A | La Corte di giustizia nel 2025
La Corte di giustizia può essere adita principalmente mediante domande di pronuncia pregiudiziale. Quando un giudice nazionale nutre dubbi sull’interpretazione di una norma dell’Unione o sulla sua validità, sospende il procedimento pendente dinanzi ad esso e adisce la Corte di giustizia. Ottenuti i chiarimenti grazie alla decisione resa dalla Corte di giustizia, il giudice nazionale può definire la controversia sottopostagli. Nelle cause che richiedono una risposta entro un termine estremamente breve (ad esempio in materia di asilo, di controllo alle frontiere, di sottrazione di minori, ecc.), è previsto un procedimento pregiudiziale d’urgenza.
La Corte può altresì essere adita mediante ricorsi diretti, volti a ottenere l’annullamento di un atto dell’Unione («ricorso di annullamento») o far accertare che uno Stato membro non rispetta il diritto dell’Unione («ricorso per inadempimento»). In caso di mancato rispetto, da parte dello Stato membro, della sentenza con cui è accertato il suo inadempimento, un secondo ricorso, denominato ricorso per «doppio inadempimento», può portare la Corte a infliggergli una sanzione pecuniaria.
Possono, inoltre, essere proposte impugnazioni avverso le decisioni emesse dal Tribunale. La Corte di giustizia può annullare dette decisioni del Tribunale.
Infine, possono essere proposte alla Corte di giustizia domande di parere per verificare la compatibilità con i trattati di un accordo che l’Unione intende concludere con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale (presentate da uno Stato membro o da un’istituzione europea).
Evoluzione e attività della Corte di giustizia
Koen Lenaerts
Presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea
Il 2025 è stato un anno cruciale sotto diversi aspetti.
Anzitutto, è stato il primo anno completo di attuazione dell’ultima fase della riforma dell’architettura giurisdizionale dell’Unione europea prevista dal regolamento 2024/2019 e volta a riequilibrare il carico di lavoro tra le due giurisdizioni dell’Unione con l’obiettivo finale di rendere decisioni giudiziarie di qualità nel più breve tempo possibile.
Quest’ultima fase ha comportato in particolare un trasferimento parziale della competenza pregiudiziale dalla Corte di giustizia al Tribunale, in vigore dal 1º ottobre 2024, in sei materie specifiche (IVA, accise, codice doganale, classificazione tariffaria, diritti dei passeggeri e sistema di scambio delle quote di emissione). Si basa sul meccanismo dello «sportello unico», in virtù del quale tutte le domande di pronuncia pregiudiziale sono presentate dinanzi alla Corte di giustizia. Quando una domanda di pronuncia pregiudiziale rientra in una di queste sei materie, il presidente, sentito il vicepresidente e il primo avvocato generale, o la Corte di giustizia, in seduta plenaria, decide se tale domanda debba essere trasmessa al Tribunale o mantenuta alla Corte. Nel corso del 2025, delle 74 domande pregiudiziali esaminate dallo sportello unico, 65 sono state trasmesse al Tribunale. Le decisioni di trasmissione hanno potuto essere prese nel più breve tempo possibile grazie al costante impegno dei gabinetti e dei servizi, in particolare della Cancelleria della Corte e della direzione della Ricerca e documentazione.
L’estensione, dal 1º settembre 2024, del meccanismo di ammissione preventiva delle impugnazioni alle sentenze e alle ordinanze del Tribunale relative alle decisioni di sei nuove Sezioni di ricorso indipendenti e alle controversie in materia di esecuzione di contratti contenenti una clausola compromissoria è stata attuata in modo coerente con la prassi sviluppatasi dall’introduzione di tale meccanismo. Pertanto, delle 36 domande esaminate dalla Sezione ammissione preventiva delle impugnazioni, due domande, di cui una relativa a una controversia di natura contrattuale (ordinanza nella causa SC/Eulex Kosovo C‑881/24 P) che ora rientra nella competenza di tale Sezione, sono state accolte in quanto sollevavano questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Inoltre, per quanto riguarda la composizione della Corte, il 2025 è stato caratterizzato dall’arrivo del nuovo giudice sloveno, Marko Bošnjak, che ha ricoperto il posto lasciato vacante in seguito alla scomparsa, il 20 giugno 2024, del nostro compianto collega Marko Ilešič, e dalla partenza del primo giudice bulgaro della Corte di giustizia, Alexander Arabadjiev, sostituito da Alexander Kornezov, in precedenza giudice del Tribunale.
Infine, il 2025 rappresenta una svolta importante nella politica della Corte in materia di comunicazione e trasparenza. Sono stati compiuti notevoli progressi per avvicinare ancora di più la giustizia europea ai cittadini e per rispondere meglio alle esigenze degli operatori del diritto.
Sul piano della comunicazione, oltre al lancio di brevi video esplicativi, in cui i membri della Corte di giustizia presentano sinteticamente le sentenze più significative emesse da tale giurisdizione, diversi progetti importanti sono stati notevolmente sviluppati ai fini della loro attuazione all’inizio del 2026: la riprogettazione del sito Internet Curia, la messa a punto di un motore di ricerca profondamente modernizzato per gli utenti esterni e lo sviluppo di Curia Web TV in una versione accessibile a tutti gli utenti di Internet. Questi sviluppi miglioreranno sensibilmente l’accesso di tutti alle informazioni giudiziarie.
Per quanto riguarda il rafforzamento della trasparenza dei procedimenti svolti dinanzi alla Corte, vanno inoltre segnalate la pubblicazione delle memorie e delle osservazioni scritte depositate nelle cause pregiudiziali, decisa in occasione dell’ultima riforma del sistema giurisdizionale, nonché l’adozione, il 1º aprile 2025, della decisione relativa alle norme e alle modalità di attuazione della trasmissione delle udienze. Tale trasmissione promuove una migliore comprensione del ruolo della Corte nonché della sua attività e garantisce un più ampio accesso sia ai motivi, agli argomenti e alle osservazioni presentati dalle parti, sia alle conclusioni degli avvocati generali e alle sentenze pronunciate dalla giurisdizione.
Oltre all’attività giudiziaria propriamente detta, la Corte ha mantenuto il suo impegno in materia di formazione, comunicazione e scambi con gli organi giurisdizionali degli Stati membri. Dal 3 al 5 settembre 2025 si è infatti tenuta a Sofia (Bulgaria) la terza edizione della conferenza «EUnited in diversity», che riunisce le Corti costituzionali e le istituzioni equivalenti che esercitano una competenza costituzionale degli Stati membri dell’Unione, nonché la Corte di giustizia, con l’obiettivo di stimolare il dialogo giudiziario e rafforzare le interazioni all’interno dell’ordinamento giuridico comune costituito dall’Unione e dai sistemi giuridici degli Stati membri. Il 1º e il 2 dicembre 2025, la Corte ha accolto circa 150 giudici provenienti dagli Stati membri in occasione del suo Forum annuale dei magistrati. Questo Forum, organizzato per la prima volta nel 1968, offre ai giudici nazionali l’opportunità di familiarizzarsi con il funzionamento della Corte e di scambiare opinioni direttamente con i suoi membri all’interno dell’istituzione stessa su argomenti di interesse comune, rafforzando così la stretta cooperazione che la lega ai giudici nazionali. Va inoltre segnalato lo sviluppo degli incontri e delle formazioni organizzati nell’ambito della Rete giudiziaria dell’Unione europea (RGUE) in collaborazione con la Rete europea di formazione giudiziaria (REFG), in particolare in relazione al procedimento pregiudiziale. Infine, nel dicembre 2025 la Corte ha ospitato per la prima volta la finale del concorso Themis organizzato dalla REFG. Questo prestigioso concorso offre a futuri giudici o procuratori provenienti da tutta Europa un’occasione unica per perfezionare le loro conoscenze pratiche del diritto dell’Unione, contribuendo così al consolidamento di una cultura giudiziaria comune all’interno di quest’ultima.
Per quanto riguarda le statistiche dell’anno trascorso, esse continuano a riflettere un numero elevato sia di cause promosse dinanzi alla Corte di giustizia (889) sia di cause chiuse dalla stessa (774). Quest’ultimo dato si spiega in gran parte con il rinnovo parziale della Corte nel 2024. Il numero di cause pendenti al 31 dicembre 2025 era quindi pari a 1 322. La durata media dei procedimenti, considerando tutti i tipi di cause, nel 2025 era pari a 16,7 mesi.
I membri della Corte di giustizia
La Corte di giustizia è composta da 27 giudici e da 11 avvocati generali.
I giudici e gli avvocati generali sono designati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato con l’incarico di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati proposti ad esercitare le funzioni di cui trattasi. Il loro mandato dura sei anni ed è rinnovabile.
Essi vengono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano in possesso di competenze notorie.
I giudici esercitano le loro funzioni in piena imparzialità e indipendenza.
I giudici della Corte di giustizia designano tra loro il presidente e il vicepresidente. I giudici e gli avvocati generali nominano il cancelliere per un mandato di sei anni.
Nel 2025 hanno assunto le proprie funzioni presso la Corte di giustizia, in qualità di giudici: nel mese di giugno, Marko Bošnjak (Slovenia), in sostituzione di Marko Ilešič, e nel mese di settembre, Alexander Kornezov (Bulgaria), in sostituzione di Alexander Arabadjiev.
Gli avvocati generali hanno il compito di presentare con assoluta imparzialità e in piena indipendenza un parere giuridico denominato «conclusioni» nelle cause loro sottoposte. Tale parere non è vincolante, ma fornisce un ulteriore punto di vista sull’oggetto della controversia.
K. Lenaerts
T. von Danwitz
F. Biltgen
K. Jürimäe
C. Lycourgos
I. Jarukaitis
M. L. Arastey Sahún
M. Szpunar
I. Ziemele
J. Passer
O. Spineanu-Matei
M. Condinanzi
F. Schalin
J. Kokott
S. Rodin
M. Campos Sánchez-Bordona
E. Regan
N. J. Cardoso da Silva Piçarra
A. Kumin
N. Jääskinen
J. Richard de la Tour
A. Rantos
D. Gratsias
M. Gavalec
N. Emiliou
Z. Csehi
T. Ćapeta
L. Medina
B. Smulders
D. Spielmann
A. Biondi
S. Gervasoni
N. Fenger
R. Frendo
R. Norkus
M. Bošnjak
A. Kornezov
A. Calot Escobar
Ordine protocollare in vigore dal 07/10/2025
B | Il Tribunale nel 2025
Il Tribunale può essere adito, in primo grado, mediante ricorsi diretti proposti dalle persone fisiche o giuridiche (individui, società, associazioni, ecc.), quando sono individualmente e direttamente interessate, e dagli Stati membri contro gli atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione europea, e mediante ricorsi diretti volti a ottenere il risarcimento dei danni causati dalle istituzioni o dai loro agenti.
Le decisioni del Tribunale possono essere impugnate, limitatamente alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia. Nelle cause che sono già state oggetto di un doppio esame (da parte di una commissione di ricorso indipendente, poi da parte del Tribunale), la Corte di giustizia ammette la domanda di impugnazione soltanto se solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
A partire dal 1º ottobre 2024, il Tribunale è anche competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale, trasferite dalla Corte di giustizia, che rientrano esclusivamente in una o più delle seguenti sei materie specifiche: sistema comune di imposta sul valore aggiunto; diritti di accisa; codice doganale; classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata; compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto; sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
Gran parte del suo contenzioso è di natura economica: proprietà intellettuale (marchi, disegni e modelli dell’Unione europea), concorrenza, aiuti di Stato e vigilanza bancaria e finanziaria. Il Tribunale è altresì competente a pronunciarsi in materia di funzione pubblica sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti.
Evoluzione e attività del Tribunale
Marc van der Woude
Presidente del Tribunale dell’Unione europea
Per il Tribunale, il 2025 è stato caratterizzato in particolare da due eventi verificatisi nel mese di settembre, ovvero, da un lato, il suo rinnovo parziale e, dall’altro, la fine del periodo transitorio per quanto riguarda il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale.
Il 15 settembre 2025 tre membri hanno lasciato il Tribunale nell’ambito del rinnovo parziale, ossia la giudice Tomljenović, il presidente di Sezione Mastroianni e la presidente di Sezione Porchia, mentre Alexander Kornezov è stato nominato giudice della Corte di giustizia. Il Tribunale li ringrazia per il loro importante contributo alla sua giurisprudenza. Nella stessa data, i giudici Bestagno, Pezzuto e Pavelin hanno prestato giuramento come nuovi membri del Tribunale. Il nuovo collegio così costituito ha poi rieletto, per un mandato di tre anni, il suo presidente e il suo vicepresidente e ha eletto dieci presidenti di Sezione.
Questi eventi hanno coinciso anche con la fine del periodo transitorio che il Tribunale ha istituito a seguito del trasferimento parziale della competenza pregiudiziale dalla Corte di giustizia al Tribunale previsto dal regolamento 2024/2019 (riforma entrata in vigore il 1º ottobre 2024). A livello interno, ciò si è tradotto nell’istituzione di due Sezioni specializzate per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale, composte ciascuna da sei giudici, tra cui un avvocato generale eletto per il trattamento di tali domande. Infatti, a differenza dei ricorsi diretti, le domande di pronuncia pregiudiziale sono inizialmente assegnate a un collegio di cinque giudici, fatto salvo l’eventuale successivo rinvio di una causa a un collegio diverso. Ai fini di un trattamento ottimale delle domande di pronuncia pregiudiziale, il Tribunale ha inoltre eletto due giudici chiamati a sostituire i suddetti avvocati generali in caso di loro impedimento.
Tale riorganizzazione e l’arrivo dei nuovi membri hanno nondimeno avuto un effetto positivo sull’attività giudiziaria del Tribunale, che nel corso del 2025 ha potuto chiudere 1 527 cause (di cui 404 cause riunite promosse da ex deputati europei contro il Parlamento europeo e relative al regime pensionistico complementare), il che rappresenta il suo record storico assoluto. Tenendo conto delle 989 cause promosse, il numero di cause pendenti alla fine dell’anno è sceso a 1167. Per quanto riguarda in particolare le domande pregiudiziali, 65 sono state trasferite al Tribunale nel 2025 e 16 sono state chiuse.
La durata media dei procedimenti ammonta, per tutte le materie e le decisioni, a 18,9 mesi. Riunendo in un’unica causa le 404 cause in sostanza identiche, la durata media dei procedimenti si riduce a 16 mesi. Per il trattamento delle domande pregiudiziali, tale durata è più breve e corrisponde a 6,2 mesi.
Nel 2025, il 34,7% delle cause chiuse è stato deciso da collegi composti da cinque giudici (tra cui le 404 cause riunite menzionate). Tra le cause più importanti (v. il capitolo «Le sentenze più importanti dell’anno»), due sono state giudicate dalla Grande Sezione, composta da 15 giudici, e due dalla Sezione intermedia di 9 giudici, istituita dal Tribunale nell’ambito dell’ultima riforma del 2024. Si tratta delle cause Stevi e The New York Times/Commissione e Austria/Commissione (Grande Sezione), nonché delle cause riunite YL/Consiglio e YL/Consiglio e EUIPO (Sezione intermedia).
Durante questo intero primo anno a partire dal trasferimento parziale della competenza pregiudiziale il 1º ottobre 2024, il Tribunale ha potuto consolidare il suo nuovo compito e integrare perfettamente il trattamento di tali domande nel suo funzionamento interno, giudicando nel complesso un numero eccezionalmente elevato di cause. Grazie al trattamento efficace e proattivo delle cause, di cui ormai dà prova, il Tribunale si dimostra più che mai pronto ad affrontare nuove sfide.
Importante evoluzione del contenzioso
Savvas Papasavvas
Vicepresidente del Tribunale dell’Unione europea
Il 2025 è stato caratterizzato principalmente dal dispiegarsi degli effetti della riforma introdotta dal regolamento 2024/2019. Adottata in un contesto caratterizzato dall’aumento sia del numero di cause pregiudiziali pendenti sia della durata media del loro trattamento dinanzi alla Corte di giustizia, tale riforma introduce due cambiamenti importanti all’interno del Tribunale: da un lato, crea un nuovo collegio giudicante e, dall’altro, trasferisce parte della competenza pregiudiziale al Tribunale.
La Sezione intermedia, composta da 9 giudici, ha così emesso la sua prima sentenza e si è vista attribuire diverse cause. La creazione di tale Sezione è stata guidata dalla volontà di preservare in particolare la coerenza delle decisioni pregiudiziali emesse dal Tribunale e dalla preoccupazione di garantire la buona amministrazione della giustizia.
Anche la Sezione pregiudiziale del Tribunale ha emesso le sue prime decisioni. Queste riguardano due delle sei materie specifiche trasferite al Tribunale. Si tratta in particolare dei diritti di accisa e del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto.
Infatti, nella prima causa pregiudiziale giudicata dal Tribunale, che ha portato alla sentenza del 9 luglio 2025, Gotek (T‑534/24), la domanda riguardava l’interpretazione degli articoli 7 e 8 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ed era stata sollevata nell’ambito di una controversia tra una persona fisica e il Ministero delle Finanze della Croazia in merito al recupero delle accise dovute da tale persona, nell’ambito della cessione fittizia di prodotti soggetti ad accisa e figuranti su fatture false.
In materia di sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, il Tribunale, con sentenza del 26 novembre 2025, Versãofast (T‑657/24), si è pronunciato su una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, presentata nell’ambito di una controversia tra la Versãofast e l’autorità tributaria in merito alle attività di intermediazione del credito svolte da tale società che detta autorità tributaria aveva qualificato come operazioni di negoziazione di crediti esenti dall’imposta sul valore aggiunto.
Anche gli avvocati generali che hanno assistito il Tribunale nel trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale hanno presentato le loro prime conclusioni.
Così, nelle sue conclusioni nella causa Accorinvest (T‑653/24), presentate il 29 ottobre 2025, l’avvocato generale Maja Brkan ha esaminato una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, in occasione della quale il Tribunale è chiamato a stabilire se il contributo tariffario di dispacciamento possa essere qualificato come «altra imposta indiretta» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e rientri nell’ambito di applicazione di tale disposizione.
Da parte sua, nelle sue conclusioni nella causa European Air Charter (T‑656/24), presentate il 26 novembre 2025, l’avvocato generale Martín y Pérez de Nanclares ha esaminato la domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale del Land, Düsseldorf (Germania), che invitava il Tribunale a precisare la nozione di «nesso causale “diretto”» tra il verificarsi di una circostanza eccezionale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, che ha inciso su un volo, e il ritardo di un volo successivo.
Il trasferimento al Tribunale di una parte della competenza pregiudiziale rappresenta una tappa importante per l’organo il cui compito consisteva inizialmente nel giudicare le controversie che richiedevano un esame approfondito di fatti complessi e che ora si trova investito di un compito di dialogo con i giudici nazionali. L’anno che sta volgendo al termine dimostra che esso si è dimostrato all’altezza della sfida, sia per quanto riguarda la qualità delle prime decisioni pronunciate sia per quanto attiene alla durata media dei procedimenti.
I membri del Tribunale
Il Tribunale è composto da due giudici per Stato membro.
I giudici sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione di un comitato incaricato di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati. Il loro mandato è di sei anni ed è rinnovabile. Gli stessi designano tra loro, per tre anni, il presidente e il vicepresidente. I giudici nominano il cancelliere per un mandato di sei anni.
I giudici esercitano le loro funzioni in piena imparzialità e indipendenza.
M. Van der Woude
S. Papasavvas
E. Buttigieg
N. Półtorak
K. Kowalik-Bańczyk
G. De Baere
M. Sampol Pucurull
P. Škvařilová-Pelzl
K. Kecsmár
I. Gâlea
S. Kingston
S. L. Kalėda
M. Jaeger
H. Kanninen
J. Schwarcz
M. Kancheva
L. Madise
A. Marcoulli
I. Reine
R. da Silva Passos
P. Nihoul
J. Svenningsen
U. Öberg
M. J. Costeira
C. Mac Eochaidh
T. Pynnä
L. Truchot
J. Laitenberger
J. Martín y Pérez de Nanclares
G. Hesse
M. Stancu
I. Nõmm
G. Steinfatt
T. Perišin
D. Petrlík
M. Brkan
P. Zilgalvis
I. Dimitrakopoulos
D. Kukovec
T. Tóth
B. Ricziová
E. Tichy-Fisslberger
W. Valasidis
S. Verschuur
L. Spangsberg Grønfeldt
H. Cassagnabère
R. Meyer
J. Hettne
D. Jočienė
F. Bestagno
R. Pezzuto
T. Pavelin
V. Di Bucci
Ordine protocollare in vigore dal 16/09/2025
C | La giurisprudenza nel 2025
- Focus La cittadinanza dell’Unione di fronte ai «passaporti d’oro»
- Focus La direttiva sui salari minimi dinanzi alla Corte di giustizia
- Focus Accesso ai messaggi di testo scambiati tra la presidente della Commissione e l’amministratore delegato di Pfizer
- Focus Società dell’informazione: il regolamento sui servizi digitali (DSA) e le piattaforme online di dimensioni molto grandi
- Le sentenze più importanti dell’anno
Focus
La cittadinanza dell’Unione di fronte ai «passaporti d’oro»
Sentenza Commissione/Malta (Cittadinanza tramite investimento) (C‑181/23)
Dal 2014 Malta aveva istituito meccanismi che consentivano a cittadini di paesi terzi di acquisire la cittadinanza maltese in cambio di contributi finanziari e investimenti. Nel 2020 tale dispositivo è stato sostituito da un nuovo programma di «cittadinanza per naturalizzazione in ragione di servizi eccezionali tramite investimento diretto». Tale regime consentiva a un investitore straniero, nonché ad alcuni dei suoi familiari, di ottenere la cittadinanza maltese dietro versamento di ingenti somme allo Stato, l’acquisto o la locazione di un immobile a Malta, una donazione a un’organizzazione autorizzata e il rispetto di un requisito di residenza cosiddetta legale, la cui durata poteva essere ridotta mediante un ulteriore pagamento.
La Commissione europea ha ritenuto che tale programma sollevasse difficoltà dal punto di vista del diritto dell’Unione, poiché l’acquisizione della cittadinanza di uno Stato membro da parte di una persona le conferisce automaticamente la cittadinanza dell’Unione. Secondo la Commissione, infatti, il nuovo programma maltese introdotto nel 2020 si basava su una logica essenzialmente transazionale. Le condizioni finanziarie ne costituivano l’elemento centrale, mentre il requisito di residenza non presupponeva una presenza effettiva e duratura sul territorio. La possibilità di ridurre in modo significativo la durata della residenza in cambio di un pagamento più elevato rivelava che il legame tra il richiedente e lo Stato membro non era un criterio determinante per la concessione della cittadinanza. La Commissione riteneva quindi che tale regime portasse a una forma di commercializzazione della cittadinanza dell’Unione, incompatibile con la natura di tale status.
La Commissione ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia, la quale ha ricordato che la cittadinanza dell’Unione costituisce lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri. Essa conferisce diritti e impone doveri e si basa su un particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra lo Stato e i suoi cittadini. Tale rapporto è anche alla base della fiducia reciproca tra gli Stati membri che è sottesa all’istituzione della cittadinanza europea al momento dell’adozione del Trattato di Maastricht, per cui ciascuno accetta gli effetti delle decisioni degli altri in materia di cittadinanza.
La Corte ha rilevato che, nell’ambito di tale programma, la concessione della cittadinanza maltese dipendeva principalmente dal rispetto di condizioni finanziarie prestabilite e che la residenza richiesta, non presupponendo la dimostrazione di una reale residenza di una certa durata a Malta, non comportava un’effettiva integrazione nella società maltese. Essa ha osservato che a tali constatazioni non si potevano opporre i controlli di sicurezza e relativi alla reputazione degli interessati invocati da Malta, in quanto questi ultimi si limitavano essenzialmente a prevenire determinati rischi di interesse pubblico.
La Corte ha dichiarato che un programma di naturalizzazione basato su una tale procedura avente carattere di transazione disconosceva la natura stessa della cittadinanza dell’Unione. Uno Stato membro, concedendo la propria cittadinanza, e quindi la cittadinanza europea, principalmente in cambio di pagamenti o di investimenti predeterminati, senza esigere un autentico legame di solidarietà e lealtà tra esso e il candidato alla naturalizzazione, compromette la fiducia reciproca su cui si fonda l’Unione.
Istituendo e attuando questo programma di cittadinanza tramite investimento, Malta ha quindi violato i suoi obblighi di Stato membro e il principio di leale cooperazione.
Che cos’è la cittadinanza dell’Unione europea?
La cittadinanza dell’Unione europea è uno degli aspetti essenziali del progetto europeo. Introdotta dal Trattato di Maastricht e oggi sancita dall’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), essa conferisce a ogni persona che possiede la cittadinanza di uno Stato membro uno status comune, che si aggiunge alla cittadinanza nazionale senza sostituirla. Tale status conferisce diritti importanti, quali il diritto di circolare e di soggiornare liberamente negli Stati membri, il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni comunali ed europee nello Stato di residenza, nonché il diritto alla protezione diplomatica e consolare degli altri Stati membri nei paesi terzi.
La cittadinanza dell’Unione si basa sulla solidarietà e sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri e i loro cittadini. La sua concessione deriva automaticamente dalla qualità di cittadino di uno Stato membro, che si basa sull’esistenza di un particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra di essi. È questo particolare rapporto che giustifica il riconoscimento di diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione, e che si esercitano in tutta l’Unione.
La cittadinanza dell’Unione nella giurisprudenza della Corte
Dalla sua introduzione con il Trattato di Maastricht (1993), la portata precisa della cittadinanza dell’Unione è stata progressivamente chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Già nella sentenza Martínez Sala (C‑85/96), la Corte ha riconosciuto che lo status di cittadino dell’Unione consentiva, in determinate situazioni, di invocare direttamente il principio di non discriminazione in ragione della cittadinanza. Tale evoluzione è stata confermata nella sentenza Grzelczyk (C‑184/99), in cui la Corte ha dichiarato che la cittadinanza dell’Unione è destinata ad essere lo «status fondamentale» dei cittadini degli Stati membri, segnando una svolta simbolica e giuridica nell’integrazione europea.
La Corte ha poi precisato la portata e i limiti di tale status. Nella sentenza Rottmann (C‑135/08), essa ha dichiarato che le decisioni nazionali relative alla perdita della cittadinanza, quando comportano la perdita della cittadinanza dell’Unione, devono rispettare il principio di proporzionalità. Poco dopo, nella sentenza Zambrano (C-34/09), essa ha confermato che un figlio in tenera età, che ha la cittadinanza di uno Stato membro ed è quindi cittadino dell’Unione, deve poter godere effettivamente dei diritti essenziali connessi a tale status. Pertanto, non può essere negato un permesso di soggiorno ai suoi genitori, cittadini di un paese terzo. In assenza di un tale permesso, tale figlio sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione per accompagnare i suoi genitori e sarebbe così privato del godimento reale ed effettivo dei diritti conferiti dalla cittadinanza dell’Unione.
Allo stesso modo, nella sentenza Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo » (C‑490/20), la Corte ha dichiarato che uno Stato membro è tenuto a riconoscere, ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione, un rapporto di filiazione legalmente accertato in un altro Stato membro con due persone dello stesso sesso, al fine di garantire al minore il godimento effettivo dei diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione, in particolare la libertà di circolazione. La Corte sancisce quindi in tale sentenza una concezione della cittadinanza europea che si esercita concretamente attraverso il diritto di condurre una vita familiare normale.
Infine, più recentemente, nella sentenza Udlændinge- og Integrationsministeriet (C‑689/21), la Corte ha confermato che, sebbene gli Stati membri rimangano competenti in materia di cittadinanza, essi devono esercitare tale competenza in modo da non ledere in modo sproporzionato la sostanza stessa dei diritti conferiti dalla cittadinanza dell’Unione, sottolineando ancora una volta il carattere centrale e protettivo di tale status nell’ordinamento giuridico dell’Unione.
Un cittadino dell’Unione ha il diritto di:
- circolare liberamente, vivere, lavorare o studiare in un altro Stato membro;
- votare e candidarsi alle elezioni comunali ed europee nel proprio Stato di residenza;
- presentare una petizione al Parlamento europeo o un’iniziativa dei cittadini alla Commissione europea;
- presentare una denuncia al Mediatore europeo in caso di cattiva amministrazione da parte di un’istituzione dell’Unione;
- beneficiare di una protezione consolare di un altro Stato membro quando il proprio Stato non è rappresentato in un paese terzo;
- richiedere l’accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione;
- rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle 24 lingue ufficiali di sua scelta.
Focus
La direttiva sui salari minimi dinanzi alla Corte di giustizia
Sentenza Danimarca/Parlamento e Consiglio (Salari minimi adeguati) (C‑19/23)
Adottata nell’ottobre 2022 dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la direttiva (UE) 2022/2041 sui salari minimi ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nell’Unione. Essa istituisce un quadro comune volto a promuovere l’adeguatezza dei salari minimi legali, ove esistenti, e a rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione dei salari. Adottata sulla base dell’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE, relativo alle condizioni di lavoro, essa precisa di rispettare la competenza degli Stati membri ai fini della determinazione delle retribuzioni nonché l’autonomia delle parti sociali.
La Danimarca, sostenuta dalla Svezia, aveva contestato la competenza dell’Unione ad intervenire in questo settore. La Danimarca riteneva che, nonostante il suo carattere apparentemente procedurale, la direttiva portasse in realtà l’Unione ad intervenire direttamente nella determinazione dei salari. Orbene, tale settore sarebbe espressamente escluso dalle competenze dell’Unione dall’articolo 153, paragrafo 5, TFUE. La Danimarca sosteneva inoltre che alcuni obblighi imposti agli Stati membri violavano il diritto di associazione e il modello danese di relazioni industriali, basato su un’ampia autonomia delle parti sociali.
La Corte ha ricordato che l’Unione può agire solo nei limiti delle competenze che le sono attribuite dai trattati. Essa ha precisato che l’esclusione relativa alle «retribuzioni» mira a impedire qualsiasi armonizzazione diretta del livello dei salari nell’ambito dell’Unione. Tale esclusione non può tuttavia essere interpretata in modo così ampio da svuotare le competenze dell’Unione in materia di politica sociale, in particolare per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni di lavoro.
La Corte ha dichiarato che la direttiva sui salari minimi adeguati non introduce né un salario minimo europeo né un livello armonizzato di retribuzione nell’Unione. In sostanza, essa impone solo requisiti procedurali minimi, lasciando agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità per determinare e aggiornare i propri salari minimi.
Per quanto riguarda la promozione delle contrattazioni collettive, la Corte ha rilevato che la direttiva non impone alcun obbligo di risultato. Gli Stati membri in cui meno dell’80% dei lavoratori è coperto da contratti collettivi devono solo creare un quadro favorevole a tali contrattazioni e, di conseguenza, adottare un piano d’azione volto a incoraggiarle. Si tratta di obblighi di mezzi, che rispettano la diversità delle tradizioni nazionali e l’autonomia delle parti sociali, poiché la direttiva non prevede, in particolare, alcun obbligo a carico di tali Stati membri di raggiungere a minima un tale livello di copertura.
La Corte ha tuttavia dichiarato che alcune disposizioni della direttiva sui salari minimi adeguati eccedevano tale quadro procedurale. Essa ha considerato che imporre agli Stati membri di tenere conto di criteri precisi per determinare e aggiornare i salari minimi legali, quali il costo della vita, il livello generale dei salari o la produttività, equivaleva ad armonizzare una parte degli elementi costitutivi dei salari minimi legali. Essa è giunta a una conclusione analoga per quanto riguarda la disposizione di tale direttiva che vieta qualsiasi riduzione dei salari minimi legali quando questi ultimi sono soggetti a sistemi di indicizzazione automatica. Tali disposizioni costituiscono quindi un’ingerenza diretta nella determinazione delle retribuzioni. Di conseguenza, la Corte ha annullato le disposizioni della direttiva che comportano tali ingerenze dirette dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni, così eccedendo le competenze conferitele dai trattati. Essa ha respinto il ricorso della Danimarca per il resto.
La Corte ha quindi chiarito l’equilibrio tra la competenza dell’Unione in materia di politica sociale e l’esclusione per quanto riguarda le retribuzioni, confermando che l’Unione può disciplinare le procedure e promuovere la contrattazione collettiva senza intervenire direttamente nella determinazione dei salari.
Cosa prevede l’articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)?
L’articolo 153 TFUE definisce i settori in cui l’Unione europea può sostenere e completare l’azione degli Stati membri in materia di politica sociale. In particolare, consente all’Unione di adottare direttive che stabiliscono requisiti minimi in settori quali le condizioni di lavoro, la protezione dei lavoratori, la parità tra donne e uomini o l’informazione e la consultazione dei lavoratori.
Tuttavia, tale articolo fissa chiari limiti all’azione dell’Unione. Il suo paragrafo 5 esclude espressamente alcune materie dall’ambito di competenza dell’Unione, in particolare le retribuzioni, il diritto di associazione, il diritto di sciopero e il diritto di serrata. Tale esclusione mira a preservare l’autonomia degli Stati membri e delle parti sociali in settori considerati essenziali per le loro tradizioni sociali e costituzionali. La giurisprudenza della Corte di giustizia precisa che, sebbene l’Unione possa adottare norme che incidono indirettamente sui salari, essa non può tuttavia intervenire direttamente nella determinazione del loro livello.
La direttiva (UE) 2022/2041 sui salari minimi adeguati
La direttiva (UE) 2022/2041 ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell’Unione europea rafforzando la protezione offerta attraverso salari minimi adeguati. Essa non prevede un salario minimo europeo né fissa un livello uniforme di retribuzione. Il suo obiettivo è stabilire un quadro comune che garantisca che i salari minimi, ove esistenti, consentano di assicurare un tenore di vita dignitoso, nel rispetto delle tradizioni nazionali e dell’autonomia delle parti sociali.
La direttiva persegue questi obiettivi principalmente attraverso disposizioni di natura procedurale. Essa impone quindi agli Stati membri la cui legislazione stabilisce un salario minimo legale di prevedere procedure chiare e trasparenti per la sua determinazione e il suo aggiornamento.
Promuove inoltre la contrattazione collettiva, considerata un elemento centrale per garantire salari adeguati, in particolare invitando gli Stati membri in cui la copertura dei lavoratori che beneficiano dell’applicazione di contratti collettivi è scarsa ad adottare misure che favoriscano il dialogo sociale. In tal modo, la direttiva mira a rafforzare la convergenza sociale all’interno dell’Unione senza invadere, al riguardo, la competenza degli Stati membri in materia di determinazione delle retribuzioni.
Il salario minimo nella giurisprudenza della Corte
Ancor prima dell’entrata in vigore della direttiva sui salari minimi adeguati, la Corte aveva già avuto modo di sviluppare una giurisprudenza sostanziale in materia di salari minimi. Diverse sentenze hanno delineato i contorni delle competenze nazionali e dei requisiti del diritto dell’Unione.
Le cause relative al distacco dei lavoratori hanno svolto un ruolo centrale. Nella sentenza Laval (C‑341/05), la Corte ha precisato la portata dei «minimi salariali» che possono essere imposti alle imprese straniere che distaccano lavoratori, sottolineando la necessità di una base giuridica chiara e di una trasparenza sufficiente per gli operatori economici.
Un secondo asse importante nella giurisprudenza riguarda il rapporto tra il salario minimo e la normativa sugli appalti pubblici. Nella sentenza Bundesdruckerei (C‑549/13), la Corte ha infatti esaminato la compatibilità di un obbligo di rispettare un salario minimo determinato dalla legislazione dello Stato ospitante in un appalto pubblico eseguito in parte all’estero, insistendo sul requisito di proporzionalità di tali misure rispetto alla libera prestazione dei servizi. Ciò premesso, nella sentenza RegioPost (C‑115/14), la Corte ha riconosciuto che le amministrazioni aggiudicatrici possono subordinare l’esecuzione di un appalto pubblico al rispetto di un salario minimo imposto dalla legge o da un regolamento, purché tale requisito persegua un obiettivo sociale legittimo e sia applicato in modo non discriminatorio.
Infine, la Corte ha anche precisato la nozione stessa di «tariffe salariali minime» nell’ambito della direttiva sul distacco, in particolare nella sentenza Sähköalojen ammattiliitto (C‑396/13), indicando gli elementi della retribuzione che rientrano in tale nozione.
L’insieme di questa giurisprudenza costituisce il contesto in cui si inserisce oggi il contenzioso relativo alla direttiva sui salari minimi adeguati nell’Unione. Essa disciplina il margine di discrezionalità degli Stati membri, garantendo al contempo l’effettività delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE.
Focus
Accesso ai messaggi di testo scambiati tra la presidente della Commissione e l’amministratore delegato di Pfizer
Sentenza Stevi e The New York Times/Commissione (T‑36/23)
La trasparenza della vita pubblica è un principio fondamentale dell’Unione europea. Pertanto, qualsiasi cittadino o persona giuridica dell’UE può accedere ai documenti del Parlamento, della Commissione o del Consiglio. Tale accesso è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
Tale testo costituisce la base giuridica del diritto di accesso del pubblico ai documenti di queste istituzioni dell’Unione europea e mira innanzitutto a rafforzare la trasparenza come condizione essenziale della democrazia europea e della legittimità dell’azione dell’Unione. Tale principio di trasparenza si applica pienamente alle attività di queste istituzioni, anche quando assumono la forma di comunicazioni moderne come i messaggi di testo.
Nel maggio 2022, la sig.ra Stevi, una giornalista del New York Times, ha chiesto di poter consultare gli SMS scambiati tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il dirigente dell’azienda farmaceutica Pfizer nel contesto dei negoziati sui contratti per i vaccini contro il COVID‑19.
La Commissione europea ha respinto tale richiesta affermando di non essere in possesso dei messaggi richiesti. Secondo la Commissione, gli SMS scambiati non costituivano documenti conservati dall’istituzione e non potevano quindi essere comunicati.
La sig.ra Stevi ha adito il Tribunale. Quest’ultimo ha innanzitutto ricordato un principio fondamentale: il diritto di accesso ai documenti mira a garantire la massima trasparenza possibile dell’azione delle istituzioni europee. Quando un’istituzione afferma di non essere in possesso di un documento, tale dichiarazione è in linea di principio presunta esatta. Tuttavia, tale presunzione può essere messa in discussione se il richiedente fornisce elementi seri che dimostrino l’esistenza dei documenti.
In tale causa, il Tribunale ha considerato che fosse così. Esso ha rilevato che diverse fonti pubbliche, in particolare articoli di stampa, dichiarazioni della presidente della Commissione e una relazione della Corte dei conti europea, riferivano di contatti diretti, anche tramite SMS, tra i due responsabili al momento dei negoziati. Tali elementi sono stati sufficienti a dimostrare che i messaggi, almeno in un determinato momento, erano esistiti.
Alla luce di tali indizi, la Commissione avrebbe dovuto spiegare in modo chiaro e dettagliato il motivo per cui i messaggi non erano reperibili. Orbene, secondo il Tribunale, la Commissione non ha fornito tale spiegazione. Essa si è limitata ad affermare che erano state effettuate ricerche, senza precisare dove, come e su quali supporti, né indicare se i messaggi fossero stati cancellati, archiviati o trasferiti al momento della sostituzione dei telefoni utilizzati.
Il Tribunale ha sottolineato che il diritto alla trasparenza non può essere svuotato di significato dalla mancata conservazione dei documenti. Le istituzioni hanno l’obbligo di gestire i propri documenti in modo serio e prevedibile, al fine di consentire al pubblico di comprendere e controllare la loro azione. Scambi relativi a decisioni importanti, come l’acquisto di vaccini per l’intera Unione, non possono essere ignorati semplicemente perché hanno assunto la forma di brevi messaggi.
Constatando che la Commissione non aveva fornito spiegazioni sufficienti sulla sorte dei messaggi richiesti, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il diniego di accesso. Ha quindi annullato la decisione impugnata.
Procedura chiara
Il regolamento (CE) n. 1049/2011 istituisce una procedura chiara, che richiede una decisione motivata dell’istituzione e la possibilità di un riesame interno seguito da un controllo giurisdizionale. Il regolamento offre ai cittadini uno strumento per comprendere, seguire e, se del caso, contestare l’azione delle istituzioni.
Pur prevedendo eccezioni volte a tutelare interessi pubblici o privati sensibili, il regolamento ne disciplina rigorosamente l’uso imponendo un’interpretazione restrittiva di tali eccezioni, una giustificazione concreta dei dinieghi nonché l’esame sistematico della possibilità di concedere un accesso parziale.
La giurisprudenza dell’Unione ha rafforzato questa logica dichiarando che la trasparenza deve prevalere, in particolare nei processi legislativi, al fine di garantire il controllo democratico.
Già nella sentenza Svezia e Turco/Consiglio (C‑39/05 P), pronunciata su ricorso d’impugnazione, la Corte di giustizia ha posto le basi di tale approccio richiedendo un esame concreto e individuale delle richieste di accesso ai pareri giuridici del Consiglio e respingendo qualsiasi logica di segretezza automatica per i documenti legislativi, sancendo così il principio secondo cui la trasparenza è la regola e la segretezza l’eccezione. Tale orientamento è stato rafforzato dalla sentenza De Capitani/Parlamento (T‑540/15), in cui il Tribunale ha escluso la riservatezza sistematica dei documenti del trilogo (vale a dire le riunioni e gli scambi tripartiti tra le tre istituzioni che partecipano al processo legislativo), precisando che l’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale non può essere utilizzata per nascondere il normale funzionamento del legislatore dell’Unione. Più recentemente, nella sentenza Kaili/Parlamento (T‑1031/23, che è stata oggetto di ricorso d’impugnazione dinanzi alla Corte, C‑632/25 P), il Tribunale ha annullato la decisione del Parlamento che negava alla sua ex vicepresidente l’accesso a determinati documenti. Esso ha così confermato l’esigenza di un controllo rigoroso e individualizzato dei dinieghi di accesso e la portata concreta del diritto alla trasparenza, anche in contesti istituzionali sensibili.
Focus
Società dell’informazione: il regolamento sui servizi digitali (DSA) e le piattaforme online di dimensioni molto grandi
L’Unione europea svolge un ruolo chiave nello sviluppo della società dell’informazione, al fine di creare un ambiente favorevole all’innovazione e alla competitività, proteggendo al contempo i diritti dei consumatori e offrendo certezza del diritto. Questi principi sono ripresi nel Digital Markets Act (DMA), regolamento (UE) 2022/1925, e nel Digital Services Act (DSA), regolamento (UE) 2022/2065, che costituiscono un importante corpus legislativo volto a strutturare lo spazio digitale europeo attorno a due obiettivi: da un lato, garantire la protezione effettiva dei diritti fondamentali degli utenti e dei consumatori nell’ambiente digitale; dall’altro, creare condizioni di concorrenza eque tra gli attori economici, in particolare a fronte del potere crescente di alcune grandi piattaforme digitali. Insieme, questi due regolamenti segnano una tappa decisiva nella costruzione di un quadro europeo di regolamentazione del digitale.
Il 2025 ha visto le prime sentenze pronunciate dal Tribunale nell’ambito di ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione adottate in applicazione del DSA.
Le prime sentenze relative al DSA
Sentenza Zalando/Commissione (T‑348/23)
Nell’aprile 2023 la Commissione europea ha designato il negozio online Zalando come «piattaforma online di dimensioni molto grandi» ai sensi del regolamento sui servizi digitali (DSA). Infatti, oltre 83 milioni di persone utilizzano ogni mese i suoi servizi e la piattaforma supera quindi ampiamente la soglia di 45 milioni prevista dal regolamento. Zalando ha tuttavia contestato tale designazione, invocando errori di calcolo da parte della Commissione.
Il Tribunale ha respinto il suo ricorso. Esso ha confermato che Zalando costituisce effettivamente una piattaforma online in quanto ospita venditori terzi attraverso il suo «Partner Programm», anche se la sua attività di vendita diretta («Zalando Retail») non rientra in tale categoria. La Commissione poteva ritenere che tutti gli utenti fossero esposti alle informazioni dei venditori terzi. Il Tribunale ha respinto anche gli argomenti relativi alla violazione dei principi di certezza del diritto, di parità di trattamento e di proporzionalità, ricordando che piattaforme del genere devono essere soggette a obblighi più severi al fine di limitare i rischi di diffusione di prodotti pericolosi o illegali.
Sentenze Meta Platforms Ireland/Commissione e Tiktok Technology/Commissione (T‑55/24 e T‑58/24)
Il Tribunale ha annullato le decisioni con cui la Commissione europea aveva fissato, per l’anno 2023, il contributo per le attività di vigilanza dovuto da Facebook, Instagram e TikTok in qualità di «piattaforme online di dimensioni molto grandi» ai sensi del regolamento sui servizi digitali (DSA). Esso ha ritenuto che la metodologia utilizzata per calcolare il contributo, basato sul numero medio di utenti mensili, avrebbe dovuto essere adottata in un atto delegato e non in semplici decisioni di esecuzione, poiché costituisce un elemento essenziale del calcolo. Tuttavia, non essendovi errori che inficiano l’obbligo di tali piattaforme interessate di versare il contributo, il Tribunale ha mantenuto temporaneamente gli effetti delle decisioni annullate, in attesa che la Commissione adotti una metodologia conforme e nuove decisioni. Tale periodo transitorio non potrà tuttavia superare i dodici mesi a decorrere dalla data in cui le sentenze diventeranno definitive.
Sentenza Amazon EU/Commissione (T‑367/23)
Il Tribunale ha respinto il ricorso di Amazon volto ad annullare la decisione della Commissione europea che designa la piattaforma Amazon Store come «piattaforma online di dimensioni molto grandi» ai sensi del regolamento sui servizi digitali (DSA), che impone obblighi più severi ai servizi con oltre 45 milioni di utenti nell’Unione. Amazon invocava una violazione di diversi diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, tra cui la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, l’uguaglianza dinanzi alla legge, la libertà di espressione nonché il diritto al rispetto della vita privata e delle informazioni riservate. Tuttavia, secondo il Tribunale, gli obblighi imposti dal DSA, ancorché possano comportare costi e incidere sull’organizzazione della piattaforma, sono previsti dalla legge, proporzionati e giustificati dall’obiettivo di interesse generale di prevenire i rischi sistemici legati alle piattaforme di dimensioni molto grandi, in particolare la diffusione di contenuti illeciti e la protezione dei consumatori. Esso ha concluso che le misure contestate, quali l’opzione di raccomandazione senza profilazione, il registro pubblico delle pubblicità o l’accesso dei ricercatori ai dati, non inficiano il contenuto essenziale dei diritti invocati e sono accompagnate da rigorose garanzie di riservatezza e di sicurezza.
Il regolamento sui servizi digitali (DSA)
Il DSA, applicabile dal 17 febbraio 2024, costituisce il corrispettivo del DMA in materia di regolamentazione dei contenuti e dei servizi digitali. Esso mira a creare un ambiente online più sicuro, trasparente e prevedibile per gli utenti europei. Il regolamento modernizza il regime di responsabilità dei fornitori di servizi intermediari e impone obblighi più severi alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca molto grandi. Questi riguardano in particolare l’attuazione di meccanismi efficaci per il trattamento dei contenuti illeciti, la valutazione e la mitigazione dei rischi sistemici – quali la disinformazione, le violazioni dei diritti fondamentali o i rischi per la protezione dei minori – nonché una maggiore trasparenza dei sistemi algoritmici e dei meccanismi di raccomandazione.
Il DMA e il DSA non si rivolgono quindi esattamente alle stesse categorie di attori. Il DMA si concentra sulle piattaforme che esercitano un peso strutturale nel mercato interno e costituiscono un punto di accesso imprescindibile che consente agli utenti commerciali di raggiungere gli utenti finali. Il DSA, invece, copre un campo più ampio di imprese che forniscono servizi intermediari agli utenti europei, imponendo al contempo obblighi particolarmente rigorosi alle piattaforme e ai motori di ricerca di dimensioni molto grandi a causa del loro impatto sistemico sullo spazio informativo ed economico.
Per quanto riguarda il DSA, la Commissione, in una decisione aggiornata nel dicembre 2025, ha individuato una serie di piattaforme online e motori di ricerca di dimensioni molto grandi soggetti agli obblighi rafforzati previsti dal regolamento, tra cui Amazon, Apple, Booking.com, Google, LinkedIn, Meta, Microsoft, Pinterest, Snap, TikTok, X (già Twitter), Wikimedia Foundation e Zalando, nonché diversi altri operatori attivi sul mercato europeo.
L’attuazione di questi regolamenti ha già dato luogo a sanzioni significative. La prima multa inflitta sulla base del DSA è stata pronunciata il 5 dicembre 2025 nei confronti della piattaforma X, per un importo di 120 milioni di euro, a causa del mancato rispetto di diversi obblighi previsti dal regolamento.
Comprendere i termini principali del DSA
Il Digital Services Act è una normativa europea volta a regolamentare i servizi digitali al fine di garantire un ambiente online più sicuro, trasparente ed equo. Ecco alcune nozioni chiave, spiegate in modo semplice:
- Piattaforma online: servizio digitale che consente agli utenti di pubblicare, condividere o consultare contenuti (social network, marketplace, piattaforme video, ecc.).
- Piattaforma online di dimensioni molto grandi (very large online platform, VLOP): piattaforma con oltre 45 milioni di utenti attivi nell’Unione europea. A causa del loro notevole impatto sociale, queste piattaforme sono soggette a obblighi più severi.
- Contenuto illegale: qualsiasi contenuto che violi il diritto dell’Unione o il diritto nazionale applicabile (ad esempio incitamento all’odio, prodotti illegali, violazioni del diritto d’autore).
- Moderazione dei contenuti: insieme delle misure adottate dalle piattaforme per individuare, valutare e, se del caso, rimuovere o limitare l’accesso a contenuti problematici.
- Trasparenza algoritmica: obbligo per alcune piattaforme di spiegare in modo comprensibile come funzionano i loro sistemi di raccomandazione dei contenuti.
Attraverso tali nozioni, il DSA mira a proteggere meglio gli utenti, a responsabilizzare le grandi piattaforme e a rafforzare la fiducia nello spazio digitale europeo.
Le sentenze più importanti dell’anno
Libera circolazione
L’Unione europea garantisce ai suoi cittadini la possibilità di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Affinché tale libertà sia effettiva, gli Stati devono riconoscere le situazioni personali e familiari legalmente acquisite in un altro Stato membro, le quali devono essere considerate alla luce dei diritti fondamentali tutelati dall’Unione, in particolare il diritto alla vita privata e familiare e il principio di non discriminazione.
Parità di trattamento e non discriminazione
L’Unione europea si è dotata di un quadro giuridico comune volto a garantire la parità di trattamento e a combattere le discriminazioni. Le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE ne costituiscono i pilastri: la prima vieta le discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica, mentre la seconda riguarda la parità in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Questi testi vietano qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, fatte salve alcune possibilità di giustificazione, e impongono quindi agli Stati membri di garantire una protezione efficace e omogenea all’interno dell’Unione.
Stato di diritto
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, così come il Trattato sull’Unione europea, fa espressamente riferimento allo Stato di diritto, uno dei valori comuni agli Stati membri ai sensi dell’articolo 2 TUE. L’indipendenza e l’imparzialità degli organi giurisdizionali sono elementi essenziali dello Stato di diritto.
Politica estera e di sicurezza comune
Strumento essenziale della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea, le misure restrittive o «sanzioni» sono utilizzate nell’ambito di un’azione integrata e globale che comprende in particolare un dialogo politico. L’Unione vi ricorre in particolare per preservare i valori, gli interessi fondamentali e la sicurezza dell’Unione, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale. Le sanzioni mirano infatti a suscitare un cambiamento di politica o di comportamento da parte delle persone o delle entità interessate, al fine di promuovere gli obiettivi della PESC.
Migrazione e asilo
L’Unione europea ha adottato una serie di norme per attuare una politica migratoria europea efficace, umanitaria e sicura. Il sistema europeo comune di asilo definisce le norme minime applicabili al trattamento di tutti i richiedenti asilo e delle loro domande in tutta l’Unione.
Consumatori
La politica europea dei consumatori mira a proteggere la salute, la sicurezza e gli interessi economici e giuridici dei consumatori, indipendentemente dal luogo in cui risiedono, si spostano o effettuano i loro acquisti all’interno dell’Unione.
Proprietà intellettuale
La normativa adottata dall’Unione europea per proteggere la proprietà intellettuale (diritti d’autore) e industriale (diritto dei marchi, protezione dei disegni e modelli) migliora la competitività delle imprese favorendo un ambiente propizio alla creatività e all’innovazione.
Concorrenza
L’Unione europea garantisce il rispetto delle norme che tutelano la libera concorrenza. Le pratiche che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno sono vietate e possono essere sanzionate con ammende. Il diritto di chiunque di chiedere il risarcimento di un danno causato da un comportamento anticoncorrenziale rafforza il carattere operativo delle norme sulla concorrenza dell’Unione ed è tale da scoraggiare comportamenti che ledono il libero gioco della concorrenza.
Cooperazione giudiziaria
Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia comprende misure volte a promuovere la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Tale cooperazione si basa sul reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e mira ad armonizzare le legislazioni nazionali per combattere la criminalità transnazionale, garantendo la tutela dei diritti delle vittime, degli indagati e dei detenuti all’interno dell’Unione.
Vita privata
L’Unione europea dispone di una normativa dettagliata in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento e la conservazione di tali dati devono rispettare le condizioni previste da tale normativa, limitarsi allo stretto necessario e non ledere in modo sproporzionato il diritto alla vita privata.
Ambiente
L’Unione europea si impegna a preservare e a migliorare la qualità dell’ambiente e a proteggere la salute umana. Se la Corte di giustizia constata una violazione del diritto dell’Unione, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza nel più breve tempo possibile. Quando la Commissione ritiene che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può presentare un nuovo ricorso chiedendo l’applicazione di sanzioni pecuniarie.
Società dell’informazione
L’Unione europea svolge un ruolo chiave nello sviluppo della società dell’informazione, al fine di creare un ambiente favorevole all’innovazione e alla competitività, proteggendo al contempo i diritti dei consumatori e offrendo certezza del diritto. Essa garantisce mercati digitali equi e aperti ed elimina gli ostacoli ai servizi online transfrontalieri all’interno del mercato interno per assicurarne la libera circolazione.
Accesso ai documenti
La trasparenza della vita pubblica è un principio fondamentale dell’Unione europea. Pertanto, qualsiasi cittadino o persona giuridica dell’UE può, in linea di principio, accedere ai documenti delle istituzioni europee.
La direzione della Ricerca e documentazione propone agli operatori del diritto, nell’ambito della sua Compilazione delle sintesi, una «Selezione delle sentenze più importanti» e un «Bollettino mensile di giurisprudenza» della Corte di giustizia e del Tribunale.