barata/Parlamento europeo del 3 marzo 2021 (T‑723/18)

  • In una causa che contrappone la Repubblica di Moldavia a una società ucraina, la Corte di giustizia è stata chiamata a esprimersi sulla qualificazione come «investimento», ai sensi del Trattato sulla Carta dell’energia (TCE), di un credito derivante da un contratto di vendita di energia elettrica. Essa ha dichiarato che l’acquisto, ad opera di un’impresa di una Parte contraente del TCE, di un credito derivante da un contratto di fornitura di energia elettrica, non associato a un investimento, detenuto da un’impresa di uno Stato che non è Parte contraente di detto trattato nei confronti di un’impresa pubblica di un’altra Parte contraente del medesimo trattato non costituisce un «investimento», ai sensi del TCE. Infatti, un credito derivante da un semplice contratto di vendita di energia elettrica non può essere considerato come conferito per l’esercizio di un’attività economica nel settore dell’energia. Ne consegue che un semplice contratto di fornitura di energia elettrica, prodotta da altri operatori, è un’operazione commerciale che non può, in quanto tale, costituire un investimento.
    Sentenza Moldova/Komstroy del 2 settembre 2021 (C‑741/19)

  • Nel suo parere emanato su richiesta del Parlamento europeo, la Corte di giustizia ha dichiarato che i trattati non vietano al Consiglio di attendere, prima di adottare la decisione recante conclusione, da parte dell’Unione, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (detta Convenzione di Istanbul), il «comune accordo» degli Stati membri, ma che il Consiglio non può modificare la procedura di conclusione di detta convenzione subordinando la conclusione alla previa constatazione di un tale «comune accordo». La Corte di giustizia ha precisato la base giuridica sostanziale appropriata per l’adozione dell’atto del Consiglio recante conclusione della parte della Convenzione di Istanbul oggetto dell’accordo previsto. Essa ha altresì precisato che l’atto di conclusione può essere scisso in due distinte decisioni qualora se ne accerti un bisogno oggettivo.
    Parere Convenzione di Istanbul del 6 ottobre 2021 (1/19)

Fiscalità

Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, l’Unione europea ha armonizzato determinate imposte indirette, come le accise sui prodotti energetici. In tal modo, fissando livelli minimi di tassazione, segnatamente, dei carburanti, una direttiva dell’Unione mira a diminuire le differenze tra i livelli nazionali di imposizione. Inoltre, anche le imposte dirette rientranti in linea di principio nella competenza degli Stati membri, ad esempio la tassazione delle società, devono rispettare le regole di base dell’Unione europea, come il divieto di aiuti di Stato. Al pari degli anni precedenti, sono state emanate sentenze concernenti le decisioni anticipate in materia fiscale («ruling fiscali») di taluni Stati membri che hanno concesso a società multinazionali un trattamento fiscale particolare reputato dalla Commissione come incompatibile con il succitato divieto.

  • Nel quadro di un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione, la Corte di giustizia ha constatato che l’Italia ha violato il diritto dell’Unione esentando dall’accisa i carburanti delle imbarcazioni noleggiate a fini privati. Infatti, la direttiva dell’Unione che prevede livelli minimi di tassazione dei carburanti autorizza un’esenzione solo quando l’imbarcazione è utilizzata dall’utilizzatore finale per fini commerciali. Il fatto che il noleggio costituisca per il noleggiante un’attività commerciale è a tal fine irrilevante.
    Sentenza Commissione/Italia del 16 settembre 2021 (C‑341/20)

  • Nel quadro di ricorsi proposti dal Lussemburgo e da Amazon, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione ai sensi della quale, tra il 2006 e il 2014, il Lussemburgo avrebbe concesso ad Amazon EU, all’epoca il canale commerciale centrale di Amazon per tutta l’Europa, la cui sede è in Lussemburgo, aiuti di Stato in violazione del diritto dell’Unione consentendole attraverso decisioni anticipate in materia fiscale («ruling fiscali») di versare imposte in misura sensibilmente minore rispetto ad altre imprese. A parere della Commissione, il Lussemburgo doveva recuperare in capo ad Amazon benefici fiscali indebiti nella misura di circa EUR 250 milioni, maggiorati di interessi. Nella sua sentenza, il Tribunale ha constatato che la Commissione non ha dimostrato a sufficienza che il reddito imponibile di Amazon EU fosse stato diminuito in modo artificioso a causa di una sopravvalutazione della royalty da essa versata a un’altra impresa del gruppo Amazon per l’utilizzo di determinati diritti di proprietà intellettuale.
    Sentenza Lussemburgo e Amazon/Commissione del 12 maggio 2021 (T‑816/17 e a.)

  • Il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti dal Lussemburgo e dal fornitore di energia Engie avverso la decisione con cui la Commissione aveva contestato al Lussemburgo di aver concesso alla Engie aiuti di Stato incompatibili con il diritto dell’Unione consentendo, attraverso decisioni anticipate in materia fiscale («ruling fiscali»), a due società di detto gruppo con sede in Lussemburgo di eludere l’imposta sulla quasi totalità dei loro utili. A parere della Commissione, il Lussemburgo deve recuperare circa EUR 120 milioni di imposte non pagate, maggiorati di interessi. Nella sentenza con cui conferma tale decisione, il Tribunale ha sottolineato che il Lussemburgo aveva rinunciato a constatare un abuso di diritto da parte della Engie benché fossero soddisfatti tutti i relativi criteri.
    Sentenza Lussemburgo e a./Commissione del 12 maggio 2021 (T‑516/18 e a.)

Proprietà intellettuale

La Corte di giustizia e il Tribunale garantiscono l’interpretazione e l’applicazione della normativa adottata dall’Unione per tutelare la totalità dei diritti esclusivi sulle creazioni intellettuali. La tutela della proprietà intellettuale (diritti d’autore) e industriale (diritto dei marchi, protezione di disegni e modelli, diritto dei brevetti) accresce inoltre la competitività delle imprese favorendo un contesto idoneo alla creatività e all’innovazione.

  • Nel quadro di una controversia che oppone la società Lego a una società tedesca, il Tribunale ha ritenuto che l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) avesse a torto dichiarato nullo un disegno o modello di un mattoncino di un set di giochi da costruzione della LEGO. Il Tribunale ha infatti ritenuto che l’EUIPO avrebbe dovuto valutare adeguatamente le deroghe al regolamento sui disegni e modelli comunitari tenendo conto di tutte le caratteristiche dell’aspetto del modello considerato. Il Tribunale ha ricordato che un disegno o modello non può essere dichiarato invalido se almeno una di dette caratteristiche non è imposta dalla funzione tecnica del prodotto di cui trattasi.
    Sentenza Lego A/S/EUIPO e Delta Sport Handelskontor GmbH del 24 marzo 2021 (T‑515/19)

  • Il Tribunale ha riconosciuto la validità di un marchio tridimensionale rappresentante la forma di un bastoncino di rossetto. Esso ha in tal modo annullato la decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che aveva respinto la domanda iniziale di registrazione di detto segno come marchio dell’Unione europea per designare dei rossetti. A parere del Tribunale, il marchio richiesto ha un carattere distintivo poiché si discosta significativamente dalla prassi del settore dei rossetti avendo il bastoncino una forma arrotondata e non verticale e cilindrica.
    Sentenza Guerlain del 14 luglio 2021 (T‑488/20)

  • Il Tribunale ha dichiarato che un file audio che riproduce il suono dell’apertura di una lattina di bevanda, seguito da un silenzio e da un gorgoglio, non può essere registrato come marchio dell’Unione europea per designare, segnatamente, delle bevande, in quanto non presenta carattere distintivo. Il Tribunale condivide così la posizione dell’EUIPO e ricorda che un segno sonoro deve avere un carattere distintivo per essere percepito dal consumatore come marchio e non come un elemento di carattere funzionale o un indicatore senza caratteristiche intrinseche proprie.
    Sentenza Ardagh Metal Beverage Holdings del 7 luglio 2021 (T‑668/19)

  • Il Tribunale ha respinto il ricorso della società Chanel avverso la domanda di registrazione di un marchio presentata dalla società Huawei all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ritenendo che i segni figurativi in conflitto non fossero simili e ha dichiarato che i marchi devono essere comparati per come sono stati registrati o richiesti, senza modificare il loro orientamento. Il Tribunale ha osservato che la mera presenza, in ciascuno dei marchi in conflitto, di due elementi legati tra loro non rende i marchi simili, nemmeno se condividono la forma geometrica di base di un cerchio che racchiude detti elementi..
    Sentenza Chanel SAS del 21 aprile 2021 (T‑44/20)

  • Il Tribunale si è pronunciato sulla possibilità per un avvocato britannico di rappresentare una parte in un procedimento dinanzi ad esso nel quadro di un ricorso avverso una decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Il Tribunale ha ricordato le due condizioni cumulative necessarie affinché una persona possa rappresentare validamente le parti (diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione) dinanzi ai giudici dell’Unione: in primo luogo, tale persona deve essere in possesso della qualifica di avvocato e, in secondo luogo, essa deve essere stata abilitata al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di uno Stato parte contraente dell’accordo SEE. Il ricorso era stato presentato dopo il 31 dicembre 2020, ultimo giorno del periodo di transizione che ha preceduto il recesso definitivo del Regno Unito dall’Unione, e non ricadeva in nessuna delle ipotesi previste nell’accordo di recesso in cui un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito e non abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all’accordo SEE può rappresentare una parte dinanzi ai giudici dell’Unione. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile.
    Ordinanza Daimler/EUIPO del 7 dicembre 2021 (T‑422/21)

  • La Corte di giustizia ha dichiarato che, quando il titolare del diritto d’autore ha adottato o imposto misure restrittive contro il framing, l’incorporazione di un’opera in una pagina Internet di un terzo, mediante tale tecnica, costituisce una messa a disposizione di tale opera ad un pubblico nuovo. Tale comunicazione al pubblico deve ricevere l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore.
    Sentenza VG Bild Kunst del 9 marzo 2021 (C‑392/19)

  • La Corte di giustizia ha precisato, nel quadro del regime anteriore a quello introdotto dalla nuova direttiva del 2019 sui diritti d’autore, le condizioni a cui poteva essere ravvisata la responsabilità delle piattaforme online (nella specie, YouTube e Cyando). Essa ha dichiarato che i gestori di dette piattaforme non effettuano essi stessi una comunicazione al pubblico dei contenuti protetti dal diritto d’autore che i loro utenti mettono illecitamente in rete. Tuttavia, è possibile ravvisare una loro responsabilità per una comunicazione in violazione del diritto d’autore se contribuiscono, al di là della semplice messa a disposizione delle piattaforme, a dare al pubblico accesso a tali contenuti.
    Sentenza YouTube e a. del 22 giugno 2021 (C‑682/18)

  • Nell’ambito della presente causa, le connessioni Internet di clienti della Telenet sono state utilizzate per condividere film facenti parte del catalogo della società Mircom su una rete tra utenti («peer-to-peer»). La Corte di giustizia ha dichiarato che la tutela dei diritti del titolare dei diritti intellettuali può giustificare il ricorso alla registrazione sistematica degli indirizzi IP di utenti e alla comunicazione dei loro nomi e indirizzi postali al titolare o a un terzo per consentire la presentazione di un ricorso per risarcimento danni. Tuttavia, la richiesta di informazioni da parte di un titolare dei diritti di proprietà intellettuale non può essere abusiva e deve essere giustificata e proporzionata.
    Sentenza M.I.C.M. del 17 giugno 2021 (C‑597/19)

  • Un proprietario di bar di tapas in Spagna utilizzava il segno CHAMPANILLO per designare e promuovere i suoi locali. Nelle sue pubblicità erano rappresentate due coppe riempite di una bevanda spumante. Il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), organismo per la tutela degli interessi dei produttori di champagne, chiedeva che fosse vietato l’uso del termine «champanillo» (che in lingua spagnola significa «piccolo champagne») in quanto l’uso di tale segno costituiva una violazione della denominazione d’origine protetta (DOP) «Champagne». La Corte di giustizia ha precisato che i prodotti coperti da una DOP godono di protezione nei confronti di condotte vietate relative sia ai prodotti che ai servizi.
    Sentenza Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne del 9 settembre 2021 (C‑783/19)

Protezione dei dati personali

L’Unione europea è dotata di una normativa che forma una base solida e coerente per la protezione dei dati personali a prescindere dalle modalità e dal contesto della loro raccolta (acquisti online, prestiti bancari, ricerche di lavoro, richieste di informazioni provenienti da autorità pubbliche). Tali norme si applicano alle persone e ai soggetti pubblici e privati stabiliti all’interno o all’esterno dell’Unione, comprese le imprese che propongono beni o servizi, come Facebook o Amazon, quando chiedono o riutilizzano i dati personali dei cittadini dell’Unione.

Nel 2021, la Corte di giustizia si è pronunciata in più occasioni sulle responsabilità derivanti dalla raccolta e dal trattamento di tali dati, segnatamente da parte delle autorità nazionali e delle imprese private.


La Corte di giustizia nel mondo digitale
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  • La Corte di giustizia ha dichiarato che la normativa di uno Stato membro che obbliga l’autorità per la sicurezza stradale a rendere accessibili al pubblico i dati relativi ai punti di penalità inflitti ai conducenti per infrazioni stradali è contraria al diritto dell’Unione. A suo avviso, non era infatti dimostrato che tale regime fosse necessario per migliorare la sicurezza stradale. La causa verteva sulla normativa lettone sulla circolazione stradale, ai sensi della quale le informazioni inerenti ai punti di penalità inflitti ai conducenti di veicoli sono accessibili al pubblico e sono comunicate a chiunque ne faccia domanda, senza che il richiedente debba dimostrare un interesse specifico ad ottenerle.
    Sentenza Latvijas Republikas Saeima del 22 giugno 2021 (C‑439/19)

  • La Corte di giustizia ha dichiarato che l’accesso, per fini penali, ad un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all’ubicazione, che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata degli utenti, è autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica. Il diritto dell’Unione osta inoltre a una normativa nazionale che attribuisca al pubblico ministero la competenza ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati suddetti al fine di condurre un’istruttoria penale.
    Sentenza H. K/Prokuratuur del 2 marzo 2021 (C‑746/18)

  • In una sentenza pronunciata nell’ambito di una causa vertente sulla protezione dei dati personali che coinvolgeva la società Facebook Ireland, la Corte di giustizia ha precisato le condizioni di esercizio dei poteri delle autorità nazionali di controllo con riferimento a un trattamento transfrontaliero di dati, indicando che, in presenza di determinate condizioni, una siffatta autorità poteva intentare un’azione dinanzi a un giudice di uno Stato membro in caso di presunta violazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), pur non essendo l’autorità capofila per tale trattamento. La Corte di giustizia ha altresì ritenuto che, non avendo Facebook Ireland sufficientemente informato gli utenti di Internet della raccolta e dell’uso delle informazioni che li riguardano, il consenso da questi ultimi prestato a detto trattamento dei dati non era valido.
    Sentenza Facebook Ireland e a. del 15 giugno 2021 (C‑645/19)

Tutela dei consumatori

La promozione dei diritti dei consumatori, la loro prosperità e il loro benessere sono valori fondamentali nello sviluppo delle politiche dell’Unione. La Corte di giustizia controlla l’applicazione delle disposizioni che proteggono i consumatori al fine di garantire il mantenimento della loro salute, della loro sicurezza e dei loro interessi economici e giuridici, a prescindere dal luogo in cui risiedono o in cui si trovano e da cui effettuano i loro acquisti all’interno dell’Unione.


La Corte di giustizia: garantire i diritti dei consumatori dell’Unione europea
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Che cosa fa la Corte di giustizia per me?
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  • Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione a norma della quale l’esenzione dalla riscossione di un deposito cauzionale sugli imballaggi di bevande vendute da esercizi commerciali frontalieri tedeschi a clienti residenti in Danimarca non configura un aiuto di Stato. La Commissione ha commesso un errore di diritto concludendo che la condizione relativa alle risorse statali non fosse soddisfatta.
    Sentenza Dansk Erhverv/Commissione del 9 giugno 2021 (T‑47/19)

  • La Corte di giustizia ha vietato l’aggiunta dell’alga Lithothamnium calcareum nella trasformazione di alimenti biologici quali le bevande biologiche a base di riso e di soia ai fini del loro arricchimento in calcio e ha ricordato che il diritto dell’Unione stabilisce norme rigorose per quanto riguarda l’aggiunta di minerali, come il calcio, nella produzione di alimenti biologici. Autorizzare l’utilizzo della polvere di detta alga quale ingrediente non biologico di origine agricola equivarrebbe, in effetti, a consentire ai produttori di tali alimenti di eludere le suddette norme.
    Sentenza Natumi GmbH/Land Nordrhein Westfalen del 29 aprile 2021 (C‑815/19)

  • La Corte di giustizia ha dichiarato che il dirottamento di un volo verso un aeroporto vicino all’aeroporto di destinazione iniziale non dà di per sé diritto a una compensazione pecuniaria forfettaria. Essa ha osservato che la compagnia aerea deve invece, di propria iniziativa, offrire al passeggero la presa in carico delle spese di trasferimento verso l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o, eventualmente, verso un’altra destinazione vicina con lui concordata. Per sottrarsi al proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo all’arrivo, la compagnia aerea può avvalersi di una circostanza eccezionale che incide non su detto volo ritardato, bensì su un precedente volo da essa stessa operato col medesimo aereo.
    Sentenza WZ/Austrian Airlines AG, del 22 aprile 2021 (C‑826/19)

  • La Corte di giustizia ha ritenuto che uno sciopero organizzato da un sindacato del personale di un vettore aereo, destinato, segnatamente, ad ottenere aumenti salariali, non rappresenta una «circostanza eccezionale» che libera la compagnia aerea dal suo obbligo di versare compensazioni in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Infatti, il fatto di escludere tale qualificazione per uno sciopero siffatto, organizzato nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, non lede né la libertà di impresa del vettore aereo, né i suoi diritti di proprietà e di negoziazione.
    Sentenza Airhelp Ltd/Scandinavian Airlines System SAS del 23 marzo 2021 (C‑28/20)

  • La Corte di giustizia ha dichiarato che uno Stato membro della zona euro può obbligare la sua amministrazione ad accettare pagamenti in contanti. Essa ha tuttavia osservato che lo Stato membro può anche limitare tale possibilità di pagamento per un motivo d’interesse pubblico, in particolare quando il pagamento in contanti può comportare un costo irragionevole per l’amministrazione a causa del numero molto elevato di contribuenti. Essa ha precisato inoltre che l’obbligo di accettare banconote può essere limitato per motivi d’interesse pubblico, a condizione che tali restrizioni siano proporzionate all’obiettivo di interesse pubblico perseguito, il che comporta, in particolare, che esistano per i debitori altri mezzi legali per l’estinzione di debiti pecuniari.
    Sentenza Johannes Dietrich e Norbert Häring/Hessischer Rundfunk del 26 gennaio 2021 (C‑422/219 e C-423/19)

  • La Corte di giustizia ha dichiarato che risulta compatibile con il diritto dell’Unione la normativa ungherese che vieta l’annullamento di un contratto di mutuo denominato in valuta estera con la motivazione che esso contiene una clausola abusiva sul divario nel cambio se tale normativa consente di ripristinare, in fatto e in diritto, la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza della clausola abusiva, anche se l’annullamento del contratto sarebbe stato più vantaggioso per il consumatore. Inoltre, la volontà manifestata dal consumatore interessato non può prevalere sulla valutazione, rimessa al giudice nazionale, circa la questione se la normativa ungherese consenta effettivamente di ripristinare la situazione di fatto e di diritto del consumatore.
    Sentenza OTP Jelzálogbank e a. del 2 settembre 2021 (C‑932/19)

  • Nell’ambito di una causa in cui la compagnia di navigazione irlandese Irish Ferries aveva dovuto, nel 2018, cancellare l’intera stagione di corse poiché, a seguito di ritardi nella consegna di una nave nuova, non aveva potuto mettere in servizio una nave sostitutiva, la Corte di giustizia ha chiarito varie disposizioni concernenti i diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (annullamento, compensazione economica, prezzo del biglietto, ecc.). Essa ha considerato, segnatamente, che gli obblighi di trasporto alternativo e di compensazione economica in caso di cancellazione di un servizio di trasporto sono proporzionati allo scopo perseguito dal regolamento applicabile in materia.
    Sentenza Irish Ferries del 2 settembre 2021 (C‑570/19)

  • La Corte di giustizia si è pronunciata sull’opzione tariffaria cosiddetta a «tariffa zero» per Internet. Si tratta di una pratica commerciale mediante la quale un fornitore di servizi di accesso applica una «tariffa zero» o più vantaggiosa, a tutto o a una parte del traffico di dati associato a un’applicazione o a una categoria di applicazioni specifiche, proposte da partner di detto fornitore di servizi di accesso. La Corte di giustizia ha dichiarato che tali opzioni tariffarie sono contrarie al regolamento sull’accesso a un’Internet aperta, al pari delle limitazioni della larghezza di banda, della condivisione della connessione o dell’utilizzo in roaming, conseguenti all’attivazione di una siffatta opzione.
    Sentenze Vodafone e Telekom Deutschland del 2 settembre 2021 (C‑854/19 e a.)

Diritto di famiglia

L’Unione europea prevede regole comuni in materia di diritto di famiglia volte ad evitare che i cittadini europei che risiedono in Stati membri dell’Unione diversi o che si sono spostati da uno Stato membro a un altro nel corso della loro vita incontrino ostacoli nell’esercizio dei loro diritti.

Le disposizioni che disciplinano le controversie transfrontaliere tra i minori e i loro genitori sono contenute nel regolamento Bruxelles II bis, pietra angolare della cooperazione giudiziaria all’interno dell’Unione in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

  • La Corte di giustizia si è pronunciata su un fascicolo in materia di sottrazione internazionale di minori nell’ambito di una causa vertente sulla domanda di ritorno in Svezia del figlio di una coppia iraniana che era stato portato in Finlandia. Essa ha ritenuto che non può costituire un trasferimento (o un mancato ritorno) illecito la situazione in cui uno dei genitori, senza il consenso dell’altro, ha trasferito il minore dal suo Stato di residenza abituale in un altro Stato membro dell’Unione, dopo che l’autorità dello Stato di residenza competente in materia di immigrazione ha stabilito che è in tale altro Stato membro che dovevano essere esaminate le domande di asilo riguardanti il minore e il genitore di cui trattasi.
    Sentenza A del 2 agosto 2021 (C‑262/21)

  • La Corte di giustizia si è trovata a dover affrontare il caso di un cittadino minorenne dell’Unione il cui atto di nascita emesso dallo Stato membro ospitante designa come suoi genitori due persone dello stesso sesso. Essa ha dichiarato che lo Stato membro di cui è cittadino detto minore è obbligato a rilasciargli una carta d’identità o un passaporto, senza richiedere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle sue autorità nazionali. Detto Stato membro è del pari obbligato a riconoscere il documento promanante dallo Stato membro ospitante che consente a detto minore di esercitare, con ciascuna di queste due persone, il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione.
    Sentenza Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo» del 14 dicembre 2021 (C‑490/20)

Previdenza sociale

Le norme dell’Unione europea mirano a coordinare i sistemi nazionali di previdenza sociale per garantire che le persone che intendono stabilirsi in un altro Stato membro dell’Unione non perdano la propria protezione sociale (diritti al trattamento pensionistico e assistenza sanitaria, ad esempio) e che sappiano sempre quali sono le disposizioni nazionali loro applicabili. In altre parole, una persona che si avvalga del proprio diritto alla libera circolazione in Europa non può essere penalizzata rispetto a una persona che ha sempre risieduto e lavorato in un solo Stato membro. In questo contesto di regole e principi, la Corte di giustizia intende garantire la previdenza sociale dei cittadini europei, conciliandola con la salvaguardia delle finanze pubbliche dello Stato membro ospitante.

  • Nell’ambito di una causa riguardante la cittadinanza e l’iscrizione a un regime di previdenza socialenazionale, la Corte di giustizia ha riconosciuto ai cittadini dell’Unione che sono economicamente inattivi e che risiedono in uno Stato membro diverso da quello di origine il diritto di essere iscritti al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato membro ospitante. Essa ha tuttavia indicato che detta iscrizione non deve necessariamente essere gratuita.
    Sentenza A (Assistenza sanitaria pubblica) del 15 luglio 2021 (C‑535/19)

  • Nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, la normativa britannica ha instaurato per i cittadini dell’Unione un nuovo regime ai sensi del quale la concessione di un diritto di soggiorno non è soggetta alla condizione della disponibilità di risorse economiche. Per contro, esso priva i cittadini dell’Unione delle prestazioni di assistenza sociale qualificate come «reddito di cittadinanza». La Corte di giustizia ha considerato che detta normativa è compatibile con il principio di parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione. Tuttavia, le autorità nazionali competenti devono verificare che il rifiuto di concedere tali prestazioni di assistenza sociale non esponga il cittadino dell’Unione e i suoi figli a un rischio di violazione dei loro diritti fondamentali in particolare del diritto al rispetto della dignità umana.
    Sentenza The Department for Communities in Northern Ireland del 15 luglio 2021 (C‑709/20)

  • La Corte di giustizia ha precisato i criteri da prendere in considerazione al fine di valutare se un’agenzia interinale svolga normalmente «attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna» nel territorio dello Stato membro in cui essa è stabilita. A parere della Corte di giustizia, affinché si possa ritenere che un’agenzia interinale «esercit[i] abitualmente le sue attività» in uno Stato membro, essa deve svolgere una parte significativa delle sue attività di messa a disposizione di lavoratori in favore di imprese utilizzatrici che sono stabilite ed esercitano le loro attività nel territorio di detto Stato membro. L’esercizio di attività di selezione e di assunzione nello Stato membro in cui è stabilita l’agenzia interinale non è infatti sufficiente a far ritenere che tale impresa vi eserciti «attività sostanziali».
    Sentenza Team Power Europe del 3 giugno 2021 (C‑784/19)

Parità di trattamento

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce l’uguaglianza davanti alla legge di tutti gli individui in quanto esseri umani, lavoratori, cittadini o parti in un procedimento giudiziario. In particolare, la direttiva 2000/78 assicura un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e una protezione contro le discriminazioni fondate su religione o convinzioni personali, età, handicap o tendenze sessuali in tali ambiti. La Corte di giustizia si è pronunciata in numerose cause concernenti presunte discriminazioni, dirette o indirette, sottolineando la necessità di rispettare il principio di proporzionalità tra l’obiettivo perseguito dalle disposizioni di cui trattasi e il principio della parità di trattamento.

  • Nel luglio 2021, la Corte di giustizia ha dichiarato la contrarietà al diritto dell’Unione della normativa di uno Stato membro che prevede l’impossibilità assoluta di mantenere nelle sue funzioni un agente penitenziario la cui acutezza uditiva non sia conforme alle soglie minime di percezione sonora, senza consentire di verificare se esso sia in grado di svolgere le proprie funzioni. Infatti, a parere della Corte di giustizia, tale normativa istituisce una discriminazione direttamente fondata sulla disabilità.
    Sentenza Tartu Vangla del 15 luglio 2021 (C‑795/19)

  • Due cause hanno riguardato lavoratrici dipendenti di religione musulmana che avevano deciso di indossare un velo religioso sul luogo di lavoro. Secondo la Corte di giustizia, il divieto, imposto dal datore di lavoro, di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi forma visibile di espressione delle convinzioni politiche, filosofiche o religiose può essere giustificato da un’esigenza reale del datore di lavoro di presentarsi in modo neutrale nei confronti dei clienti o di prevenire conflitti sociali. Tuttavia, nell’ambito della conciliazione dei diritti in gioco, i giudici nazionali possono tener conto del contesto specifico del rispettivo Stato membro e delle disposizioni nazionali più favorevoli per quanto concerne la tutela della libertà di religione.
    Judgment of 15 July 2021, WABE and MH Müller Handel, C‑804/18 e C‑341/19

Aiuti di stato e Covid-19

  • Nel giugno 2020, il Portogallo ha notificato alla Commissione un aiuto di Stato a favore della compagnia aerea Transportes Aereos Portugueses SGPS SA, società controllante e azionista al 100% della TAP Air Portugal, consistente in un prestito dell’importo massimo di EUR 1,2 miliardi. Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione che dichiarava l’aiuto compatibile con il mercato interno nel contesto della pandemia di Covid-19, poiché detta decisione non era sufficientemente motivata. Tuttavia, in considerazione di tale medesimo contesto, gli effetti dell’annullamento sono stati sospesi in attesa dell’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione.
    Sentenza Ryanair DAC/Commissione (TAP - COVID-19) del 19 maggio 2021 (T‑465/20)

  • Nell’aprile 2020, la Germania ha notificato alla Commissione un aiuto individuale a favore della compagnia aerea Condor Flugdienst GmbH sotto forma di due prestiti per un importo di EUR 550 milioni, garantiti dallo Stato e corredati di interessi sovvenzionati. Il Tribunale ha annullato, per insufficienza di motivazione, la decisione della Commissione che approvava l’aiuto. Tuttavia, in ragione del contesto economico e sociale segnato dalla pandemia di Covid-19, esso ha sospeso gli effetti dell’annullamento fino all’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione.
    Sentenza Ryanair/Commissione (Condor - COVID-19) del 9 giugno 2021 (T‑665/20)

  • Il Tribunale ha ritenuto conforme al diritto dell’Unione il regime di aiuti di Stato istituito dalla Svezia, sotto forma di garanzie sui prestiti a favore di compagnie aeree titolari di una licenza di esercizio svedese, per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di tale Stato membro durante la pandemia di Covid-19. Il regime riguarda più in particolare le compagnie aeree titolari, al 1° gennaio 2020, di una licenza per esercitare attività commerciali nel settore dell’aviazione, ad eccezione delle compagnie aeree operanti voli non programmati.
    Sentenza Ryanair DAC/Commissione del 17 febbraio 2021 (T‑238/20)

  • Il Tribunale ha confermato il regime di aiuti di Stato istituito dalla Francia sotto forma di moratoria sul pagamento di tasse a favore di compagnie titolari di una licenza francese. Tale regime di aiuti, che riguarda la tassa di aviazione civile e la tassa di solidarietà sui biglietti aerei dovute su base mensile nel periodo da marzo a dicembre 2020, è stato infatti valutato dal Tribunale come adeguato per ovviare ai danni economici causati dalla pandemia di Covid-19 e non costituisce una discriminazione contraria al diritto dell’Unione.
    Sentenza Ryanair DAC/Commissione del 17 febbraio 2021 (T‑259/20)

  • Il Tribunale ha confermato l’aiuto, sotto forma di due linee di credito rinnovabili dell’importo massimo di 1,5 miliardi di corone svedesi (SEK) ciascuna, istituito dalla Svezia e dalla Danimarca a favore della compagnia SAS per i danni derivanti dalla cancellazione o dalla riprogrammazione dei voli a seguito delle restrizioni di viaggio causate dalla pandemia di Covid-19. Esso ha considerato che, dato che la SAS detiene una quota di mercato significativamente più elevata di quelle del suo concorrente più prossimo in questi due Stati membri, gli aiuti non costituiscono una discriminazione illegittima.
    Sentenze Ryanair DAC/Commissione del 14 aprile 2021 (T‑378/20 e T‑379/20)

  • Il Tribunale ha dichiarato conforme al diritto dell’Unione la garanzia prestata dalla Finlandia a favore della compagnia aerea Finnair, per aiutarla ad ottenere, presso un fondo pensionistico, un prestito di EUR 600 milioni destinato a coprire il suo fabbisogno di capitale di esercizio a seguito della pandemia di Covid-19. La garanzia era necessaria dal momento che la Finnair rischiava il fallimento a causa della riduzione improvvisa della sua attività e dell’impossibilità di coprire il suo fabbisogno di liquidità sui mercati del credito.
    Sentenza Ryanair DAC/Commissione del 14 aprile 2021 (T‑388/20)

  • Il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione che autorizza il fondo di sostegno istituito dalla Spagna per assicurare la solvibilità delle imprese non finanziarie aventi i loro principali centri di attività in Spagna, che sono considerate sistemiche o strategiche per l’economia spagnola e che si trovano temporaneamente in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19. Esso ha sottolineato che la misura in questione, destinata all’adozione di misure di ricapitalizzazione e con una dotazione finanziaria di EUR 10 miliardi, costituisce sì un regime di aiuti di Stato, ma è proporzionata e non discriminatoria.
    Sentenza Ryanair DAC/Commissione del 19 maggio 2021 (T‑628/20)

Aiuti di stato

L’esame della compatibilità con il diritto dell’Unione delle sovvenzioni che gli Stati membri riconoscono agli operatori economici può richiedere una valutazione complessa e approfondita delle circostanze che hanno indotto le autorità pubbliche a interferire con il gioco della concorrenza. Nel corso del 2021, la Corte di giustizia e il Tribunale hanno verificato, nel quadro di numerose cause con implicazioni economiche considerevoli, la valutazione di dette misure nazionali compiuta dalla Commissione nella sua veste di garante del rispetto del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

  • Il Nürburgring, sito in Germania, comprende in particolare un circuito per gare automobilistiche e un parco divertimenti. A seguito dell’insolvenza dei suoi proprietari, organismi di diritto pubblico, il complesso è stato venduto a un’impresa privata. Benché altri operatori economici abbiano sostenuto che la vendita era avvenuta al di sotto del prezzo di mercato e in maniera discriminatoria, la Commissione ha deciso di non avviare un procedimento formale di esame. Adita mediante impugnazioni proposte nell’ambito del caso in questione, la Corte di giustizia ha annullato la decisione della Commissione e la sentenza del Tribunale che l’aveva confermata e ha ordinato alla Commissione di riesaminare se la vendita del Nürburgring implicasse la concessione di un aiuto di Stato.
    Sentenza Ja zum Nürburgring e a./Commissione del 2 settembre 2021 (C‑647/19 P e a.)

  • Con varie decisioni, la Commissione aveva constatato che un lodo arbitrale che fissava per il produttore di alluminio greco Mytilinaios una tariffa per la fornitura di energia elettrica da versare alla DEI (azienda greca produttrice e fornitrice di energia elettrica), asseritamente preferenziale, non comportava, in realtà, la concessione di un vantaggio. Il Tribunale ha annullato dette decisioni ritenendo che la Commissione avrebbe dovuto esaminare, in modo diligente, sufficiente e completo, l’eventuale concessione di un vantaggio a Mytilinaios mediante il lodo arbitrale ed effettuare, a tal fine, valutazioni economiche e tecniche complesse.
    Sentenza DEI/Commissione del 22 settembre 2021 (T‑639/14 e a.)

  • Una cooperativa e alcuni pescatori autonomi hanno presentato ricorsi avverso la decisione della Commissione di non sollevare obiezioni sugli aiuti collegati alla realizzazione dei primi parchi eolici in mare in Francia. Il Tribunale ha constatato che detti soggetti non erano legittimati a presentare tali ricorsi poiché, da una parte, non si trovavano in una situazione di concorrenza con i gestori di detti parchi eolici e, dall’altra, non avevano dimostrato il rischio di concrete ripercussioni di tali aiuti sulla loro situazione.
    Sentenza CAPA e a./Commissione del 15 settembre 2021 (T‑777/19)

Diritto sociale

Nel corso del 2021, la Corte di giustizia è stata chiamata a interpretare il diritto dell’Unione nel settore della politica sociale, in particolare per quanto attiene alle condizioni di lavoro e alla tutela sociale dei lavoratori. Il legislatore dell’Unione ha fissato, a tal riguardo, norme minime che gli Stati membri sono tenuti a rispettare. In materia di organizzazione dell’orario di lavoro, il diritto dell’Unione definisce così requisiti minimi in termini di salute e sicurezza, riconoscendo ai lavoratori periodi minimi di riposo. Nell’ottica di garantire l’equilibrio tra vita professionale, vita privata e vita familiare, esso prevede anche norme in materia di congedo parentale. Infine, organizza il coordinamento dei sistemi di previdenza sociale, finalizzato a garantire l’attuazione del principio di parità di trattamento per tutti i lavoratori dell’Unione. La Corte di giustizia è infine chiamata a precisare le condizioni di accesso dei lavoratori cittadini di paesi terzi alle indennità nazionali.


La Corte di giustizia sul luogo di lavoro – tutelare i diritti dei lavoratori
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  • Chiamata da un’autorità giudiziaria rumena a pronunciarsi sull’interpretazione della direttiva sull’sull’organizzazione dell’orario di lavoro, la Corte di giustizia ha analizzato la situazione di alcuni esperti assunti dall’Academia de Studii Economice din București (ASE) in forza di una pluralità di contratti di lavoro e che, in determinati giorni, avevano cumulato le otto ore di lavoro prestate nell’ambito dell’orario di base con le ore lavorate nell’ambito di uno o di altri progetti. Essa ha osservato che, qualora un lavoratore abbia stipulato con il medesimo datore di lavoro più contratti di lavoro, il periodo minimo di riposo giornaliero si applica ai contratti considerati nel loro insieme e non a ciascuno dei contratti considerato separatamente.
    Sentenza Academia de Studii Economice din Bucureşti/Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman – Ministerul Educaţiei Naţionale del 17 marzo 2021 (C‑585/19)

  • Nel quadro di una controversia che contrapponeva un ex sottufficiale dell’esercito sloveno al ministero della Difesa con riferimento alla retribuzione della sua attività di guardia, la Corte di giustizia ha precisato i casi in cui la direttiva sull’organizzazione dell’orario di lavoro non si applica alle attività esercitate da militari. Quest’ultima non osta inoltre a che un periodo di guardia nel corso del quale un militare è tenuto a rimanere nella caserma cui è assegnato, senza svolgere alcun lavoro effettivo, sia retribuito in modo diverso da un periodo di guardia durante il quale egli effettua prestazioni di lavoro effettivo.
    Sentenza Ministrstvo za obrambo del 15 luglio 2021 (C‑742/19)

  • Nell’ambito di una causa pregiudiziale avviata da un organo giurisdizionale lussemburghese, la Corte di giustizia ha interpretato la direttiva che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale. Essa ha osservato che uno Stato membro non può subordinare il diritto al congedo parentale alla condizione che il genitore abbia avuto un impiego al momento della nascita o dell’adozione del figlio. Detto Stato membro può tuttavia esigere che il genitore abbia occupato un impiego, senza interruzione, per un periodo di almeno dodici mesi immediatamente prima dell’inizio di detto congedo parentale.
    Sentenza XI/Caisse pour l’avenir des enfants del 25 febbraio 2021 (C‑129/20)

  • In Italia, la concessione di un assegno di natalità e di un assegno di maternità è stata negata a diversi cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico di lavoro ottenuto in forza della normativa italiana che recepisce una direttiva dell’Unione in quanto privi dello status di soggiornanti di lungo periodo. Adita dalla Corte costituzionale italiana, la Corte di giustizia ha dichiarato che tali cittadini di paesi terzi avevano diritto di beneficiare di detti assegni quali previsti dalla normativa italiana.
    Sentenza O. D. e a./Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) del 2 settembre 2021 (C‑350/20)

Unione bancaria

L’unione bancaria è una componente essenziale dell’Unione economica e monetaria dell’Unione, creata in risposta alla crisi finanziaria del 2008 e alla conseguente crisi del debito sovrano nella zona euro. L’unione bancaria mira a garantire che il settore bancario nella zona euro e, in termini più ampi, nell’Unione europea sia stabile, sicuro e affidabile, contribuendo così alla stabilità finanziaria generale, nonché a garantire che le banche siano in grado di superare eventuali crisi finanziarie e a individuare soluzioni per far fronte ai casi di fallimento degli istituti di credito senza dover ricorrere alle risorse dei contribuenti dell’Unione, limitandone al minimo l’impatto sull’economia dell’Unione. Gli Stati membri della zona euro fanno parte dell’unione bancaria e quelli che non ne fanno parte possono parteciparvi attraverso una stretta cooperazione con la Banca centrale europea. La Corte di giustizia e il Tribunale sono frequentemente chiamati a trattare questioni connesse all’unione bancaria.

  • Nel giugno 2018, il pubblico ministero lettone ha contestato al governatore della Banca centrale di Lettonia vari reati di corruzione. Detto governatore era, in tale veste, anche membro del consiglio generale e del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE). Alla luce di tale peculiarità, l’autorità giudiziaria lettone chiamata a pronunciarsi nell’ambito di detto procedimento si chiedeva se l’interessato potesse godere di un’immunità in forza del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea che riconosce ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione un’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale. La Corte di giustizia ha dichiarato che, quando un’autorità penale constata che gli atti del governatore della banca centrale di uno Stato membro manifestamente non sono stati da lui compiuti nel quadro delle sue funzioni, l’immunità di giurisdizione non è applicabile. Atti di frode, di corruzione o di riciclaggio di denaro non sono compiuti da un governatore di una banca centrale in veste ufficiale.
    Sentenza LG Ģenerālprokuratūra del 30 novembre 2021 (C‑3/20)

  • Nel 2016, l’Autorità bancaria europea (ABE) ha emanato orientamenti sui dispositivi di governance e di controllo dei prodotti bancari al dettaglio. Mediante un parere pubblicato sul proprio sito Internet, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Autorità di controllo prudenziale e di risoluzione, Francia) (ACPR) ha annunciato che si sarebbe conformata a detti orientamenti, rendendoli così applicabili a tutti gli istituti finanziari soggetti al suo controllo. La Fédération bancaire française (Federazione bancaria francese) (FBF) ha quindi chiesto al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) l’annullamento del parere ritenendo che l’ABE non avesse la competenza per emanare tali orientamenti. Il Conseil d’État ha adito in via pregiudiziale la Corte di giustizia in merito ai rimedi giurisdizionali disponibili per garantire il controllo della legittimità degli orientamenti controversi e in merito alla validità di questi ultimi. La Corte di giustizia ha osservato che il procedimento di rinvio pregiudiziale può essere utilizzato al fine di controllare detta validità e che gli orientamenti sono, nel caso di specie, validi.
    Sentenza FBF del 15 luglio 2021 (C‑911/19)

Misure restrittive e politica estera

Le misure restrittive o «sanzioni» rappresentano uno strumento essenziale della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea. Esse sono utilizzate nel quadro di un’azione integrata e globale che comprende, in particolare, un dialogo politico. L’Unione vi ricorre, segnatamente, per preservare i valori, gli interessi fondamentali e la sicurezza dell’Unione, per prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale. Le sanzioni cercano, in effetti, di suscitare nelle persone o nelle entità che ne sono colpite un cambiamento politico o di comportamento nell’ottica di promuovere gli obiettivi della PESC.

  • Le «sanzioni secondarie» si fondano sulla capacità del governo statunitense di utilizzare la supremazia del suo sistema finanziario per costringere soggetti stranieri a rinunciare a transazioni, altrimenti legali, con le persone sanzionate. Il diritto dell’Unione vieta a detti soggetti di ottemperare a tali sanzioni, salvo autorizzazione della Commissione europea nei casi in cui il mancato rispetto delle legislazioni straniere lederebbe gravemente gli interessi di detti soggetti. La Deutsche Telekom aveva receduto unilateralmente, senza motivazione e senza previa autorizzazione della Commissione, dai contratti di fornitura di servizi che la legavano alla succursale tedesca della banca iraniana Melli, di proprietà dello Stato iraniano. La Corte di giustizia ha dichiarato che il divieto previsto dal diritto dell’Unione di ottemperare alle sanzioni secondarie adottate dagli Stati Uniti nei confronti dell’Iran può essere invocato in un giudizio civile, anche in assenza di richieste o di istruzioni specifiche di un’autorità degli Stati Uniti. L’organo giurisdizionale tedesco adito dalla banca iraniana deve quindi bilanciare l’obiettivo perseguito da detto divieto con la probabilità e l’entità delle perdite economiche che la Deutsche Telekom potrebbe patire ove non potesse porre fine ai suoi rapporti commerciali con tale banca.
    Sentenza Bank Melli Iran del 21 dicembre 2021 (C‑124/20)

  • Tenuto conto del deterioramento della situazione in materia di diritti umani, di Stato di diritto e di democrazia, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, nel 2017, un regolamento che introduce misure restrittive nei confronti del Venezuela. Quest’ultimo ha quindi chiesto l’annullamento di dette misure al Tribunale, il quale ha però ritenuto che il Venezuela non fosse legittimato ad agire contro un tale regolamento. Chiamata a pronunciarsi in sede di impugnazione, la Corte di giustizia ha invece dichiarato che detto Stato era legittimato ad agire contro un regolamento che introduce misure restrittive nei suoi confronti e ha quindi rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nel merito del ricorso di annullamento.
    Sentenza Venezuela/Consiglio del 22 giugno 2021 (C‑872/19)

Spazio penale europeo

Lo spazio penale europeo si articola intorno a più assi: il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, il ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri, l’istituzione di attori di cooperazione integrati e, infine, il rafforzamento della cooperazione internazionale in tale settore. In questo modo l’obiettivo assegnato all’Unione europea consistente nel diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ha portato a eliminare l’estradizione tra Stati membri e a sostituirla con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Il mandato d’arresto europeo costituisce la prima concretizzazione, nel settore del diritto penale, del principio del riconoscimento reciproco che rappresenta la pietra angolare della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Consiste in una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà. Le decisioni relative all’esecuzione del mandato d’arresto europeo devono essere oggetto di controlli sufficienti a livello nazionale e può accadere che sorgano difficoltà interpretative, nel qual caso la Corte di giustizia è adita al fine di risolvere tali difficoltà.

  • Nell’ambito di una causa vertente sull’sull’esecuzione, in Irlanda, di un mandato d’arresto europeo emesso dal Regno Unito prima del suo recesso dall’Unione europea, la Corte di giustizia ha dichiarato che le disposizioni riguardanti il regime del mandato di arresto europeo nei confronti del Regno Unito, previste nell’accordo di recesso, e quelle riguardanti il nuovo meccanismo di consegna presente nell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e detto Stato terzo, sono vincolanti per l’Irlanda. L’inclusione di tali disposizioni in detti accordi non giustificava l’aggiunta di una base giuridica relativa allo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia ai fini della loro conclusione, sebbene le disposizioni di cui trattasi non richiedessero che l’Irlanda fosse messa nelle condizioni di scegliere se esservi assoggettata o meno.
    Sentenza Governor of Cloverhill Prison e a. del 16 novembre 2021 (C‑479/21 PPU)

B | I numeri chiave dell’attività giudiziaria

Corte di giustizia

La Corte di giustizia può essere adita principalmente mediante:

  • domande di pronuncia pregiudiziale, quando un giudice nazionale nutre dubbi sull’interpretazione di un atto adottato dall’Unione o sulla sua validità. In tal caso, il giudice nazionale sospende il procedimento pendente dinanzi ad esso e adisce la Corte di giustizia, che si pronuncia sull’interpretazione da dare alle disposizioni di cui trattasi o sulla loro validità. Ottenuti i chiarimenti grazie alla decisione resa dalla Corte di giustizia, il giudice nazionale può definire la controversia sottopostagli. Nelle cause che richiedono una risposta in tempi brevissimi (ad esempio in materia di asilo, di controllo alle frontiere, di sottrazione di minori, ecc.), è previsto un procedimento pregiudiziale d’urgenza («PPU»);
  • impugnazioni, dirette contro le decisioni emesse dal Tribunale: si tratta di mezzi di ricorso che permettono alla Corte di giustizia di annullare le decisioni del Tribunale;
  • ricorsi diretti, volti principalmente:
    • a ottenere l’annullamento di un atto dell’Unione («ricorso di annullamento») o
    • a far accertare l’inadempimento del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro («ricorso per inadempimento»). Se lo Stato membro non si adegua alla sentenza con cui è accertato l’inadempimento, un secondo ricorso, denominato «ricorso per doppio inadempimento», può portare la Corte a infliggergli una sanzione pecuniaria;
  • domande di parere sulla compatibilità con i trattati di un accordo che l’Unione intende concludere con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale. Tale domanda può essere presentata da uno Stato membro o da un’istituzione europea (Parlamento, Consiglio o Commissione).

838 Cause promosse

Procedimenti pregiudiziali 567 di cui 9 PPU

Stati membri che hanno presentato il maggior numero di domande: Germania 106 Bulgaria 58 Italia 46 Romania 38 Austria 37

Ricorsi diretti 29 di cui 22 ricorsi per inadempimento 1 ricorso per «doppio inadempimento»

232 impugnazioni contro le decisioni del Tribunale

12 Domande di gratuito patrocinio

La parte che non è in grado di sostenere le spese di giudizio può chiedere di essere ammessa al gratuito patrocinio.

772 Cause definite

Procedimenti pregiudiziali

547 di cui 9 PPU

30 Ricorsi diretti

inadempimenti accertati o contro 11 Stati membri

1 Domanda di parere

183 Impugnazioni contro le decisioni del Tribunale

di cui 23 hanno portato all’annullamento della decisione adottata dal Tribunale

Durata media dei procedimenti: 16.6 mesi

3.7 mesi Durata media dei procedimenti pregiudiziali d’urgenza

1 113 Cause pendenti al 31 dicembre 2021

Principali materie trattate:

Agricoltura 24

Aiuti di Stato e concorrenza 115

Ambiente 45

Diritto sociale 64

Fiscalità 80

Libertà di circolazione e di stabilimento e mercato interno 77

Proprietà intellettuale e industriale 49

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 136

Tutela del consumatore 63

Trasporti 61

Unione doganale 17

Membri della Corte di giustizia

La Corte di giustizia è composta da 27 giudici e da 11 avvocati generali.

I giudici e gli avvocati generali sono designati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato con l’incarico di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati proposti ad esercitare delle funzioni di cui trattasi.

Il loro mandato dura sei anni ed è rinnovabile. Essi vengono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano in possesso di competenze notorie.

K. Lenaerts

Presidente

L. Bay Larsen

Vicepresidente

A. Arabadjiev

Presidente della Prima Sezione

A. Prechal

Presidente della Seconda Sezione

K. Jürimäe

Presidente della Terza Sezione

C. Lycourgos

Presidente della Quarta Sezione

E. Regan

Presidente della Quinta Sezione

M. Szpunar

Primo avvocato generale

S. Rodin

Presidente della Nona Sezione

I. Jarukaitis

Presidente della Decima Sezione

N. Jääskinen

Presidente dell’Ottava Sezione

I. Ziemele

Presidente della Sesta Sezione

J. Passer

Presidente della Settima Sezione

J. Kokott

Avvocato generale

M. Ilešič

Giudice

J.-C. Bonichot

Giudice

T. von Danwitz

Giudice

M. Safjan

Giudice

F. Biltgen

Giudice

M. Campos Sánchez-Bordona

Avvocato generale

P. G. Xuereb

Giudice

N. J. Cardoso da Silva Piçarra

Giudice

L. S. Rossi

Giudice

G. Pitruzzella

Avvocato generale

P. Pikamäe

Avvocato generale

A. Kumin

Giudice

N. Wahl

Giudice

J. Richard de la Tour

Avvocato generale

A. Rantos

Avvocato generale

D. Gratsias

Giudice

M. L. Arastey Sahún

Giudice

A. M. Collins

Avvocato generale

M. Gavalec

Giudice

N. Emiliou

Avvocato generale

Z. Csehi

Giudice

O. Spineanu-Matei

Giudice

T. Ćapeta

Avvocato generale

L. Medina

Avvocato generale

A. Calot Escobar

Cancelliere

Composizione della Corte di giustizia

(Ordine protocollare al 31 dicembre 2021)

Prima fila, da sinistra a destra:

Sig. M. Szpunar, primo avvocato generale, sig. C. Lycourgos, presidente di sezione, sig.ra A. Prechal, presidente di sezione, sig. L. Bay Larsen, vicepresidente, sig. K. Lenaerts, presidente, sig. A. Arabadjiev, presidente di sezione, sig.ra K. Jürimäe, presidente di sezione, sigg. E. Regan e S. Rodin, presidenti di sezione

Seconda fila, da sinistra a destra:

Sigg. T. von Danwitz e M. Ilešič, giudici, sigg. J. Passer, N. Jääskinen e I. Jarukaitis, presidenti di sezione, sig.ra I. Ziemele, presidente di sezione, sig.ra J. Kokott, avvocato generale, sig. J.-C. Bonichot, giudice

Terza fila, da sinistra a destra:

Sig. P. Pikamäe, avvocato generale, sig.ra L.S. Rossi, giudice, sigg. P.G. Xuereb, F. Biltgen e M. Safjan, giudici, sig. M. Campos Sánchez-Bordona, avvocato generale, sig. N. J. Piçarra, giudice, sig. G. Pitruzzella, avvocato generale

Quarta fila, da sinistra a destra:

Sig.ra M. L. Arastey Sahún, giudice, sig. A. Rantos, avvocato generale, sigg. N. Wahl e A. Kumin, giudici, sig. J. Richard de la Tour, avvocato generale, sig. D. Gratsias, giudice, sig. A. M. Collins, avvocato generale

Quinta fila, da sinistra a destra:

Sig.ra L. Medina, avvocato generale, sig.ra O. Spineanu-Matei, giudice, sig. N. Emiliou, avvocato generale, sigg. M. Gavalec e Z. Csehi, giudici, sig.ra T. Ćapeta, avvocato generale, sig. A. Calot Escobar, cancelliere

Tribunale

Il Tribunale può essere adito, in primo grado, mediante ricorsi diretti proposti dalle persone fisiche o giuridiche (società, associazioni ecc.) e dagli Stati membricontro gli atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione europea e mediante ricorsi volti a ottenere il risarcimento dei danni causati dalle istituzioni o dai loro agenti. Gran parte del suo contenzioso è di natura economica: proprietà intellettuale (marchi, disegni e modelli dell’Unione europea), concorrenza, aiuti di Stato e vigilanza.

Il Tribunale è altresì competente a pronunciarsi in materia di funzione pubblica sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti.

Le decisioni del Tribunale possono essere impugnate, limitatamente alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia. Nelle cause che sono già state oggetto di un doppio esame (da parte di una commissione di ricorso indipendente, poi da parte del Tribunale), la Corte di giustizia ammette la domanda di impugnazione soltanto se solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

882 Cause promosse

785 Ricorsi diretti

di cui 80 Aiuti di Stato e concorrenza (inclusi 4 ricorsi proposti dagli Stati membri)

308 Proprietà intellettuale e industriale

81 Funzione pubblica dell’UE

316 Altri ricorsi diretti (inclusi 11 ricorsi proposti dagli Stati membri)

70 Domande di gratuito patrocinio

La parte che non è in grado di sostenere le spese di giudizio può chiedere di essere ammessa al gratuito patrocinio.

951 Cause definite

836 Ricorsi diretti

di cui 81 Aiuti di Stato e concorrenza

307 Proprietà intellettuale e industriale

128 Funzione pubblica dell’UE

320 Altri ricorsi diretti

Durata media dei procedimenti: 17.3 mesi

29% Percentuale delle decisioni impugnate dinanzi alla Corte di giustizia

1 428 Cause pendenti al 31 dicembre 2021

Principali materie di ricorso

Accesso ai documenti 44

Agricoltura 23

Aiuti di Stato 273

Ambiente 16

Appalti pubblici 25

Concorrenza 96

Misure restrittive 51

Politica economica e monetaria 179

Proprietà intellettuale e industriale 320

Statuto dei funzionari dell’UE 133

Membri del Tribunale

Dal 1° settembre 2019, il Tribunale dell’Unione europea è composto da due giudici per Stato membro. I giudici sono designati di comune accordo dagli Stati membri per un mandato di 6 anni rinnovabile. I giudici designano tra di loro il presidente e il vicepresidente per una durata di 3 anni rinnovabile. Esercitano le loro funzioni in piena imparzialità.

M. van der Woude

Presidente

S. Papasavvas

Vicepresidente

H. Kanninen

Presidente di Sezione

V. Tomljenović

Presidente di Sezione

S. Gervasoni

Presidente di Sezione

D. Spielmann

Presidente di Sezione

A. Marcoulli

Presidente di Sezione

R. da Silva Passos

Presidente di Sezione

J. Svenningsen

Presidente di Sezione

M. J. Costeira

Presidente di Sezione

A. Kornezov

Presidente di Sezione

G. De Baere

Presidente di Sezione

M. Jaeger

Giudice

S. Frimodt Nielsen

Giudice

J. Schwarcz

Giudice

M. Kancheva

Giudice

E. Buttigieg

Giudice

V. Kreuschitz

Giudice

L. Madise

Giudice

C. Iliopoulos

Giudice

V. Valančius

Giudice

N. Półtorak

Giudice

F. Schalin

Giudice

I. Reine

Giudice

R. Barents

Giudice

P. Nihoul

Giudice

U. Öberg

Giudice

K. Kowalik-Bańczyk

Giudice

C. Mac Eochaidh

Giudice

R. Frendo

Giudice

T. Pynnä

Giudice

L. Truchot

Giudice

J. Laitenberger

Giudice

R. Mastroianni

Giudice

J. Martín y Pérez de Nanclares

Giudice

O. Porchia

Giudice

G. Hesse

Giudice

M. Sampol Pucurull

Giudice

M. Stancu

Giudice

P. Škvařilová-Pelzl

Giudice

I. Nõmm

Giudice

G. Steinfatt

Giudice

R. Norkus

Giudice

T. Perišin

Giudice

D. Petrlík

Giudice

M. Brkan

Giudice

P. Zilgalvis

Giudice

K. A. Kecsmár

Giudice

I. Gâlea

Giudice

E. Coulon

Cancelliere