L’attività giudiziaria

A | La Corte di giustizia nel 2025
B | Il Tribunale nel 2025
C | La giurisprudenza nel 2025

 
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A | La Corte di giustizia nel 2025

La Corte di giustizia può essere adita principalmente mediante domande di pronuncia pregiudiziale. Quando un giudice nazionale nutre dubbi sull’interpretazione di una norma dell’Unione o sulla sua validità, sospende il procedimento pendente dinanzi ad esso e adisce la Corte di giustizia. Ottenuti i chiarimenti grazie alla decisione resa dalla Corte di giustizia, il giudice nazionale può definire la controversia sottopostagli. Nelle cause che richiedono una risposta entro un termine estremamente breve (ad esempio in materia di asilo, di controllo alle frontiere, di sottrazione di minori, ecc.), è previsto un procedimento pregiudiziale d’urgenza.

La Corte può altresì essere adita mediante ricorsi diretti, volti a ottenere l’annullamento di un atto dell’Unione («ricorso di annullamento») o far accertare che uno Stato membro non rispetta il diritto dell’Unione («ricorso per inadempimento»). In caso di mancato rispetto, da parte dello Stato membro, della sentenza con cui è accertato il suo inadempimento, un secondo ricorso, denominato ricorso per «doppio inadempimento», può portare la Corte a infliggergli una sanzione pecuniaria.

Possono, inoltre, essere proposte impugnazioni avverso le decisioni emesse dal Tribunale. La Corte di giustizia può annullare dette decisioni del Tribunale.

Infine, possono essere proposte alla Corte di giustizia domande di parere per verificare la compatibilità con i trattati di un accordo che l’Unione intende concludere con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale (presentate da uno Stato membro o da un’istituzione europea).

Evoluzione e attività della Corte di giustizia

Koen Lenaerts

Presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea

Il 2025 è stato un anno cruciale sotto diversi aspetti.

Anzitutto, è stato il primo anno completo di attuazione dell’ultima fase della riforma dell’architettura giurisdizionale dell’Unione europea prevista dal regolamento 2024/2019 e volta a riequilibrare il carico di lavoro tra le due giurisdizioni dell’Unione con l’obiettivo finale di rendere decisioni giudiziarie di qualità nel più breve tempo possibile.

Quest’ultima fase ha comportato in particolare un trasferimento parziale della competenza pregiudiziale dalla Corte di giustizia al Tribunale, in vigore dal 1º ottobre 2024, in sei materie specifiche (IVA, accise, codice doganale, classificazione tariffaria, diritti dei passeggeri e sistema di scambio delle quote di emissione). Si basa sul meccanismo dello «sportello unico», in virtù del quale tutte le domande di pronuncia pregiudiziale sono presentate dinanzi alla Corte di giustizia. Quando una domanda di pronuncia pregiudiziale rientra in una di queste sei materie, il presidente, sentito il vicepresidente e il primo avvocato generale, o la Corte di giustizia, in seduta plenaria, decide se tale domanda debba essere trasmessa al Tribunale o mantenuta alla Corte. Nel corso del 2025, delle 74 domande pregiudiziali esaminate dallo sportello unico, 65 sono state trasmesse al Tribunale. Le decisioni di trasmissione hanno potuto essere prese nel più breve tempo possibile grazie al costante impegno dei gabinetti e dei servizi, in particolare della Cancelleria della Corte e della direzione della Ricerca e documentazione.

L’estensione, dal 1º settembre 2024, del meccanismo di ammissione preventiva delle impugnazioni alle sentenze e alle ordinanze del Tribunale relative alle decisioni di sei nuove Sezioni di ricorso indipendenti e alle controversie in materia di esecuzione di contratti contenenti una clausola compromissoria è stata attuata in modo coerente con la prassi sviluppatasi dall’introduzione di tale meccanismo. Pertanto, delle 36 domande esaminate dalla Sezione ammissione preventiva delle impugnazioni, due domande, di cui una relativa a una controversia di natura contrattuale (ordinanza nella causa SC/Eulex Kosovo C‑881/24 P) che ora rientra nella competenza di tale Sezione, sono state accolte in quanto sollevavano questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Inoltre, per quanto riguarda la composizione della Corte, il 2025 è stato caratterizzato dall’arrivo del nuovo giudice sloveno, Marko Bošnjak, che ha ricoperto il posto lasciato vacante in seguito alla scomparsa, il 20 giugno 2024, del nostro compianto collega Marko Ilešič, e dalla partenza del primo giudice bulgaro della Corte di giustizia, Alexander Arabadjiev, sostituito da Alexander Kornezov, in precedenza giudice del Tribunale.

Infine, il 2025 rappresenta una svolta importante nella politica della Corte in materia di comunicazione e trasparenza. Sono stati compiuti notevoli progressi per avvicinare ancora di più la giustizia europea ai cittadini e per rispondere meglio alle esigenze degli operatori del diritto.

Sul piano della comunicazione, oltre al lancio di brevi video esplicativi, in cui i membri della Corte di giustizia presentano sinteticamente le sentenze più significative emesse da tale giurisdizione, diversi progetti importanti sono stati notevolmente sviluppati ai fini della loro attuazione all’inizio del 2026: la riprogettazione del sito Internet Curia, la messa a punto di un motore di ricerca profondamente modernizzato per gli utenti esterni e lo sviluppo di Curia Web TV in una versione accessibile a tutti gli utenti di Internet. Questi sviluppi miglioreranno sensibilmente l’accesso di tutti alle informazioni giudiziarie.

Per quanto riguarda il rafforzamento della trasparenza dei procedimenti svolti dinanzi alla Corte, vanno inoltre segnalate la pubblicazione delle memorie e delle osservazioni scritte depositate nelle cause pregiudiziali, decisa in occasione dell’ultima riforma del sistema giurisdizionale, nonché l’adozione, il 1º aprile 2025, della decisione relativa alle norme e alle modalità di attuazione della trasmissione delle udienze. Tale trasmissione promuove una migliore comprensione del ruolo della Corte nonché della sua attività e garantisce un più ampio accesso sia ai motivi, agli argomenti e alle osservazioni presentati dalle parti, sia alle conclusioni degli avvocati generali e alle sentenze pronunciate dalla giurisdizione.

Oltre all’attività giudiziaria propriamente detta, la Corte ha mantenuto il suo impegno in materia di formazione, comunicazione e scambi con gli organi giurisdizionali degli Stati membri. Dal 3 al 5 settembre 2025 si è infatti tenuta a Sofia (Bulgaria) la terza edizione della conferenza «EUnited in diversity», che riunisce le Corti costituzionali e le istituzioni equivalenti che esercitano una competenza costituzionale degli Stati membri dell’Unione, nonché la Corte di giustizia, con l’obiettivo di stimolare il dialogo giudiziario e rafforzare le interazioni all’interno dell’ordinamento giuridico comune costituito dall’Unione e dai sistemi giuridici degli Stati membri. Il 1º e il 2 dicembre 2025, la Corte ha accolto circa 150 giudici provenienti dagli Stati membri in occasione del suo Forum annuale dei magistrati. Questo Forum, organizzato per la prima volta nel 1968, offre ai giudici nazionali l’opportunità di familiarizzarsi con il funzionamento della Corte e di scambiare opinioni direttamente con i suoi membri all’interno dell’istituzione stessa su argomenti di interesse comune, rafforzando così la stretta cooperazione che la lega ai giudici nazionali. Va inoltre segnalato lo sviluppo degli incontri e delle formazioni organizzati nell’ambito della Rete giudiziaria dell’Unione europea (RGUE) in collaborazione con la Rete europea di formazione giudiziaria (REFG), in particolare in relazione al procedimento pregiudiziale. Infine, nel dicembre 2025 la Corte ha ospitato per la prima volta la finale del concorso Themis organizzato dalla REFG. Questo prestigioso concorso offre a futuri giudici o procuratori provenienti da tutta Europa un’occasione unica per perfezionare le loro conoscenze pratiche del diritto dell’Unione, contribuendo così al consolidamento di una cultura giudiziaria comune all’interno di quest’ultima.

Per quanto riguarda le statistiche dell’anno trascorso, esse continuano a riflettere un numero elevato sia di cause promosse dinanzi alla Corte di giustizia (889) sia di cause chiuse dalla stessa (774). Quest’ultimo dato si spiega in gran parte con il rinnovo parziale della Corte nel 2024. Il numero di cause pendenti al 31 dicembre 2025 era quindi pari a 1 322. La durata media dei procedimenti, considerando tutti i tipi di cause, nel 2025 era pari a 16,7 mesi.

889
cause promosse
580
procedimenti pregiudiziali di cui
4
procedimenti pregiudiziali d’urgenza
Stati membri che hanno presentato il maggior numero di domande
Italia
110
Polonia
63
Germania
61
Austria
47
Bulgaria
42
58
ricorsi diretti di cui:
49
ricorsi per inadempimento e
1
ricorso per «doppio inadempimento»
245
impugnazioni contro le decisioni del Tribunale
1
domanda di parere
5
domande di gratuito patrocinio
La parte che non è in grado di sostenere le spese di giudizio può chiedere di essere ammessa al gratuito patrocinio.
774
cause definite
561
procedimenti pregiudiziali, di cui:
3
procedimenti pregiudiziali d’urgenza
51
ricorsi diretti, di cui:
38
inadempimenti accertati contro
20
Stati membri
5
sentenze per «doppio inadempimento»
156
impugnazioni contro le decisioni del Tribunale, di cui:
24
hanno portato all’annullamento della decisione del Tribunale
Durata media dei procedimenti:
16,7 mesi
Durata media dei procedimenti
pregiudiziali d’urgenza:
3,4 mesi
1 322
cause pendenti al 31 dicembre 2025
Principali materie trattate:
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
142
Aiuti di Stato e concorrenza
132
Politica economica e monetaria
111
Libertà di circolazione e di stabilimento – mercato interno
106
Tutela del consumatore
95
Politica estera e di sicurezza comune
79
Ravvicinamento delle legislazioni
76
Ambiente
63
Politica sociale
52
Trasporti
47

I membri della Corte di giustizia

La Corte di giustizia è composta da 27 giudici e da 11 avvocati generali.

I giudici e gli avvocati generali sono designati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato con l’incarico di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati proposti ad esercitare le funzioni di cui trattasi. Il loro mandato dura sei anni ed è rinnovabile.

Essi vengono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano in possesso di competenze notorie.

I giudici esercitano le loro funzioni in piena imparzialità e indipendenza.

I giudici della Corte di giustizia designano tra loro il presidente e il vicepresidente. I giudici e gli avvocati generali nominano il cancelliere per un mandato di sei anni.

Nel 2025 hanno assunto le proprie funzioni presso la Corte di giustizia, in qualità di giudici: nel mese di giugno, Marko Bošnjak (Slovenia), in sostituzione di Marko Ilešič, e nel mese di settembre, Alexander Kornezov (Bulgaria), in sostituzione di Alexander Arabadjiev.

Gli avvocati generali hanno il compito di presentare con assoluta imparzialità e in piena indipendenza un parere giuridico denominato «conclusioni» nelle cause loro sottoposte. Tale parere non è vincolante, ma fornisce un ulteriore punto di vista sull’oggetto della controversia.

K. Lenaerts

Presidente

T. von Danwitz

Vicepresidente

F. Biltgen

Presidente della Prima Sezione

K. Jürimäe

Presidente della Seconda Sezione

C. Lycourgos

Presidente della Terza Sezione

I. Jarukaitis

Presidente della Quarta Sezione

M. L. Arastey Sahún

Presidente della Quinta Sezione

M. Szpunar

Primo avvocato generale

I. Ziemele

Presidente della Sesta Sezione

J. Passer

Presidente della Decima Sezione

O. Spineanu-Matei

Presidente dell’Ottava Sezione

M. Condinanzi

Presidente della Nona Sezione

F. Schalin

Presidente della Settima Sezione

J. Kokott

Avvocata generale

S. Rodin

Giudice

M. Campos Sánchez-Bordona

Avvocato generale

E. Regan

Giudice

N. J. Cardoso da Silva Piçarra

Giudice

A. Kumin

Giudice

N. Jääskinen

Giudice

J. Richard de la Tour

Avvocato generale

A. Rantos

Avvocato generale

D. Gratsias

Giudice

M. Gavalec

Giudice

N. Emiliou

Avvocato generale

Z. Csehi

Giudice

T. Ćapeta

Avvocata generale

L. Medina

Avvocata generale

B. Smulders

Giudice

D. Spielmann

Avvocato generale

A. Biondi

Avvocato generale

S. Gervasoni

Giudice

N. Fenger

Giudice

R. Frendo

Giudice

R. Norkus

Avvocato generale

M. Bošnjak

Giudice

A. Kornezov

Giudice

A. Calot Escobar

Cancelliere

Ordine protocollare in vigore dal 07/10/2025

B | Il Tribunale nel 2025

Il Tribunale può essere adito, in primo grado, mediante ricorsi diretti proposti dalle persone fisiche o giuridiche (individui, società, associazioni, ecc.), quando sono individualmente e direttamente interessate, e dagli Stati membri contro gli atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione europea, e mediante ricorsi diretti volti a ottenere il risarcimento dei danni causati dalle istituzioni o dai loro agenti.

Le decisioni del Tribunale possono essere impugnate, limitatamente alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia. Nelle cause che sono già state oggetto di un doppio esame (da parte di una commissione di ricorso indipendente, poi da parte del Tribunale), la Corte di giustizia ammette la domanda di impugnazione soltanto se solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

A partire dal 1º ottobre 2024, il Tribunale è anche competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale, trasferite dalla Corte di giustizia, che rientrano esclusivamente in una o più delle seguenti sei materie specifiche: sistema comune di imposta sul valore aggiunto; diritti di accisa; codice doganale; classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata; compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto; sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Gran parte del suo contenzioso è di natura economica: proprietà intellettuale (marchi, disegni e modelli dell’Unione europea), concorrenza, aiuti di Stato e vigilanza bancaria e finanziaria. Il Tribunale è altresì competente a pronunciarsi in materia di funzione pubblica sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti.

Evoluzione e attività del Tribunale

Marc van der Woude

Presidente del Tribunale dell’Unione europea

Per il Tribunale, il 2025 è stato caratterizzato in particolare da due eventi verificatisi nel mese di settembre, ovvero, da un lato, il suo rinnovo parziale e, dall’altro, la fine del periodo transitorio per quanto riguarda il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale.

Il 15 settembre 2025 tre membri hanno lasciato il Tribunale nell’ambito del rinnovo parziale, ossia la giudice Tomljenović, il presidente di Sezione Mastroianni e la presidente di Sezione Porchia, mentre Alexander Kornezov è stato nominato giudice della Corte di giustizia. Il Tribunale li ringrazia per il loro importante contributo alla sua giurisprudenza. Nella stessa data, i giudici Bestagno, Pezzuto e Pavelin hanno prestato giuramento come nuovi membri del Tribunale. Il nuovo collegio così costituito ha poi rieletto, per un mandato di tre anni, il suo presidente e il suo vicepresidente e ha eletto dieci presidenti di Sezione.

Questi eventi hanno coinciso anche con la fine del periodo transitorio che il Tribunale ha istituito a seguito del trasferimento parziale della competenza pregiudiziale dalla Corte di giustizia al Tribunale previsto dal regolamento 2024/2019 (riforma entrata in vigore il 1º ottobre 2024). A livello interno, ciò si è tradotto nell’istituzione di due Sezioni specializzate per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale, composte ciascuna da sei giudici, tra cui un avvocato generale eletto per il trattamento di tali domande. Infatti, a differenza dei ricorsi diretti, le domande di pronuncia pregiudiziale sono inizialmente assegnate a un collegio di cinque giudici, fatto salvo l’eventuale successivo rinvio di una causa a un collegio diverso. Ai fini di un trattamento ottimale delle domande di pronuncia pregiudiziale, il Tribunale ha inoltre eletto due giudici chiamati a sostituire i suddetti avvocati generali in caso di loro impedimento.

Tale riorganizzazione e l’arrivo dei nuovi membri hanno nondimeno avuto un effetto positivo sull’attività giudiziaria del Tribunale, che nel corso del 2025 ha potuto chiudere 1 527 cause (di cui 404 cause riunite promosse da ex deputati europei contro il Parlamento europeo e relative al regime pensionistico complementare), il che rappresenta il suo record storico assoluto. Tenendo conto delle 989 cause promosse, il numero di cause pendenti alla fine dell’anno è sceso a 1167. Per quanto riguarda in particolare le domande pregiudiziali, 65 sono state trasferite al Tribunale nel 2025 e 16 sono state chiuse.

La durata media dei procedimenti ammonta, per tutte le materie e le decisioni, a 18,9 mesi. Riunendo in un’unica causa le 404 cause in sostanza identiche, la durata media dei procedimenti si riduce a 16 mesi. Per il trattamento delle domande pregiudiziali, tale durata è più breve e corrisponde a 6,2 mesi.

Nel 2025, il 34,7% delle cause chiuse è stato deciso da collegi composti da cinque giudici (tra cui le 404 cause riunite menzionate). Tra le cause più importanti (v. il capitolo «Le sentenze più importanti dell’anno»), due sono state giudicate dalla Grande Sezione, composta da 15 giudici, e due dalla Sezione intermedia di 9 giudici, istituita dal Tribunale nell’ambito dell’ultima riforma del 2024. Si tratta delle cause Stevi e The New York Times/Commissione e Austria/Commissione (Grande Sezione), nonché delle cause riunite YL/Consiglio e YL/Consiglio e EUIPO (Sezione intermedia).

Durante questo intero primo anno a partire dal trasferimento parziale della competenza pregiudiziale il 1º ottobre 2024, il Tribunale ha potuto consolidare il suo nuovo compito e integrare perfettamente il trattamento di tali domande nel suo funzionamento interno, giudicando nel complesso un numero eccezionalmente elevato di cause. Grazie al trattamento efficace e proattivo delle cause, di cui ormai dà prova, il Tribunale si dimostra più che mai pronto ad affrontare nuove sfide.

989
cause promosse
820
ricorsi diretti di cui:
Proprietà intellettuale e industriale
257
Funzione pubblica dell’Unione europea
109
Aiuti di Stato e concorrenza
39
21
ricorsi proposti dagli Stati membri
65
rinvii pregiudiziali
52
domande di gratuito patrocinio
La parte che non è in grado di sostenere le spese di giudizio può chiedere di essere ammessa al gratuito patrocinio.

Importante evoluzione del contenzioso

Savvas Papasavvas

Vicepresidente del Tribunale dell’Unione europea

Il 2025 è stato caratterizzato principalmente dal dispiegarsi degli effetti della riforma introdotta dal regolamento 2024/2019. Adottata in un contesto caratterizzato dall’aumento sia del numero di cause pregiudiziali pendenti sia della durata media del loro trattamento dinanzi alla Corte di giustizia, tale riforma introduce due cambiamenti importanti all’interno del Tribunale: da un lato, crea un nuovo collegio giudicante e, dall’altro, trasferisce parte della competenza pregiudiziale al Tribunale.

La Sezione intermedia, composta da 9 giudici, ha così emesso la sua prima sentenza e si è vista attribuire diverse cause. La creazione di tale Sezione è stata guidata dalla volontà di preservare in particolare la coerenza delle decisioni pregiudiziali emesse dal Tribunale e dalla preoccupazione di garantire la buona amministrazione della giustizia.

Anche la Sezione pregiudiziale del Tribunale ha emesso le sue prime decisioni. Queste riguardano due delle sei materie specifiche trasferite al Tribunale. Si tratta in particolare dei diritti di accisa e del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto.

Infatti, nella prima causa pregiudiziale giudicata dal Tribunale, che ha portato alla sentenza del 9 luglio 2025, Gotek (T‑534/24), la domanda riguardava l’interpretazione degli articoli 7 e 8 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ed era stata sollevata nell’ambito di una controversia tra una persona fisica e il Ministero delle Finanze della Croazia in merito al recupero delle accise dovute da tale persona, nell’ambito della cessione fittizia di prodotti soggetti ad accisa e figuranti su fatture false.

In materia di sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, il Tribunale, con sentenza del 26 novembre 2025, Versãofast (T‑657/24), si è pronunciato su una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, presentata nell’ambito di una controversia tra la Versãofast e l’autorità tributaria in merito alle attività di intermediazione del credito svolte da tale società che detta autorità tributaria aveva qualificato come operazioni di negoziazione di crediti esenti dall’imposta sul valore aggiunto.

Anche gli avvocati generali che hanno assistito il Tribunale nel trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale hanno presentato le loro prime conclusioni.

Così, nelle sue conclusioni nella causa Accorinvest (T‑653/24), presentate il 29 ottobre 2025, l’avvocato generale Maja Brkan ha esaminato una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, in occasione della quale il Tribunale è chiamato a stabilire se il contributo tariffario di dispacciamento possa essere qualificato come «altra imposta indiretta» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e rientri nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

Da parte sua, nelle sue conclusioni nella causa European Air Charter (T‑656/24), presentate il 26 novembre 2025, l’avvocato generale Martín y Pérez de Nanclares ha esaminato la domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale del Land, Düsseldorf (Germania), che invitava il Tribunale a precisare la nozione di «nesso causale “diretto”» tra il verificarsi di una circostanza eccezionale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, che ha inciso su un volo, e il ritardo di un volo successivo.

Il trasferimento al Tribunale di una parte della competenza pregiudiziale rappresenta una tappa importante per l’organo il cui compito consisteva inizialmente nel giudicare le controversie che richiedevano un esame approfondito di fatti complessi e che ora si trova investito di un compito di dialogo con i giudici nazionali. L’anno che sta volgendo al termine dimostra che esso si è dimostrato all’altezza della sfida, sia per quanto riguarda la qualità delle prime decisioni pronunciate sia per quanto attiene alla durata media dei procedimenti.

1 527
cause definite
1 399
ricorsi diretti di cui:
Proprietà intellettuale e industriale
303
Aiuti di Stato e concorrenza
126
Funzione pubblica dell’Unione europea
67
16
rinvii pregiudiziali
Durata media dei procedimenti:
18,9 mesi
Percentuale delle decisioni impugnate
dinanzi alla Corte di giustizia:
26 %
Il numero totale delle cause definite comprende 404 cause, sostanzialmente identiche e riunite, riguardanti il regime pensionistico complementare dei deputati europei.
1 167
cause pendenti (al 31 dicembre 2025)
Principali materie di ricorso:
Proprietà intellettuale e industriale
276
Funzione pubblica dell’Unione europea
164
Misure restrittive
125
Diritto istituzionale
88
Aiuti di Stato e concorrenza
66
Ambiente
63
Politica economica e monetaria
46
Accesso ai documenti
40
Fiscalità
40
Appalti pubblici
37

I membri del Tribunale

Il Tribunale è composto da due giudici per Stato membro.

I giudici sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione di un comitato incaricato di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati. Il loro mandato è di sei anni ed è rinnovabile. Gli stessi designano tra loro, per tre anni, il presidente e il vicepresidente. I giudici nominano il cancelliere per un mandato di sei anni.

I giudici esercitano le loro funzioni in piena imparzialità e indipendenza.

Nel giugno 2025 hanno assunto le proprie funzioni presso il Tribunale due nuovi membri: Jörgen Hettne (Svezia) e Danutė Jočienė (Lituania), in sostituzione, rispettivamente, di Fredrik Schalin, nominato nel 2024 giudice della Corte di giustizia, e di Rimvydas Norkus, nominato nel 2024 avvocato generale della Corte di giustizia.

Con il rinnovo parziale del Tribunale nel settembre 2025, hanno assunto le proprie funzioni tre nuovi membri, ovvero Francesco Bestagno (Italia) e Raffaella Pezzuto (Italia), in sostituzione rispettivamente di Roberto Mastroianni e Ornella Porchia, nonché Tanja Pavelin (Croazia), in sostituzione di Vesna Tomljenović.

M. Van der Woude

Presidente

S. Papasavvas

Vicepresidente

E. Buttigieg

Presidente della Prima Sezione

N. Półtorak

Presidente della Seconda Sezione

K. Kowalik-Bańczyk

Presidente della Terza Sezione

G. De Baere

Presidente della Quarta Sezione

M. Sampol Pucurull

Presidente della Quinta Sezione

P. Škvařilová-Pelzl

Presidente della Sesta Sezione

K. Kecsmár

Presidente della Settima Sezione

I. Gâlea

Presidente dell’Ottava Sezione

S. Kingston

Presidente della Nona Sezione

S. L. Kalėda

Presidente della Decima Sezione

M. Jaeger

Giudice

H. Kanninen

Giudice

J. Schwarcz

Giudice

M. Kancheva

Giudice

L. Madise

Giudice

A. Marcoulli

Giudice

I. Reine

Giudice

R. da Silva Passos

Giudice

P. Nihoul

Giudice

J. Svenningsen

Giudice

U. Öberg

Giudice

M. J. Costeira

Giudice

C. Mac Eochaidh

Giudice

T. Pynnä

Giudice

L. Truchot

Giudice

J. Laitenberger

Giudice

J. Martín y Pérez de Nanclares

Giudice

G. Hesse

Giudice

M. Stancu

Giudice

I. Nõmm

Giudice

G. Steinfatt

Giudice

T. Perišin

Giudice

D. Petrlík

Giudice

M. Brkan

Giudice

P. Zilgalvis

Giudice

I. Dimitrakopoulos

Giudice

D. Kukovec

Giudice

T. Tóth

Giudice

B. Ricziová

Giudice

E. Tichy-Fisslberger

Giudice

W. Valasidis

Giudice

S. Verschuur

Giudice

L. Spangsberg Grønfeldt

Giudice

H. Cassagnabère

Giudice

R. Meyer

Giudice

J. Hettne

Giudice

D. Jočienė

Giudice

F. Bestagno

Giudice

R. Pezzuto

Giudice

T. Pavelin

Giudice

V. Di Bucci

Cancelliere

Ordine protocollare in vigore dal 16/09/2025

C | La giurisprudenza nel 2025

Focus

La cittadinanza dell’Unione di fronte ai «passaporti d’oro»

Sentenza Commissione/Malta (Cittadinanza tramite investimento) (C‑181/23)

Dal 2014 Malta aveva istituito meccanismi che consentivano a cittadini di paesi terzi di acquisire la cittadinanza maltese in cambio di contributi finanziari e investimenti. Nel 2020 tale dispositivo è stato sostituito da un nuovo programma di «cittadinanza per naturalizzazione in ragione di servizi eccezionali tramite investimento diretto». Tale regime consentiva a un investitore straniero, nonché ad alcuni dei suoi familiari, di ottenere la cittadinanza maltese dietro versamento di ingenti somme allo Stato, l’acquisto o la locazione di un immobile a Malta, una donazione a un’organizzazione autorizzata e il rispetto di un requisito di residenza cosiddetta legale, la cui durata poteva essere ridotta mediante un ulteriore pagamento.

La Commissione europea ha ritenuto che tale programma sollevasse difficoltà dal punto di vista del diritto dell’Unione, poiché l’acquisizione della cittadinanza di uno Stato membro da parte di una persona le conferisce automaticamente la cittadinanza dell’Unione. Secondo la Commissione, infatti, il nuovo programma maltese introdotto nel 2020 si basava su una logica essenzialmente transazionale. Le condizioni finanziarie ne costituivano l’elemento centrale, mentre il requisito di residenza non presupponeva una presenza effettiva e duratura sul territorio. La possibilità di ridurre in modo significativo la durata della residenza in cambio di un pagamento più elevato rivelava che il legame tra il richiedente e lo Stato membro non era un criterio determinante per la concessione della cittadinanza. La Commissione riteneva quindi che tale regime portasse a una forma di commercializzazione della cittadinanza dell’Unione, incompatibile con la natura di tale status.

La Commissione ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia, la quale ha ricordato che la cittadinanza dell’Unione costituisce lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri. Essa conferisce diritti e impone doveri e si basa su un particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra lo Stato e i suoi cittadini. Tale rapporto è anche alla base della fiducia reciproca tra gli Stati membri che è sottesa all’istituzione della cittadinanza europea al momento dell’adozione del Trattato di Maastricht, per cui ciascuno accetta gli effetti delle decisioni degli altri in materia di cittadinanza.

La Corte ha rilevato che, nell’ambito di tale programma, la concessione della cittadinanza maltese dipendeva principalmente dal rispetto di condizioni finanziarie prestabilite e che la residenza richiesta, non presupponendo la dimostrazione di una reale residenza di una certa durata a Malta, non comportava un’effettiva integrazione nella società maltese. Essa ha osservato che a tali constatazioni non si potevano opporre i controlli di sicurezza e relativi alla reputazione degli interessati invocati da Malta, in quanto questi ultimi si limitavano essenzialmente a prevenire determinati rischi di interesse pubblico.

La Corte ha dichiarato che un programma di naturalizzazione basato su una tale procedura avente carattere di transazione disconosceva la natura stessa della cittadinanza dell’Unione. Uno Stato membro, concedendo la propria cittadinanza, e quindi la cittadinanza europea, principalmente in cambio di pagamenti o di investimenti predeterminati, senza esigere un autentico legame di solidarietà e lealtà tra esso e il candidato alla naturalizzazione, compromette la fiducia reciproca su cui si fonda l’Unione.

Istituendo e attuando questo programma di cittadinanza tramite investimento, Malta ha quindi violato i suoi obblighi di Stato membro e il principio di leale cooperazione.

Che cos’è la cittadinanza dell’Unione europea?

La cittadinanza dell’Unione europea è uno degli aspetti essenziali del progetto europeo. Introdotta dal Trattato di Maastricht e oggi sancita dall’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), essa conferisce a ogni persona che possiede la cittadinanza di uno Stato membro uno status comune, che si aggiunge alla cittadinanza nazionale senza sostituirla. Tale status conferisce diritti importanti, quali il diritto di circolare e di soggiornare liberamente negli Stati membri, il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni comunali ed europee nello Stato di residenza, nonché il diritto alla protezione diplomatica e consolare degli altri Stati membri nei paesi terzi.

La cittadinanza dell’Unione si basa sulla solidarietà e sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri e i loro cittadini. La sua concessione deriva automaticamente dalla qualità di cittadino di uno Stato membro, che si basa sull’esistenza di un particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra di essi. È questo particolare rapporto che giustifica il riconoscimento di diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione, e che si esercitano in tutta l’Unione.

La cittadinanza dell’Unione nella giurisprudenza della Corte

Dalla sua introduzione con il Trattato di Maastricht (1993), la portata precisa della cittadinanza dell’Unione è stata progressivamente chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Già nella sentenza Martínez Sala (C‑85/96), la Corte ha riconosciuto che lo status di cittadino dell’Unione consentiva, in determinate situazioni, di invocare direttamente il principio di non discriminazione in ragione della cittadinanza. Tale evoluzione è stata confermata nella sentenza Grzelczyk (C‑184/99), in cui la Corte ha dichiarato che la cittadinanza dell’Unione è destinata ad essere lo «status fondamentale» dei cittadini degli Stati membri, segnando una svolta simbolica e giuridica nell’integrazione europea.

La Corte ha poi precisato la portata e i limiti di tale status. Nella sentenza Rottmann (C‑135/08), essa ha dichiarato che le decisioni nazionali relative alla perdita della cittadinanza, quando comportano la perdita della cittadinanza dell’Unione, devono rispettare il principio di proporzionalità. Poco dopo, nella sentenza Zambrano (C-34/09), essa ha confermato che un figlio in tenera età, che ha la cittadinanza di uno Stato membro ed è quindi cittadino dell’Unione, deve poter godere effettivamente dei diritti essenziali connessi a tale status. Pertanto, non può essere negato un permesso di soggiorno ai suoi genitori, cittadini di un paese terzo. In assenza di un tale permesso, tale figlio sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione per accompagnare i suoi genitori e sarebbe così privato del godimento reale ed effettivo dei diritti conferiti dalla cittadinanza dell’Unione.

Allo stesso modo, nella sentenza Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo » (C‑490/20), la Corte ha dichiarato che uno Stato membro è tenuto a riconoscere, ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione, un rapporto di filiazione legalmente accertato in un altro Stato membro con due persone dello stesso sesso, al fine di garantire al minore il godimento effettivo dei diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione, in particolare la libertà di circolazione. La Corte sancisce quindi in tale sentenza una concezione della cittadinanza europea che si esercita concretamente attraverso il diritto di condurre una vita familiare normale.

Infine, più recentemente, nella sentenza Udlændinge- og Integrationsministeriet (C‑689/21), la Corte ha confermato che, sebbene gli Stati membri rimangano competenti in materia di cittadinanza, essi devono esercitare tale competenza in modo da non ledere in modo sproporzionato la sostanza stessa dei diritti conferiti dalla cittadinanza dell’Unione, sottolineando ancora una volta il carattere centrale e protettivo di tale status nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

Un cittadino dell’Unione ha il diritto di:

  • circolare liberamente, vivere, lavorare o studiare in un altro Stato membro;
  • votare e candidarsi alle elezioni comunali ed europee nel proprio Stato di residenza;
  • presentare una petizione al Parlamento europeo o un’iniziativa dei cittadini alla Commissione europea;
  • presentare una denuncia al Mediatore europeo in caso di cattiva amministrazione da parte di un’istituzione dell’Unione;
  • beneficiare di una protezione consolare di un altro Stato membro quando il proprio Stato non è rappresentato in un paese terzo;
  • richiedere l’accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione;
  • rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle 24 lingue ufficiali di sua scelta.

Focus

Sentenza Danimarca/Parlamento e Consiglio (Salari minimi adeguati) (C‑19/23)

Adottata nell’ottobre 2022 dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la direttiva (UE) 2022/2041 sui salari minimi ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nell’Unione. Essa istituisce un quadro comune volto a promuovere l’adeguatezza dei salari minimi legali, ove esistenti, e a rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione dei salari. Adottata sulla base dell’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE, relativo alle condizioni di lavoro, essa precisa di rispettare la competenza degli Stati membri ai fini della determinazione delle retribuzioni nonché l’autonomia delle parti sociali.

La Danimarca, sostenuta dalla Svezia, aveva contestato la competenza dell’Unione ad intervenire in questo settore. La Danimarca riteneva che, nonostante il suo carattere apparentemente procedurale, la direttiva portasse in realtà l’Unione ad intervenire direttamente nella determinazione dei salari. Orbene, tale settore sarebbe espressamente escluso dalle competenze dell’Unione dall’articolo 153, paragrafo 5, TFUE. La Danimarca sosteneva inoltre che alcuni obblighi imposti agli Stati membri violavano il diritto di associazione e il modello danese di relazioni industriali, basato su un’ampia autonomia delle parti sociali.

La Corte ha ricordato che l’Unione può agire solo nei limiti delle competenze che le sono attribuite dai trattati. Essa ha precisato che l’esclusione relativa alle «retribuzioni» mira a impedire qualsiasi armonizzazione diretta del livello dei salari nell’ambito dell’Unione. Tale esclusione non può tuttavia essere interpretata in modo così ampio da svuotare le competenze dell’Unione in materia di politica sociale, in particolare per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni di lavoro.

La Corte ha dichiarato che la direttiva sui salari minimi adeguati non introduce né un salario minimo europeo né un livello armonizzato di retribuzione nell’Unione. In sostanza, essa impone solo requisiti procedurali minimi, lasciando agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità per determinare e aggiornare i propri salari minimi.

Per quanto riguarda la promozione delle contrattazioni collettive, la Corte ha rilevato che la direttiva non impone alcun obbligo di risultato. Gli Stati membri in cui meno dell’80% dei lavoratori è coperto da contratti collettivi devono solo creare un quadro favorevole a tali contrattazioni e, di conseguenza, adottare un piano d’azione volto a incoraggiarle. Si tratta di obblighi di mezzi, che rispettano la diversità delle tradizioni nazionali e l’autonomia delle parti sociali, poiché la direttiva non prevede, in particolare, alcun obbligo a carico di tali Stati membri di raggiungere a minima un tale livello di copertura.

La Corte ha tuttavia dichiarato che alcune disposizioni della direttiva sui salari minimi adeguati eccedevano tale quadro procedurale. Essa ha considerato che imporre agli Stati membri di tenere conto di criteri precisi per determinare e aggiornare i salari minimi legali, quali il costo della vita, il livello generale dei salari o la produttività, equivaleva ad armonizzare una parte degli elementi costitutivi dei salari minimi legali. Essa è giunta a una conclusione analoga per quanto riguarda la disposizione di tale direttiva che vieta qualsiasi riduzione dei salari minimi legali quando questi ultimi sono soggetti a sistemi di indicizzazione automatica. Tali disposizioni costituiscono quindi un’ingerenza diretta nella determinazione delle retribuzioni. Di conseguenza, la Corte ha annullato le disposizioni della direttiva che comportano tali ingerenze dirette dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni, così eccedendo le competenze conferitele dai trattati. Essa ha respinto il ricorso della Danimarca per il resto.

La Corte ha quindi chiarito l’equilibrio tra la competenza dell’Unione in materia di politica sociale e l’esclusione per quanto riguarda le retribuzioni, confermando che l’Unione può disciplinare le procedure e promuovere la contrattazione collettiva senza intervenire direttamente nella determinazione dei salari.

Cosa prevede l’articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)?

L’articolo 153 TFUE definisce i settori in cui l’Unione europea può sostenere e completare l’azione degli Stati membri in materia di politica sociale. In particolare, consente all’Unione di adottare direttive che stabiliscono requisiti minimi in settori quali le condizioni di lavoro, la protezione dei lavoratori, la parità tra donne e uomini o l’informazione e la consultazione dei lavoratori.

Tuttavia, tale articolo fissa chiari limiti all’azione dell’Unione. Il suo paragrafo 5 esclude espressamente alcune materie dall’ambito di competenza dell’Unione, in particolare le retribuzioni, il diritto di associazione, il diritto di sciopero e il diritto di serrata. Tale esclusione mira a preservare l’autonomia degli Stati membri e delle parti sociali in settori considerati essenziali per le loro tradizioni sociali e costituzionali. La giurisprudenza della Corte di giustizia precisa che, sebbene l’Unione possa adottare norme che incidono indirettamente sui salari, essa non può tuttavia intervenire direttamente nella determinazione del loro livello.

La direttiva (UE) 2022/2041 sui salari minimi adeguati

La direttiva (UE) 2022/2041 ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell’Unione europea rafforzando la protezione offerta attraverso salari minimi adeguati. Essa non prevede un salario minimo europeo né fissa un livello uniforme di retribuzione. Il suo obiettivo è stabilire un quadro comune che garantisca che i salari minimi, ove esistenti, consentano di assicurare un tenore di vita dignitoso, nel rispetto delle tradizioni nazionali e dell’autonomia delle parti sociali.

La direttiva persegue questi obiettivi principalmente attraverso disposizioni di natura procedurale. Essa impone quindi agli Stati membri la cui legislazione stabilisce un salario minimo legale di prevedere procedure chiare e trasparenti per la sua determinazione e il suo aggiornamento.

Promuove inoltre la contrattazione collettiva, considerata un elemento centrale per garantire salari adeguati, in particolare invitando gli Stati membri in cui la copertura dei lavoratori che beneficiano dell’applicazione di contratti collettivi è scarsa ad adottare misure che favoriscano il dialogo sociale. In tal modo, la direttiva mira a rafforzare la convergenza sociale all’interno dell’Unione senza invadere, al riguardo, la competenza degli Stati membri in materia di determinazione delle retribuzioni.

Il salario minimo nella giurisprudenza della Corte

Ancor prima dell’entrata in vigore della direttiva sui salari minimi adeguati, la Corte aveva già avuto modo di sviluppare una giurisprudenza sostanziale in materia di salari minimi. Diverse sentenze hanno delineato i contorni delle competenze nazionali e dei requisiti del diritto dell’Unione.

Le cause relative al distacco dei lavoratori hanno svolto un ruolo centrale. Nella sentenza Laval (C‑341/05), la Corte ha precisato la portata dei «minimi salariali» che possono essere imposti alle imprese straniere che distaccano lavoratori, sottolineando la necessità di una base giuridica chiara e di una trasparenza sufficiente per gli operatori economici.

Un secondo asse importante nella giurisprudenza riguarda il rapporto tra il salario minimo e la normativa sugli appalti pubblici. Nella sentenza Bundesdruckerei (C‑549/13), la Corte ha infatti esaminato la compatibilità di un obbligo di rispettare un salario minimo determinato dalla legislazione dello Stato ospitante in un appalto pubblico eseguito in parte all’estero, insistendo sul requisito di proporzionalità di tali misure rispetto alla libera prestazione dei servizi. Ciò premesso, nella sentenza RegioPost (C‑115/14), la Corte ha riconosciuto che le amministrazioni aggiudicatrici possono subordinare l’esecuzione di un appalto pubblico al rispetto di un salario minimo imposto dalla legge o da un regolamento, purché tale requisito persegua un obiettivo sociale legittimo e sia applicato in modo non discriminatorio.

Infine, la Corte ha anche precisato la nozione stessa di «tariffe salariali minime» nell’ambito della direttiva sul distacco, in particolare nella sentenza Sähköalojen ammattiliitto (C‑396/13), indicando gli elementi della retribuzione che rientrano in tale nozione.

L’insieme di questa giurisprudenza costituisce il contesto in cui si inserisce oggi il contenzioso relativo alla direttiva sui salari minimi adeguati nell’Unione. Essa disciplina il margine di discrezionalità degli Stati membri, garantendo al contempo l’effettività delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE.

Focus

Accesso ai messaggi di testo scambiati tra la presidente della Commissione e l’amministratore delegato di Pfizer

Sentenza Stevi e The New York Times/Commissione (T‑36/23)

La trasparenza della vita pubblica è un principio fondamentale dell’Unione europea. Pertanto, qualsiasi cittadino o persona giuridica dell’UE può accedere ai documenti del Parlamento, della Commissione o del Consiglio. Tale accesso è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Tale testo costituisce la base giuridica del diritto di accesso del pubblico ai documenti di queste istituzioni dell’Unione europea e mira innanzitutto a rafforzare la trasparenza come condizione essenziale della democrazia europea e della legittimità dell’azione dell’Unione. Tale principio di trasparenza si applica pienamente alle attività di queste istituzioni, anche quando assumono la forma di comunicazioni moderne come i messaggi di testo.

Nel maggio 2022, la sig.ra Stevi, una giornalista del New York Times, ha chiesto di poter consultare gli SMS scambiati tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il dirigente dell’azienda farmaceutica Pfizer nel contesto dei negoziati sui contratti per i vaccini contro il COVID‑19.

La Commissione europea ha respinto tale richiesta affermando di non essere in possesso dei messaggi richiesti. Secondo la Commissione, gli SMS scambiati non costituivano documenti conservati dall’istituzione e non potevano quindi essere comunicati.

La sig.ra Stevi ha adito il Tribunale. Quest’ultimo ha innanzitutto ricordato un principio fondamentale: il diritto di accesso ai documenti mira a garantire la massima trasparenza possibile dell’azione delle istituzioni europee. Quando un’istituzione afferma di non essere in possesso di un documento, tale dichiarazione è in linea di principio presunta esatta. Tuttavia, tale presunzione può essere messa in discussione se il richiedente fornisce elementi seri che dimostrino l’esistenza dei documenti.

In tale causa, il Tribunale ha considerato che fosse così. Esso ha rilevato che diverse fonti pubbliche, in particolare articoli di stampa, dichiarazioni della presidente della Commissione e una relazione della Corte dei conti europea, riferivano di contatti diretti, anche tramite SMS, tra i due responsabili al momento dei negoziati. Tali elementi sono stati sufficienti a dimostrare che i messaggi, almeno in un determinato momento, erano esistiti.

Alla luce di tali indizi, la Commissione avrebbe dovuto spiegare in modo chiaro e dettagliato il motivo per cui i messaggi non erano reperibili. Orbene, secondo il Tribunale, la Commissione non ha fornito tale spiegazione. Essa si è limitata ad affermare che erano state effettuate ricerche, senza precisare dove, come e su quali supporti, né indicare se i messaggi fossero stati cancellati, archiviati o trasferiti al momento della sostituzione dei telefoni utilizzati.

Il Tribunale ha sottolineato che il diritto alla trasparenza non può essere svuotato di significato dalla mancata conservazione dei documenti. Le istituzioni hanno l’obbligo di gestire i propri documenti in modo serio e prevedibile, al fine di consentire al pubblico di comprendere e controllare la loro azione. Scambi relativi a decisioni importanti, come l’acquisto di vaccini per l’intera Unione, non possono essere ignorati semplicemente perché hanno assunto la forma di brevi messaggi.

Constatando che la Commissione non aveva fornito spiegazioni sufficienti sulla sorte dei messaggi richiesti, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il diniego di accesso. Ha quindi annullato la decisione impugnata.

Procedura chiara

Il regolamento (CE) n. 1049/2011 istituisce una procedura chiara, che richiede una decisione motivata dell’istituzione e la possibilità di un riesame interno seguito da un controllo giurisdizionale. Il regolamento offre ai cittadini uno strumento per comprendere, seguire e, se del caso, contestare l’azione delle istituzioni.

Pur prevedendo eccezioni volte a tutelare interessi pubblici o privati sensibili, il regolamento ne disciplina rigorosamente l’uso imponendo un’interpretazione restrittiva di tali eccezioni, una giustificazione concreta dei dinieghi nonché l’esame sistematico della possibilità di concedere un accesso parziale.

La giurisprudenza dell’Unione ha rafforzato questa logica dichiarando che la trasparenza deve prevalere, in particolare nei processi legislativi, al fine di garantire il controllo democratico.

Già nella sentenza Svezia e Turco/Consiglio (C‑39/05 P), pronunciata su ricorso d’impugnazione, la Corte di giustizia ha posto le basi di tale approccio richiedendo un esame concreto e individuale delle richieste di accesso ai pareri giuridici del Consiglio e respingendo qualsiasi logica di segretezza automatica per i documenti legislativi, sancendo così il principio secondo cui la trasparenza è la regola e la segretezza l’eccezione. Tale orientamento è stato rafforzato dalla sentenza De Capitani/Parlamento (T‑540/15), in cui il Tribunale ha escluso la riservatezza sistematica dei documenti del trilogo (vale a dire le riunioni e gli scambi tripartiti tra le tre istituzioni che partecipano al processo legislativo), precisando che l’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale non può essere utilizzata per nascondere il normale funzionamento del legislatore dell’Unione. Più recentemente, nella sentenza Kaili/Parlamento (T‑1031/23, che è stata oggetto di ricorso d’impugnazione dinanzi alla Corte, C‑632/25 P), il Tribunale ha annullato la decisione del Parlamento che negava alla sua ex vicepresidente l’accesso a determinati documenti. Esso ha così confermato l’esigenza di un controllo rigoroso e individualizzato dei dinieghi di accesso e la portata concreta del diritto alla trasparenza, anche in contesti istituzionali sensibili.

Focus

Società dell’informazione: il regolamento sui servizi digitali (DSA) e le piattaforme online di dimensioni molto grandi

L’Unione europea svolge un ruolo chiave nello sviluppo della società dell’informazione, al fine di creare un ambiente favorevole all’innovazione e alla competitività, proteggendo al contempo i diritti dei consumatori e offrendo certezza del diritto. Questi principi sono ripresi nel Digital Markets Act (DMA), regolamento (UE) 2022/1925, e nel Digital Services Act (DSA), regolamento (UE) 2022/2065, che costituiscono un importante corpus legislativo volto a strutturare lo spazio digitale europeo attorno a due obiettivi: da un lato, garantire la protezione effettiva dei diritti fondamentali degli utenti e dei consumatori nell’ambiente digitale; dall’altro, creare condizioni di concorrenza eque tra gli attori economici, in particolare a fronte del potere crescente di alcune grandi piattaforme digitali. Insieme, questi due regolamenti segnano una tappa decisiva nella costruzione di un quadro europeo di regolamentazione del digitale.

Il 2025 ha visto le prime sentenze pronunciate dal Tribunale nell’ambito di ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione adottate in applicazione del DSA.

Le prime sentenze relative al DSA

Sentenza Zalando/Commissione (T‑348/23)

Nell’aprile 2023 la Commissione europea ha designato il negozio online Zalando come «piattaforma online di dimensioni molto grandi» ai sensi del regolamento sui servizi digitali (DSA). Infatti, oltre 83 milioni di persone utilizzano ogni mese i suoi servizi e la piattaforma supera quindi ampiamente la soglia di 45 milioni prevista dal regolamento. Zalando ha tuttavia contestato tale designazione, invocando errori di calcolo da parte della Commissione.

Il Tribunale ha respinto il suo ricorso. Esso ha confermato che Zalando costituisce effettivamente una piattaforma online in quanto ospita venditori terzi attraverso il suo «Partner Programm», anche se la sua attività di vendita diretta («Zalando Retail») non rientra in tale categoria. La Commissione poteva ritenere che tutti gli utenti fossero esposti alle informazioni dei venditori terzi. Il Tribunale ha respinto anche gli argomenti relativi alla violazione dei principi di certezza del diritto, di parità di trattamento e di proporzionalità, ricordando che piattaforme del genere devono essere soggette a obblighi più severi al fine di limitare i rischi di diffusione di prodotti pericolosi o illegali.

Sentenze Meta Platforms Ireland/Commissione e Tiktok Technology/Commissione (T‑55/24 e T‑58/24)

Il Tribunale ha annullato le decisioni con cui la Commissione europea aveva fissato, per l’anno 2023, il contributo per le attività di vigilanza dovuto da Facebook, Instagram e TikTok in qualità di «piattaforme online di dimensioni molto grandi» ai sensi del regolamento sui servizi digitali (DSA). Esso ha ritenuto che la metodologia utilizzata per calcolare il contributo, basato sul numero medio di utenti mensili, avrebbe dovuto essere adottata in un atto delegato e non in semplici decisioni di esecuzione, poiché costituisce un elemento essenziale del calcolo. Tuttavia, non essendovi errori che inficiano l’obbligo di tali piattaforme interessate di versare il contributo, il Tribunale ha mantenuto temporaneamente gli effetti delle decisioni annullate, in attesa che la Commissione adotti una metodologia conforme e nuove decisioni. Tale periodo transitorio non potrà tuttavia superare i dodici mesi a decorrere dalla data in cui le sentenze diventeranno definitive.

Sentenza Amazon EU/Commissione (T‑367/23)

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Amazon volto ad annullare la decisione della Commissione europea che designa la piattaforma Amazon Store come «piattaforma online di dimensioni molto grandi» ai sensi del regolamento sui servizi digitali (DSA), che impone obblighi più severi ai servizi con oltre 45 milioni di utenti nell’Unione. Amazon invocava una violazione di diversi diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, tra cui la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, l’uguaglianza dinanzi alla legge, la libertà di espressione nonché il diritto al rispetto della vita privata e delle informazioni riservate. Tuttavia, secondo il Tribunale, gli obblighi imposti dal DSA, ancorché possano comportare costi e incidere sull’organizzazione della piattaforma, sono previsti dalla legge, proporzionati e giustificati dall’obiettivo di interesse generale di prevenire i rischi sistemici legati alle piattaforme di dimensioni molto grandi, in particolare la diffusione di contenuti illeciti e la protezione dei consumatori. Esso ha concluso che le misure contestate, quali l’opzione di raccomandazione senza profilazione, il registro pubblico delle pubblicità o l’accesso dei ricercatori ai dati, non inficiano il contenuto essenziale dei diritti invocati e sono accompagnate da rigorose garanzie di riservatezza e di sicurezza.

Il regolamento sui servizi digitali (DSA)

Il DSA, applicabile dal 17 febbraio 2024, costituisce il corrispettivo del DMA in materia di regolamentazione dei contenuti e dei servizi digitali. Esso mira a creare un ambiente online più sicuro, trasparente e prevedibile per gli utenti europei. Il regolamento modernizza il regime di responsabilità dei fornitori di servizi intermediari e impone obblighi più severi alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca molto grandi. Questi riguardano in particolare l’attuazione di meccanismi efficaci per il trattamento dei contenuti illeciti, la valutazione e la mitigazione dei rischi sistemici – quali la disinformazione, le violazioni dei diritti fondamentali o i rischi per la protezione dei minori – nonché una maggiore trasparenza dei sistemi algoritmici e dei meccanismi di raccomandazione.

Il DMA e il DSA non si rivolgono quindi esattamente alle stesse categorie di attori. Il DMA si concentra sulle piattaforme che esercitano un peso strutturale nel mercato interno e costituiscono un punto di accesso imprescindibile che consente agli utenti commerciali di raggiungere gli utenti finali. Il DSA, invece, copre un campo più ampio di imprese che forniscono servizi intermediari agli utenti europei, imponendo al contempo obblighi particolarmente rigorosi alle piattaforme e ai motori di ricerca di dimensioni molto grandi a causa del loro impatto sistemico sullo spazio informativo ed economico.

Per quanto riguarda il DSA, la Commissione, in una decisione aggiornata nel dicembre 2025, ha individuato una serie di piattaforme online e motori di ricerca di dimensioni molto grandi soggetti agli obblighi rafforzati previsti dal regolamento, tra cui Amazon, Apple, Booking.com, Google, LinkedIn, Meta, Microsoft, Pinterest, Snap, TikTok, X (già Twitter), Wikimedia Foundation e Zalando, nonché diversi altri operatori attivi sul mercato europeo.

L’attuazione di questi regolamenti ha già dato luogo a sanzioni significative. La prima multa inflitta sulla base del DSA è stata pronunciata il 5 dicembre 2025 nei confronti della piattaforma X, per un importo di 120 milioni di euro, a causa del mancato rispetto di diversi obblighi previsti dal regolamento.

Comprendere i termini principali del DSA

Il Digital Services Act è una normativa europea volta a regolamentare i servizi digitali al fine di garantire un ambiente online più sicuro, trasparente ed equo. Ecco alcune nozioni chiave, spiegate in modo semplice:

  • Piattaforma online: servizio digitale che consente agli utenti di pubblicare, condividere o consultare contenuti (social network, marketplace, piattaforme video, ecc.).
  • Piattaforma online di dimensioni molto grandi (very large online platform, VLOP): piattaforma con oltre 45 milioni di utenti attivi nell’Unione europea. A causa del loro notevole impatto sociale, queste piattaforme sono soggette a obblighi più severi.
  • Contenuto illegale: qualsiasi contenuto che violi il diritto dell’Unione o il diritto nazionale applicabile (ad esempio incitamento all’odio, prodotti illegali, violazioni del diritto d’autore).
  • Moderazione dei contenuti: insieme delle misure adottate dalle piattaforme per individuare, valutare e, se del caso, rimuovere o limitare l’accesso a contenuti problematici.
  • Trasparenza algoritmica: obbligo per alcune piattaforme di spiegare in modo comprensibile come funzionano i loro sistemi di raccomandazione dei contenuti.

Attraverso tali nozioni, il DSA mira a proteggere meglio gli utenti, a responsabilizzare le grandi piattaforme e a rafforzare la fiducia nello spazio digitale europeo.

Le sentenze più importanti dell’anno

Libera circolazione

L’Unione europea garantisce ai suoi cittadini la possibilità di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Affinché tale libertà sia effettiva, gli Stati devono riconoscere le situazioni personali e familiari legalmente acquisite in un altro Stato membro, le quali devono essere considerate alla luce dei diritti fondamentali tutelati dall’Unione, in particolare il diritto alla vita privata e familiare e il principio di non discriminazione.

  • Due cittadini polacchi coniugati in Germania hanno chiesto la trascrizione del loro atto di matrimonio nel registro dello stato civile polacco affinché la loro unione fosse riconosciuta in Polonia. Le autorità competenti hanno rifiutato tale trascrizione, per il motivo che il diritto polacco non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Interpellata al riguardo da un giudice nazionale, la Corte di giustizia ha dichiarato che il rifiuto di riconoscere un matrimonio di due cittadini dell’Unione, legalmente contratto in un altro Stato membro, in cui essi hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno, è contrario al diritto dell’Unione, in quanto lede tale libertà nonché il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli Stati membri sono quindi obbligati a riconoscere, ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione, lo status matrimoniale acquisito legalmente in un altro Stato membro. La Corte ha tuttavia sottolineato che tale obbligo non implica l’introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso nel diritto interno. Inoltre, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta delle modalità di riconoscimento di un siffatto matrimonio. Tuttavia, qualora uno Stato membro scelga di prevedere un’unica modalità per il riconoscimento dei matrimoni contratti in un altro Stato membro, quale la trascrizione dell’atto di matrimonio nel registro dello stato civile, esso è tenuto ad applicare tale modalità in modo non discriminatorio, tanto ai matrimoni tra persone dello stesso sesso quanto a quelli tra persone di sesso diverso.

    Sentenza del 25 novembre 2025 nella causa Wojewoda Mazowiecki (C‑713/23)

Parità di trattamento e non discriminazione

L’Unione europea si è dotata di un quadro giuridico comune volto a garantire la parità di trattamento e a combattere le discriminazioni. Le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE ne costituiscono i pilastri: la prima vieta le discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica, mentre la seconda riguarda la parità in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Questi testi vietano qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, fatte salve alcune possibilità di giustificazione, e impongono quindi agli Stati membri di garantire una protezione efficace e omogenea all’interno dell’Unione.

  • Un’operatrice di stazione ha chiesto a più riprese al suo datore di lavoro di essere assegnata a un posto di lavoro a orario fisso. La sua domanda si fondava sulla necessità di occuparsi di suo figlio, affetto da una grave disabilità e da un’invalidità totale. Il datore di lavoro le ha accordato, a titolo provvisorio, taluni accomodamenti. Esso si è tuttavia rifiutato di rendere permanenti tali accomodamenti. L’operatrice ha contestato tale rifiuto e la causa è stata portata davanti alla Corte di cassazione italiana. Tale giudice si è rivolto alla Corte di giustizia poiché nutriva dubbi quanto all’interpretazione del diritto dell’Unione in materia di tutela contro la discriminazione indiretta di un lavoratore che si occupa di suo figlio minore gravemente disabile, pur non essendo disabile egli stesso. La Corte ha risposto che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, ai sensi della direttiva quadro sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, si estende anche a un lavoratore che ne è vittima a causa dell’assistenza che fornisce a suo figlio, affetto da disabilità.

    Sentenza dell’11 settembre 2025 nella causa Bervidi (C‑38/24)

  • La legge danese sugli alloggi pubblici mira a ridurre la percentuale di alloggi pubblici familiari nelle «aree in trasformazione». Si tratta di zone caratterizzate, in particolare, dal fatto che la percentuale di «immigrati provenienti da paesi non occidentali e dei loro discendenti» ha superato il 50% negli ultimi cinque anni. In applicazione di tale legge, una parte dei contratti di locazione di alloggi pubblici familiari situati in due aree residenziali dei comuni di Slagelse e di Copenaghen è stata risolta o era previsto fosse risolta in tempi brevi. Il giudice danese investito di controversie relative a tali risoluzioni si chiede se la normativa di cui trattasi costituisca una discriminazione diretta o indiretta fondata sull’origine etnica. Con la sua sentenza, la Corte di giustizia ha precisato le situazioni idonee a costituire una discriminazione fondata sull’origine etnica. La Corte ha sottolineato che l’origine etnica si basa su diversi fattori. Un criterio considerato isolatamente, come la cittadinanza o il paese di nascita, non è sufficiente per determinare l’appartenenza a un gruppo etnico. Ai fini dell’esame di un’eventuale discriminazione diretta, spetterà al giudice nazionale verificare se il criterio legato alla percentuale degli immigrati e dei loro discendenti sia realmente fondato sull’origine etnica della maggioranza degli abitanti delle «aree in trasformazione» e se, pertanto, essi subiscano un trattamento meno favorevole, come un maggiore rischio di risoluzione anticipata dei contratti di locazione. Qualora il giudice nazionale accerti un’eventuale discriminazione indiretta, dovrà verificare se essa sia comunque giustificata. Spetta in particolare ad esso assicurarsi, a tale titolo, che la legge in questione persegua un obiettivo di interesse generale in modo proporzionato e rispetti in particolare il diritto fondamentale al rispetto del domicilio.

    Sentenza del 18 dicembre 2025 nella causa Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvaenge (C‑417/23)

Stato di diritto

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, così come il Trattato sull’Unione europea, fa espressamente riferimento allo Stato di diritto, uno dei valori comuni agli Stati membri ai sensi dell’articolo 2 TUE. L’indipendenza e l’imparzialità degli organi giurisdizionali sono elementi essenziali dello Stato di diritto.

  • In due sentenze, la Corte costituzionale polacca ha dichiarato alcune disposizioni dei Trattati, come interpretate dalla Corte di giustizia, contrarie alla Costituzione nazionale e ha espressamente qualificato la giurisprudenza della Corte relativa al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva come esorbitante dai poteri che le erano stati conferiti (ultra vires). Ritenendo che tali sentenze violassero diversi principi fondamentali del diritto dell’Unione, compreso il suo primato, la Commissione europea ha presentato alla Corte un ricorso per inadempimento contro la Polonia. La Corte ha accolto il ricorso e ha dichiarato che la Polonia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a causa della violazione, da parte della sua Corte costituzionale, del principio della tutela giurisdizionale effettiva nonché del suo mancato rispetto del primato, dell’autonomia, dell’effettività, dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione e dell’effetto vincolante delle decisioni della Corte. La Corte ha inoltre accolto il ricorso della Commissione nella parte in cui verteva su gravi irregolarità che hanno viziato la nomina di tre giudici della Corte costituzionale polacca e della sua presidente, mettendo in discussione lo status di tale Corte costituzionale quale giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge ai sensi del diritto dell’Unione.

    Sentenza del 18 dicembre 2025 nella causa Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione) (C‑448/23)

  • Il Tribunale ha confermato che la Polonia era tenuta a pagare un importo totale di circa 320,2 milioni di euro a titolo di penalità giornaliera inflitta dalla Corte di giustizia a seguito del suo rifiuto di sospendere alcune riforme giudiziarie del 2019 contrarie al diritto dell’Unione. La Corte aveva fissato una penalità di 1 milione di euro al giorno a partire dal novembre 2021, riducendola poi a 500 000 euro al giorno nell’aprile 2023, dopo l’adozione di una legge polacca che si conformava parzialmente alla decisione della Corte. Poiché la Polonia non aveva versato gli importi dovuti, la Commissione aveva recuperato le penalità mediante compensazione con fondi europei che, in linea di principio, avrebbero dovuto essere assegnati alla Polonia. Quest’ultima ha quindi impugnato sei decisioni di compensazione relative al periodo dal 15 luglio 2022 al 4 giugno 2023, sostenendo che l’evoluzione legislativa avrebbe dovuto essere accompagnata più rapidamente da una riduzione dell’importo della penalità. Il Tribunale ha respinto integralmente tali argomenti, considerando che né la giurisprudenza della Corte costituzionale polacca né la legge del giugno 2022 avevano eliminato l’importo della penalità e ricordando che la riduzione pronunciata dalla Corte nell’aprile 2023 aveva effetto solo per il futuro. Finché la Polonia non si fosse pienamente conformata ai suoi obblighi e la penalità di un milione di euro fosse rimasta applicabile, la Commissione era tenuta ad assicurarne il recupero fino a concorrenza di tale importo.

    Sentenza del 5 febbraio 2025 nella causa Polonia/Commissione (T‑830/22 e T‑156/23, T‑1033/23)

Politica estera e di sicurezza comune

Strumento essenziale della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea, le misure restrittive o «sanzioni» sono utilizzate nell’ambito di un’azione integrata e globale che comprende in particolare un dialogo politico. L’Unione vi ricorre in particolare per preservare i valori, gli interessi fondamentali e la sicurezza dell’Unione, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale. Le sanzioni mirano infatti a suscitare un cambiamento di politica o di comportamento da parte delle persone o delle entità interessate, al fine di promuovere gli obiettivi della PESC.

  • A seguito dell’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina nel 2022, l’Unione europea ha adottato una serie di misure restrittive. Nel 2023 il Consiglio dell’Unione europea ha ampliato i criteri che consentono di prendere in considerazione persone o entità mediante tali misure. Un nuovo criterio consente infatti di congelare i fondi e le risorse economiche di entità che operano nel settore informatico russo titolari di una licenza rilasciata dal Centro per la concessione di licenze, la certificazione e la protezione dei segreti di Stato del Servizio federale di sicurezza russo (FSB) o di una licenza di «armi e attrezzature militari» rilasciata dal Ministero russo dell’Industria e del commercio. Positive Group PAO, società russa operante nel settore della cibersicurezza, detiene una licenza di questo tipo tramite la sua società figlia ed è stata inserita nell’elenco delle entità soggette a sanzioni. Essa ha chiesto l’annullamento di tale inserimento, ma il Tribunale ha respinto il suo ricorso. Esso ha considerato il criterio utilizzato chiaro, giuridicamente prevedibile e proporzionato agli obiettivi perseguiti, consistenti nell’esercitare pressioni su Mosca e nel frenarne la capacità di condurre azioni di guerra, anche nel settore dell’informazione. Il Consiglio aveva potuto, senza errore, ritenere che la società dovesse essere oggetto di sanzioni a causa della sua dipendenza da una licenza dell’FSB, anche se detenuta dalla sua società figlia.

    Sentenza del 10 settembre 2025 nella causa Positive Group/Consiglio (T‑573/23)

  • Il Tribunale dell’Unione europea ha confermato le sanzioni adottate nei confronti di MegaFon, uno dei principali operatori di telefonia mobile in Russia. Nel 2023 il Consiglio aveva inserito tale società nell’elenco delle entità interessate dalle sue misure restrittive, ritenendo che essa sostenesse direttamente lo sforzo bellico russo fornendo servizi che potevano essere utilizzati dall’esercito, in particolare nel settore delle telecomunicazioni. MegaFon ha chiesto l’annullamento di tali decisioni invocando una mancanza di motivazione, una violazione dei suoi diritti di difesa e una lesione sproporzionata della sua libertà di impresa. Il Tribunale ha respinto tali argomenti, valutando che il Consiglio aveva spiegato in modo sufficientemente preciso le ragioni di tali sanzioni e non aveva l’obbligo di ascoltare preventivamente l’impresa, al fine di preservare l’effetto sorpresa necessario alla loro efficacia. Esso ha inoltre dichiarato che le misure, sebbene incidano sull’attività e sulla reputazione di MegaFon, restano proporzionate e necessarie all’obiettivo di interesse generale consistente nel frenare le capacità militari russe nel contesto della guerra in Ucraina.

    Sentenza del 15 gennaio 2025 nella causa MegaFon/Consiglio (T‑193/23)

Migrazione e asilo

L’Unione europea ha adottato una serie di norme per attuare una politica migratoria europea efficace, umanitaria e sicura. Il sistema europeo comune di asilo definisce le norme minime applicabili al trattamento di tutti i richiedenti asilo e delle loro domande in tutta l’Unione.

  • Il cittadino di un paese terzo può vedere respinta la sua domanda di protezione internazionale in esito a una procedura accelerata di frontiera qualora il suo paese di origine sia stato designato come «sicuro» ad opera di uno Stato membro. La Corte precisa che tale designazione può essere effettuata mediante un atto legislativo, a condizione che quest’ultimo possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo. Le fonti di informazione su cui si fonda tale designazione devono essere accessibili al richiedente e al giudice nazionale. Uno Stato membro non può, tuttavia, includere un paese nell’elenco dei paesi di origine sicuri qualora esso non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione.

    Sentenza del 1º agosto 2025 nelle cause riunite Alace e Canpelli (C‑758/24 e C‑759/24)

  • Due richiedenti asilo in Irlanda erano stati costretti a vivere in condizioni indegne dopo che lo Stato aveva invocato la saturazione dei suoi centri per rifiutarsi di fornire loro un alloggio. La Corte ha considerato questo tipo di rifiuto, anche in un contesto di afflusso massiccio e imprevedibile di richiedenti protezione internazionale, come una grave violazione del diritto dell’Unione che può comportare la responsabilità dello Stato. La Corte ha ricordato che gli Stati membri sono tenuti, in virtù della direttiva «accoglienza», a garantire ai richiedenti protezione internazionale condizioni di accoglienza che assicurino un tenore di vita adeguato, dando alloggio, sostegno economico, buoni o una combinazione di tali forme a sostegno di una vita dignitosa.

    Sentenza del 1º agosto 2025 nella causa The Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e a. (C‑97/24)

  • Un uomo originario dell’Iraq aveva chiesto asilo in Grecia invocando un rischio reale per la sua vita. La sua domanda è stata respinta e il suo ricorso è stato giudicato «manifestamente infondato» solo perché non era comparso personalmente dinanzi alla commissione competente. La legislazione greca prevedeva infatti una presunzione automatica di ricorso abusivo in un caso del genere. La Corte ha dichiarato che tale norma viola il diritto dell’Unione: l’obbligo di comparire personalmente ai fini dell’esame del ricorso è sproporzionato in quanto finalizzato esclusivamente a verificare la presenza dell’interessato e non ad ascoltarlo effettivamente. La Grecia avrebbe dovuto offrire altre soluzioni meno vincolanti, quali la rappresentanza tramite un avvocato, la comparizione locale o una semplice prova della presenza, per garantire un accesso a un ricorso effettivo.

    Sentenza del 3 luglio 2025 nella causa Al Nasiria (C‑610/23)

Consumatori

La Corte di giustizia: garantire i diritti dei consumatori dell’Unione europea

La politica europea dei consumatori mira a proteggere la salute, la sicurezza e gli interessi economici e giuridici dei consumatori, indipendentemente dal luogo in cui risiedono, si spostano o effettuano i loro acquisti all’interno dell’Unione.

  • Una società tedesca vendeva un integratore alimentare a base di zafferano e succo di melone affermando che migliorasse l’umore e riducesse lo stress e la stanchezza. Un’associazione ha contestato tale pratica pubblicitaria dinanzi ai giudici, ritenendo che si trattasse di indicazioni sulla salute contrarie al diritto dell’Unione. La Corte di giustizia ha dichiarato che, fintantoché la Commissione non ha completato l’esame scientifico delle indicazioni sulla salute relative a sostanze vegetali e non le ha inserite negli elenchi ufficiali, tali indicazioni non possono essere utilizzate nella pubblicità, a meno che non beneficino di un regime transitorio, cosa che non si verificava nel caso di specie.

    Sentenza del 30 aprile 2025 nella causa Novel Nutriology (C‑386/23)

  • Una bevanda analcolica non può essere commercializzata con la denominazione «gin senza alcol». Un’associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale aveva citato l’impresa PB Vi Goods dinanzi a un giudice tedesco per farle vietare la vendita di una bevanda analcolica denominata «Virgin Gin Alkoholfrei» (Virgin Gin non alcolico). La Corte ha ricordato che il diritto dell’Unione ha riservato la denominazione legale di «gin» a una bevanda spiritosa prodotta mediante aromatizzazione con bacche di ginepro di un alcol etilico di origine agricola che presenti un titolo alcolometrico minimo del 37,5%. Essa ha constatato che l’aggiunta della dicitura «senza alcol» non ha modificato tale qualificazione e non ha consentito di eludere il divieto. La Corte ha inoltre considerato che tale restrizione non lede la libertà d’impresa garantita dalla Carta in quanto non impedisce la commercializzazione del prodotto in quanto tale, ma solo l’uso di una denominazione riservata. Tale divieto è proporzionato in quanto mira a proteggere i consumatori da qualsiasi rischio di confusione e a tutelare i produttori di gin conformi al diritto dell’Unione da una concorrenza sleale.

    Sentenza del 13 novembre 2025 nella causa PB Vi Goods (C‑563/24)

  • Un consumatore francese era titolare di un conto in oro presso Veracash e si è accorto che erano stati effettuati prelievi giornalieri con una carta che afferma di non aver mai ricevuto. Ha segnalato tali operazioni a Veracash circa due mesi dopo il primo prelievo, ma comunque entro il termine legale di tredici mesi. La Corte ha dichiarato che l’utente di una carta può perdere il suo diritto al rimborso se non segnala «senza indugio» l’operazione non autorizzata. Tuttavia, nel caso di una carta smarrita, rubata o oggetto di appropriazione indebita, egli perde tale diritto solo se ha agito intenzionalmente o con negligenza grave, e solo per le operazioni che ha tardato a segnalare.

    Sentenza del 1º agosto 2025 nella causa Veracash (C‑665/23)

  • Due viaggiatori polacchi hanno prenotato un soggiorno «tutto compreso» in un hotel a cinque stelle in Albania, ma il giorno dopo il loro arrivo la loro vacanza è stata profondamente perturbata da importanti lavori di demolizione ordinati dalle autorità locali. Per diversi giorni sono stati svegliati dal rumore continuo dei cantieri, mentre le piscine, la passeggiata sul lungomare e l’accesso alla spiaggia sono stati demoliti. Anche le condizioni di ristorazione sono peggiorate, con code, pasti in quantità limitata e la soppressione di alcuni servizi, prima che alla fine del soggiorno iniziassero nuovi lavori di costruzione. Ritenendo di aver subito un danno materiale e morale, i vacanzieri hanno adito la giustizia polacca per ottenere il rimborso integrale del prezzo pagato e un risarcimento del danno. Investita della causa, la Corte ha dichiarato che un viaggiatore ha diritto a un rimborso integrale non soltanto nel caso in cui tutti i servizi non siano stati eseguiti o siano stati eseguiti in maniera non corretta, ma anche nel caso in cui, nonostante la fornitura parziale di tali servizi, la loro esecuzione inesatta sia così grave da rendere il pacchetto turistico privo di oggetto e il viaggio oggettivamente privo di interesse. Essa ha precisato che tale valutazione spetta al giudice nazionale e che la direttiva mira a ripristinare l’equilibrio contrattuale senza consentire sanzioni punitive. La Corte ha inoltre ricordato che l’organizzatore non può essere esonerato dalla sua responsabilità se i lavori, sebbene decisi da un’autorità pubblica, non erano per lui imprevedibili o inevitabili.

    Sentenza del 23 ottobre 2025 nella causa Tuleka (C‑469/24)

  • Alcune imprese europee e statunitensi che producono o utilizzano melamina hanno impugnato dinanzi al Tribunale la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che classifica tale sostanza come «estremamente preoccupante» a causa dei gravi rischi che comporta per la salute e per l’ambiente. Esse hanno sostenuto che tale classificazione si basava su un’analisi scientifica errata e di non essere state sufficientemente ascoltate durante il procedimento. Il Tribunale ha respinto i loro argomenti e ha confermato la decisione dell’ECHA. Esso ha precisato che una sostanza può essere identificata come pericolosa anche se le sue proprietà non producono di per sé, ma solo in combinazione, effetti gravi. Esso ha inoltre dichiarato che la procedura prevista dal regolamento dell’Unione «REACH» (che mira a proteggere la salute umana e l’ambiente dai rischi legati alle sostanze chimiche) non garantisce alcun diritto particolare al di là della possibilità di formulare osservazioni.

    Sentenza del 9 luglio 2025 nelle cause Fritz Egger e a./ECHA (Melamina) e LAT Nitrogen Piesteritz e Cornerstone/ECHA (T‑163/23, T‑167/23)

Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale dinanzi al Tribunale dell’Unione europea

La normativa adottata dall’Unione europea per proteggere la proprietà intellettuale (diritti d’autore) e industriale (diritto dei marchi, protezione dei disegni e modelli) migliora la competitività delle imprese favorendo un ambiente propizio alla creatività e all’innovazione.

  • Nel 2019, la società italiana Nero Lifestyle ha presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione del marchio denominativo NERO CHAMPAGNE. Il Comité interprofessionnel du vin de Champagne e l’Institut national de l’origine et de la qualité si sono opposti. Essi hanno sostenuto che il marchio poteva approfittare abusivamente della notorietà dei prodotti DOP Chmpagne la cui tutela offre una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica. L’opposizione è stata parzialmente respinta dall’EUIPO e gli organismi professionali hanno adito il Tribunale. Nella sua sentenza, il Tribunale ha annullato la decisione dell’EUIPO e ha accolto l’opposizione. Pertanto, la domanda di registrazione del marchio NERO CHAMPAGNE è stata respinta.

    Sentenza del 25 giugno 2025 nella causa Comité interprofessionnel du vin de Champagne e INAO/EUIPO – Nero Lifestyle (NERO CHAMPAGNE) (T‑239/23)

  • Il cubo di Rubik non può essere protetto come marchio dell’Unione: il Tribunale ha confermato l’annullamento dei marchi registrati per questo famoso puzzle tridimensionale. L’EUIPO aveva ritenuto che la forma del cubo, la sua struttura a griglia e la differenziazione delle facce corrispondessero a elementi tecnici indispensabili al suo funzionamento, il che rendeva impossibile la loro protezione tramite il diritto dei marchi. Spin Master, titolare dei marchi in questione, sosteneva che alcuni elementi, in particolare i colori, non erano tecnici. Il Tribunale ha respinto tali argomenti spiegando che i colori sono solo un dettaglio secondario che serve a distinguere le facce e che l’essenziale della forma – i quadrati, la struttura a griglia e la differenziazione delle facce – risponde a un’esigenza tecnica: consentire la rotazione e l’identificazione degli elementi del puzzle. Poiché tutte le caratteristiche essenziali del cubo sono legate alla sua funzione, esse non possono essere protette come marchio e le decisioni dell’EUIPO sono state quindi confermate.

    Sentenza del 9 luglio 2025 nelle cause Spin Master Toys UK/EUIPO - Verdes Innovations (Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia) (da T‑1170/23 a T‑1173/23)

  • Il Tribunale ha annullato le decisioni dell’EUIPO con le quali la Ferrari era stata dichiarata decaduta dai suoi diritti sul marchio denominativo TESTAROSSA per automobili, pezzi di ricambio, accessori e modelli in miniatura dopo che l’ufficio aveva ritenuto che il marchio non fosse stato oggetto di un uso serio tra il 2010 e il 2015. Il Tribunale ha constatato che, sebbene il modello Testarossa non fosse più prodotto dal 1996, durante il periodo in questione erano state vendute auto usate da concessionari e da distributori autorizzati e che tale uso, accompagnato dal servizio di certificazione fornito dalla Ferrari, aveva costituito un uso serio del marchio con il consenso implicito del costruttore. Tale valutazione è stata applicata anche ai pezzi di ricambio e agli accessori, la cui origine era stata verificata nell’ambito del servizio di certificazione. Per quanto riguarda i modelli in miniatura, esso ha considerato che il marchio era stato utilizzato da terzi con la menzione «prodotto ufficiale su licenza Ferrari», il che aveva garantito l’origine commerciale dei giocattoli e dimostrato un uso serio effettuato con il consenso implicito della Ferrari. Pertanto, il Tribunale ha concluso che la Ferrari aveva effettivamente mantenuto l’uso del marchio TESTAROSSA per tutti i prodotti in questione.

    Sentenza del 2 luglio 2025 nelle cause Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA) (T‑1103/23 e T‑1104/23)

Concorrenza

L’Unione europea garantisce il rispetto delle norme che tutelano la libera concorrenza. Le pratiche che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno sono vietate e possono essere sanzionate con ammende. Il diritto di chiunque di chiedere il risarcimento di un danno causato da un comportamento anticoncorrenziale rafforza il carattere operativo delle norme sulla concorrenza dell’Unione ed è tale da scoraggiare comportamenti che ledono il libero gioco della concorrenza.

  • Apple trattiene una commissione sul prezzo di vendita delle applicazioni di terzi vendute nel suo App Store. Secondo due fondazioni olandesi che difendono gli interessi collettivi di una pluralità di utenti non identificati, ma identificabili, di dispositivi Apple, tali commissioni sono eccessive e tali utenti subiscono un pregiudizio. Esse hanno denunciato la condotta anticoncorrenziale di Apple e hanno adito a tale titolo le autorità giurisdizionali dei Paesi Bassi. Apple contesta tuttavia la competenza del giudice dei Paesi Bassi, poiché il presunto evento dannoso non si sarebbe verificato nei Paesi Bassi e, in particolare, ad Amsterdam. Interpellata in tale contesto, la Corte di giustizia dichiara che l’App Store di cui trattasi è specificamente concepito per il mercato dei Paesi Bassi. Il danno asseritamente subito in occasione degli acquisti effettuati in tale spazio virtuale può, pertanto, concretizzarsi in tale territorio, e ciò indipendentemente dal luogo in cui si trovavano gli utenti interessati al momento dell’acquisto. Il giudice dei Paesi Bassi è quindi internazionalmente e territorialmente competente.

    Sentenza del 2 dicembre 2025 nella causa Stichting Right to Consumer Justice e Stichting App Stores Claims (C‑34/24)

  • Nel 2018, il gruppo italiano Enel ha lanciato l’applicazione JuicePass per consentire ai conducenti di veicoli elettrici di localizzare e prenotare stazioni di ricarica. Desiderando facilitarne l’uso direttamente dallo schermo di infotainment delle auto, Enel ha chiesto a Google di rendere questa applicazione compatibile con Android Auto, il suo sistema di guida connessa. Google ha tuttavia rifiutato di adattare la sua piattaforma per garantire tale interoperabilità, il che ha portato l’Autorità italiana Garante della Concorrenza e del Mercato a infliggere un’ammenda di oltre 100 milioni di euro per abuso di posizione dominante. Impugnando tale sanzione, Google ha adito il Consiglio di Stato italiano, che ha deciso di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. La Corte ha dichiarato che il fatto che un’impresa in posizione dominante impedisca l’accesso a una piattaforma digitale da essa sviluppata, rifiutando di garantirne l’interoperabilità con un’applicazione sviluppata da un’impresa terza, può costituire un abuso di posizione dominante anche qualora tale piattaforma non sia indispensabile per lo sfruttamento commerciale dell’applicazione. Infatti, è possibile constatare un tale abuso quando la piattaforma è stata sviluppata nella prospettiva di consentire il suo utilizzo da parte di imprese terze ed è idonea a rendere l’applicazione più attraente per i consumatori. Il rifiuto può tuttavia essere giustificato quando la concessione dell’interoperabilità comprometterebbe la sicurezza o l’integrità della piattaforma o quando sarebbe impossibile garantire tale interoperabilità per altre ragioni tecniche. Negli altri casi, l’impresa dominante è tenuta a sviluppare un modello che garantisca tale interoperabilità, entro un termine ragionevole necessario a tal fine e a fronte, eventualmente, di un corrispettivo economico adeguato.

    Sentenza del 25 febbraio 2025 nella causa Alphabet e a. (C‑233/23)

  • Nel 2015, il club calcistico belga RFC Seraing ha stipulato contratti con la società maltese Doyen Sports che le consentivano di finanziare i propri giocatori in cambio di una quota dei loro diritti economici. La FIFA, ritenendo tali accordi contrari alle proprie norme che vietano la detenzione di diritti economici da parte di terzi, ha sanzionato tale club, sanzioni che sono state confermate dal Tribunale arbitrale dello sport (TAS) e successivamente dal Tribunale federale svizzero. Il RFC Seraing ha quindi impugnato tali norme dinanzi ai giudici belgi. Adita con una questione pregiudiziale, la Corte ha dichiarato che impedire ai giudici nazionali di controllare un lodo arbitrale emesso nell’ambito di un arbitrato imposto da una federazione sportiva internazionale viola il diritto dell’Unione. Essa ha affermato che le decisioni del TAS devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo. Tale controllo deve consentire, in particolare, di verificarne la compatibilità con l’ordine pubblico dell’Unione, di cui fanno parte, tra l’altro, le norme del diritto della concorrenza dell’Unione nonché le libertà fondamentali del mercato interno, di ottenere misure provvisorie e, se necessario, di chiedere un rinvio pregiudiziale. Un giudice nazionale deve quindi disapplicare qualsiasi norma, nazionale o emanata da un’associazione sportiva, che impedisca un tale controllo, al fine di garantire la tutela degli sportivi e dei club quando una decisione viola il diritto dell’Unione, in particolare in materia di concorrenza o di libera circolazione.

    Sentenza del 1º agosto 2025 nella causa Royal Football Club Seraing (C‑600/23)

  • Il Tribunale ha sostanzialmente confermato la decisione con cui la Commissione aveva constatato che sette grandi banche di investimento avevano partecipato, tra il 2007 e il 2011, a un’intesa nel settore dei titoli di Stato europei, mediante scambi di informazioni sensibili e pratiche volte ad ottenere indebiti vantaggi sul mercato primario e secondario. La Commissione aveva inflitto ammende per un importo complessivo di 371 milioni di euro a Nomura, UBS e UniCredit, mentre Bank of America, Natixis e NatWest non erano state sanzionate per motivi di prescrizione o di trattamento favorevole. Per quanto riguarda la Portigon, la sua ammenda era stata fissata a zero a causa del suo fatturato netto negativo. Adito da sei di queste banche, il Tribunale ha confermato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata, nonché la responsabilità degli istituti per gli atti dei loro trader, riducendo tuttavia leggermente le ammende inflitte a Nomura, a causa di un errore di calcolo della Commissione, e a UniCredit, in quanto il periodo preso in considerazione per il suo comportamento anticoncorrenziale era stato sovrastimato. Il Tribunale ha infine confermato il legittimo interesse della Commissione a constatare l’infrazione anche nei confronti di Bank of America e Natixis, pur senza infliggere loro alcuna ammenda, poiché la loro identificazione aveva contribuito a chiarire la portata della collusione.

    Sentenza del 26 marzo 2025 nelle cause UBS Group e UBS/Commissione, Natixis/Commissione, UniCredit e UniCredit Bank/Commissione, Nomura International e Nomura Holdings/Commissione, Bank of America e Bank of America Corporation/Commissione e Portigon/Commissione (Titoli di Stato europei) (T‑441/21, T‑449/21, T‑453/21, T‑455/21, T‑456/21, T‑462/21)

Cooperazione giudiziaria

Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia comprende misure volte a promuovere la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Tale cooperazione si basa sul reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e mira ad armonizzare le legislazioni nazionali per combattere la criminalità transnazionale, garantendo la tutela dei diritti delle vittime, degli indagati e dei detenuti all’interno dell’Unione.

  • Un’ex dirigente dell’ETA, già condannata in Francia a 20 anni di reclusione per fatti legati al terrorismo, è perseguita in Spagna per lo stesso attentato commesso nel 1997, il che potrebbe portare la sua pena complessiva ad almeno 50 anni senza limiti legali. Adita da un giudice spagnolo in merito all’applicazione del principio del ne bis in idem, la Corte di giustizia ha ricordato che una persona non può essere perseguita due volte nell’Unione per gli stessi fatti, anche se la qualificazione giuridica differisce da uno Stato all’altro. Spetta al giudice spagnolo verificare se i fatti giudicati in Francia siano materialmente identici a quelli per i quali la persona è perseguita in Spagna.

    Sentenza dell’11 settembre 2025 nella causa MSIG (C‑802/23)

Vita privata

L’Unione europea dispone di una normativa dettagliata in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento e la conservazione di tali dati devono rispettare le condizioni previste da tale normativa, limitarsi allo stretto necessario e non ledere in modo sproporzionato il diritto alla vita privata.

  • Una donna aveva scoperto che un annuncio menzognero pubblicato sul sito rumeno www.publi24.ro affermava che la stessa offriva servizi sessuali e conteneva foto e il suo numero di telefono utilizzati senza il suo consenso. Russmedia Digital, gestore del sito, aveva rimosso l’annuncio entro un’ora, ma questo era già stato copiato su altri siti. Dopo aver ottenuto un risarcimento in primo grado e aver visto poi questa società esonerata da responsabilità in appello con la motivazione che era solo un semplice prestatore di servizi di hosting, la donna ha adito la Corte d’appello di Cluj, che ha interrogato la Corte di giustizia sugli obblighi che incombono a un mercato online ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD). La Corte ha dichiarato che il gestore di un sito di mercato online è responsabile del trattamento dei dati personali contenuti negli annunci pubblicati sulla sua piattaforma e deve, prima di qualsiasi pubblicazione, individuare gli annunci che contengono dati sensibili, verificare l’identità o il consenso esplicito della persona interessata e rifiutare la pubblicazione in assenza di tale consenso. Essa ha inoltre precisato che il gestore doveva attuare misure tecniche per impedire la copia illecita di annunci sensibili su altri siti e che non poteva invocare l’esonero dalla responsabilità previsto dalla direttiva sul commercio elettronico per sottrarsi agli obblighi imposti dal RGPD.

    Sentenza del 2 dicembre 2025 nella causa Russmedia Digital e Inform Media Press (C‑492/23)

  • Un’associazione ha contestato dinanzi all’autorità francese per la protezione dei dati personali l’obbligo imposto ai clienti di SNCF Connect di indicare «Signore» o «Signora» al momento di un acquisto online, ritenendo che tale raccolta di dati relativi all’identità di genere non fosse necessaria ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD). La Corte di giustizia ha ricordato che possono essere raccolti solo i dati strettamente necessari e che un trattamento è lecito solo se indispensabile per l’esecuzione di un contratto o giustificato da un interesse legittimo chiaramente spiegato. La Corte ha infine precisato che tale trattamento non può essere giustificato dal legittimo interesse se quest’ultimo non è stato comunicato, se va oltre lo stretto necessario o se rischia di ledere i diritti fondamentali, in particolare in materia di discriminazione di genere. La raccolta di dati relativi all’appellativo dei clienti non è oggettivamente indispensabile, in particolare, quando essa ha come finalità una personalizzazione della comunicazione commerciale.

    Sentenza del 9 gennaio 2025 nella causa Mousse (C‑394/23)

  • A una cliente austriaca è stato rifiutato un contratto telefonico da 10 euro al mese dopo che una società privata aveva valutato, in modo completamente automatizzato, che non fosse solvibile. La giustizia austriaca ha constatato che tale società non aveva rispettato il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) in quanto non aveva spiegato come fosse stata adottata la sua decisione. La Corte di giustizia ha dichiarato che l’interessato ha diritto a una spiegazione comprensibile quando i suoi dati personali sono oggetto di trattamento: è necessario indicare quali dati sono stati utilizzati e in che modo hanno influenzato il risultato, eventualmente mostrando cosa sarebbe cambiato se alcuni dati fossero stati diversi. L’impresa non può trincerarsi dietro al segreto commerciale per rifiutare la comunicazione di tali informazioni; qualora venga invocato un tale segreto, spetta al giudice o all’autorità di controllo decidere in che misura può essere concesso l’accesso.

    Sentenza del 27 febbraio 2025 nella causa Dun & Bradstreet Austria (C‑203/22)

  • Il sig. Philippe Latombe, cittadino francese, ha chiesto l’annullamento della decisione della Commissione europea che autorizza il trasferimento di dati personali dall’Unione europea agli Stati Uniti. A suo avviso, il sistema statunitense non offriva una protezione sufficiente, in particolare a causa della mancata indipendenza della «Data Protection Review Court» (DPRC) e della raccolta massiccia di dati da parte dei servizi di intelligence statunitensi. Il Tribunale ha respinto il ricorso. Esso ha considerato che gli Stati Uniti hanno rafforzato il loro quadro giuridico in materia di protezione dei dati a partire dall’adozione del nuovo decreto presidenziale del 2022 e che la DPRC offre garanzie sufficienti di indipendenza. Infatti, i giudici possono essere revocati solo per un motivo valido e il loro lavoro non può essere influenzato dalle autorità di intelligence. Inoltre, secondo il Tribunale la raccolta di dati in blocco non è contraria al diritto dell’Unione, poiché il DPRC garantisce un controllo giurisdizionale a posteriori. Inoltre, la Commissione europea continuerà ad avere l’obbligo di vigilare costantemente sul rispetto di tale quadro e potrà sospendere la decisione qualora la protezione offerta dal sistema statunitense dovesse diminuire.

    Sentenza del 3 settembre 2025 nella causa Latombe/Commissione (T‑553/23)

  • Il Tribunale ha condannato la Commissione europea a versare 400 euro di risarcimento danni a un cittadino tedesco i cui dati personali erano stati trasferiti agli Stati Uniti quando si era registrato a un evento sul sito Internet della Conferenza sul futuro dell’Europa. Utilizzando l’opzione «connettersi con Facebook» su EU Login, l’indirizzo IP dell’interessato era stato trasmesso a Meta Platforms senza adeguate garanzie e senza basarsi su alcuna decisione di adeguatezza applicabile all’epoca. Secondo il Tribunale tale trasferimento era imputabile alla Commissione, che non aveva rispettato nessuna delle condizioni previste dal diritto dell’Unione per l’invio di dati verso un paese terzo. Esso ha riconosciuto l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto che conferisce diritti ai singoli e di un danno morale connesso all’incertezza sul trattamento dei dati, il che fa sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

    Sentenza dell’8 gennaio 2025 nella causa Bindl/Commissione (T‑354/22)

Ambiente

La Corte di giustizia e l’ambiente

L’Unione europea si impegna a preservare e a migliorare la qualità dell’ambiente e a proteggere la salute umana. Se la Corte di giustizia constata una violazione del diritto dell’Unione, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza nel più breve tempo possibile. Quando la Commissione ritiene che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può presentare un nuovo ricorso chiedendo l’applicazione di sanzioni pecuniarie.

  • La Grecia è stata condannata per non aver eseguito una sentenza del 2014 che le imponeva di porre fine all’utilizzo di una discarica situata nel parco nazionale marino di Zante, habitat protetto della tartaruga «Caretta-Caretta». Nonostante gli scambi con la Commissione tra il 2014 e il 2023, la discarica non è stata chiusa né adeguata alle direttive europee sui rifiuti e ha continuato a ricevere rifiuti fino alla fine del 2017. Dopo aver constatato tale persistente inadempimento, la Corte ha imposto alla Grecia una penalità di 12 500 euro per ogni giorno di ritardo fino alla completa esecuzione della sentenza, nonché una somma forfettaria di 5,5 milioni di euro, in considerazione della gravità e della durata dell’infrazione, dei rischi per la salute e per l’ambiente e dei ripetuti inadempimenti della Grecia nella gestione dei rifiuti.

    Sentenza del 9 ottobre 2025 nella causa Commissione/Grecia [Esecuzione della sentenza sulla discarica di Zante (Zakynthos)] (C‑368/24)

  • In Italia, la cattiva gestione delle acque reflue urbane ha nuovamente portato lo Stato dinanzi alla Corte. A più di vent’anni dalla scadenza dei termini previsti dalla direttiva europea applicabile e a quasi dieci anni da una prima sentenza pronunciata nel 2014, diversi agglomerati italiani hanno continuato a scaricare acque reflue senza una raccolta e un trattamento adeguato. All’epoca, la Corte aveva già constatato inadempimenti relativi a 41 agglomerati. Orbene, nonostante alcuni miglioramenti, cinque di essi, situati in particolare in Sicilia e in Valle d’Aosta, non erano ancora stati messi in conformità e, per quattro di essi, gli inadempimenti persistevano ancora all’udienza tenutasi nel novembre 2024. A fronte di questa situazione, la Commissione europea ha adito la Corte affinché fossero imposte sanzioni pecuniarie. La Corte ha constatato che l’Italia non aveva eseguito la sentenza del 2014 entro i termini impartiti e ha dichiarato che tale inadempimento prolungato causava gravi danni all’ambiente, in particolare in quanto i rifiuti in questione venivano scaricati in aree sensibili. Essa ha quindi condannato l’Italia al pagamento di una somma forfettaria di 10 milioni di euro, accompagnata da una penalità di oltre 13 milioni di euro per ogni semestre di ritardo fino alla completa messa in conformità, tenendo conto della gravità dell’infrazione, della sua durata eccezionalmente lunga e della capacità finanziaria dello Stato membro.

    Sentenza del 27 marzo 2025 nella causa Commissione/Italia (Trattamento delle acque reflue urbane) (C‑515/23)

  • In Slovenia, la gestione di una discarica situata nel comune di Teharje, nota come Bukovžlak, ha dato luogo a una nuova controversia dinanzi alla Corte. Da diversi anni, materiali di escavazione vi sono stati depositati senza che le autorità nazionali abbiano verificato la presenza di altri rifiuti né adottato le misure necessarie per smaltire quelli non autorizzati, creando così una discarica illegale. Con una sentenza del 2015, la Corte aveva constatato che tale situazione costituiva una violazione del diritto dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti. Tuttavia, le misure richieste per bonificare il sito non sono state attuate entro i termini previsti. A fronte di tale persistente inazione, la Commissione europea ha nuovamente adito la Corte affinché fosse disposta una sanzione pecuniaria. La Corte ha dichiarato che la Slovenia non ha dato esecuzione alla sentenza del 2015 nonostante il tempo a sua disposizione e ha considerato che i ritardi non potevano essere giustificati, in particolare con la pandemia di Covid‑19. Essa ha rilevato che tale inadempimento prolungato ha comportato gravi rischi per l’ambiente e la salute umana per oltre nove anni. Di conseguenza, ha condannato la Slovenia al pagamento di una somma forfettaria di 1,2 milioni di euro, tenendo conto della gravità e della durata dell’infrazione, nonché della capacità finanziaria dello Stato membro.

    Sentenza dell’8 maggio 2025 nella causa Commissione/Slovenia (Discarica di Bukovžlak) (C‑318/23)

  • L’Austria ha chiesto l’annullamento di un regolamento delegato del 2022 con cui la Commissione europea ha incluso, a condizioni rigorose, alcune attività legate al nucleare e al gas fossile nella tassonomia degli investimenti sostenibili. Il Tribunale ha respinto tale ricorso e ha confermato che la Commissione non aveva ecceduto le competenze conferitele dal legislatore dell’Unione. Esso ha considerato che la produzione di energia nucleare è quasi priva di emissioni di gas a effetto serra e che le energie rinnovabili non sono ancora in grado, da sole, di fornire in modo affidabile tutta l’elettricità necessaria. Inoltre, secondo il Tribunale, la Commissione ha tenuto sufficientemente conto dei rischi legati al nucleare, senza dover esigere un livello di protezione superiore alle norme esistenti. Per quanto riguarda il gas fossile, la sua inclusione è stata giudicata conforme al diritto dell’Unione in quanto fondata su un approccio progressivo di riduzione delle emissioni, garantendo al contempo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

    Sentenza del 10 settembre 2025 nella causa Austria/Commissione (T‑625/22)

  • La Spagna nonché vari enti che riuniscono pescatori delle regioni spagnole della Galizia e delle Asturie hanno contestato un regolamento della Commissione europea che designa le zone di pesca in acque profonde notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili, nelle quali è vietata la pesca con attrezzi di fondo. Il Tribunale ha respinto i loro ricorsi e ha confermato che tale designazione si basa su criteri scientifici affidabili fondati sulla presenza accertata o probabile di specie protette e sulle caratteristiche degli ecosistemi. La Commissione non era tenuta a valutare l’impatto di ciascun tipo di attrezzo né le conseguenze economiche di tali misure. Inoltre, secondo il Tribunale, la metodologia utilizzata, basata sui pareri del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare, non eccede il margine di discrezionalità della Commissione. Infine, ha respinto gli argomenti relativi a un’asserita violazione delle norme della politica comune della pesca o del principio di proporzionalità, rilevando che il divieto non riguarda tutte le attività di pesca di fondo e che non è dimostrato che alcuni attrezzi fissi siano privi di effetti nocivi su questi ecosistemi fragili.

    Sentenza dell’11 giugno 2025 nelle cause Spagna/Commissione e Madre Querida e a./Commissione (T‑781/22, T‑681/22)

Società dell’informazione

La Corte di giustizia nel mondo digitale

L’Unione europea svolge un ruolo chiave nello sviluppo della società dell’informazione, al fine di creare un ambiente favorevole all’innovazione e alla competitività, proteggendo al contempo i diritti dei consumatori e offrendo certezza del diritto. Essa garantisce mercati digitali equi e aperti ed elimina gli ostacoli ai servizi online transfrontalieri all’interno del mercato interno per assicurarne la libera circolazione.

  • Nell’aprile 2023 la Commissione europea ha designato il negozio online Zalando come «piattaforma online di dimensioni molto grandi» ai sensi del regolamento sui servizi digitali (DSA) in quanto oltre 83 milioni di persone utilizzano ogni mese i suoi servizi, un numero ampiamente superiore alla soglia di 45 milioni prevista dal regolamento. Zalando ha contestato tale designazione, ma il Tribunale ha respinto il suo ricorso. Esso ha confermato che Zalando costituisce effettivamente una piattaforma online in quanto ospita venditori terzi attraverso il suo «Partner Programm», anche se la sua attività di vendita diretta («Zalando Retail») non rientra in tale categoria. La Commissione poteva ritenere che tutti gli utenti fossero esposti alle informazioni dei venditori terzi. Il Tribunale ha respinto anche gli argomenti relativi alla violazione dei principi di certezza del diritto, di parità di trattamento e di proporzionalità, ricordando che piattaforme del genere devono essere soggette a obblighi più severi al fine di limitare i rischi di diffusione di prodotti pericolosi o illegali.

    Sentenza del 3 settembre 2025 nella causa Zalando/Commissione (T‑348/23)

  • Il Tribunale ha annullato le decisioni con cui la Commissione europea aveva fissato, per l’anno 2023, il contributo per le attività di vigilanza dovuto da Facebook, Instagram e TikTok in qualità di «piattaforme online di dimensioni molto grandi» ai sensi del regolamento sui servizi digitali (DSA). Esso ha ritenuto che la metodologia utilizzata per calcolare il contributo, basato sul numero medio di utenti mensili, avrebbe dovuto essere adottata in un atto delegato e non in semplici decisioni di esecuzione, poiché costituisce un elemento essenziale del calcolo. Tuttavia, non essendovi errori che inficiano l’obbligo di tali piattaforme interessate di versare il contributo, il Tribunale ha mantenuto temporaneamente gli effetti delle decisioni annullate, in attesa che la Commissione adotti una metodologia conforme e nuove decisioni. Tale periodo transitorio non potrà tuttavia superare i dodici mesi a decorrere dalla data in cui le sentenze diventeranno definitive.

    Sentenza del 10 settembre 2025 nelle cause Meta Platforms Ireland/Commissione e Tiktok Technology/Commissione (T‑55/24, T‑58/24)

  • Il Tribunale ha respinto il ricorso di Amazon volto ad annullare la decisione della Commissione europea che designa la piattaforma Amazon Store come «piattaforma online di dimensioni molto grandi» ai sensi del regolamento sui servizi digitali (DSA), che impone obblighi più severi ai servizi con oltre 45 milioni di utenti nell’Unione. Amazon invocava una violazione di diversi diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, tra cui la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, l’uguaglianza dinanzi alla legge, la libertà di espressione nonché il diritto al rispetto della vita privata e delle informazioni riservate. Tuttavia, secondo il Tribunale, gli obblighi imposti dal DSA, ancorché possano comportare costi e incidere sull’organizzazione della piattaforma, sono previsti dalla legge, proporzionati e giustificati dall’obiettivo di interesse generale di prevenire i rischi sistemici legati alle piattaforme di dimensioni molto grandi, in particolare la diffusione di contenuti illeciti e la protezione dei consumatori. Ha concluso che le misure contestate, quali l’opzione di raccomandazione senza profilazione, il registro pubblico delle pubblicità o l’accesso dei ricercatori ai dati, non inficiano il contenuto essenziale dei diritti invocati e sono accompagnate da rigorose garanzie di riservatezza e di sicurezza.

    Sentenza del 19 novembre 2025 nella causa Amazon EU/Commissione (T‑367/23)

Accesso ai documenti

La trasparenza della vita pubblica è un principio fondamentale dell’Unione europea. Pertanto, qualsiasi cittadino o persona giuridica dell’UE può, in linea di principio, accedere ai documenti delle istituzioni europee.

  • Una giornalista del New York Times ha chiesto alla Commissione europea di accedere ai messaggi scambiati tra la presidente Ursula von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer, ritenendo che tali messaggi fossero stati utilizzati durante le trattative per l’acquisto dei vaccini contro il Covid‑19. La Commissione ha respinto la richiesta dichiarando di non essere in possesso di tali messaggi. Il Tribunale ha tuttavia constatato che le spiegazioni fornite erano vaghe e mutevoli e che la Commissione non aveva indicato chiaramente dove e come aveva cercato tali documenti, né se i messaggi fossero stati cancellati o persi. Inoltre, la giornalista aveva fornito elementi credibili che dimostravano che tali scambi avevano molto probabilmente avuto luogo. Il Tribunale ha considerato che un’istituzione europea non può limitarsi a negare di essere in possesso di documenti senza prove concrete, soprattutto per decisioni pubbliche così importanti. Ha quindi annullato la decisione della Commissione che negava l’accesso ai documenti.

    Sentenza del 14 maggio 2025 nella causa Stevi e The New York Times/Commissione (T‑36/23)

La direzione della Ricerca e documentazione propone agli operatori del diritto, nell’ambito della sua Compilazione delle sintesi, una «Selezione delle sentenze più importanti» e un «Bollettino mensile di giurisprudenza» della Corte di giustizia e del Tribunale.

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