L’attività giudiziaria

A | La Corte di giustizia nel 2023
B | Il Tribunale nel 2023
C | La giurisprudenza nel 2023

 
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A | La Corte di giustizia nel 2023

La Corte di giustizia può essere adita principalmente mediante:

  • domande di pronuncia pregiudiziale

Quando un giudice nazionale nutre dubbi sull’interpretazione di una norma dell’Unione o sulla sua validità, sospende il procedimento pendente dinanzi ad esso e adisce la Corte di giustizia. Ottenuti i chiarimenti grazie alla decisione resa dalla Corte di giustizia, il giudice nazionale può definire la controversia sottopostagli. Nelle cause che richiedono una risposta in tempi brevissimi (ad esempio in materia di asilo, di controllo alle frontiere, di sottrazione di minori, ecc.), è previsto un procedimento pregiudiziale d’urgenzaPPU»);

  • ricorsi diretti, volti a:
    • ottenere l’annullamento di un atto dell’Unione («ricorso di annullamento») o
    • far accertare che uno Stato membro non rispetta il diritto dell’Unione («ricorso per inadempimento»). Se lo Stato membro non si adegua alla sentenza con cui è accertato l’inadempimento, un secondo ricorso, denominato ricorso per «doppio inadempimento», può portare la Corte a infliggergli una sanzione pecuniaria;
  • impugnazioni, dirette contro le decisioni emesse dal Tribunale a seguito delle quali la Corte di giustizia può annullare la decisione del Tribunale;
  • domande di parere sulla compatibilità con i trattati di un accordo che l’Unione intende concludere con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale (presentate da uno Stato membro o da un’istituzione europea).

Evoluzione e attività della Corte di giustizia

Gli ultimi mesi del 2023 sono stati caratterizzati dai negoziati relativi alla domanda legislativa, presentata nel novembre 2022 dalla Corte di giustizia al Parlamento europeo e al Consiglio, al fine, da un lato, di trasferire al Tribunale la competenza pregiudiziale della Corte in sei materie specifiche (l’imposta sul valore aggiunto, le accise, il codice doganale, la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri nonché il sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra) e, dall’altro lato, di estendere l’ambito di applicazione del procedimento di ammissione preventiva delle impugnazioni contro le decisioni del Tribunale, entrata in vigore nel maggio 2019. L’obiettivo di tale domanda legislativa è quello di garantire, nell’interesse dei singoli a una giustizia di qualità entro termini ragionevoli, un migliore equilibrio del carico di lavoro tra la Corte di giustizia e il Tribunale, che, dal luglio 2022, è dotato di due giudici per Stato membro (ossia 54 in totale).

La Corte di giustizia potrà così concentrarsi maggiormente sui suoi compiti centrali di organo giurisdizionale costituzionale e supremo dell’Unione. Come negli ultimi anni, il contenzioso portato dinanzi alla Corte, a prescindere dal fatto che ciò avvenga per via pregiudiziale o attraverso ricorsi diretti (in particolare i ricorsi per inadempimento), si caratterizza, infatti, per le tematiche delicate che impegnano regolarmente la Grande Sezione, come la salvaguardia dei valori dello Stato di diritto nel contesto delle riforme giudiziarie nazionali, la politica di asilo e di immigrazione, la protezione dei dati personali e l’applicazione delle regole di concorrenza nell’era digitale, la lotta contro le discriminazioni o, ancora, le questioni ambientali, energetiche e climatiche.

Per quanto riguarda il trasferimento parziale della competenza pregiudiziale al Tribunale, esso si fonderà su due principi fondamentali, dettati da considerazioni attinenti alla certezza del diritto, alla celerità e alla trasparenza: il principio dello «sportello unico», in base al quale ogni domanda di pronuncia pregiudiziale dovrà essere sempre proposta alla Corte, che determinerà se una causa pregiudiziale rientri o meno esclusivamente in una o più delle suddette materie specifiche, e il principio del trasferimento integrale di tutte le cause pregiudiziali relative esclusivamente all’una o all’altra di tali materie specifiche. Se, invece, la causa non rientra esclusivamente in tali materie, in particolare in quanto solleva questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario o della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, essa sarà trattata dalla Corte.

Il trasferimento di una causa pregiudiziale al Tribunale non pregiudicherà, tuttavia, né la facoltà, per quest’ultimo, di rinviare la causa alla Corte di giustizia se ritiene che essa richieda una decisione di principio, né la possibilità per la Corte di giustizia di procedere, in via eccezionale, a un riesame della decisione resa dal Tribunale in caso di un grave rischio di violazione dell’unità o della coerenza del diritto dell’Unione.

Dopo diversi mesi di esame e di negoziati, nel dicembre 2023 è stato trovato un accordo politico su questa domanda legislativa. Nell’ambito di tale accordo, è stato in particolare stabilito che le memorie o le osservazioni scritte presentate da una parte che ha partecipato al procedimento pregiudiziale saranno pubblicate sul sito Internet della Corte entro un termine ragionevole dalla conclusione della causa, a meno che tale parte non si opponga a questa pubblicazione.

Al momento della stesura del presente documento, il calendario preciso per l’adozione formale delle modifiche allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché la data di entrata in vigore di tali modifiche non sono ancora stati resi noti in maniera definitiva, e vi sono ancora dei lavori da portare a termine, in particolare per quanto riguarda la modifica dei regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale, necessaria per attuare tale riforma. Tuttavia, questa approvazione di principio apre le porte a una ridefinizione del funzionamento degli organi giurisdizionali dell’Unione per gli anni a venire.

Sul piano della composizione della Corte, vi è stato un cambiamento nel 2023, con la partenza dell’avvocato generale Pitruzzella a seguito della sua nomina a giudice della Corte costituzionale italiana.

Per quanto riguarda le statistiche dell’anno trascorso, esse riflettono, ancora una volta, l’intensità delle attività della Corte di giustizia negli ultimi anni. Nel 2023, la Corte è stata investita di 821 cause, vale a dire qualche causa in più rispetto al 2022, e ne ha concluse 783, cioè un numero abbastanza simile a quello dei tre anni precedenti. La durata media dei procedimenti, considerando tutti i tipi di cause, è stata di 16,1 mesi e il numero di cause pendenti al 31 dicembre 2023 era di 1149.

Koen Lenaerts

Presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea

 
821
cause promosse
518
procedimenti pregiudiziali di cui
2
PPU
Stati membri che hanno presentato il maggior numero di domande:
Germania
94
Bulgaria
51
Polonia
48
Italia
43
Romania
40
60
ricorsi diretti di cui:
49
ricorsi per inadempimento e
3
ricorsi per «doppio inadempimento»
231
impugnazioni contro le decisioni del Tribunale
8
domande di gratuito patrocinio
La parte che non è in grado di sostenere le spese di giudizio può chiedere di essere ammessa al gratuito patrocinio.
 
783
cause definite
532
procedimenti pregiudiziali di cui
4
PPU
36
ricorsi diretti di cui
18
inadempimenti accertati contro
13
Stati membri
3
sentenze per «doppio inadempimento»
201
impugnazioni contro le decisioni del Tribunale di cui
37
hanno portato all’annullamento della decisione del Tribunale
Durata media dei procedimenti:
16,1 mesi
Durata media dei procedimenti
pregiudiziali d’urgenza:
4,3 mesi
 
1149
cause pendenti al 31 dicembre 2023
Principali materie trattate:
Aiuti di Stato e concorrenza
143
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
118
Ravvicinamento delle legislazioni
88
Fiscalità
83
Tutela del consumatore
76
Trasporti
63
Ambiente
51
Principi del diritto dell’Unione
50
Politica sociale
47
Proprietà intellettuale
47

Membri della Corte di giustizia

La Corte di giustizia è composta da 27 giudici e da 11 avvocati generali.

I giudici e gli avvocati generali sono designati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato con l’incarico di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati proposti ad esercitare le funzioni di cui trattasi. Il loro mandato dura sei anni ed è rinnovabile.

Essi vengono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano in possesso di competenze notorie.

I giudici esercitano le loro funzioni in piena imparzialità e indipendenza.

I giudici della Corte di giustizia designano tra loro il presidente e il vicepresidente. I giudici e gli avvocati generali nominano il cancelliere per un mandato di sei anni.

Gli avvocati generali hanno il compito di presentare con assoluta imparzialità e in piena indipendenza un parere giuridico denominato «conclusioni» nelle cause loro sottoposte. Tale parere non è vincolante, ma fornisce un ulteriore punto di vista sull’oggetto della controversia.

Nel 2023 non è stato nominato nessun nuovo membro della Corte di giustizia.

K. Lenaerts

Presidente

L. Bay Larsen

Vicepresidente

A. Arabadjiev

Presidente della Prima Sezione

A. Prechal

Presidente della Seconda Sezione

K. Jürimäe

Presidente della Terza Sezione

C. Lycourgos

Presidente della Quarta Sezione

E. Regan

Presidente della Quinta Sezione

M. Szpunar

Primo Avvocato generale

T. von Danwitz

Presidente della Sesta Sezione

F. Biltgen

Presidente della Settima Sezione

N. J. Cardoso da Silva Piçarra

Presidente dell’Ottava Sezione

Z. Csehi

Presidente della Decima Sezione

O. Spineanu-Matei

Presidente della Nona Sezione

J. Kokott

Avvocato generale

M. Ilešič

Giudice

J.-C. Bonichot

Giudice

M. Safjan

Giudice

S. Rodin

Giudice

M. Campos Sánchez-Bordona

Avvocato generale

P. G. Xuereb

Giudice

L. S. Rossi

Giudice

I. Jarukaitis

Giudice

P. Pikamäe

Avvocato generale

A. Kumin

Giudice

N. Jääskinen

Giudice

N. Wahl

Giudice

J. Richard de la Tour

Avvocato generale

A. Rantos

Avvocato generale

I. Ziemele

Giudice

J. Passer

Giudice

D. Gratsias

Giudice

M. L. Arastey Sahún

Giudice

A. M. Collins

Avvocato generale

M. Gavalec

Giudice

N. Emiliou

Avvocato generale

T. Ćapeta

Avvocato generale

L. Medina

Avvocato generale

A. Calot Escobar

Cancelliere

Ordine protocollare in vigore dal 15/11/2023

B | Il Tribunale nel 2023

Il Tribunale può essere adito, in primo grado, mediante ricorsi diretti proposti dalle persone fisiche o giuridiche (individui, società, associazioni, ecc.), quando sono individualmente e direttamente interessate, e dagli Stati membri contro gli atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione europea, e mediante ricorsi diretti volti a ottenere il risarcimento dei danni causati dalle istituzioni o dai loro agenti.

Gran parte del suo contenzioso è di natura economica: proprietà intellettuale (marchi, disegni e modelli dell’Unione europea), concorrenza, aiuti di Stato e vigilanza bancaria e finanziaria.

Il Tribunale è altresì competente a pronunciarsi in materia di funzione pubblica sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti.

Le decisioni del Tribunale possono essere impugnate, limitatamente alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia. Nelle cause che sono già state oggetto di un doppio esame (da parte di una commissione di ricorso indipendente, poi da parte del Tribunale), la Corte di giustizia ammette la domanda di impugnazione soltanto se solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Evoluzione e attività del Tribunale

Marc van der Woude

Presidente del Tribunale

Nel corso del 2023, la riforma del Tribunale che ha previsto il raddoppio del numero dei suoi giudici (regolamento 2015/2422) ha prodotto tutti i suoi effetti. Le statistiche giudiziarie del Tribunale lo testimoniano. Il Tribunale ha definito 904 cause su 868 cause introdotte (escluse 404 cause identiche introdotte alla fine dell’anno), riducendo così il numero di cause pendenti. Inoltre, la durata media dei procedimenti si è mantenuta a un livello soddisfacente: 18,2 mesi in media, indice di una gestione efficiente delle cause.

Allo stesso tempo, il Tribunale ha consolidato la sua prassi di rinviare un maggior numero di cause a collegi ampliati. Nel 2023, il 13,6 % delle cause concluse è stato definito da collegi ampliati e non meno di 120 cause sono state rinviate a tali collegi. Per alcune cause di eccezionale importanza, il Tribunale non esita più a rinviarli alla propria Grande Sezione, composta da 15 giudici. In particolare, è in tale collegio solenne che il Tribunale ha emesso la sentenza nella causa Venezuela/Consiglio relativa alle misure restrittive adottate dal Consiglio dell’Unione europea nei confronti di imprese e cittadini venezuelani (T-65/18 RENV; v. il capitolo «Le sentenze più importanti dell’anno»). Sono state inoltre rinviate alla Grande Sezione quattro cause promosse da quattro organizzazioni europee di giudici, riguardanti il piano nazionale polacco di ripresa e resilienza (da T-530/22 a T-533/22) e due cause relative alle misure restrittive attuate dall’Unione europea nei confronti della Russia a seguito della guerra in Ucraina (T-635/22 e T-644/22).

Questi risultati soddisfacenti sono in parte dovuti alla stabilità della composizione dell’organo giurisdizionale. Infatti, solo due dei suoi giudici hanno lasciato l’incarico nel 2023, ovvero il sig. Frimodt Nielsen e il sig. Valančius, sostituiti rispettivamente dal sig. Kalėda e dalla sig.ra Spangsberg Grønfeldt. Si esprime qui un ringraziamento per il loro contributo alla buona amministrazione della giustizia nell’Unione. L’anno 2023 ha visto anche la partenza del cancelliere, sig. Coulon, dopo 18 anni di onorato servizio, e l’arrivo del suo successore, il sig. Di Bucci. In occasione della partenza del sig. Coulon, si è tenuto un colloquio sul diritto processuale dell’Unione, in cui si sono succeduti discorsi di ringraziamento e interventi di alto livello.

Nel corso del 2023, il Tribunale ha continuato il suo processo di modernizzazione, in particolare per migliorare il trattamento delle cause più voluminose e complesse. Queste cause, generalmente nel settore del diritto economico e finanziario, meritano un approccio proattivo e adeguato sia in termini di allocazione delle risorse che a livello di pianificazione dei lavori. Questo approccio, in cui saranno coinvolti i rappresentanti delle parti, consentirà di ridurre la durata del giudizio e di rispondere in modo più mirato alle aspettative delle parti.

Inoltre, per rispondere pienamente alle legittime aspettative dei singoli in vista di un trasferimento parziale della competenza pregiudiziale in alcune materie specifiche e dell’estensione del procedimento di ammissione preventiva delle impugnazioni, il Tribunale ha lavorato per tutto il 2023 sui cambiamenti necessari delle sue modalità organizzative nonché sulle sue future norme procedurali.

 
1 271*
cause promosse
1 148
ricorsi diretti di cui:
Proprietà intellettuale e industriale
309
Funzione pubblica dell’UE
75
Aiuti di Stato e concorrenza
23
13
ricorsi proposti dagli Stati membri
65
domande di gratuito patrocinio
La parte che non è in grado di sostenere le spese di giudizio può chiedere di essere ammessa al gratuito patrocinio.
* Alla fine del 2023 è stata promossa dinanzi al Tribunale una serie eccezionale di 404 cause, sostanzialmente identiche, riguardanti i diritti acquisiti o in corso di acquisizione nel regime pensionistico complementare dei deputati europei. Queste cause sono state riunite. Se fossero contabilizzate come un’unica causa, le cifre nette corrisponderebbero a 868 cause promosse (745 ricorsi diretti) e 1 438 cause pendenti.

Innovazioni giurisprudenziali

Savvas S. Papasavvas

Vicepresidente del Tribunale

Il contenzioso del Tribunale è in continua evoluzione. Su impulso dei ricorsi presentati dai singoli, ogni sentenza aggiunge una nuova pietra all’edificio giurisprudenziale. Il 2023 non ha fatto eccezione e ha visto il Tribunale affrontare nuove questioni in settori tradizionali, ma anche aprire la strada a una giurisprudenza in rapida evoluzione. Il 2023 è stato anche l’occasione per la Grande Sezione di riunirsi su una questione singolare di politica estera e di sicurezza comune.

Fin dalla sua istituzione, al Tribunale è stato affidato il controllo dell’applicazione delle regole di concorrenza. Esso dispone quindi di una particolare competenza in questo settore. Tuttavia, poiché in tale ambito, come in altri, il contesto giuridico è in continua evoluzione, questioni inedite sono continuamente sottoposte al suo esame. È il caso, in particolare, della sentenza del 24 maggio 2023, Meta Platforms Ireland/Commissione (T-451/20), in cui il Tribunale ha esaminato, per la prima volta, la legittimità di una richiesta di informazioni tramite termini di ricerca ai sensi del regolamento n. 1/2003 nonché la legittimità di una procedura di «virtual data room» per il trattamento di documenti contenenti dati personali sensibili. Il Tribunale ha dovuto accertarsi che la Commissione avesse limitato la sua richiesta alle informazioni necessarie per verificare le presunte violazioni che giustificavano lo svolgimento della sua indagine (v. l’articolo «Focus»).

Analogamente, il regime di responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, per quanto classico e regolamentato, ha dato luogo a questioni interessanti e inedite. Infatti, il Tribunale è stato investito di un ricorso per risarcimento dei danni materiali e morali che l’International Management Group avrebbe subito a seguito della divulgazione, nella stampa, di una relazione sull’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sul suo status giuridico. Il ricorrente invocava l’illegittimità dei comportamenti della Commissione, con la quale aveva stipulato diversi accordi, e di quelli dell’OLAF. In tale occasione, con la sentenza del 28 giugno 2023, IMG/Commissione (T-752/20), il Tribunale ha precisato le condizioni da soddisfare per dimostrare una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli.

Tra i più rilevanti contenziosi in pieno sviluppo, quello relativo alle cause bancarie e finanziarie occupa un posto importante. In particolare, il Tribunale è investito di un numero crescente di ricorsi derivanti dall’introduzione del Meccanismo di risoluzione unico nel 2014. Questo meccanismo prevede un quadro di gestione delle crisi bancarie per la risoluzione delle banche importanti in alcuni Stati membri. Esso, si basa, nello specifico, sul Comitato di risoluzione unico, che ha come missione quella di preparare e gestire la risoluzione delle banche in dissesto o a rischio di dissesto. In particolare, in una serie di sentenze pronunciate il 22 novembre 2023, il Tribunale si è pronunciato in maniera inedita su una domanda di annullamento di una decisione del Comitato di risoluzione unico relativa a un eventuale indennizzo degli azionisti e dei creditori danneggiati a seguito di una risoluzione bancaria (le cause riunite T-302/20, T-303/20 e T307/20 Del Valle Ruíz e a./SRB, e le cause T-304/20 Molina Fernández/SRB, T-330/20 ACMO e a./SRB e T-340/20 Galván Fernández-Guillén/SRB).

Infine, non si può non segnalare, tra le novità giurisprudenziali che hanno lasciato il segno lo scorso anno, la sentenza del 13 settembre 2023, Venezuela/Consiglio (T-65/18 RENV; v. il capitolo «Le sentenze più importanti dell’anno»). Il Tribunale, riunito in Grande Sezione, si è pronunciato sulla legittimità di misure restrittive nei confronti di uno Stato terzo, in quel caso il Venezuela, a causa del continuo deterioramento, in quel paese, della situazione in termini di democrazia, Stato di diritto e diritti umani. In tale contesto, il Tribunale ha dovuto trattare le delicate questioni connesse al diritto di tale Stato terzo di essere ascoltato e le presunte violazioni del diritto internazionale invocate da quest’ultimo.

 
904
cause definite
786
ricorsi diretti di cui:
Proprietà intellettuale e industriale
278
Aiuti di Stato e concorrenza
163
Funzione pubblica dell’UE
66
14
ricorsi proposti dagli Stati membri
Durata media dei procedimenti:
18,2 mesi
Percentuale delle decisioni impugnate dinanzi
alla Corte di giustizia:
31 %
 
1 841
cause pendenti (al 31 dicembre 2023)
Principali materie di ricorso:
Diritto istituzionale
543
Proprietà intellettuale e industriale
330
Politica economica e monetaria
238
Aiuti di Stato e concorrenza
176
Misure restrittive
116
Funzione pubblica dell’UE
111
Accesso ai documenti
35
Sanità pubbblica
32
Agricoltura
30
Politica commerciale
29

Membri del Tribunale

Il Tribunale è composto da due giudici per Stato membro.

I giudici sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione di un comitato incaricato di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati. Il loro mandato è di sei anni ed è rinnovabile. Gli stessi designano tra loro, per tre anni, il presidente e il vicepresidente. I giudici nominano il cancelliere per un mandato di sei anni.

I giudici esercitano le loro funzioni in piena imparzialità e indipendenza.

Nel giugno 2023, il sig. Vittorio Di Bucci è stato nominato cancelliere del Tribunale.

Nel settembre 2023, hanno assunto le proprie funzioni presso il Tribunale: il sig. Saulius Lukas Kalėda (Lituania) e la sig.ra Louise Spangsberg Grønfeldt (Danimarca).

M. van der Woude

Presidente

S. S. Papasavvas

Vicepresidente

D. Spielmann

Presidente della Prima Sezione

A. Marcoulli

Presidente della Seconda Sezione

F. Schalin

Presidente della Terza Sezione

R. da Silva Passos

Presidente della Quarta Sezione

J. Svenningsen

Presidente della Quinta Sezione

M. J. Costeira

Presidente della Sesta Sezione

K. Kowalik-Bańczyk

Presidente della Settima Sezione

A. Kornezov

Presidente dell’Ottava Sezione

L. Truchot

Presidente della Nona Sezione

O. Porchia

Presidente della Decima Sezione

M. Jaeger

Giudice

H. Kanninen

Giudice

J. Schwarcz

Giudice

M. Kancheva

Giudice

E. Buttigieg

Giudice

V. Tomljenović

Giudice

S. Gervasoni

Giudice

L. Madise

Giudice

N Półtorak

Giudice

I. Reine

Giudice

P. Nihoul

Giudice

U. Öberg

Giudice

C. Mac Eochaidh

Giudice

G. De Baere

Giudice

R. Frendo

Giudice

T. R. Pynnä

Giudice

J. C. Laitenberger

Giudice

R. Mastroianni

Giudice

J. Martín y Pérez de Nanclares

Giudice

G. Hesse

Giudice

M. Sampol Pucurull

Giudice

M. Stancu

Giudice

P. Škvařilová-Pelzl

Giudice

I. Nõmm

Giudice

G. Steinfatt

Giudice

R. Norkus

Giudice

T. Perišin

Giudice

D. Petrlík

Giudice

M. Brkan

Giudice

P. Zilgalvis

Giudice

K. Kecsmár

Giudice

I. Gâlea

Giudice

I. Dimitrakopoulos

Giudice

D. Kukovec

Giudice

S. Kingston

Giudice

T. Tóth

Giudice

B. Ricziová

Giudice

E. Tichy-Fisslberger

Giudice

W. Valasidis

Giudice

S. Verschuur

Giudice

S. L. Kalėda

Giudice

L. Spangsberg Grønfeld

Giudice

V. Di Bucci

Cancelliere

Ordine protocollare in vigore dal 27/09/2023

C | La giurisprudenza nel 2023

Focus

Interazione tra protezione dei dati personali e diritto della concorrenza

Sentenza Meta Platforms e a. del 4 luglio 2023 (C-252/21)

L’Autorità federale tedesca garante della concorrenza ha vietato alle società del gruppo Meta di subordinare l’uso del social network Facebook da parte dei suoi utenti in Germania al trattamento dei loro dati «off-Facebook» senza il loro consenso. Essa ha ritenuto che il trattamento dei dati in questione non fosse conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e costituisse quindi un abuso di posizione dominante da parte del gruppo Meta.

Adita da un giudice tedesco nell’ambito di una controversia introdotta dal gruppo Meta contro tale divieto, la Corte di giustizia ha dichiarato che un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro ha il diritto di constatare, nell’ambito di un’indagine relativa a un abuso di posizione dominante, una violazione del RGPD. Essa deve tuttavia cooperare lealmente con le specifiche autorità di controllo istituite da tale regolamento. Se il comportamento esaminato è già stato oggetto di una decisione da parte di tali autorità o della Corte, l’autorità garante della concorrenza è vincolata dalle loro valutazioni relative al RGPD.

La Corte si è inoltre pronunciata sulla questione se il trattamento dei dati cosiddetti «sensibili», in linea di principio vietato dal RGPD, possa essere eccezionalmente consentito nei casi in cui tali dati siano stati manifestamente resi pubblici dall’interessato. Essa ha dichiarato che il solo fatto che un utente consulti siti Internet o applicazioni che possano rivelare dati sensibili, come l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o l’orientamento sessuale, non significa che egli stia palesemente rendendo pubblici i suoi dati, ai sensi del RGPD. Lo stesso vale quando un utente inserisce dati o attiva pulsanti di selezione integrati, salvo che egli non abbia esplicitamente espresso preliminarmente la sua scelta di rendere tali dati pubblicamente accessibili a un numero illimitato di persone.

La circostanza che l’operatore di rete occupi una posizione dominante non osta a che l’utente possa validamente e liberamente acconsentire al trattamento dei suoi dati. Tuttavia, poiché tale posizione dominante può incidere sulla libertà di scelta degli utenti, essa costituisce un elemento importante per determinare se tale consenso sia stato effettivamente prestato validamente. La Corte aggiunge che incombe all’operatore l’onere di provare l’esistenza di tale consenso.

RGPD

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) uniforma e inquadra il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali nell’ambito di un regime unico.

Il RGPD impone obblighi a tutte gli organismi, pubblici o privati, qualora raccolgano dati personali sul territorio dell’Unione. Gli organismi che contravvengono agli obblighi del RGPD sono passibili di vari tipi di sanzioni.

Nell’era digitale, mediante il RGPD l’Unione sancisce numerosi diritti a favore delle persone, come il diritto all’informazione, il diritto all’oblio, il diritto all’accesso o il diritto alla cancellazione dei dati personali raccolti, che contribuiscono a rafforzare la protezione della loro vita privata. Tali norme sono considerate le più rigide al mondo in materia di protezione dei dati.

Dati «off Facebook»

Meta Platforms Ireland gestisce l’offerta del social network online Facebook nell’Unione. Iscrivendosi a Facebook, i suoi utenti accettano le condizioni generali stabilite da tale società, che contengono politiche sull’uso dei dati e dei marcatori (cookies). In forza di tali politiche, Meta Platforms Ireland raccoglie dati riferiti alle attività degli utenti all’interno e all’esterno del social network e li mette in relazione con gli account Facebook degli utenti interessati. Tali dati, denominati anche dati «off-Facebook», riguardano in particolare la consultazione di pagine Internet e di applicazioni di terzi, nonché l’utilizzo di altri servizi online appartenenti al gruppo Meta (fra i quali Instagram e WhatsApp). La raccolta di tali dati consente di personalizzare i messaggi pubblicitari destinati agli utenti di Facebook.

Focus

Sentenza European Superleague Company del 21 dicembre 2023 (C-333/21)

La FIFA e la UEFA sono federazioni calcistiche internazionali che regolamentano il calcio professionistico in Europa. Esse hanno adottato norme che conferiscono loro il potere di autorizzare le competizioni calcistiche europee tra club e di sfruttare i vari diritti mediatici corrispondenti. La UEFA organizza anche competizioni tra club europei, come, ad esempio, la Champions League.

Dodici club calcistici europei hanno deciso di creare un progetto per una nuova competizione calcistica: la Superleague. Questo progetto potrebbe avere ripercussioni sullo svolgimento delle competizioni tra club della UEFA e sullo sfruttamento dei relativi diritti mediatici. La FIFA e la UEFA si sono opposte al progetto e hanno minacciato di imporre sanzioni ai club e ai giocatori che decidano di parteciparvi.

L’impresa responsabile del progetto, la European Superleague Company, ha impugnato le norme della FIFA e della UEFA davanti a un tribunale di Madrid, che ha interpellato la Corte di giustizia sulla loro compatibilità con il diritto dell’Unione, che vieta gli ostacoli alla libera concorrenza e alla libera prestazione di servizi.

In linea con la sua giurisprudenza «Bosman», la Corte ha sottolineato che l’organizzazione di competizioni sportive e lo sfruttamento dei relativi diritti mediatici costituiscono attività economiche che rientrano nell’ambito del diritto dell’Unione.

Essa ha dichiarato che i poteri normativi, di vigilanza e sanzionatori di cui godono la FIFA e la UEFA in relazione all’organizzazione di competizioni calcistiche potenzialmente concorrenti, come il progetto Superleague, devono essere esercitati in modo trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato, pena la violazione del diritto della concorrenza dell’Unione e della libera prestazione di servizi.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che le norme della FIFA e della UEFA sullo sfruttamento dei diritti mediatici siano idonee a violare il diritto della concorrenza dell’Unione qualora non siano a vantaggio dei vari attori in ambito calcistico, ad esempio garantendo una redistribuzione solidale dei ricavi generati. La Corte ha osservato che tali norme potevano essere pregiudizievoli per i club calcistici europei, per le imprese che operano sui mercati dei media e per i consumatori e i telespettatori, impedendo loro di beneficiare di nuove competizioni potenzialmente innovative o interessanti.

La giurisprudenza «Bosman»

Nella sua storica sentenza Bosman del 15 dicembre 1995 (C-415/93), la Corte ha dichiarato che la pratica di uno sport costituisce, in generale, un’attività economica che rientra nell’ambito del diritto dell’Unione. La Corte ha inoltre stabilito che la libera circolazione dei lavoratori osta:

  • alle clausole di nazionalità adottate da federazioni sportive, in base alle quali le società sportive possono schierare solo un numero limitato di giocatori professionisti cittadini di altri Stati membri, e
  • alle clausole di trasferimento adottate da tali federazioni, in base alle quali un giocatore professionista cittadino di uno Stato membro può, alla scadenza del suo contratto con una società, essere assunto da una società di un altro Stato membro solo se quest’ultima ha versato un’indennità alla società di origine.

La Corte e lo sport

In seguito alla sentenza Bosman, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi a più riprese sulle condizioni in cui uno sport può essere praticato alla luce del diritto economico dell’Unione:

  • le clausole di nazionalità cui fa riferimento la sentenza Bosman per quanto riguarda gli sportivi cittadini degli Stati membri non possono essere applicate neanche agli sportivi provenienti da uno Stato con cui l’Unione ha concluso un accordo di associazione o di partenariato [Sentenze Deutscher Handballbund dell’8 maggio 2003 (C-438/00) e Simutenkov del 12 aprile 2005 (C-265/03)],
  • la normativa antidoping del Comitato Olimpico Internazionale rientra nell’ambito del diritto della concorrenza dell’Unione, ma non è contraria a quest’ultimo in quanto necessaria a garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive [Sentenza Meca-Medina e Majcen/Commissione del 18 luglio 2006 (C-519/04 P)],
  • le società calcistiche possono chiedere un’indennità di formazione proporzionata per i giovani giocatori che hanno formato quando questi ultimi desiderano firmare il loro primo contratto da professionisti con una società di un altro Stato membro [Sentenza Olympique Lyonnais del 16 marzo 2010 (C-325/08)].

Focus

Protezione dei dati personali e lotta alle violazioni in materia di concorrenza tra imprese

Sentenza Meta Platforms Ireland/Commissione del 24 maggio 2023 (T-451/20)

Poteri di indagine della Commissione

Le regole della concorrenza dell’Unione europea vietano gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che possano impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno [articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE)]. Inoltre, esse vietano alle imprese che detengono una posizione dominante su un mercato di abusare di tale posizione, ad esempio applicando prezzi sleali, limitando la produzione o rifiutando l’innovazione a danno dei consumatori (articolo 102 TFUE).

Il regolamento dell’UE n. 1/2003 svolge un ruolo cruciale nell’attuazione delle regole della concorrenza. Esso conferisce alla Commissione europea ampi poteri di indagine. In particolare, la Commissione può procedere ad accertamenti e ascoltare chiunque possa disporre di informazioni utili.

Nel 2020, nell’ambito di un’indagine su un presunto comportamento anticoncorrenziale del gruppo Facebook nel suo utilizzo dei dati personali e nella gestione della sua piattaforma di social network, la Commissione ha richiesto a Meta Platforms Ireland di fornirle tutti i documenti preparati o ricevuti da tre dei suoi responsabili e contenenti uno o più termini specifici.

Tali termini includevano, in particolare, le espressioni «big question» (grande domanda), «for free» (gratuitamente), «not good for us» (che ci è sfavorevole) e «shut* down» (chiudere)

In assenza della comunicazione di tali informazioni, Meta sarebbe stata soggetta a una potenziale penalità giornaliera di 8 milioni di euro.

Meta ha contestato la legittimità di tale richiesta di informazioni della Commissione europea dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Secondo Meta, siffatti termini di ricerca erano manifestamente troppo vaghi e generali e rientravano in una «caccia alle informazioni» di ampia portata.

Allo stesso tempo, Meta ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori al fine di sospendere la richiesta della Commissione in attesa della sentenza del Tribunale sul merito della causa.

Il 29 ottobre 2020, il presidente del Tribunale si è pronunciato sulla domanda di provvedimenti provvisori. Esso ha disposto la sospensione della decisione della Commissione europea fino all’istituzione di una procedura specifica per la produzione dei documenti richiesti che non avevano una connessione con le attività commerciali di Meta e che contenevano, inoltre, dati personali sensibili («documenti protetti»). Dando seguito a tale ordinanza, la Commissione ha istituito una procedura di «virtual data room» per tali documenti protetti. In base a tale procedura, i documenti potevano essere inseriti nel fascicolo di indagine solo dopo essere stati esaminati in tale «virtual room» da un numero limitato di membri del gruppo incaricato dell’indagine e dagli avvocati di Meta.

Il 24 maggio 2023, il Tribunale si è pronunciato sul merito della causa. Esso ha respinto il ricorso di Meta nella sua interezza.

Nella sua sentenza, il Tribunale ha ricordato gli ampi poteri di indagine della Commissione europea per controllare se le imprese rispettino le regole della concorrenza. In tale contesto, l’utilizzo di termini di ricerca specifici può rivelarsi utile.

META

Meta è una multinazionale tecnologica con sede negli Stati Uniti. Oltre a Instagram e WhatsApp, uno dei suoi prodotti di punta è il suo social network Facebook, che consente agli utenti iscritti di creare profili, caricare foto e video, inviare messaggi e connettersi con altre persone. Meta offre anche un servizio di annunci online, denominato Facebook Marketplace, che consente agli utenti di acquistare e vendere beni.

Procedimento sommario

Lo scopo di una domanda di provvedimenti provvisori è quello di ottenere una sospensione immediata dell’esecuzione di un atto di un’istituzione, in attesa della trattazione del ricorso e della sentenza definitiva. Affinché il presidente del Tribunale disponga tale provvedimento provvisorio, la domanda non deve apparire, prima facie, priva di serio fondamento. Il richiedente deve inoltre dimostrare che, in assenza di una sospensione dell’esecuzione, subirebbe un danno grave e irreparabile. Infine, la decisione deve bilanciare l’interesse del richiedente con gli interessi delle altre parti e con l’interesse pubblico.

In risposta all’argomento di Meta secondo cui un’indagine che utilizzi termini di ricerca costituiva un’ingerenza nella vita privata dei dipendenti interessati, il Tribunale ha ritenuto che si trattasse di una misura adeguata a conseguire le finalità di interesse generale, vale a dire il mantenimento del regime concorrenziale voluto dai trattati dell’Unione.

A tale proposito, il Tribunale ha evidenziato le misure di accompagnamento che erano state adottate. Infatti, i documenti protetti dovevano essere trasmessi alla Commissione su un supporto elettronico separato e posti in una «virtual data room». Questa doveva essere accessibile esclusivamente a un numero ristretto di membri del gruppo incaricato dell’indagine. La selezione dei documenti da inserire nel fascicolo doveva avvenire in presenza degli avvocati di Meta. In caso di disaccordo persistente sulla qualificazione di un documento, si procedeva a un arbitrato.

Causa T-452/20

Nella stessa data, la Commissione ha adottato una richiesta di informazioni nei confronti di Meta Platforms Ireland nell’ambito della sua indagine parallela su alcune pratiche relative alla piattaforma Facebook Marketplace. Il ricorso di annullamento presentato da Meta Platforms Ireland contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale con una sentenza recante la stessa data, nella causa T-452/20.

Meta ha proposto impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia contro le sentenze T-451/20 e T-452/20 del Tribunale (cause pendenti C-497/23 P e C-496/23 P).

Focus

Protezione delle imprese europee dalle sanzioni extraterritoriali statunitensi

Sentenza IFIC Holding/Commissione del 12 luglio 2023 (T-8/21)

Effetto extraterritoriale delle leggi adottate da Stati terzi

Si parla di extraterritorialità di una legislazione quando il suo effetto si estende oltre i confini dello Stato che l’ha adottata. Il regolamento di blocco dell’Unione europea [regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio] protegge gli operatori economici dell’Unione dall’applicazione extraterritoriale di leggi di paesi terzi. L’Unione europea ha adottato tale regolamento nel 1996 per proteggere le imprese europee le cui attività commerciali con Cuba, l’Iran o la Libia erano prese di mira dagli Stati Uniti.

Nel 2018, in risposta al ritiro degli Stati Uniti dall’accordo nucleare iraniano, l’Unione ha aggiornato il suo regolamento di blocco al fine di includervi le sanzioni statunitensi extraterritoriali recentemente reimposte. Ciò rientra nel sostegno dell’Unione all’attuazione continuativa e piena dell’accordo sul nucleare iraniano, in particolare sostenendo le relazioni commerciali ed economiche tra l’Unione e l’Iran.

Nel 2018, gli Stati Uniti si sono ritirati dall’accordo sul nucleare iraniano, che aveva ad oggetto il controllo del programma nucleare iraniano in cambio di una revoca delle sanzioni economiche nei confronti dell’Iran. A seguito di tale ritiro, gli Stati Uniti hanno ripristinato le sanzioni nei confronti dell’Iran e un elenco di persone i cui attivi sono stati congelati. È stato inoltre nuovamente vietato il commercio con qualsiasi persona o entità presente nell’elenco stilato dalle autorità statunitensi. Tale divieto si applicava anche alle imprese stabilite al di fuori degli Stati Uniti, tra cui alcune imprese europee.

In risposta a tale reintroduzione delle sanzioni, l’Unione europea ha aggiornato il suo regolamento denominato «di blocco» per salvaguardare gli interessi delle sue imprese. Inoltre, al fine di proteggere le imprese europee dagli effetti dell’applicazione extraterritoriale delle sanzioni statunitensi, è vietato loro di ottemperare a tali sanzioni salvo autorizzazione della Commissione europea. Va notato che tale autorizzazione può essere accordata quando l’inosservanza delle sanzioni straniere è tale da ledere gravemente gli interessi dell’impresa interessata o quelli dell’Unione.

IFIC Holding AG è una società tedesca indirettamente detenuta dallo Stato iraniano che è stata aggiunta all’elenco nel 2018. A seguito di tale iscrizione, Clearstream Banking AG, l’unica banca depositaria di titoli autorizzata in Germania, ha interrotto il versamento a IFIC dei dividendi che essa riceve da diverse imprese tedesche nelle quali detiene partecipazioni, e li ha bloccati su un conto separato.

Clearstream ha inoltre chiesto alla Commissione l’autorizzazione a ottemperare alle sanzioni statunitensi relativamente ai titoli o ai fondi di IFIC. La Commissione ha inizialmente accordato tale autorizzazione nell’aprile 2020 per 12 mesi, per poi rinnovarla nel 2021 e nel 2022. IFIC ha impugnato tali decisioni presentando un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale.

Il Tribunale ha respinto il ricorso di IFIC, in tal modo autorizzando Clearstream Banking AG ad ottemperare alle sanzioni statunitensi imposte all’Iran. Il Tribunale ha ritenuto che, mentre la Commissione era tenuta a prendere in considerazione gli interessi dell’impresa richiedente l’autorizzazione (Clearstream), essa non era obbligata a considerare gli interessi dell’impresa iscritta nell’elenco (IFIC) o a esplorare altre possibilità meno gravose per quest’ultima. Esso ha inoltre ritenuto che gli obiettivi perseguiti dall’Unione europea nel contesto delle sanzioni extraterritoriali di un paese terzo giustificassero la limitazione del diritto di IFIC di essere ascoltata durante il processo decisionale che precede l’adozione dell’autorizzazione da parte della Commissione.

Ricorso di annullamento

Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.

Causa Bank Melli Iran (C-124/20)

In quest’altra causa, BMI, una banca di Stato iraniana, ha invocato il regolamento di blocco dinanzi ai tribunali tedeschi per contestare l’applicazione delle sanzioni statunitensi in Germania. La Corte di giustizia, adita per la prima volta nel contesto del regolamento di blocco dell’Unione europea, ha dichiarato che il divieto previsto dal diritto dell’Unione di ottemperare alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti nei confronti dell’Iran poteva essere invocato dinanzi ai giudici nazionali nell’ambito di un procedimento civile.

Le sentenze più importanti dell’anno

Consumatori


La politica europea dei consumatori mira a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici e giuridici dei consumatori, a prescindere dal luogo in cui risiedono o in cui si trovano, o da cui effettuano i loro acquisti all’interno dell’Unione.


La Corte di giustizia: garantire i diritti dei consumatori dell’Unione

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  • Un singolo ha citato in giudizio Mercedes-Benz Group, sostenendo che il gruppo gli aveva causato un danno dotando il suo veicolo di un software (denominato impianto di manipolazione) che riduce il tasso di ricircolo dei gas di scarico in presenza di basse temperature. A suo avviso, tale software ha conseguenze nefaste per l’ambiente ed è contrario al diritto dell’Unione. Secondo il diritto tedesco, in caso di mera negligenza, può essere riconosciuto un diritto al risarcimento quando sia stata violata una legge tesa alla tutela di terzi. Un giudice tedesco ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione tuteli gli interessi particolari del singolo acquirente di un tale veicolo. La Corte ha dichiarato che il diritto dell’Unione stabilisce un collegamento diretto tra il costruttore di automobili e il singolo acquirente di un veicolo a motore. Di conseguenza, l’acquirente di un veicolo a motore dotato di un impianto di manipolazione illecito beneficia di un diritto al risarcimento da parte del costruttore dell’automobile qualora tale impianto abbia causato un danno a tale acquirente.

    Sentenza MercedesBenz Group del 21 marzo 2023 (C-100/21)

  • Un tribunale spagnolo ha adito la Corte di giustizia relativamente alla compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa locale sui servizi di noleggio di veicoli con conducente («NCC») nell’agglomerato di Barcellona. Tale normativa impone che le imprese già in possesso di un’autorizzazione per la fornitura di tali servizi a livello nazionale ottengano una licenza aggiuntiva per poter operare nell’agglomerato di Barcellona. Essa limita, inoltre, il numero di licenze di servizi di NCC a un trentesimo delle licenze di servizi di taxi concesse per tale agglomerato. La Corte di giustizia ha dichiarato che l’ottenimento di una licenza aggiuntiva rispetto a quella prevista a livello nazionale può rivelarsi necessario per la corretta gestione del trasporto, ma che la limitazione del numero di licenze di servizi di NCC costituisce una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento ed è quindi contraria al diritto dell’Unione.

    Sentenza Prestige and Limousine dell’8 giugno 2023 (C-50/21)

  • Un ciclista che utilizzava una bicicletta ad assistenza elettrica su una strada pubblica nei pressi di Bruges (Belgio) è stato investito da un’autovettura ed è deceduto qualche mese dopo. Nel corso del procedimento giudiziario volto a stabilire un eventuale diritto al risarcimento, è sorta una controversia relativa alla questione se una bicicletta ad assistenza elettrica si qualifichi come «veicolo». Tale qualificazione (che dipende dall’interpretazione di una direttiva europea) è cruciale per stabilire se la vittima fosse conduttrice di un «autoveicolo» o se potesse aver diritto a un risarcimento automatico in quanto «utente debole della strada» conformemente al diritto belga. Nella sua sentenza, la Corte di giustizia ha dichiarato che una bicicletta ad assistenza elettrica non era soggetta all’obbligo di assicurazione degli autoveicoli, in quanto non era azionata esclusivamente da una forza meccanica. Infatti, i mezzi che non sono azionati esclusivamente da una forza meccanica, come una bicicletta ad assistenza elettrica che può accelerare senza pedalare fino ad una velocità di 20 km/h tramite un iniziale impulso muscolare, non risultano tali da causare a terzi danni fisici o materiali analoghi a quelli che possono causare i motocicli, le autovetture, gli autocarri o altri veicoli azionati esclusivamente da una forza meccanica, potendo questi ultimi circolare in modo sensibilmente più veloce.

    Sentenza KBC Verzekeringen del 12 ottobre 2023 (C-286/22)

  • La pandemia di Covid19 ha portato diversi Stati membri, tra cui la Slovacchia, ad adottare misure relative al rimborso, da parte delle agenzie di viaggio, di soggiorni annullati per motivi sanitari. Tali normative nazionali consentono l’emissione di buoni utilizzabili per un periodo di diciotto mesi e rimborsati solo alla scadenza di tale periodo. Per giustificare tali iniziative sono stati addotti i rischi di insolvenza e le difficoltà riscontrate dagli organizzatori di viaggi. La Corte di giustizia ha dichiarato che gli Stati membri non possono invocare la forza maggiore per derogare all’obbligo di rimborso integrale previsto dalla direttiva «Pacchetti turistici». Essa ha stabilito che il valore del viaggio deve essere rimborsato sotto forma di denaro: le agenzie di viaggio non possono proporre buoni a meno che il viaggiatore non accetti volontariamente una tale modalità. Pertanto, adottando una modifica legislativa che priva temporaneamente i viaggiatori del loro diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza spese e di ricevere un rimborso integrale, la Slovacchia è venuta meno all’obbligo ad essa incombente in forza del diritto dell’Unione.

    Sentenze UFC que Choisir e CLCV (C-407/21) e Commissione/Slovacchia dell’8 giugno 2023 (C-540/21).

Ambiente

L’Unione si impegna per preservare e migliorare la qualità dell’ambiente e proteggere la salute umana. Essa si basa sui principi di precauzione e di prevenzione e sul principio «chi inquina paga».


La Corte di giustizia e l’ambiente

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  • Nel 2018 la Corte aveva dichiarato che la Romania aveva l’obbligo di porre fine allo smaltimento illegale di rifiuti e di chiudere 68 discariche non autorizzate. Nel 2022, ritenendo che la Romania non si fosse ancora conformata alla sentenza del 2018, la Commissione ha proposto un nuovo ricorso di inadempimento. La Corte ha accertato che la Romania non ha ancora dismesso 31 siti non autorizzati. La Romania è quindi condannata a pagare 1,5 milioni di euro e 600 euro per giorno di ritardo per ogni discarica non autorizzata. Nel fissare tale sanzione, la Corte ha tenuto conto della gravità dell’infrazione, della sua durata e della capacità finanziaria della Romania.Il mancato rispetto della sentenza del 2018 comporta un rischio notevole di inquinamento e di gravi conseguenze per la salute umana, a causa del rilascio di sostanze nocive nel suolo, nell’aria e nell’acqua.

    Sentenza Commissione/Romania del 14 dicembre 2023 (C-109/22)

Dati personali

L’Unione Europea è dotata di una normativa solida e coerente in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento e la conservazione di tali dati devono rispondere alle condizioni di liceità stabilite dalla normativa, e in particolare limitarsi allo stretto necessario e non devono ledere in maniera sproporzionata il diritto alla vita privata.


La Corte di giustizia nel mondo digitale

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  • Sulla base del RGPD, un cittadino ha chiesto alla Österreichische Post, il principale operatore di servizi postali e logistici in Austria, di indicargli l’identità dei destinatari a cui tale operatore aveva comunicato i suoi dati personali. La Corte suprema austriaca ha chiesto alla Corte di giustizia se il RGPD conferisca all’interessato il diritto di conoscere l’identità concreta dei destinatari. La Corte di giustizia ha risposto che, qualora i dati personali siano stati o saranno comunicati a destinatari, il titolare del trattamento è obbligato a fornire all’interessato, su sua richiesta, l’identità stessa di tali destinatari. Solo qualora non sia (ancora) possibile identificare detti destinatari, il titolare del trattamento può limitarsi a indicare unicamente le categorie di destinatari di cui trattasi. Ciò vale anche qualora tale titolare dimostri che la richiesta è manifestamente infondata o eccessiva.

    Sentenza Österreichische Post del 12 gennaio 2023 (C-154/21)

  • Nel 2014 un dipendente, al contempo cliente della banca Pankki S, è venuto a conoscenza del fatto che i suoi dati personali erano stati consultati in più occasioni da altri dipendenti della banca. Nutrendo dubbi circa la liceità di tali consultazioni, tale dipendente, che, nel frattempo, era stato licenziato da Pankki S, ha chiesto a quest’ultima di comunicargli l’identità delle persone che avevano consultato i suoi dati, le date esatte e le ragioni delle consultazioni. Pankki S ha rifiutato di rivelare l’identità degli impiegati, sostenendo che tali informazioni costituivano dati personali di tali dipendenti. Interpellata da un tribunale finlandese, la Corte di giustizia ha dichiarato che chiunque ha il diritto di conoscere la data e le ragioni per cui i suoi dati personali sono stati consultati e che la circostanza che il titolare del trattamento eserciti un’attività bancaria non incide sulla portata di tale diritto.

    Sentenza Pankki S del 22 giugno 2023 (C-579/21)

  • Interpellata dalla Corte amministrativa suprema di Lituania, la Corte di giustizia ha dichiarato che la direttiva «relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche» osta, nelle indagini sulla corruzione nel servizio pubblico, all’utilizzo di dati risultanti dalle comunicazioni elettroniche che sono stati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e poi messi a disposizione delle autorità ai fini della lotta alla criminalità grave. Inoltre, dati relativi al traffico e all’ubicazione, conservati da fornitori ai fini della lotta alla criminalità grave e messi a disposizione delle autorità, non possono essere successivamente trasmessi ad altre autorità ai fini della lotta contro condotte illecite di natura corruttiva.

    Sentenza Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra del 7 settembre 2023 (C-162/22)

  • Un paziente ha chiesto alla sua dentista di fornirgli gratuitamente una copia della propria cartella medica, ma la dentista ha preteso che egli si facesse carico delle spese connesse alla fornitura di tale copia. Ritenendo di avere diritto a una copia gratuita, il paziente si è rivolto ai giudici tedeschi. In risposta alla questione pregiudiziale sottopostale, la Corte di giustizia ha ricordato che il RGPD sancisce il diritto del paziente di ottenere una prima copia della sua cartella medica senza che, in linea di principio, ciò comporti spese e che il responsabile del trattamento poteva esigere un pagamento solo per le copie successive. Pertanto, un dentista è tenuto a fornire gratuitamente una prima copia dei dati del paziente senza che quest’ultimo sia tenuto a motivare la propria richiesta.

    Sentenza FT (Copia della cartella medica) del 26 ottobre 2023 (C-307/22)

Parità di trattamento e diritto del lavoro

L’Unione europea conta più di 240 milioni di lavoratori. Un gran numero di cittadini beneficia quindi direttamente delle disposizioni del diritto del lavoro europeo, che stabilisce norme minime in materia di condizioni di lavoro e di occupazione, integrando in tal modo le politiche perseguite dagli Stati membri.


La Corte di giustizia: garantire la parità di trattamento e tutelare i diritti delle minoranze

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La Corte di giustizia sul luogo di lavoro – tutelare i diritti dei lavoratori

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  • Interpellata da un giudice polacco, la Corte di giustizia ha ricordato che la protezione contro la discriminazione, prevista dalla direttiva 2000/78 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, si applica a ogni attività professionale reale ed esercitata nell’ambito di un rapporto giuridico stabile. Essa si applica anche a un’attività svolta da un lavoratore autonomo che opera sulla base di un contratto d’opera. La decisione di interrompere e non rinnovare un tale contratto pone un lavoratore autonomo in una situazione paragonabile a quella di un lavoratore subordinato licenziato. Inoltre, la Corte di giustizia ha sottolineato che la libertà contrattuale non può giustificare il rifiuto di contrarre con una persona in base al suo orientamento sessuale.

    Sentenza TP (Addetto al montaggio audiovisivo per la televisione pubblica) del 12 gennaio 2023 (C-356/21)

  • Un pilota tedesco lavorava a tempo parziale per una compagnia aerea e il suo contratto di lavoro prevedeva una remunerazione di base che dipendeva dal tempo di servizio di volo. Inoltre, egli poteva beneficiare di una remunerazione supplementare se effettuava, in un mese, un certo numero di ore di servizio di volo e se superava determinate soglie fissate nel suo contratto. Orbene, tali soglie erano identiche per i piloti che lavoravano a tempo pieno e per quelli che lavoravano a tempo parziale. Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia se norme nazionali che richiedono che un lavoratore a tempo parziale svolga lo stesso numero di ore di lavoro che svolge un lavoratore a tempo pieno per poter ottenere una remunerazione supplementare costituissero una discriminazione vietata ai sensi del diritto dell’Unione. La Corte di giustizia ha risposto affermativamente, sottolineando che la previsione di una remunerazione maggiorata per il superamento di un certo numero di ore di lavoro non può andare a svantaggio del lavoratore a tempo parziale.

    Sentenza Lufthansa CityLine del 19 ottobre 2023 (C-660/20)

  • Un macchinista impiegato dalla MÁV-START, società ferroviaria nazionale ungherese, ha impugnato la decisione del suo datore di lavoro di non concedergli un periodo di riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive. Ai sensi della direttiva sull’organizzazione dell’orario di lavoro, tale periodo di riposo deve essere accordato al lavoratore nel corso di ogni periodo di 24 ore, quando tale periodo precede o segue un periodo di riposo settimanale o un periodo di ferie. La Corte di giustizia ha rilevato che i periodi di riposo giornaliero e settimanale costituivano due diritti autonomi che perseguivano obiettivi distinti. Il riposo giornaliero non fa parte del riposo settimanale, ma si aggiunge ad esso, anche se lo precede direttamente. Di conseguenza, è necessario garantire ai lavoratori il godimento effettivo di ciascuno di tali diritti.

    Sentenza MÁV-START del 2 marzo 2023 (C-477/21)

Cittadinanza europea

Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato dell’Unione è automaticamente un cittadino dell’Unione europea. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. I cittadini dell’Unione europea godono di diritti specifici garantiti dai trattati europei.

  • La figlia di una madre danese e di un padre americano, in possesso della doppia cittadinanza danese e americana sin dalla sua nascita negli Stati Uniti, ha chiesto alla Danimarca, all’età di 22 anni, di conservare la cittadinanza danese, cosa che le è stata rifiutata in base alla normativa danese applicabile. Interrogata da un tribunale danese circa la compatibilità di tale normativa con il diritto dell’Unione, la Corte di giustizia ha dichiarato che in linea di principio la Danimarca può prevedere che i suoi cittadini nati all’estero e che non abbiano mai vissuto nel suo territorio perdano la cittadinanza danese all’età di 22 anni. Tale misura deve tuttavia rispettare il principio di proporzionalità qualora essa comporti anche la perdita della cittadinanza europea. È quanto avviene se la persona interessata non possiede la cittadinanza di un altro Stato membro. Pertanto, il diritto dell’Unione osta alla perdita definitiva della cittadinanza danese, e quindi della cittadinanza europea, senza che la persona interessata ne sia stata informata, e senza che essa abbia avuto la possibilità di chiedere un esame individuale delle conseguenze di tale perdita.

    Sentenza Udlændinge- og Integrationsministeriet del 5 settembre 2023 (C-689/21)

Migrazione

L’Unione europea ha adottato un insieme di norme per istituire una politica migratoria europea efficace, umanitaria e sicura. Il sistema esuropeo comune di asilo definisce norme minime applicabili al trattamento di tutti i richiedenti asilo e delle loro domande in tutta l’Unione.

  • Due cittadini siriani, la sig.ra X e il sig. Y, si sono sposati nel 2016 in Siria e hanno avuto due figli. Nel 2019, il sig. Y ha lasciato la Siria per il Belgio, mentre la sig.ra X e i loro due figli sono rimasti in Siria. Nel 2022, le autorità belghe hanno riconosciuto al sig. Y lo status di rifugiato in Belgio. L’avvocato della sig.ra X e dei figli ha presentato una domanda di ricongiungimento familiare per posta elettronica, al fine di raggiungere il sig. Y in Belgio, indicando che le circostanze eccezionali nel nord-ovest della Siria impedivano loro di recarsi presso una sede diplomatica belga per presentarvi la domanda. L’Ufficio stranieri ha risposto che la legge belga precludeva la presentazione di domande per posta elettronica e ha invitato la sig.ra X e i suoi figli a contattare l’ambasciata belga. Interpellata da un tribunale belga, la Corte di giustizia ha dichiarato che la legislazione belga che impone la presenza personale presso una sede diplomatica per una domanda di ricongiungimento familiare è contraria al diritto dell’Unione. La normativa può nondimeno prevedere la possibilità di richiedere la comparizione personale a uno stadio ulteriore.

    Sentenza Afrin del 18 aprile 2023 (C-1/23 PPU)

  • L’Ungheria ha introdotto una legge che imponeva alle persone di paesi terzi o apolidi che si trovassero nel suo territorio o che si presentassero alle sue frontiere di recarsi previamente presso una delle sue ambasciate all’estero, in Serbia o in Ucraina, al fine di ivi presentare una dichiarazione e ottenere un’autorizzazione all’ingresso nel territorio, prima di potervi presentare domanda di protezione internazionale. La Corte di giustizia ha dichiarato che l’Ungheria aveva creato ostacoli irragionevoli per i richiedenti asilo, in contrasto con i principi fondamentali dell’Unione, rendendo la domanda di asilo eccessivamente complessa. Tale misura non poteva essere giustificata dalla lotta contro le malattie contagiose nel contesto della pandemia di Covid19, in quanto sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.

    Sentenza Commissione/Ungheria del 22 giugno 2023 (C-823/21)

Stato di diritto

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al pari del Trattato sull’Unione europea, fa espressamente riferimento allo Stato di diritto come uno dei valori comuni agli Stati membri. L’indipendenza e l’imparzialità della magistratura sono un elemento essenziale dello Stato di diritto.


La tutela dello Stato di diritto nell’Unione

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  • La Commissione ha impugnato la riforma giudiziaria polacca del dicembre 2019 dinanzi alla Corte di giustizia. Quest’ultima ha accolto il ricorso della Commissione, sottolineando che gli Stati membri sono tenuti a evitare qualsiasi regressione, relativamente al valore dello Stato di diritto, della loro legislazione in materia di organizzazione della giustizia. La Corte di giustizia ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione il fatto che i giudici nazionali, chiamati essi stessi ad applicare il diritto dell’Unione, corrano il rischio che le questioni relative al loro status e all’esercizio delle loro funzioni siano decise da un giudice che non risponde ai requisiti di indipendenza e di imparzialità. Inoltre, non si può impedire ai giudici nazionali di valutare se un organo giurisdizionale o un giudice soddisfino i requisiti di tutela giurisdizionale effettiva derivanti dal diritto dell’Unione, se del caso interrogando la Corte in via pregiudiziale. Infine, le disposizioni nazionali che impongono ai giudici di rivelare la loro eventuale appartenenza a un’associazione, a una fondazione senza scopo di lucro o a un partito politico, e che prevedono la pubblicazione online di tali informazioni, sono contrarie alla protezione dei dati personali e al rispetto della vita privata.

    Sentenza Commissione/Polonia del 5 giugno 2023 (C-204/21)

Proprietà intellettuale

La normativa adottata dall’Unione per proteggere la proprietà intellettuale (diritti d’autore) e industriale (diritto dei marchi, protezione di disegni e modelli) accresce la competitività delle imprese favorendo un ambiente idoneo alla creatività e all’innovazione.


La proprietà intellettuale dinanzi al Tribunale dell’Unione europea

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  • La domanda di registrazione internazionale del segno denominativo «EMMENTALER» è stata respinta dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Emmentaler Switzerland ha impugnato tale decisione, che è stata nuovamente confermata dall’EUIPO a causa del carattere descrittivo del marchio. Nella sua sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso di Emmentaler Switzerland sostenendo che il pubblico tedesco comprende immediatamente il segno EMMENTALER come designante un tipo di formaggio, il che lo rende un marchio descrittivo. Infatti, per rifiutare la registrazione di un segno, è sufficiente che esso sia descrittivo in una parte dell’Unione. Il termine «EMMENTALER» non può quindi essere protetto come marchio dell’Unione relativamente ad alcuni formaggi.

    Sentenza Emmentaler Switzerland/EUIPO (EMMENTALER) del 24 maggio 2023 (T-2/21)

  • La registrazione del logo di Batman come marchio dell’Unione europea è stata contestata dinanzi al Tribunale da un produttore italiano di abbigliamento di carnevale. Il Tribunale ha dichiarato che le prove presentate dal produttore non erano sufficienti a dimostrare che tale marchio, raffigurante un pipistrello in una cornice ovale, fosse privo di carattere distintivo. È tale carattere distintivo che consente al pubblico di associare i prodotti coperti dal marchio all’editore di Batman, DC Comics, e di distinguerli da quelli di altre imprese.

    Sentenza Aprile e Commerciale Italiana/EUIPO - DC Comics del 7 giugno 2023 (T-735/21)

  • Nell’ambito di una controversia tra organismi rumeni di gestione dei diritti d’autore e un vettore aereo, la Corte di giustizia ha dichiarato che la diffusione di un’opera musicale come sottofondo in un veicolo per il trasporto passeggeri costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi del diritto dell’Unione. Tuttavia, la mera installazione, a bordo di un mezzo di trasporto, di un impianto di sonorizzazione e, se del caso, di un software che consente la diffusione di musica di sottofondo non costituisce una comunicazione di tal tipo. Di conseguenza, il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che stabilisce una presunzione di comunicazione al pubblico di opere musicali fondata sulla mera presenza di sistemi di sonorizzazione nei mezzi di trasporto.

    Sentenze Blue Air Aviation e UPFR del 20 aprile 2023 (cause riunite C-775/21 e C-826/21)

  • In seguito a una controversia dinanzi all’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) riguardante la registrazione del segno tridimensionale di uno scooter, Piaggio ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale. Piaggio aveva presentato all’EUIPO vari elementi di prova pertinenti, quali sondaggi di opinione, dati relativi al volume delle vendite, nonché la presenza della «Vespa» al Museum of Modern Art di New York, l’utilizzo degli scooter «Vespa» in film noti a livello mondiale, come «Vacanze romane», o ancora la presenza di «Vespa club» in numerosi Stati membri. Secondo Piaggio, tali elementi attestano il carattere iconico della «Vespa» e quindi il suo riconoscimento a livello globale in tutta l’Unione. Il Tribunale ha dato ragione a Piaggio, affermando che gli elementi di prova dimostravano il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio in tutta l’Unione.

    Sentenza Piaggio & C./EUIPO - Zhejiang Zhongneng Industry Group del 29 novembre 2023 (T-19/22)

Misure restrittive e politica estera

Le misure restrittive o «sanzioni» costituiscono uno strumento essenziale della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea al fine di preservare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali e la sua sicurezza. Le sanzioni cercano di suscitare nelle entità o nelle persone che ne sono colpite un cambiamento politico o di comportamento.

  • Belaeronavigatsia, impresa di Stato bielorussa responsabile della regolamentazione dello spazio aereo, è stata inserita negli elenchi di sanzioni del Consiglio dell’Unione europea a causa della sua responsabilità nel dirottamento, il 23 maggio 2021, del volo FR4978 verso l’aeroporto di Minsk, che ha portato all’arresto di due oppositori del regime che si trovavano a bordo (Raman Pratasevitch e Sofia Sapega). Interpretando per la prima volta la nozione di «persona responsabile della repressione», il Tribunale ha respinto il ricorso di Belaeronavigatsia, ritenendo che l’impresa di Stato non potesse ignorare che tale dirottamento aveva contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Bielorussia.

    Sentenza Belaeronavigatsia/Consiglio del 17 febbraio 2023 (T-536/21)

  • In risposta all’annessione illegale della Crimea e della città di Sebastopoli da parte della Russia nel marzo 2014, il 17 marzo 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una serie di misure restrittive. In seguito allo scoppio della guerra su vasta scala avviata dalla Russia contro l’Ucraina nel febbraio 2022, il Consiglio ha aggiunto negli elenchi delle persone ed entità colpite dalle misure restrittive membri del governo, banche, uomini d’affari e membri dell’Assemblea federale (Duma di Stato). In particolare, il Consiglio ha aggiunto il nome della sig.ra Violetta Prigozhina, madre di Yevgeniy Prigozhin, responsabile dello schieramento di mercenari del gruppo Wagner che combattono per la Russia in Ucraina. Il Tribunale ha accolto la domanda di annullamento degli atti del Consiglio diretti contro la sig.ra Prigozhina, ritenendo che la sua inclusione negli elenchi si basasse unicamente sul suo rapporto di parentela con il figlio, il che non è sufficiente a giustificare siffatte misure.

    Sentenza Prigozhina/Consiglio dell’8 marzo 2023 (T-212/22)

  • Di fronte al deterioramento dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia in Venezuela, nel 2017 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato misure restrittive a causa della situazione in tale Stato. Nel 2019, il Tribunale ha respinto un ricorso presentato dal Venezuela contro tali misure, in quanto la situazione giuridica di tale Stato non era direttamente influenzata da tali misure contestate. Investita di un ricorso d’impugnazione, nel 2021 la Corte di giustizia ha annullato tale sentenza del Tribunale e gli ha rinviato la causa per un nuovo esame. Con la sua sentenza del 2023, il Tribunale ha respinto tutti i motivi dedotti dal Venezuela diretti ad annullare tali misure restrittive.

    Sentenza Venezuela/Consiglio del13 settembre 2023 (T-65/18 RENV)

  • Il sig. Roman Arkadyevich Abramovich è un imprenditore di cittadinanza russa, israeliana e portoghese. È il principale azionista della società madre di Evraz, uno dei principali gruppi russi nel settore siderurgico e minerario nonché uno dei principali contribuenti russi. In seguito all’attacco della Russia contro l’Ucraina, il Consiglio ha congelato i fondi e ha vietato l’ingresso nell’Unione europea o il transito di imprenditrici e imprenditori di spicco operanti in settori economici che forniscono una fonte significativa di reddito al governo russo. Il sig. Abramovich ha contestato dinanzi al Tribunale l’inserimento e il mantenimento del suo nome negli elenchi delle misure restrittive dirette ad aumentare la pressione sulla Russia. Il Tribunale ha respinto il ricorso del sig. Abramovich confermando così le misure restrittive adottate nei suoi confronti.

    Sentenza Abramovich/Consiglio del 20 dicembre 2023 (T-313/22)

Politica commerciale

La politica commerciale è una competenza esclusiva dell’UE. L’Unione legifera sulle questioni commerciali e conclude accordi commerciali internazionali. Il fatto che l’Unione agisca di concerto esprimendosi con una sola voce sulla scena mondiale la pone in una posizione di forza in materia di commercio internazionale.

  • Nel 2020 gli Stati Uniti hanno aumentato i dazi doganali sulle importazioni di alcuni prodotti europei in alluminio e acciaio. In risposta, la Commissione ha adottato un regolamento che impone dazi doganali addizionali sulle importazioni nell’Unione di alcuni prodotti originari degli Stati Uniti. La Zippo Manufacturing Co., un produttore americano di accendini colpiti da tale aumento, ha contestato la misura dinanzi al Tribunale, che ha annullato detto regolamento. Secondo il Tribunale, la Commissione ha violato il diritto della Zippo ad essere ascoltata e, di conseguenza, il principio di buona amministrazione. Prima di procedere a tale aumento la Commissione avrebbe dovuto ascoltare la Zippo, poiché sapeva, già prima di adottarlo, che l’aumento dei dazi doganali riguardava principalmente gli accendini della Zippo.

    Sentenza Zippo Manufacturing e a./Commissione del 18 ottobre 2023 (T-402/20)

Tax ruling

Le imposte dirette rientrano, in linea di principio, nella competenza degli Stati membri. Tuttavia, esse devono rispettare le regole di base dell’Unione europea, come il divieto di aiuti di Stato. Pertanto, l’Unione controlla la legittimità delle decisioni anticipate in materia fiscale («tax ruling») degli Stati membri che accordano alle imprese un trattamento fiscale particolare.

  • Con una decisione fiscale anticipata («tax ruling») del 2003, le autorità lussemburghesi hanno accettato la proposta del gruppo Amazon riguardante il trattamento di una società figlia stabilita in Lussemburgo in materia di imposta sulle società. La Commissione ha ritenuto che questo «tax ruling» costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. In seguito ad azioni giudiziarie promosse dal Lussemburgo e da Amazon, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione, ritenendo che quest’ultima non avesse dimostrato che la società figlia di Amazon avesse beneficiato di una riduzione indebita del suo onere fiscale. La Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale, dichiarando che essa aveva erroneamente determinato il «sistema di riferimento» al fine di valutare l’esistenza di tale aiuto.

    Sentenza Commissione /Amazon.com e a. del 14 dicembre 2023 (C-457/21 P).

  • Nel 2018 la Commissione ha constatato che le autorità tributarie lussemburghesi avevano concesso al gruppo Engie dei «tax ruling» che, a suo avviso, gli avrebbero permesso di evitare l’imposizione fiscale sugli utili realizzati dalle sue società figlie stabilite in Lussemburgo. La Commissione ha ritenuto che questi «tax ruling» costituissero aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. In seguito al rigetto dei loro ricorsi da parte del Tribunale, Engie e il Lussemburgo hanno proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, che ha dichiarato che la Commissione aveva commesso un errore nel determinare il «sistema di riferimento» diretto a valutare la selettività di tali misure fiscali e, quindi, nel qualificarle come aiuti di Stato vietati.

    Sentenze P Luxembourg/Commissione e P Engie Global LNG Holding e a./Commissione (cause riunite C-451/21 P e C-454/21 P)

Concorrenza

L’Unione europea garantisce il rispetto delle norme a tutela della libera concorrenza. Le pratiche che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno sono vietate e possono essere sanzionate con ammende.

  • La Commissione ha svolto un’indagine in merito al blocco geografico di alcuni videogiochi per PC sulla piattaforma Steam. Essa ha constatato che il gestore di tale piattaforma, Valve, e cinque editori di giochi, vale a dire Bandai, Capcom, Focus Home, Koch Media e ZeniMax, avevano violato il diritto della concorrenza dell’Unione. La Commissione ha addebitato a Valve e ai cinque editori di aver partecipato a un insieme di accordi anticoncorrenziali o di pratiche concordate. Questi avrebbero mirato a limitare le vendite transfrontaliere mediante l’introduzione di funzionalità di controllo territoriale, in particolare nei paesi baltici nonché in alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale. Valve ha impugnato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che la Commissione avesse correttamente accertato l’esistenza di un accordo tra Valve e ciascuno dei cinque editori mirante a limitare le importazioni parallele mediante il geoblocco delle chiavi di attivazione dei videogiochi in questione sulla piattaforma Steam. Tale geoblocco mirava ad impedire che i videogiochi, distribuiti in alcuni paesi a prezzi bassi, fossero acquistati da distributori o da utenti situati in altri paesi in cui i prezzi sono molto più elevati.

    Sentenza Valve Corporation/Commissione del 27 settembre 2023 (T-172/21)

Accesso ai documenti

La trasparenza della vita pubblica è un principio chiave dell’Unione. Ogni cittadino o persona giuridica dell’Unione può, in linea di principio, accedere ai documenti delle istituzioni. Tuttavia, in determinati casi, detto accesso può essere negato se giustificato.

  • Il sig. Emilio De Capitani ha chiesto l’accesso a determinati documenti scambiati in seno al gruppo di lavoro «Diritto delle società» del Consiglio dell’Unione europea, in merito alla procedura legislativa relativa alla modifica della direttiva 2013/34 sui bilanci d’esercizio. Il Consiglio ha rifiutato l’accesso per il motivo che la loro divulgazione avrebbe gravemente pregiudicato il suo processo decisionale, ritenendo al contempo che la natura delle informazioni fosse troppo sensibile e troppo tecnica perché esse potessero essere divulgate. Il sig. De Capitani ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ha esaminato, nel contesto delle procedure legislative dell’Unione europea, la conciliazione dei principi di pubblicità e di trasparenza con l’eccezione alla divulgazione dei documenti a tutela del processo decisionale. Il Tribunale ha sottolineato che, in un sistema fondato sul principio della legittimità democratica, il legislatore deve rispondere dei suoi atti nei confronti del pubblico. Lesercizio da parte dei cittadini dei loro diritti democratici presuppone la possibilità di seguire in dettaglio il processo decisionale all’interno delle istituzioni partecipando alle procedure legislative. Il Tribunale ha quindi annullato la decisione del Consiglio di diniego dell’accesso ai documenti di lavoro relativi alla direttiva.

    Sentenza De Capitani/Consiglio del 25 gennaio 2023 (T-163/21)

La direzione della Ricerca e documentazione propone agli operatori del diritto, nell’ambito della sua Compilazione delle sintesi, una «Selezione delle sentenze più importanti» e un «Bollettino mensile di giurisprudenza» della Corte di giustizia e del Tribunale.

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