La protezione dei dati personali trattati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea

La Corte di giustizia dell’Unione europea può dover trattare dati personali nell’esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali, così come nell’ambito delle proprie funzioni diverse da quelle giurisdizionali.

La protezione dei dati personali presenta caratteristiche specifiche a seconda della natura delle funzioni considerate. Nell’esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali, la Corte di giustizia e il Tribunale sono infatti soggetti a obblighi particolari, derivanti dalla natura stessa di tali funzioni e, in particolare, dalla necessità di rispettare i principi di indipendenza e di pubblicità della giustizia.

Funzioni giurisdizionali

Nell’esercizio delle loro funzioni giurisidizionali, la Corte di giustizia e il Tribunale raccolgono e trattano dati personali al fine di assicurare il corretto svolgimento del procedimento giudiziario e, segnatamente, di garantire la trasmissione degli atti processuali alle parti del procedimento.

Tali trattamenti sono altresì diretti a consentire la diffusione di un’informazione utile riguardante i procedimenti giurisdizionali, pendenti o conclusi, conforme al principio di pubblicità della giustizia.

Si tratta di informazioni previste, rispettivamente, dal protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dai regolamenti di procedura degli organi giurisdizionali e dai testi adottati in applicazione dei medesimi. Tali atti possono essere consultati nelle pagine dedicate:

-     Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

-     Il procedimento dinanzi al Tribunale

 

In considerazione del fatto che le informazioni relative ai procedimenti giurisdizionali pubblicate su Internet possono essere indicizzate e successivamente reperite attraverso i motori di ricerca, i partecipanti a un procedimento dinanzi a uno degli organi giurisdizionali che compongono la Corte di giustizia dell’Unione europea sono invitati a leggere attentamente le seguenti spiegazioni relative alla concessione dell’anonimato nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali:

-     La concessione dell’anonimato nei procedimenti giurisdizionali dinanzi alla Corte di giustizia

-      Omissione dei dati nei confronti del pubblico nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali dinanzi al Tribunale dell’Unione europea 

 

Le domande di concessione dell’anonimato nell’ambito di un procedimento giurisdizionale devono essere rivolte all’organo giurisdizionale interessato, nel rispetto delle norme procedurali applicabili.

Le differenti modalità per contattare la cancelleria dell’organo giurisdizionale interessato sono illustrate nelle loro rispettive pagine:

-     Cancelleria della Corte di giustizia

-     Cancelleria del Tribunale

 

Qualora il cancelliere dell’organo giurisdizionale interessato sia il titolare del trattamento dei dati oggetto di una domanda, ad esempio in base al suo obbligo di provvedere alle pubblicazioni dell’organo giurisdizionale e, in particolare, delle sue decisioni giudiziarie, egli si pronuncia su tale domanda, in linea di principio, entro il termine di due mesi, scaduto il quale la mancata risposta equivale a rigetto implicito della domanda.

La decisione del cancelliere della Corte di giustizia o del cancelliere del Tribunale può, entro il termine di due mesi, essere oggetto di un reclamo proposto dinanzi a un comitato istituito presso, rispettivamente, la Corte di giustizia e il Tribunale, al quale è affidato il compito di assicurare il rispetto delle regole relative alla protezione dei dati.

Le condizioni per adire il cancelliere e il comitato competente sono precisate nelle seguenti decisioni:

-     Decisione della Corte di giustizia, del 1° ottobre 2019, che istituisce un meccanismo interno di controllo in materia di trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle funzioni giurisdizionali della Corte di giustizia

-     Decisione del Tribunale, del 16 ottobre 2019, che istituisce un meccanismo interno di controllo in materia di trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle funzioni giurisdizionali del Tribunale

Il comitato competente dispone di un termine di quattro mesi per pronunciarsi su un reclamo. La mancata risposta del comitato entro tale termine equivale a conferma implicita della decisione del cancelliere contro la quale il reclamo è stato proposto.

È necessario precisare che tali comitati sono esclusivamente competenti a pronunciarsi sulle decisioni adottate dal cancelliere dell’organo giurisdizionale interessato quando egli è il titolare del trattamento considerato. La presentazione di un reclamo a tali comitati non costituisce un mezzo di ricorso contro una decisione giurisdizionale adottata dalla Corte di giustizia o dal Tribunale.

Funzioni diverse da quelle giurisdizionali

La Corte di giustizia dell’Unione europea può anche dover trattare dati personali nell’ambito di funzioni diverse da quelle giurisdizionali, ad esempio nel contesto delle sue attività amministrative.

Registro centrale delle attività di trattamento

I trattamenti di dati personali sono registrati in un registro tenuto dal responsabile della protezione dei dati.

Tale registro contiene, in particolare, informazioni sul titolare del trattamento, sulle finalità del trattamento, sulle persone e sui dati interessati dal trattamento, sui destinatari dei dati, sugli eventuali trasferimenti dei dati nonché sulla durata di conservazione.

Il registro è accessibile al pubblico:

-          Consultare il registro centrale delle attività di trattamento

Diritti degli interessati

Quando la Corte di giustizia dell’Unione europea tratta dati personali nell’ambito di funzioni diverse da quelle giurisdizionali, le persone i cui dati sono trattati possono esercitare i diritti conferiti loro dal  regolamento (UE) 2018/1725 e, in particolare, il diritto di chiedere al titolare del trattamento di accedere ai loro dati, il diritto di farli rettificare o cancellare o il diritto di ottenere una limitazione del trattamento effettuato. A determinate condizioni, il regolamento citato prevede anche il diritto di opporsi a tale trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato.

In casi eccezionali, la Corte di giustizia dell’Unione europea può limitare la portata di determinati diritti. Tali limitazioni possono essere applicate al diritto di informazione, al diritto di accesso, al diritto di rettifica, al diritto alla cancellazione, al diritto alla limitazione del trattamento, all’obbligo di notifica per quanto riguarda tali diritti, all’obbligo di informare una persona di una violazione dei dati o alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche.

Tali limitazioni sono disciplinate dalla decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, del 1° ottobre 2019, recante norme interne relative alla limitazione di determinati diritti degli interessati in materia di trattamento dei dati personali nell’esercizio delle funzioni diverse da quelle giurisdizionali della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Ogni decisione di limitare i diritti degli interessati dev’essere necessaria e proporzionata alla luce del caso di specie. Essa può risultare necessaria, in particolare:

-     nell’ambito delle varie indagini, esami, revisioni contabili o altre procedure interne;

-     quando la Corte di giustizia dell’Unione europea trasmette informazioni all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ;

-     nel contesto di una cooperazione con le altre istituzioni, organi o organismi dell’Unione, con le autorità degli Stati membri o dei paesi terzi nonché con organizzazioni internazionali;

-     nel trattamento da parte dei servizi amministrativi dei procedimenti giurisdizionali in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea è essa stessa parte.

Tali limitazioni sono soggette a un monitoraggio regolare e a un riesame periodico.

Responsabile della protezione dei dati

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati  in merito a tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle funzioni diverse da quelle giurisdizionali dell’istituzione e all’esercizio dei propri diritti.

A tal fine, si prega di utilizzare il modulo di contatto previsto, selezionando, nel menu a tendina, la voce «La mia domanda riguarda: il trattamento dei miei dati personali da parte della Corte di giustizia dell’UE».

Garante europeo della protezione dei dati

Quando una persona ritiene che il trattamento dei suoi dati personali non rispetti il regolamento (UE) 2018/1725, ha facoltà di presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati. Quest’ultimo non è tuttavia legittimato a controllare il trattamento di dati personali effettuato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.