A | La Corte di giustizia nel 2023
La Corte di giustizia può essere adita principalmente mediante:
- domande di pronuncia pregiudiziale
Quando un giudice nazionale nutre dubbi sull’interpretazione di una norma dell’Unione o sulla sua validità, sospende il procedimento pendente dinanzi ad esso e adisce la Corte di giustizia. Ottenuti i chiarimenti grazie alla decisione resa dalla Corte di giustizia, il giudice nazionale può definire la controversia sottopostagli. Nelle cause che richiedono una risposta in tempi brevissimi (ad esempio in materia di asilo, di controllo alle frontiere, di sottrazione di minori, ecc.), è previsto un procedimento pregiudiziale d’urgenza («PPU»);
-
ricorsi diretti, volti a:
- ottenere l’annullamento di un atto dell’Unione («ricorso di annullamento») o
- far accertare che uno Stato membro non rispetta il diritto dell’Unione («ricorso per inadempimento»). Se lo Stato membro non si adegua alla sentenza con cui è accertato l’inadempimento, un secondo ricorso, denominato ricorso per «doppio inadempimento», può portare la Corte a infliggergli una sanzione pecuniaria;
- impugnazioni, dirette contro le decisioni emesse dal Tribunale a seguito delle quali la Corte di giustizia può annullare la decisione del Tribunale;
- domande di parere sulla compatibilità con i trattati di un accordo che l’Unione intende concludere con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale (presentate da uno Stato membro o da un’istituzione europea).
Evoluzione e attività della Corte di giustizia
Gli ultimi mesi del 2023 sono stati caratterizzati dai negoziati relativi alla domanda legislativa, presentata nel novembre 2022 dalla Corte di giustizia al Parlamento europeo e al Consiglio, al fine, da un lato, di trasferire al Tribunale la competenza pregiudiziale della Corte in sei materie specifiche (l’imposta sul valore aggiunto, le accise, il codice doganale, la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri nonché il sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra) e, dall’altro lato, di estendere l’ambito di applicazione del procedimento di ammissione preventiva delle impugnazioni contro le decisioni del Tribunale, entrata in vigore nel maggio 2019. L’obiettivo di tale domanda legislativa è quello di garantire, nell’interesse dei singoli a una giustizia di qualità entro termini ragionevoli, un migliore equilibrio del carico di lavoro tra la Corte di giustizia e il Tribunale, che, dal luglio 2022, è dotato di due giudici per Stato membro (ossia 54 in totale).
La Corte di giustizia potrà così concentrarsi maggiormente sui suoi compiti centrali di organo giurisdizionale costituzionale e supremo dell’Unione. Come negli ultimi anni, il contenzioso portato dinanzi alla Corte, a prescindere dal fatto che ciò avvenga per via pregiudiziale o attraverso ricorsi diretti (in particolare i ricorsi per inadempimento), si caratterizza, infatti, per le tematiche delicate che impegnano regolarmente la Grande Sezione, come la salvaguardia dei valori dello Stato di diritto nel contesto delle riforme giudiziarie nazionali, la politica di asilo e di immigrazione, la protezione dei dati personali e l’applicazione delle regole di concorrenza nell’era digitale, la lotta contro le discriminazioni o, ancora, le questioni ambientali, energetiche e climatiche.
Per quanto riguarda il trasferimento parziale della competenza pregiudiziale al Tribunale, esso si fonderà su due principi fondamentali, dettati da considerazioni attinenti alla certezza del diritto, alla celerità e alla trasparenza: il principio dello «sportello unico», in base al quale ogni domanda di pronuncia pregiudiziale dovrà essere sempre proposta alla Corte, che determinerà se una causa pregiudiziale rientri o meno esclusivamente in una o più delle suddette materie specifiche, e il principio del trasferimento integrale di tutte le cause pregiudiziali relative esclusivamente all’una o all’altra di tali materie specifiche. Se, invece, la causa non rientra esclusivamente in tali materie, in particolare in quanto solleva questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario o della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, essa sarà trattata dalla Corte.
Il trasferimento di una causa pregiudiziale al Tribunale non pregiudicherà, tuttavia, né la facoltà, per quest’ultimo, di rinviare la causa alla Corte di giustizia se ritiene che essa richieda una decisione di principio, né la possibilità per la Corte di giustizia di procedere, in via eccezionale, a un riesame della decisione resa dal Tribunale in caso di un grave rischio di violazione dell’unità o della coerenza del diritto dell’Unione.
Dopo diversi mesi di esame e di negoziati, nel dicembre 2023 è stato trovato un accordo politico su questa domanda legislativa. Nell’ambito di tale accordo, è stato in particolare stabilito che le memorie o le osservazioni scritte presentate da una parte che ha partecipato al procedimento pregiudiziale saranno pubblicate sul sito Internet della Corte entro un termine ragionevole dalla conclusione della causa, a meno che tale parte non si opponga a questa pubblicazione.
Al momento della stesura del presente documento, il calendario preciso per l’adozione formale delle modifiche allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché la data di entrata in vigore di tali modifiche non sono ancora stati resi noti in maniera definitiva, e vi sono ancora dei lavori da portare a termine, in particolare per quanto riguarda la modifica dei regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale, necessaria per attuare tale riforma. Tuttavia, questa approvazione di principio apre le porte a una ridefinizione del funzionamento degli organi giurisdizionali dell’Unione per gli anni a venire.
Sul piano della composizione della Corte, vi è stato un cambiamento nel 2023, con la partenza dell’avvocato generale Pitruzzella a seguito della sua nomina a giudice della Corte costituzionale italiana.
Per quanto riguarda le statistiche dell’anno trascorso, esse riflettono, ancora una volta, l’intensità delle attività della Corte di giustizia negli ultimi anni. Nel 2023, la Corte è stata investita di 821 cause, vale a dire qualche causa in più rispetto al 2022, e ne ha concluse 783, cioè un numero abbastanza simile a quello dei tre anni precedenti. La durata media dei procedimenti, considerando tutti i tipi di cause, è stata di 16,1 mesi e il numero di cause pendenti al 31 dicembre 2023 era di 1149.
Koen Lenaerts
Presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea
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Membri della Corte di giustizia
La Corte di giustizia è composta da 27 giudici e da 11 avvocati generali.
I giudici e gli avvocati generali sono designati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato con l’incarico di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati proposti ad esercitare le funzioni di cui trattasi. Il loro mandato dura sei anni ed è rinnovabile.
Essi vengono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano in possesso di competenze notorie.
I giudici esercitano le loro funzioni in piena imparzialità e indipendenza.
I giudici della Corte di giustizia designano tra loro il presidente e il vicepresidente. I giudici e gli avvocati generali nominano il cancelliere per un mandato di sei anni.
Gli avvocati generali hanno il compito di presentare con assoluta imparzialità e in piena indipendenza un parere giuridico denominato «conclusioni» nelle cause loro sottoposte. Tale parere non è vincolante, ma fornisce un ulteriore punto di vista sull’oggetto della controversia.
Nel 2023 non è stato nominato nessun nuovo membro della Corte di giustizia.
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K. Lenaerts
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L. Bay Larsen
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A. Arabadjiev
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A. Prechal
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K. Jürimäe
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C. Lycourgos
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E. Regan
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M. Szpunar
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T. von Danwitz
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F. Biltgen
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N. J. Cardoso da Silva Piçarra
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Z. Csehi
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O. Spineanu-Matei
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J. Kokott
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M. Ilešič
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J.-C. Bonichot
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M. Safjan
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S. Rodin
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M. Campos Sánchez-Bordona
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P. G. Xuereb
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L. S. Rossi
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I. Jarukaitis
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P. Pikamäe
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A. Kumin
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N. Jääskinen
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N. Wahl
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J. Richard de la Tour
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A. Rantos
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I. Ziemele
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J. Passer
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D. Gratsias
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M. L. Arastey Sahún
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A. M. Collins
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M. Gavalec
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N. Emiliou
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T. Ćapeta
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L. Medina
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A. Calot Escobar
Ordine protocollare in vigore dal 15/11/2023
B | Il Tribunale nel 2023
Il Tribunale può essere adito, in primo grado, mediante ricorsi diretti proposti dalle persone fisiche o giuridiche (individui, società, associazioni, ecc.), quando sono individualmente e direttamente interessate, e dagli Stati membri contro gli atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione europea, e mediante ricorsi diretti volti a ottenere il risarcimento dei danni causati dalle istituzioni o dai loro agenti.
Gran parte del suo contenzioso è di natura economica: proprietà intellettuale (marchi, disegni e modelli dell’Unione europea), concorrenza, aiuti di Stato e vigilanza bancaria e finanziaria.
Il Tribunale è altresì competente a pronunciarsi in materia di funzione pubblica sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti.
Le decisioni del Tribunale possono essere impugnate, limitatamente alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia. Nelle cause che sono già state oggetto di un doppio esame (da parte di una commissione di ricorso indipendente, poi da parte del Tribunale), la Corte di giustizia ammette la domanda di impugnazione soltanto se solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Evoluzione e attività del Tribunale
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Marc van der Woude
Presidente del Tribunale
Nel corso del 2023, la riforma del Tribunale che ha previsto il raddoppio del numero dei suoi giudici (regolamento 2015/2422) ha prodotto tutti i suoi effetti. Le statistiche giudiziarie del Tribunale lo testimoniano. Il Tribunale ha definito 904 cause su 868 cause introdotte (escluse 404 cause identiche introdotte alla fine dell’anno), riducendo così il numero di cause pendenti. Inoltre, la durata media dei procedimenti si è mantenuta a un livello soddisfacente: 18,2 mesi in media, indice di una gestione efficiente delle cause.
Allo stesso tempo, il Tribunale ha consolidato la sua prassi di rinviare un maggior numero di cause a collegi ampliati. Nel 2023, il 13,6 % delle cause concluse è stato definito da collegi ampliati e non meno di 120 cause sono state rinviate a tali collegi. Per alcune cause di eccezionale importanza, il Tribunale non esita più a rinviarli alla propria Grande Sezione, composta da 15 giudici. In particolare, è in tale collegio solenne che il Tribunale ha emesso la sentenza nella causa Venezuela/Consiglio relativa alle misure restrittive adottate dal Consiglio dell’Unione europea nei confronti di imprese e cittadini venezuelani (T-65/18 RENV; v. il capitolo «Le sentenze più importanti dell’anno»). Sono state inoltre rinviate alla Grande Sezione quattro cause promosse da quattro organizzazioni europee di giudici, riguardanti il piano nazionale polacco di ripresa e resilienza (da T-530/22 a T-533/22) e due cause relative alle misure restrittive attuate dall’Unione europea nei confronti della Russia a seguito della guerra in Ucraina (T-635/22 e T-644/22).
Questi risultati soddisfacenti sono in parte dovuti alla stabilità della composizione dell’organo giurisdizionale. Infatti, solo due dei suoi giudici hanno lasciato l’incarico nel 2023, ovvero il sig. Frimodt Nielsen e il sig. Valančius, sostituiti rispettivamente dal sig. Kalėda e dalla sig.ra Spangsberg Grønfeldt. Si esprime qui un ringraziamento per il loro contributo alla buona amministrazione della giustizia nell’Unione. L’anno 2023 ha visto anche la partenza del cancelliere, sig. Coulon, dopo 18 anni di onorato servizio, e l’arrivo del suo successore, il sig. Di Bucci. In occasione della partenza del sig. Coulon, si è tenuto un colloquio sul diritto processuale dell’Unione, in cui si sono succeduti discorsi di ringraziamento e interventi di alto livello.
Nel corso del 2023, il Tribunale ha continuato il suo processo di modernizzazione, in particolare per migliorare il trattamento delle cause più voluminose e complesse. Queste cause, generalmente nel settore del diritto economico e finanziario, meritano un approccio proattivo e adeguato sia in termini di allocazione delle risorse che a livello di pianificazione dei lavori. Questo approccio, in cui saranno coinvolti i rappresentanti delle parti, consentirà di ridurre la durata del giudizio e di rispondere in modo più mirato alle aspettative delle parti.
Inoltre, per rispondere pienamente alle legittime aspettative dei singoli in vista di un trasferimento parziale della competenza pregiudiziale in alcune materie specifiche e dell’estensione del procedimento di ammissione preventiva delle impugnazioni, il Tribunale ha lavorato per tutto il 2023 sui cambiamenti necessari delle sue modalità organizzative nonché sulle sue future norme procedurali.
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Innovazioni giurisprudenziali
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Savvas S. Papasavvas
Vicepresidente del Tribunale
Il contenzioso del Tribunale è in continua evoluzione. Su impulso dei ricorsi presentati dai singoli, ogni sentenza aggiunge una nuova pietra all’edificio giurisprudenziale. Il 2023 non ha fatto eccezione e ha visto il Tribunale affrontare nuove questioni in settori tradizionali, ma anche aprire la strada a una giurisprudenza in rapida evoluzione. Il 2023 è stato anche l’occasione per la Grande Sezione di riunirsi su una questione singolare di politica estera e di sicurezza comune.
Fin dalla sua istituzione, al Tribunale è stato affidato il controllo dell’applicazione delle regole di concorrenza. Esso dispone quindi di una particolare competenza in questo settore. Tuttavia, poiché in tale ambito, come in altri, il contesto giuridico è in continua evoluzione, questioni inedite sono continuamente sottoposte al suo esame. È il caso, in particolare, della sentenza del 24 maggio 2023, Meta Platforms Ireland/Commissione (T-451/20), in cui il Tribunale ha esaminato, per la prima volta, la legittimità di una richiesta di informazioni tramite termini di ricerca ai sensi del regolamento n. 1/2003 nonché la legittimità di una procedura di «virtual data room» per il trattamento di documenti contenenti dati personali sensibili. Il Tribunale ha dovuto accertarsi che la Commissione avesse limitato la sua richiesta alle informazioni necessarie per verificare le presunte violazioni che giustificavano lo svolgimento della sua indagine (v. l’articolo «Focus»).
Analogamente, il regime di responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, per quanto classico e regolamentato, ha dato luogo a questioni interessanti e inedite. Infatti, il Tribunale è stato investito di un ricorso per risarcimento dei danni materiali e morali che l’International Management Group avrebbe subito a seguito della divulgazione, nella stampa, di una relazione sull’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sul suo status giuridico. Il ricorrente invocava l’illegittimità dei comportamenti della Commissione, con la quale aveva stipulato diversi accordi, e di quelli dell’OLAF. In tale occasione, con la sentenza del 28 giugno 2023, IMG/Commissione (T-752/20), il Tribunale ha precisato le condizioni da soddisfare per dimostrare una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli.
Tra i più rilevanti contenziosi in pieno sviluppo, quello relativo alle cause bancarie e finanziarie occupa un posto importante. In particolare, il Tribunale è investito di un numero crescente di ricorsi derivanti dall’introduzione del Meccanismo di risoluzione unico nel 2014. Questo meccanismo prevede un quadro di gestione delle crisi bancarie per la risoluzione delle banche importanti in alcuni Stati membri. Esso, si basa, nello specifico, sul Comitato di risoluzione unico, che ha come missione quella di preparare e gestire la risoluzione delle banche in dissesto o a rischio di dissesto. In particolare, in una serie di sentenze pronunciate il 22 novembre 2023, il Tribunale si è pronunciato in maniera inedita su una domanda di annullamento di una decisione del Comitato di risoluzione unico relativa a un eventuale indennizzo degli azionisti e dei creditori danneggiati a seguito di una risoluzione bancaria (le cause riunite T-302/20, T-303/20 e T307/20 Del Valle Ruíz e a./SRB, e le cause T-304/20 Molina Fernández/SRB, T-330/20 ACMO e a./SRB e T-340/20 Galván Fernández-Guillén/SRB).
Infine, non si può non segnalare, tra le novità giurisprudenziali che hanno lasciato il segno lo scorso anno, la sentenza del 13 settembre 2023, Venezuela/Consiglio (T-65/18 RENV; v. il capitolo «Le sentenze più importanti dell’anno»). Il Tribunale, riunito in Grande Sezione, si è pronunciato sulla legittimità di misure restrittive nei confronti di uno Stato terzo, in quel caso il Venezuela, a causa del continuo deterioramento, in quel paese, della situazione in termini di democrazia, Stato di diritto e diritti umani. In tale contesto, il Tribunale ha dovuto trattare le delicate questioni connesse al diritto di tale Stato terzo di essere ascoltato e le presunte violazioni del diritto internazionale invocate da quest’ultimo.
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Membri del Tribunale
Il Tribunale è composto da due giudici per Stato membro.
I giudici sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione di un comitato incaricato di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati. Il loro mandato è di sei anni ed è rinnovabile. Gli stessi designano tra loro, per tre anni, il presidente e il vicepresidente. I giudici nominano il cancelliere per un mandato di sei anni.
I giudici esercitano le loro funzioni in piena imparzialità e indipendenza.
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M. van der Woude
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S. S. Papasavvas
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D. Spielmann
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A. Marcoulli
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F. Schalin
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R. da Silva Passos
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J. Svenningsen
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M. J. Costeira
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K. Kowalik-Bańczyk
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A. Kornezov
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L. Truchot
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O. Porchia
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M. Jaeger
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H. Kanninen
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J. Schwarcz
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M. Kancheva
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E. Buttigieg
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V. Tomljenović
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S. Gervasoni
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L. Madise
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N Półtorak
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I. Reine
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P. Nihoul
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U. Öberg
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C. Mac Eochaidh
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G. De Baere
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R. Frendo
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T. R. Pynnä
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J. C. Laitenberger
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R. Mastroianni
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J. Martín y Pérez de Nanclares
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G. Hesse
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M. Sampol Pucurull
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M. Stancu
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P. Škvařilová-Pelzl
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I. Nõmm
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G. Steinfatt
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R. Norkus
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T. Perišin
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D. Petrlík
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M. Brkan
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P. Zilgalvis
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K. Kecsmár
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I. Gâlea
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I. Dimitrakopoulos
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D. Kukovec
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S. Kingston
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T. Tóth
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B. Ricziová
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E. Tichy-Fisslberger
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W. Valasidis
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L. Spangsberg Grønfeld
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V. Di Bucci
Ordine protocollare in vigore dal 27/09/2023
C | La giurisprudenza nel 2023
- Focus Interazione tra protezione dei dati personali e diritto della concorrenza
- Focus Potere di regolamentazione della FIFA e della UEFA e diritto dell’Unione
- Focus Protezione dei dati personali e lotta alle violazioni in materia di concorrenza tra imprese
- Focus Protezione delle imprese europee dalle sanzioni extraterritoriali statunitensi
- Le sentenze più importanti dell’anno
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Focus
Interazione tra protezione dei dati personali e diritto della concorrenza
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Sentenza Meta Platforms e a. del 4 luglio 2023 (C-252/21)
L’Autorità federale tedesca garante della concorrenza ha vietato alle società del gruppo Meta di subordinare l’uso del social network Facebook da parte dei suoi utenti in Germania al trattamento dei loro dati «off-Facebook» senza il loro consenso. Essa ha ritenuto che il trattamento dei dati in questione non fosse conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e costituisse quindi un abuso di posizione dominante da parte del gruppo Meta.
Adita da un giudice tedesco nell’ambito di una controversia introdotta dal gruppo Meta contro tale divieto, la Corte di giustizia ha dichiarato che un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro ha il diritto di constatare, nell’ambito di un’indagine relativa a un abuso di posizione dominante, una violazione del RGPD. Essa deve tuttavia cooperare lealmente con le specifiche autorità di controllo istituite da tale regolamento. Se il comportamento esaminato è già stato oggetto di una decisione da parte di tali autorità o della Corte, l’autorità garante della concorrenza è vincolata dalle loro valutazioni relative al RGPD.
La Corte si è inoltre pronunciata sulla questione se il trattamento dei dati cosiddetti «sensibili», in linea di principio vietato dal RGPD, possa essere eccezionalmente consentito nei casi in cui tali dati siano stati manifestamente resi pubblici dall’interessato. Essa ha dichiarato che il solo fatto che un utente consulti siti Internet o applicazioni che possano rivelare dati sensibili, come l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o l’orientamento sessuale, non significa che egli stia palesemente rendendo pubblici i suoi dati, ai sensi del RGPD. Lo stesso vale quando un utente inserisce dati o attiva pulsanti di selezione integrati, salvo che egli non abbia esplicitamente espresso preliminarmente la sua scelta di rendere tali dati pubblicamente accessibili a un numero illimitato di persone.
La circostanza che l’operatore di rete occupi una posizione dominante non osta a che l’utente possa validamente e liberamente acconsentire al trattamento dei suoi dati. Tuttavia, poiché tale posizione dominante può incidere sulla libertà di scelta degli utenti, essa costituisce un elemento importante per determinare se tale consenso sia stato effettivamente prestato validamente. La Corte aggiunge che incombe all’operatore l’onere di provare l’esistenza di tale consenso.
RGPD
Il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) uniforma e inquadra il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali nell’ambito di un regime unico.
Il RGPD impone obblighi a tutte gli organismi, pubblici o privati, qualora raccolgano dati personali sul territorio dell’Unione. Gli organismi che contravvengono agli obblighi del RGPD sono passibili di vari tipi di sanzioni.
Nell’era digitale, mediante il RGPD l’Unione sancisce numerosi diritti a favore delle persone, come il diritto all’informazione, il diritto all’oblio, il diritto all’accesso o il diritto alla cancellazione dei dati personali raccolti, che contribuiscono a rafforzare la protezione della loro vita privata. Tali norme sono considerate le più rigide al mondo in materia di protezione dei dati.
Dati «off Facebook»
Meta Platforms Ireland gestisce l’offerta del social network online Facebook nell’Unione. Iscrivendosi a Facebook, i suoi utenti accettano le condizioni generali stabilite da tale società, che contengono politiche sull’uso dei dati e dei marcatori (cookies). In forza di tali politiche, Meta Platforms Ireland raccoglie dati riferiti alle attività degli utenti all’interno e all’esterno del social network e li mette in relazione con gli account Facebook degli utenti interessati. Tali dati, denominati anche dati «off-Facebook», riguardano in particolare la consultazione di pagine Internet e di applicazioni di terzi, nonché l’utilizzo di altri servizi online appartenenti al gruppo Meta (fra i quali Instagram e WhatsApp). La raccolta di tali dati consente di personalizzare i messaggi pubblicitari destinati agli utenti di Facebook.
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Focus
Potere di regolamentazione della FIFA e della UEFA e diritto dell’Unione
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Sentenza European Superleague Company del 21 dicembre 2023 (C-333/21)
La FIFA e la UEFA sono federazioni calcistiche internazionali che regolamentano il calcio professionistico in Europa. Esse hanno adottato norme che conferiscono loro il potere di autorizzare le competizioni calcistiche europee tra club e di sfruttare i vari diritti mediatici corrispondenti. La UEFA organizza anche competizioni tra club europei, come, ad esempio, la Champions League.
Dodici club calcistici europei hanno deciso di creare un progetto per una nuova competizione calcistica: la Superleague. Questo progetto potrebbe avere ripercussioni sullo svolgimento delle competizioni tra club della UEFA e sullo sfruttamento dei relativi diritti mediatici. La FIFA e la UEFA si sono opposte al progetto e hanno minacciato di imporre sanzioni ai club e ai giocatori che decidano di parteciparvi.
L’impresa responsabile del progetto, la European Superleague Company, ha impugnato le norme della FIFA e della UEFA davanti a un tribunale di Madrid, che ha interpellato la Corte di giustizia sulla loro compatibilità con il diritto dell’Unione, che vieta gli ostacoli alla libera concorrenza e alla libera prestazione di servizi.
In linea con la sua giurisprudenza «Bosman», la Corte ha sottolineato che l’organizzazione di competizioni sportive e lo sfruttamento dei relativi diritti mediatici costituiscono attività economiche che rientrano nell’ambito del diritto dell’Unione.
Essa ha dichiarato che i poteri normativi, di vigilanza e sanzionatori di cui godono la FIFA e la UEFA in relazione all’organizzazione di competizioni calcistiche potenzialmente concorrenti, come il progetto Superleague, devono essere esercitati in modo trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato, pena la violazione del diritto della concorrenza dell’Unione e della libera prestazione di servizi.
Inoltre, la Corte ha ritenuto che le norme della FIFA e della UEFA sullo sfruttamento dei diritti mediatici siano idonee a violare il diritto della concorrenza dell’Unione qualora non siano a vantaggio dei vari attori in ambito calcistico, ad esempio garantendo una redistribuzione solidale dei ricavi generati. La Corte ha osservato che tali norme potevano essere pregiudizievoli per i club calcistici europei, per le imprese che operano sui mercati dei media e per i consumatori e i telespettatori, impedendo loro di beneficiare di nuove competizioni potenzialmente innovative o interessanti.
La giurisprudenza «Bosman»
Nella sua storica sentenza Bosman del 15 dicembre 1995 (C-415/93), la Corte ha dichiarato che la pratica di uno sport costituisce, in generale, un’attività economica che rientra nell’ambito del diritto dell’Unione. La Corte ha inoltre stabilito che la libera circolazione dei lavoratori osta:
- alle clausole di nazionalità adottate da federazioni sportive, in base alle quali le società sportive possono schierare solo un numero limitato di giocatori professionisti cittadini di altri Stati membri, e
- alle clausole di trasferimento adottate da tali federazioni, in base alle quali un giocatore professionista cittadino di uno Stato membro può, alla scadenza del suo contratto con una società, essere assunto da una società di un altro Stato membro solo se quest’ultima ha versato un’indennità alla società di origine.
La Corte e lo sport
In seguito alla sentenza Bosman, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi a più riprese sulle condizioni in cui uno sport può essere praticato alla luce del diritto economico dell’Unione:
- le clausole di nazionalità cui fa riferimento la sentenza Bosman per quanto riguarda gli sportivi cittadini degli Stati membri non possono essere applicate neanche agli sportivi provenienti da uno Stato con cui l’Unione ha concluso un accordo di associazione o di partenariato [Sentenze Deutscher Handballbund dell’8 maggio 2003 (C-438/00) e Simutenkov del 12 aprile 2005 (C-265/03)],
- la normativa antidoping del Comitato Olimpico Internazionale rientra nell’ambito del diritto della concorrenza dell’Unione, ma non è contraria a quest’ultimo in quanto necessaria a garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive [Sentenza Meca-Medina e Majcen/Commissione del 18 luglio 2006 (C-519/04 P)],
- le società calcistiche possono chiedere un’indennità di formazione proporzionata per i giovani giocatori che hanno formato quando questi ultimi desiderano firmare il loro primo contratto da professionisti con una società di un altro Stato membro [Sentenza Olympique Lyonnais del 16 marzo 2010 (C-325/08)].
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Focus
Protezione dei dati personali e lotta alle violazioni in materia di concorrenza tra imprese
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Sentenza Meta Platforms Ireland/Commissione del 24 maggio 2023 (T-451/20)
Poteri di indagine della Commissione
Le regole della concorrenza dell’Unione europea vietano gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che possano impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno [articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE)]. Inoltre, esse vietano alle imprese che detengono una posizione dominante su un mercato di abusare di tale posizione, ad esempio applicando prezzi sleali, limitando la produzione o rifiutando l’innovazione a danno dei consumatori (articolo 102 TFUE).
Il regolamento dell’UE n. 1/2003 svolge un ruolo cruciale nell’attuazione delle regole della concorrenza. Esso conferisce alla Commissione europea ampi poteri di indagine. In particolare, la Commissione può procedere ad accertamenti e ascoltare chiunque possa disporre di informazioni utili.
Nel 2020, nell’ambito di un’indagine su un presunto comportamento anticoncorrenziale del gruppo Facebook nel suo utilizzo dei dati personali e nella gestione della sua piattaforma di social network, la Commissione ha richiesto a Meta Platforms Ireland di fornirle tutti i documenti preparati o ricevuti da tre dei suoi responsabili e contenenti uno o più termini specifici.
Tali termini includevano, in particolare, le espressioni «big question» (grande domanda), «for free» (gratuitamente), «not good for us» (che ci è sfavorevole) e «shut* down» (chiudere)
In assenza della comunicazione di tali informazioni, Meta sarebbe stata soggetta a una potenziale penalità giornaliera di 8 milioni di euro.
Meta ha contestato la legittimità di tale richiesta di informazioni della Commissione europea dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Secondo Meta, siffatti termini di ricerca erano manifestamente troppo vaghi e generali e rientravano in una «caccia alle informazioni» di ampia portata.
Allo stesso tempo, Meta ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori al fine di sospendere la richiesta della Commissione in attesa della sentenza del Tribunale sul merito della causa.
Il 29 ottobre 2020, il presidente del Tribunale si è pronunciato sulla domanda di provvedimenti provvisori. Esso ha disposto la sospensione della decisione della Commissione europea fino all’istituzione di una procedura specifica per la produzione dei documenti richiesti che non avevano una connessione con le attività commerciali di Meta e che contenevano, inoltre, dati personali sensibili («documenti protetti»). Dando seguito a tale ordinanza, la Commissione ha istituito una procedura di «virtual data room» per tali documenti protetti. In base a tale procedura, i documenti potevano essere inseriti nel fascicolo di indagine solo dopo essere stati esaminati in tale «virtual room» da un numero limitato di membri del gruppo incaricato dell’indagine e dagli avvocati di Meta.
Il 24 maggio 2023, il Tribunale si è pronunciato sul merito della causa. Esso ha respinto il ricorso di Meta nella sua interezza.
Nella sua sentenza, il Tribunale ha ricordato gli ampi poteri di indagine della Commissione europea per controllare se le imprese rispettino le regole della concorrenza. In tale contesto, l’utilizzo di termini di ricerca specifici può rivelarsi utile.
META
Meta è una multinazionale tecnologica con sede negli Stati Uniti. Oltre a Instagram e WhatsApp, uno dei suoi prodotti di punta è il suo social network Facebook, che consente agli utenti iscritti di creare profili, caricare foto e video, inviare messaggi e connettersi con altre persone. Meta offre anche un servizio di annunci online, denominato Facebook Marketplace, che consente agli utenti di acquistare e vendere beni.
Procedimento sommario
Lo scopo di una domanda di provvedimenti provvisori è quello di ottenere una sospensione immediata dell’esecuzione di un atto di un’istituzione, in attesa della trattazione del ricorso e della sentenza definitiva. Affinché il presidente del Tribunale disponga tale provvedimento provvisorio, la domanda non deve apparire, prima facie, priva di serio fondamento. Il richiedente deve inoltre dimostrare che, in assenza di una sospensione dell’esecuzione, subirebbe un danno grave e irreparabile. Infine, la decisione deve bilanciare l’interesse del richiedente con gli interessi delle altre parti e con l’interesse pubblico.
In risposta all’argomento di Meta secondo cui un’indagine che utilizzi termini di ricerca costituiva un’ingerenza nella vita privata dei dipendenti interessati, il Tribunale ha ritenuto che si trattasse di una misura adeguata a conseguire le finalità di interesse generale, vale a dire il mantenimento del regime concorrenziale voluto dai trattati dell’Unione.
A tale proposito, il Tribunale ha evidenziato le misure di accompagnamento che erano state adottate. Infatti, i documenti protetti dovevano essere trasmessi alla Commissione su un supporto elettronico separato e posti in una «virtual data room». Questa doveva essere accessibile esclusivamente a un numero ristretto di membri del gruppo incaricato dell’indagine. La selezione dei documenti da inserire nel fascicolo doveva avvenire in presenza degli avvocati di Meta. In caso di disaccordo persistente sulla qualificazione di un documento, si procedeva a un arbitrato.
Causa T-452/20
Nella stessa data, la Commissione ha adottato una richiesta di informazioni nei confronti di Meta Platforms Ireland nell’ambito della sua indagine parallela su alcune pratiche relative alla piattaforma Facebook Marketplace. Il ricorso di annullamento presentato da Meta Platforms Ireland contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale con una sentenza recante la stessa data, nella causa T-452/20.
Meta ha proposto impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia contro le sentenze T-451/20 e T-452/20 del Tribunale (cause pendenti C-497/23 P e C-496/23 P).
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Focus
Protezione delle imprese europee dalle sanzioni extraterritoriali statunitensi
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Sentenza IFIC Holding/Commissione del 12 luglio 2023 (T-8/21)
Effetto extraterritoriale delle leggi adottate da Stati terzi
Si parla di extraterritorialità di una legislazione quando il suo effetto si estende oltre i confini dello Stato che l’ha adottata. Il regolamento di blocco dell’Unione europea [regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio] protegge gli operatori economici dell’Unione dall’applicazione extraterritoriale di leggi di paesi terzi. L’Unione europea ha adottato tale regolamento nel 1996 per proteggere le imprese europee le cui attività commerciali con Cuba, l’Iran o la Libia erano prese di mira dagli Stati Uniti.
Nel 2018, in risposta al ritiro degli Stati Uniti dall’accordo nucleare iraniano, l’Unione ha aggiornato il suo regolamento di blocco al fine di includervi le sanzioni statunitensi extraterritoriali recentemente reimposte. Ciò rientra nel sostegno dell’Unione all’attuazione continuativa e piena dell’accordo sul nucleare iraniano, in particolare sostenendo le relazioni commerciali ed economiche tra l’Unione e l’Iran.
Nel 2018, gli Stati Uniti si sono ritirati dall’accordo sul nucleare iraniano, che aveva ad oggetto il controllo del programma nucleare iraniano in cambio di una revoca delle sanzioni economiche nei confronti dell’Iran. A seguito di tale ritiro, gli Stati Uniti hanno ripristinato le sanzioni nei confronti dell’Iran e un elenco di persone i cui attivi sono stati congelati. È stato inoltre nuovamente vietato il commercio con qualsiasi persona o entità presente nell’elenco stilato dalle autorità statunitensi. Tale divieto si applicava anche alle imprese stabilite al di fuori degli Stati Uniti, tra cui alcune imprese europee.
In risposta a tale reintroduzione delle sanzioni, l’Unione europea ha aggiornato il suo regolamento denominato «di blocco» per salvaguardare gli interessi delle sue imprese. Inoltre, al fine di proteggere le imprese europee dagli effetti dell’applicazione extraterritoriale delle sanzioni statunitensi, è vietato loro di ottemperare a tali sanzioni salvo autorizzazione della Commissione europea. Va notato che tale autorizzazione può essere accordata quando l’inosservanza delle sanzioni straniere è tale da ledere gravemente gli interessi dell’impresa interessata o quelli dell’Unione.
IFIC Holding AG è una società tedesca indirettamente detenuta dallo Stato iraniano che è stata aggiunta all’elenco nel 2018. A seguito di tale iscrizione, Clearstream Banking AG, l’unica banca depositaria di titoli autorizzata in Germania, ha interrotto il versamento a IFIC dei dividendi che essa riceve da diverse imprese tedesche nelle quali detiene partecipazioni, e li ha bloccati su un conto separato.
Clearstream ha inoltre chiesto alla Commissione l’autorizzazione a ottemperare alle sanzioni statunitensi relativamente ai titoli o ai fondi di IFIC. La Commissione ha inizialmente accordato tale autorizzazione nell’aprile 2020 per 12 mesi, per poi rinnovarla nel 2021 e nel 2022. IFIC ha impugnato tali decisioni presentando un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale.
Il Tribunale ha respinto il ricorso di IFIC, in tal modo autorizzando Clearstream Banking AG ad ottemperare alle sanzioni statunitensi imposte all’Iran. Il Tribunale ha ritenuto che, mentre la Commissione era tenuta a prendere in considerazione gli interessi dell’impresa richiedente l’autorizzazione (Clearstream), essa non era obbligata a considerare gli interessi dell’impresa iscritta nell’elenco (IFIC) o a esplorare altre possibilità meno gravose per quest’ultima. Esso ha inoltre ritenuto che gli obiettivi perseguiti dall’Unione europea nel contesto delle sanzioni extraterritoriali di un paese terzo giustificassero la limitazione del diritto di IFIC di essere ascoltata durante il processo decisionale che precede l’adozione dell’autorizzazione da parte della Commissione.
Ricorso di annullamento
Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.
Causa Bank Melli Iran (C-124/20)
In quest’altra causa, BMI, una banca di Stato iraniana, ha invocato il regolamento di blocco dinanzi ai tribunali tedeschi per contestare l’applicazione delle sanzioni statunitensi in Germania. La Corte di giustizia, adita per la prima volta nel contesto del regolamento di blocco dell’Unione europea, ha dichiarato che il divieto previsto dal diritto dell’Unione di ottemperare alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti nei confronti dell’Iran poteva essere invocato dinanzi ai giudici nazionali nell’ambito di un procedimento civile.
Le sentenze più importanti dell’anno
Consumatori
La politica europea dei consumatori mira a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici e giuridici dei consumatori, a prescindere dal luogo in cui risiedono o in cui si trovano, o da cui effettuano i loro acquisti all’interno dell’Unione.
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La Corte di giustizia: garantire i diritti dei consumatori dell’Unione
Ambiente
L’Unione si impegna per preservare e migliorare la qualità dell’ambiente e proteggere la salute umana. Essa si basa sui principi di precauzione e di prevenzione e sul principio «chi inquina paga».
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La Corte di giustizia e l’ambiente
Dati personali
L’Unione Europea è dotata di una normativa solida e coerente in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento e la conservazione di tali dati devono rispondere alle condizioni di liceità stabilite dalla normativa, e in particolare limitarsi allo stretto necessario e non devono ledere in maniera sproporzionata il diritto alla vita privata.
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La Corte di giustizia nel mondo digitale
Parità di trattamento e diritto del lavoro
L’Unione europea conta più di 240 milioni di lavoratori. Un gran numero di cittadini beneficia quindi direttamente delle disposizioni del diritto del lavoro europeo, che stabilisce norme minime in materia di condizioni di lavoro e di occupazione, integrando in tal modo le politiche perseguite dagli Stati membri.
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La Corte di giustizia: garantire la parità di trattamento e tutelare i diritti delle minoranze
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La Corte di giustizia sul luogo di lavoro – tutelare i diritti dei lavoratori
Cittadinanza europea
Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato dell’Unione è automaticamente un cittadino dell’Unione europea. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. I cittadini dell’Unione europea godono di diritti specifici garantiti dai trattati europei.
Migrazione
L’Unione europea ha adottato un insieme di norme per istituire una politica migratoria europea efficace, umanitaria e sicura. Il sistema esuropeo comune di asilo definisce norme minime applicabili al trattamento di tutti i richiedenti asilo e delle loro domande in tutta l’Unione.
Stato di diritto
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al pari del Trattato sull’Unione europea, fa espressamente riferimento allo Stato di diritto come uno dei valori comuni agli Stati membri. L’indipendenza e l’imparzialità della magistratura sono un elemento essenziale dello Stato di diritto.
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La tutela dello Stato di diritto nell’Unione
Proprietà intellettuale
La normativa adottata dall’Unione per proteggere la proprietà intellettuale (diritti d’autore) e industriale (diritto dei marchi, protezione di disegni e modelli) accresce la competitività delle imprese favorendo un ambiente idoneo alla creatività e all’innovazione.
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La proprietà intellettuale dinanzi al Tribunale dell’Unione europea
Misure restrittive e politica estera
Le misure restrittive o «sanzioni» costituiscono uno strumento essenziale della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea al fine di preservare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali e la sua sicurezza. Le sanzioni cercano di suscitare nelle entità o nelle persone che ne sono colpite un cambiamento politico o di comportamento.
Politica commerciale
La politica commerciale è una competenza esclusiva dell’UE. L’Unione legifera sulle questioni commerciali e conclude accordi commerciali internazionali. Il fatto che l’Unione agisca di concerto esprimendosi con una sola voce sulla scena mondiale la pone in una posizione di forza in materia di commercio internazionale.
Tax ruling
Le imposte dirette rientrano, in linea di principio, nella competenza degli Stati membri. Tuttavia, esse devono rispettare le regole di base dell’Unione europea, come il divieto di aiuti di Stato. Pertanto, l’Unione controlla la legittimità delle decisioni anticipate in materia fiscale («tax ruling») degli Stati membri che accordano alle imprese un trattamento fiscale particolare.
Concorrenza
L’Unione europea garantisce il rispetto delle norme a tutela della libera concorrenza. Le pratiche che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno sono vietate e possono essere sanzionate con ammende.
Accesso ai documenti
La trasparenza della vita pubblica è un principio chiave dell’Unione. Ogni cittadino o persona giuridica dell’Unione può, in linea di principio, accedere ai documenti delle istituzioni. Tuttavia, in determinati casi, detto accesso può essere negato se giustificato.
La direzione della Ricerca e documentazione propone agli operatori del diritto, nell’ambito della sua Compilazione delle sintesi, una «Selezione delle sentenze più importanti» e un «Bollettino mensile di giurisprudenza» della Corte di giustizia e del Tribunale.