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Tra le questioni riguardanti il bagaglio, la Corte ha dovuto precisare l'importo massimo che può essere richiesto da un passeggero per il risarcimento del danno materiale e morale subito in seguito alla distruzione o alla perdita dei bagagli. Essa ha altresì esaminato la possibilità per le compagnie aeree di fatturare ai passeggeri il prezzo del trasporto dei bagagli. Secondo la convenzione di Montreal del 1999, la responsabilità della compagnia aerea in caso di distruzione o di perdita dei bagagli è limitata alla somma di EUR 1 300 circa. La Corte ha precisato che detto massimale comprende qualsiasi tipo di danno, vale a dire tanto il danno materiale quanto il danno morale. La Corte ha infatti considerato che la limitazione del risarcimento si riferisce al danno complessivamente subito da ciascun passeggero, indipendentemente dalla natura del danno (sentenza del 6 maggio 2010, Walz, C-63/09). |
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